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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA
D'IMPRESA
in persona dei Signori magistrati:
dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dott. Camillo ROndini Consigliere
dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 1248/2022 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13.5.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 3.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 TRA
CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede legale in Fiumicino (RM), via Corona
Boreale, 240, capannone C1L5
CF Parte_2 C.F._1
CF Parte_3 C.F._2
CF , Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avvocato Lucio Russo, per procura allegata all' opposizione al decreto ingiuntivo n. 29206/2016 del
14.12.2016 emesso dal Tribunale di RO, il quale ha lo studio in
Benevento, via G. Calandriello, 1, presso il quale hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni, all'indirizzo p.e.c. elettivamente domiciliati in RO, Email_1
alla Via XX Settembre, 3 presso lo studio dell'Avv. Donatella Rossi appellanti e
(già , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Milano, Piazza Filippo Meda 4, CF , in persona del P.IVA_2
suo legale rapp.te rappresentata e difesa dagli Avvocati Tommaso Ranchino e
Michele Ranchino, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RO, Via C. Colombo n. 177, i quali hanno dichiarato
2 che le comunicazioni potranno essere effettuate anche al numero di fax 06/5141838 nonché alla P.E.C.
Email_2
appellata e in persona del suo legale rapp.te Controparte_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO
n.13510/2021, pubblicata il 10.8.2021.
Conclusioni: gli appellanti come da comparsa conclusionale: piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza e previe le declaratorie del caso, per gli esposti motivi e causali, accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire: 1) = accertare e dichiarare, per gli esposti motivi la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni escusse e dichiarare la banca decaduta ex art. 1957 cc, dal diritto di agire contro i garanti, respingendo ogni avversa domanda nei loro confronti, revocando l'opposto DI., con ogni conseguenza di legge;
2) = accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni e per la violazione della L. n. 108/96, la presenza di usura ab origine sul
contratto del c/c n. 22453 del 27.10.2009, depurando, ai sensi dell'art. 1815 cc, il saldo del c/c ingiunto da ogni onere finanziario addebitato, ad esclusione di imposte e tasse, respingendo ogni
3 avversa e infondata pretesa, revocando l'opposto DI. con ogni conseguenza di legge;
3) = accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art 6 della delibera Cicr del 9.2.2000, depurando il c/c dalla capitalizzazione degli interessi, respingendo ogni infondata avversa domanda, revocando l'opposto DI con tutte le conseguenze di legge;
4) = condannare la alla refusione delle spese e competenze di lite CP_4
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
nonché come da note depositate il 12.5.2025;
l'appellata per il rigetto dell'appello. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio con entrambe le appellate indicate in epigrafe, la seconda delle quali nella qualità di cessionaria del credito litigioso, la società nonché i sig. Parte_1 Pt_2
, e quali fideiussori di
[...] Parte_3 Parte_4
hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe. Parte_1
Con questa sentenza il Tribunale di RO ha così provveduto:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 29206/2016,
N.R.G. 76907/2016, emesso il 19/12/2016 e notificato il
22/12/2016; 2) DICHIARA tenuta e, per l'effetto,
4 CONDANNA la Parte_1 Parte_4 Pt_2
, al pagamento in favore della
[...] Parte_3
della somma di € 85.114,59, oltre agli interessi Controparte_3
moratori al tasso del 9,41% dalla chiusura del conto al saldo;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
A sostegno dell'appello, gli impugnanti hanno dedotto che:
a)la sentenza aveva violato la normativa antitrust e gli artt.
1175, 1375, 1956 e 1957, erroneamente omettendo di dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e la liberazione dei garanti escussi per decadenza del creditore dal diritto di escussione ex art. 1957 c.c., nonché per la mancata osservanza degli obblighi di avviso di cui all'art. 1956 c.c.
Ad avviso degli impugnanti, l'eccezione di nullità delle fideiussioni da loro formulata, per violazione della disciplina antitrust, costituiva eccezione rilevabile d'ufficio; conseguentemente, era erronea la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità delle fideiussioni escusse e di decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 cc, ritenendola espressamente derogata dalle parti e non già nulla e, così, inopponibile ai garanti;
5 b) erroneamente il Tribunale aveva respinto l'eccezione di applicazione dell' usura nel conto corrente stipulato il
27.10.2009 n. 22453.
Il c.t.u. aveva infatti comparato con il tasso soglia il solo tasso debitore, e non anche la commissione di massimo scoperto contrattuale, in tal modo trascurando il criterio “del margine” indicato dalla giurisprudenza di legittimità: il suindicato contratto, secondo gli appellanti, prevedeva il tasso debitore effettivo annuo del 12,38% e la c.m.s. pari all' 1,50%, superiori alla soglia usuraria ex lege n. 108/1996, tenuto conto del D.M. di riferimento.
Questo prevedeva, infatti, un tasso soglia per le aperture di credito in c/c come quella in esame, nel quarto trimestre del
2009 (data di stipula del contratto), del 12,76% (già aumentato della metà) e una commissione di massimo scoperto ( d'ora in poi, anche c.m.s.) dello 0,975% (anch'essa già aumentata della metà).
Comparando interessi e c.m.s. secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018, la soglia usuraria era superata per lo 0,145%;
c) il primo Giudice aveva ritenuto valida la previsione della pari periodicità degli interessi debitori e creditori e, così, la valida pattuizione dell'anatocismo ai sensi della delibera
6 CICR del 9.2.2000; tuttavia, non aveva valutato che, mentre per i tassi debitori la banca usufruiva della capitalizzazione infra annuale, non avveniva altrettanto per i tassi creditori.
Questi ultimi erano infatti indicati nella stessa misura percentuale dello 0,0125%, il che implicava che nessuna capitalizzazione sarebbe avvenuta per gli interessi creditori.
La banca appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello, per le seguenti argomentazioni: ai sensi dell'art. 345 c.p.c. era inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni, in quanto il Tribunale aveva correttamente rilevato che essa era stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale. Con il decreto ingiuntivo gli opponenti avevano eccepito la nullità della fideiussione per ragioni completamente diverse dalla violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990, cioè per la decadenza dalle azioni contro i fideiussori ex art. 1957 c.c. Quanto all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., ha esposto l'appellata che i rapporti negoziali litigiosi erano stati estinti in data 8/7/2016, mentre il
14/12/2016 era stato emesso decreto ingiuntivo da parte del
Tribunale di RO ( il ricorso era stato depositato il
03.10.2016). Ne derivava che il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. non era stato superato dalla creditrice nel proporre “istanze” contro il debitore principale.
7 Analogamente, ai sensi dell'art. 345 c.c., era inammissibile l'eccezione inerente all'usura originaria, per quanto riguardava il conto corrente indicato in appello: l'usura era stata esclusa dal c.t.u., mentre il differente calcolo eseguito dagli appellanti era stato tardivamente allegato dinanzi al
Tribunale.
In ogni caso, ha proseguito l'appellata, il tasso debitore effettivo pattuito in contratto, pari al 12,3871%, si riferiva al tasso debitore annuo lordo sullo scoperto di conto corrente ed agli sconfinamenti oltre fido. Esso non avrebbe potuto essere confrontato al tasso soglia indicato in appello, del 12,76% che si riferiva agli affidamenti in conto corrente superiori ad €
5.000,00.
Peraltro, non sarebbe neppure possibile condurre una verifica del superamento del tasso soglia rispetto al tasso d'interesse in questione, perché soltanto dal I trimestre del 2010 era stata introdotta la categoria “scoperti senza affidamento”.
Quanto alla pretesa illegittima capitalizzazione, l'appellata ha aderito alle conclusioni del Tribunale.
è rimasta contumace. Controparte_3
In seguito, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
8 Con il decreto del 3.4.2025 essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il primo motivo di appello, ad avviso della Corte, è infondato.
Gli opponenti hanno sollevato la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, cioè avuto riguardo a tale specifica causa petendi, per la prima volta allorquando hanno precisato le conclusioni.
L'hanno poi illustrata in comparsa conclusionale, cioè del tutto tardivamente.
La questione è pertanto inammissibile.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi nei limiti stabiliti “a presidio del principio processuale della domanda”: così Cass. S.U. del 2021 n.
41944, proprio in una fattispecie in tema di fideiussioni omnibus e violazione della normativa antitrust.
Occorre cioè che la nullità sia stata allegata tempestivamente, tenuto conto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dal codice di rito.
9 Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in
primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello
o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo): Cass. del 2023 n.20713.
E' un principio da intendersi nel senso che, quantomeno la deduzione della nullità, deve avvenire nei termini previsti per la definitiva esposizione del tema del decidere.
Ed ancora, in una fattispecie analoga, Cass. del 2023 n. 28983: sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le
nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
10 E' sostanzialmente conforme, quanto alla necessità che i
“presupposti di fatto” della nullità siano in atti nel rispetto dei termini previsti per la definitiva proposizione del tema del decidere e delle istanze istruttorie, Cass. del 2024 n. 4867: la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità molto di recente si è espressa nei seguenti termini: in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa: Cass. del 2025 n. 416;
11 mentre Cass. del 2025 n. 863 ha osservato: la nullità del
contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.
E' decisivo osservare che, in ogni caso, anche i più recenti orientamenti di legittimità non fanno che ribadire la possibilità del rilievo d'ufficio solo quando la nullità emerga dagli atti e, dal punto di vista probatorio abbia trovato tempestivo ingresso la prova della allegata nullità; siano date cioè al Giudice le coordinate, nel rispetto delle preclusioni inerenti al tema del decidere ed al thema probandum, per verificare che tale nullità sia ravvisabile.
Invece, nella specie, la prova deve escludersi: come su ricordato, essendo mancata nel giudizio di primo grado e nei termini ex art. 183 c.p.c. l'allegazione della nullità, nulla è stato prodotto a corredo della stessa, neppure nei termini per deduzioni istruttorie.
12 Il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia n. 55 del
2005 è stato prodotto solo con le note depositate il 14.1.2021, di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, cioè del tutto tardivamente.
3.Il secondo motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
Il c.t.u. nominato in primo grado ha escluso la pattuizione dell'usura originaria, unica sanzionata dalla legge, in relazione al conto corrente n. 22453, conclusioni cui ha aderito il
Tribunale.
Il criterio adottato dal c.t.u. si sottrae a censure, mentre non risultano convincenti ragioni per adottare il criterio di calcolo individuato dagli appellanti.
La S.C. ( Cass. del 2024 n. 29794) ha osservato che la determinazione del TEG ed il suo confronto con il tasso soglia del periodo va eseguita sulla base delle istruzioni di Banca
d'Italia “ pro tempore” vigenti, in quanto TEG e TEGM devono essere determinati secondo le stesse formule matematiche, altrimenti si paragonano “ valori tra loro disomogenei”, con risultati inattendibili.
Inoltre, deve osservarsi che il conto corrente è stato stipulato il 27.10.2009 ed ad esso è risultata correlata la prima apertura di credito gestita su detto c/c, ma solo a decorrere dal
15.2.2013.
13 Quindi, non può prendersi a riferimento il tasso soglia del IV
trimestre del 2009 previsto per le aperture di credito, poiché all'epoca il contratto litigioso non poteva ricondursi a tale tipologia;
esso peraltro era pari a 11.76 ed andava aumentato della metà per giungere al tasso-soglia.
Ma vi è di più.
Il tasso del 12.3871%, pattuito nel conto corrente, per scoperto su utilizzi deve ritenersi un tasso moratorio, in quanto il corrispettivo per scoperti era pattuito in altra parte del contratto, a seconda dell'ammontare dello scoperto.
Orbene, ai fini del calcolo del tasso-soglia moratorio, soccorre la formula individuata dalla S.C. (Cass. S.U. del 2020 n.
19597): (t.e.g.m.+2,1)X , ben superiore al C.F._4
tasso convenuto.
4. L'ultimo motivo è fondato.
Ripercorsi i principi prima esposti a proposito della nullità negoziale, che può essere rilevata anche d'ufficio, per ragioni diverse rispetto a quelle allegate, purché queste ultime vi siano, la nullità dell'applicazione dell'anatocismo è stata rilevata dagli opponenti sin dall'opposizione.
Orbene, il solo contratto litigioso in appello, conto corrente n.22453, ha pacificamente previsto lo stesso tasso creditore, pari a 0,125%, sia quale “ tasso annuo creditore lordo che
14 quale “tasso annuo creditore effettivo lordo” ( il contratto è
allegato con il n. 9 alla c.t.u.).
In tal caso, pur essendo formalmente pattuita la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori, essa non era garantita al creditore, poiché comunque il tasso di interesse, contrariamente al disposto dell'art. 6 della delibera CICR, rapportato su base annua, non teneva conto degli effetti della capitalizzazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2022 n.
4321), ha invero espresso il seguente principio di diritto: “ la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib.CICR 9.2.2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione”.
A nulla rileva la circostanza che i saldi siano stati sempre a debito e che, quindi, i debitori non avrebbero potuto giovarsi di alcun interesse positivo, in quanto la disciplina
15 dell'anatocismo, sin dall'art. 1283 c.c., riguarda la loro convenzione e, quindi, la loro concreta pattuizione.
Onde, se essa non sia conforme al dettato normativo, deve dichiararsene l'illegittimità, non senza rilevare che l'interesse dei debitori consiste nell'allegazione di non essere tenuti al pagamento degli interessi debitori capitalizzati.
Questo osservato, occorre disporre un supplemento peritale, che epuri il saldo negativo oggetto di condanna da parte del primo Giudice, degli interessi anatocistici applicati dall'entrata in vigore della delibera CICR e sino al 31.12.2013.
Invece, la c.t.u. disposta in primo grado non ha eseguito tale calcolo, poiché ha sottratto unicamente gli interessi anatocistici successivi al 1.1.2014.
Sul punto si provvede come da separata ordinanza.
5. La statuizione sulle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RO, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di RO
n.13510/2021, pubblicata il 10.8.2021, proposto tra le parti in epigrafe indicate: respinge il primo ed il secondo motivo di appello;
16 dispone come da separata ordinanza in ordine al terzo motivo di appello;
rimette alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali.
RO, 13.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA
D'IMPRESA
in persona dei Signori magistrati:
dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dott. Camillo ROndini Consigliere
dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 1248/2022 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13.5.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 3.4.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 TRA
CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede legale in Fiumicino (RM), via Corona
Boreale, 240, capannone C1L5
CF Parte_2 C.F._1
CF Parte_3 C.F._2
CF , Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avvocato Lucio Russo, per procura allegata all' opposizione al decreto ingiuntivo n. 29206/2016 del
14.12.2016 emesso dal Tribunale di RO, il quale ha lo studio in
Benevento, via G. Calandriello, 1, presso il quale hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni, all'indirizzo p.e.c. elettivamente domiciliati in RO, Email_1
alla Via XX Settembre, 3 presso lo studio dell'Avv. Donatella Rossi appellanti e
(già , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Milano, Piazza Filippo Meda 4, CF , in persona del P.IVA_2
suo legale rapp.te rappresentata e difesa dagli Avvocati Tommaso Ranchino e
Michele Ranchino, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RO, Via C. Colombo n. 177, i quali hanno dichiarato
2 che le comunicazioni potranno essere effettuate anche al numero di fax 06/5141838 nonché alla P.E.C.
Email_2
appellata e in persona del suo legale rapp.te Controparte_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO
n.13510/2021, pubblicata il 10.8.2021.
Conclusioni: gli appellanti come da comparsa conclusionale: piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza e previe le declaratorie del caso, per gli esposti motivi e causali, accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire: 1) = accertare e dichiarare, per gli esposti motivi la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni escusse e dichiarare la banca decaduta ex art. 1957 cc, dal diritto di agire contro i garanti, respingendo ogni avversa domanda nei loro confronti, revocando l'opposto DI., con ogni conseguenza di legge;
2) = accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni e per la violazione della L. n. 108/96, la presenza di usura ab origine sul
contratto del c/c n. 22453 del 27.10.2009, depurando, ai sensi dell'art. 1815 cc, il saldo del c/c ingiunto da ogni onere finanziario addebitato, ad esclusione di imposte e tasse, respingendo ogni
3 avversa e infondata pretesa, revocando l'opposto DI. con ogni conseguenza di legge;
3) = accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art 6 della delibera Cicr del 9.2.2000, depurando il c/c dalla capitalizzazione degli interessi, respingendo ogni infondata avversa domanda, revocando l'opposto DI con tutte le conseguenze di legge;
4) = condannare la alla refusione delle spese e competenze di lite CP_4
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
nonché come da note depositate il 12.5.2025;
l'appellata per il rigetto dell'appello. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel valido contraddittorio con entrambe le appellate indicate in epigrafe, la seconda delle quali nella qualità di cessionaria del credito litigioso, la società nonché i sig. Parte_1 Pt_2
, e quali fideiussori di
[...] Parte_3 Parte_4
hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe. Parte_1
Con questa sentenza il Tribunale di RO ha così provveduto:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 29206/2016,
N.R.G. 76907/2016, emesso il 19/12/2016 e notificato il
22/12/2016; 2) DICHIARA tenuta e, per l'effetto,
4 CONDANNA la Parte_1 Parte_4 Pt_2
, al pagamento in favore della
[...] Parte_3
della somma di € 85.114,59, oltre agli interessi Controparte_3
moratori al tasso del 9,41% dalla chiusura del conto al saldo;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
A sostegno dell'appello, gli impugnanti hanno dedotto che:
a)la sentenza aveva violato la normativa antitrust e gli artt.
1175, 1375, 1956 e 1957, erroneamente omettendo di dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e la liberazione dei garanti escussi per decadenza del creditore dal diritto di escussione ex art. 1957 c.c., nonché per la mancata osservanza degli obblighi di avviso di cui all'art. 1956 c.c.
Ad avviso degli impugnanti, l'eccezione di nullità delle fideiussioni da loro formulata, per violazione della disciplina antitrust, costituiva eccezione rilevabile d'ufficio; conseguentemente, era erronea la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità delle fideiussioni escusse e di decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 cc, ritenendola espressamente derogata dalle parti e non già nulla e, così, inopponibile ai garanti;
5 b) erroneamente il Tribunale aveva respinto l'eccezione di applicazione dell' usura nel conto corrente stipulato il
27.10.2009 n. 22453.
Il c.t.u. aveva infatti comparato con il tasso soglia il solo tasso debitore, e non anche la commissione di massimo scoperto contrattuale, in tal modo trascurando il criterio “del margine” indicato dalla giurisprudenza di legittimità: il suindicato contratto, secondo gli appellanti, prevedeva il tasso debitore effettivo annuo del 12,38% e la c.m.s. pari all' 1,50%, superiori alla soglia usuraria ex lege n. 108/1996, tenuto conto del D.M. di riferimento.
Questo prevedeva, infatti, un tasso soglia per le aperture di credito in c/c come quella in esame, nel quarto trimestre del
2009 (data di stipula del contratto), del 12,76% (già aumentato della metà) e una commissione di massimo scoperto ( d'ora in poi, anche c.m.s.) dello 0,975% (anch'essa già aumentata della metà).
Comparando interessi e c.m.s. secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018, la soglia usuraria era superata per lo 0,145%;
c) il primo Giudice aveva ritenuto valida la previsione della pari periodicità degli interessi debitori e creditori e, così, la valida pattuizione dell'anatocismo ai sensi della delibera
6 CICR del 9.2.2000; tuttavia, non aveva valutato che, mentre per i tassi debitori la banca usufruiva della capitalizzazione infra annuale, non avveniva altrettanto per i tassi creditori.
Questi ultimi erano infatti indicati nella stessa misura percentuale dello 0,0125%, il che implicava che nessuna capitalizzazione sarebbe avvenuta per gli interessi creditori.
La banca appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello, per le seguenti argomentazioni: ai sensi dell'art. 345 c.p.c. era inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni, in quanto il Tribunale aveva correttamente rilevato che essa era stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale. Con il decreto ingiuntivo gli opponenti avevano eccepito la nullità della fideiussione per ragioni completamente diverse dalla violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990, cioè per la decadenza dalle azioni contro i fideiussori ex art. 1957 c.c. Quanto all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., ha esposto l'appellata che i rapporti negoziali litigiosi erano stati estinti in data 8/7/2016, mentre il
14/12/2016 era stato emesso decreto ingiuntivo da parte del
Tribunale di RO ( il ricorso era stato depositato il
03.10.2016). Ne derivava che il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. non era stato superato dalla creditrice nel proporre “istanze” contro il debitore principale.
7 Analogamente, ai sensi dell'art. 345 c.c., era inammissibile l'eccezione inerente all'usura originaria, per quanto riguardava il conto corrente indicato in appello: l'usura era stata esclusa dal c.t.u., mentre il differente calcolo eseguito dagli appellanti era stato tardivamente allegato dinanzi al
Tribunale.
In ogni caso, ha proseguito l'appellata, il tasso debitore effettivo pattuito in contratto, pari al 12,3871%, si riferiva al tasso debitore annuo lordo sullo scoperto di conto corrente ed agli sconfinamenti oltre fido. Esso non avrebbe potuto essere confrontato al tasso soglia indicato in appello, del 12,76% che si riferiva agli affidamenti in conto corrente superiori ad €
5.000,00.
Peraltro, non sarebbe neppure possibile condurre una verifica del superamento del tasso soglia rispetto al tasso d'interesse in questione, perché soltanto dal I trimestre del 2010 era stata introdotta la categoria “scoperti senza affidamento”.
Quanto alla pretesa illegittima capitalizzazione, l'appellata ha aderito alle conclusioni del Tribunale.
è rimasta contumace. Controparte_3
In seguito, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
8 Con il decreto del 3.4.2025 essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Il primo motivo di appello, ad avviso della Corte, è infondato.
Gli opponenti hanno sollevato la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, cioè avuto riguardo a tale specifica causa petendi, per la prima volta allorquando hanno precisato le conclusioni.
L'hanno poi illustrata in comparsa conclusionale, cioè del tutto tardivamente.
La questione è pertanto inammissibile.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi nei limiti stabiliti “a presidio del principio processuale della domanda”: così Cass. S.U. del 2021 n.
41944, proprio in una fattispecie in tema di fideiussioni omnibus e violazione della normativa antitrust.
Occorre cioè che la nullità sia stata allegata tempestivamente, tenuto conto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dal codice di rito.
9 Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in
primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello
o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo): Cass. del 2023 n.20713.
E' un principio da intendersi nel senso che, quantomeno la deduzione della nullità, deve avvenire nei termini previsti per la definitiva esposizione del tema del decidere.
Ed ancora, in una fattispecie analoga, Cass. del 2023 n. 28983: sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le
nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
10 E' sostanzialmente conforme, quanto alla necessità che i
“presupposti di fatto” della nullità siano in atti nel rispetto dei termini previsti per la definitiva proposizione del tema del decidere e delle istanze istruttorie, Cass. del 2024 n. 4867: la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità molto di recente si è espressa nei seguenti termini: in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa: Cass. del 2025 n. 416;
11 mentre Cass. del 2025 n. 863 ha osservato: la nullità del
contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.
E' decisivo osservare che, in ogni caso, anche i più recenti orientamenti di legittimità non fanno che ribadire la possibilità del rilievo d'ufficio solo quando la nullità emerga dagli atti e, dal punto di vista probatorio abbia trovato tempestivo ingresso la prova della allegata nullità; siano date cioè al Giudice le coordinate, nel rispetto delle preclusioni inerenti al tema del decidere ed al thema probandum, per verificare che tale nullità sia ravvisabile.
Invece, nella specie, la prova deve escludersi: come su ricordato, essendo mancata nel giudizio di primo grado e nei termini ex art. 183 c.p.c. l'allegazione della nullità, nulla è stato prodotto a corredo della stessa, neppure nei termini per deduzioni istruttorie.
12 Il provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia n. 55 del
2005 è stato prodotto solo con le note depositate il 14.1.2021, di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, cioè del tutto tardivamente.
3.Il secondo motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
Il c.t.u. nominato in primo grado ha escluso la pattuizione dell'usura originaria, unica sanzionata dalla legge, in relazione al conto corrente n. 22453, conclusioni cui ha aderito il
Tribunale.
Il criterio adottato dal c.t.u. si sottrae a censure, mentre non risultano convincenti ragioni per adottare il criterio di calcolo individuato dagli appellanti.
La S.C. ( Cass. del 2024 n. 29794) ha osservato che la determinazione del TEG ed il suo confronto con il tasso soglia del periodo va eseguita sulla base delle istruzioni di Banca
d'Italia “ pro tempore” vigenti, in quanto TEG e TEGM devono essere determinati secondo le stesse formule matematiche, altrimenti si paragonano “ valori tra loro disomogenei”, con risultati inattendibili.
Inoltre, deve osservarsi che il conto corrente è stato stipulato il 27.10.2009 ed ad esso è risultata correlata la prima apertura di credito gestita su detto c/c, ma solo a decorrere dal
15.2.2013.
13 Quindi, non può prendersi a riferimento il tasso soglia del IV
trimestre del 2009 previsto per le aperture di credito, poiché all'epoca il contratto litigioso non poteva ricondursi a tale tipologia;
esso peraltro era pari a 11.76 ed andava aumentato della metà per giungere al tasso-soglia.
Ma vi è di più.
Il tasso del 12.3871%, pattuito nel conto corrente, per scoperto su utilizzi deve ritenersi un tasso moratorio, in quanto il corrispettivo per scoperti era pattuito in altra parte del contratto, a seconda dell'ammontare dello scoperto.
Orbene, ai fini del calcolo del tasso-soglia moratorio, soccorre la formula individuata dalla S.C. (Cass. S.U. del 2020 n.
19597): (t.e.g.m.+2,1)X , ben superiore al C.F._4
tasso convenuto.
4. L'ultimo motivo è fondato.
Ripercorsi i principi prima esposti a proposito della nullità negoziale, che può essere rilevata anche d'ufficio, per ragioni diverse rispetto a quelle allegate, purché queste ultime vi siano, la nullità dell'applicazione dell'anatocismo è stata rilevata dagli opponenti sin dall'opposizione.
Orbene, il solo contratto litigioso in appello, conto corrente n.22453, ha pacificamente previsto lo stesso tasso creditore, pari a 0,125%, sia quale “ tasso annuo creditore lordo che
14 quale “tasso annuo creditore effettivo lordo” ( il contratto è
allegato con il n. 9 alla c.t.u.).
In tal caso, pur essendo formalmente pattuita la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori, essa non era garantita al creditore, poiché comunque il tasso di interesse, contrariamente al disposto dell'art. 6 della delibera CICR, rapportato su base annua, non teneva conto degli effetti della capitalizzazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2022 n.
4321), ha invero espresso il seguente principio di diritto: “ la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib.CICR 9.2.2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione”.
A nulla rileva la circostanza che i saldi siano stati sempre a debito e che, quindi, i debitori non avrebbero potuto giovarsi di alcun interesse positivo, in quanto la disciplina
15 dell'anatocismo, sin dall'art. 1283 c.c., riguarda la loro convenzione e, quindi, la loro concreta pattuizione.
Onde, se essa non sia conforme al dettato normativo, deve dichiararsene l'illegittimità, non senza rilevare che l'interesse dei debitori consiste nell'allegazione di non essere tenuti al pagamento degli interessi debitori capitalizzati.
Questo osservato, occorre disporre un supplemento peritale, che epuri il saldo negativo oggetto di condanna da parte del primo Giudice, degli interessi anatocistici applicati dall'entrata in vigore della delibera CICR e sino al 31.12.2013.
Invece, la c.t.u. disposta in primo grado non ha eseguito tale calcolo, poiché ha sottratto unicamente gli interessi anatocistici successivi al 1.1.2014.
Sul punto si provvede come da separata ordinanza.
5. La statuizione sulle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RO, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di RO
n.13510/2021, pubblicata il 10.8.2021, proposto tra le parti in epigrafe indicate: respinge il primo ed il secondo motivo di appello;
16 dispone come da separata ordinanza in ordine al terzo motivo di appello;
rimette alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali.
RO, 13.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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