TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERLINI Parte_1 C.F._1
FAUSTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZINI CP_1 C.F._3
LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LAVIZZARI, C.F._4
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.06.2007 in Buglio in Monte (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buglio in Monte
(SO), atto n. 2, p. I, anno 2017).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (19.01.2011). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo tra gli stessi.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 12.03.2025.
3. All'udienza del 04.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 2 di 5 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato il CP_1
23.06.2007 a Buglio in Monte (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. I, anno 2007; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Buglio in Monte (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 5 omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalente Per_1
presso l'abitazione paterna in Buglio in Monte, Via Maroggia n. 24;
3) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi tra i genitori nell'interesse preminente del figlio, con preavviso di quarantotto ore da dare al padre, indicativamente un pomeriggio alla settimana ed un weekend a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
le vacanze di Natale saranno equamente suddivise tra i genitori, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (compatibilmente con i turni di lavoro della madre); le vacanze pasquali ad anni alterni;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due negli anni pari);
4) la signora a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, Parte_1
verserà al signor , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 260,00, CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale somma è comprensiva di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (mediche, sportive, ricreative etc.). Le parti espressamente si danno atto che la presente regolamentazione delle spese straordinarie non si estende agli eventuali futuri studi universitari del figlio ovvero ad eventuali futuri anni/corsi di studio all'estero dello stesso, in relazione ai quali esse si impegnano a concordare i criteri di ripartizione delle spese al verificarsi delle relative condizioni;
5) i signori e sono economicamente indipendenti e CP_1 Parte_1
rinunciano, pertanto, reciprocamente, alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento;
6) l'assegno unico per il figlio minore (o altra misura di sostegno al reddito introducenda) verrà percepito interamente dal signor;
CP_1
pagina 4 di 5 7) la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi contenuti, sita in Buglio in Monte (SO), Via
Maroggia n. 24, di proprietà esclusiva del signor viene allo stesso assegnata CP_1
affinché la abiti con il figlio minore;
la signora ha già provveduto ad asportare Pt_1
dall'immobile i propri effetti personali;
8) i signori e si prestano ampio e reciproco consenso al CP_1 Parte_1
rilascio di passaporto e/o documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore
; Per_1
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERLINI Parte_1 C.F._1
FAUSTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZINI CP_1 C.F._3
LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LAVIZZARI, C.F._4
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.06.2007 in Buglio in Monte (SO) e contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buglio in Monte
(SO), atto n. 2, p. I, anno 2017).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (19.01.2011). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo tra gli stessi.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 12.03.2025.
3. All'udienza del 04.06.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 2 di 5 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti con matrimonio celebrato il CP_1
23.06.2007 a Buglio in Monte (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, p. I, anno 2007; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Buglio in Monte (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 5 omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalente Per_1
presso l'abitazione paterna in Buglio in Monte, Via Maroggia n. 24;
3) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi tra i genitori nell'interesse preminente del figlio, con preavviso di quarantotto ore da dare al padre, indicativamente un pomeriggio alla settimana ed un weekend a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
le vacanze di Natale saranno equamente suddivise tra i genitori, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (compatibilmente con i turni di lavoro della madre); le vacanze pasquali ad anni alterni;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due negli anni pari);
4) la signora a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, Parte_1
verserà al signor , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 260,00, CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale somma è comprensiva di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (mediche, sportive, ricreative etc.). Le parti espressamente si danno atto che la presente regolamentazione delle spese straordinarie non si estende agli eventuali futuri studi universitari del figlio ovvero ad eventuali futuri anni/corsi di studio all'estero dello stesso, in relazione ai quali esse si impegnano a concordare i criteri di ripartizione delle spese al verificarsi delle relative condizioni;
5) i signori e sono economicamente indipendenti e CP_1 Parte_1
rinunciano, pertanto, reciprocamente, alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento;
6) l'assegno unico per il figlio minore (o altra misura di sostegno al reddito introducenda) verrà percepito interamente dal signor;
CP_1
pagina 4 di 5 7) la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi contenuti, sita in Buglio in Monte (SO), Via
Maroggia n. 24, di proprietà esclusiva del signor viene allo stesso assegnata CP_1
affinché la abiti con il figlio minore;
la signora ha già provveduto ad asportare Pt_1
dall'immobile i propri effetti personali;
8) i signori e si prestano ampio e reciproco consenso al CP_1 Parte_1
rilascio di passaporto e/o documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore
; Per_1
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.