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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 430/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), opponente, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Venera Cosima Nicita ed Emanuele Calderone;
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.01.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59820220001618311000, notificatogli in data 22.12.2022 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.317,13 per contributi dal 1/2020 al 1/2021. CP_1
Nel merito eccepiva l'assoluta infondatezza giuridica della pretesa contributiva per mancanza del CP_1 presupposto oggettivo rilevando che il aveva cessato l'attività in data 20.11.2012. Parte_1
Chiedeva, pertanto, che venisse sospeso il ruolo per gravi motivi nonché che venisse dichiarato nullo e inefficace l'atto impugnato in quanto inesistente e comunque non dovuto il presunto credito Con CP_1 vittoria di spese e compensi di lite a favore di procuratori antistatari.
2. Con memoria depositata il 06.06.2023, si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto. In particolare, l' resistente evidenziava che nonostante il ricorrente avesse cessato CP_2
l'attività agricola autonoma lo stesso era tenuto a richiedere all' la cancellazione dalla Gestione CP_1
Agricola per cessazione di attività tramite il servizio online “ComUnica” con i modelli predisposti entro
90 giorni dalla cessazione dell'attività per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
1 Chiedeva, essendo stato avviato l'annullamento dell'avviso in autotutela a prescindere dalla comunicazione camerale, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite.
3. L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l' ha provveduto a depositare CP_1 atto di annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
5. Con riferimento alle spese di lite va rilevato che ai sensi dell'art. 44 co.8 e 8bis D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 “ A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione
e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali
e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Controparte_3 integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti.”.
Nel caso di specie risulta dalla visura in atti che il ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione alla Camera di Commercio.
Le spese sono pertanto poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del CP_1 valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della spese di lite che si liquidano in euro 2695,50 oltre spese generali CP_1 iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Messina, 7.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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