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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 14.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11508/2022 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Putignano come da procura speciale a Parte_1 margine del ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V.M. Marinelli e Salvatore CP_1
Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Riliquidazione della pensione con la neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza da gennaio 2003 e di aver versato, negli ultimi anni precedenti il pensionamento, contribuzione con retribuzione inferiore rispetto alla media retributiva- esponeva di aver richiesto all' la riliquidazione della pensione con la neutralizzazione dei predetti periodi contributivi CP_1 meno favorevoli ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82, per come interpretata alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94 e n. 428/92 (che, per quanto qui rileva, avevano dichiarato la illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti ad un risultato più favorevole”).
Più in dettaglio, avendo raggiunto l'età pensionabile e considerato che il requisito contributivo necessario per la pensione di vecchiaia è pari a 20 anni di contribuzione, chiedeva la neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta ricadenti negli ultimi cinque anni di attività lavorativa (anni che erano stati necessari per il conseguimento della pensione di anzianità, ma che risultavano non più indispensabili -una volta raggiunta l'età pensionabile- ai fini della pensione di vecchiaia, cui la pensione di anzianità doveva essere CP_ equiparata al momento del perfezionamento del requisito anagrafico) e la condanna dell' alla riliquidazione della pensione ai sensi e per gli effetti della normativa invocata. 1 CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione; nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.
639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 (cfr. Cass. n. 7756/2016 e n. 29754/2019), dovendosi ritenersi l'ammissibilità della domanda limitatamente ai ratei di pensione decorrenti dal
26.10.2019 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
Nel merito, sebbene all'esito dell'espletata CTU contabile siano emerse minime differenze sui ratei pensionistici liquidati al ricorrente nell'ultimo triennio (nell'ordine di 4-5 euro mensili), ritiene il giudicante
- aderendo all'orientamento recentemente espresso dal Tribunale di Lecce nell'ambito di fattispecie analoghe - che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Giova brevemente richiamare il quadro normativo rilevante nella presente fattispecie.
In particolare, l'art. 3 co. 8 L. n. 297/82 disponeva che "per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione"; il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma "nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo" (cfr. C. Cost. n. 264/94); con sentenza n. 428/92, la Corte ha dichiarato la illegittimità della norma anche “nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti ad un risultato più favorevole”.
Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art.
3 -cui è riferita la pronuncia della Corte Costituzionale citata, invocata dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda- è radicalmente mutato in forza della l. n. 421/92 cui hanno dato attuazione il d.lgs. n. 503/92 il d.lgs. n. 373/93.
In particolare, il d.lgs. n. 503/92 ha previsto che, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, "la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi
2 indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione"; l'arco temporale entro il quale si calcola la retribuzione pensionabile risulta, dunque, ampliato, rispetto alle 260 settimane previste dalla l.
n. 297/82 citata, dovendo sommarsi, ad esse, le settimane comprese fra il 10 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.
Per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile, di cui alla l. n. 297/82, art. 3, commi 8 e 14, "è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti".
Con disposizione transitoria, il D.Lgs. n. 503/92, art. 13, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio
1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/92.
I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993, dunque, sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n. 373/93, art. 1).
*
Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che parte ricorrente è titolare di pensione liquidita con decorrenza da gennaio 2003, quindi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 503/92, ma ciò nonostante invoca il rimedio della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'assetto legislativo delineato dalla L. n.
287/82, art. 3.
Ebbene, deve darsi atto che sulla questione oggetto di giudizio si è espressa di recente la Suprema Corte con sentenza n. 28025/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al
D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982,
3 art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro”.
La Suprema Corte ha dunque affermato che le sentenze della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione (in particolare, Corte Cost. n. 428/92, n. 264/94, n. 388/95, n. 82/2017) hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica (l. n. 287/82) volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa, ma non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata.
Si legge, in particolare, che “Quanto argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n. 22315) secondo cui "la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n. 264 del 1994)...si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e...sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo"; conseguentemente, deve escludersi il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
considerato che
"nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che... rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata...non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così Cass. n. 22315 del 2016 cit.); più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che:
"L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del
1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"; va dunque ribadito, con Cass. n. 11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione chiaramente espressa dalla Corte
Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa;
va riaffermato (con Corte Cost. n. 82 del 2017 citata) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale…”.
4 Sulla scorta dell'orientamento espresso nella decisione sopra riportata -da ultimo ancora ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 790/2021-, che si condivide, la domanda attorea appare priva di giuridico fondamento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' sempre ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone le spese di CTU a carico dell' con separato decreto. CP_1
Lecce, 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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