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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. AO Gibelli Presidente
Dott.sa Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 615/2024 avverso la sentenza n. 1574/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in data 20.05.2024
Tra
, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AO AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via U. Rela 1/10 - APPELLANTE Pt_1
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Calcagno ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Oriani 3/4 - APPELLATA Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“In via istruttoria: Ammettere l'acquisizione della precisazione di credito del 01/02/2022; nel merito: accogliere l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare infondate le domande proposte da controparte in primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
condannare parte appellata alla restituzione della somma di € 3.773,18 già percepita in pendenza di esecutività della sentenza. In subordine: in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la compensazione delle spese di primo grado, con vittoria delle spese di lite del secondo grado, con restituzione delle somme già corrisposte in pendenza di esecutività del titolo di primo grado, condannando parte appellata alla restituzione della somma di € 3.773,18 già percepita in pendenza di esecutività della sentenza. In estremo subordine: in riforma parziale della sentenza di primo grado, ridurre le spese di primo grado allo scaglione di valore fino a mille euro, con vittoria delle spese di lite del secondo grado e con restituzione parziale delle somme già corrisposte in pendenza di esecutività del titolo di primo grado. ”
PER L'APPELLATA “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello, perché infondato;
condannare il appellante al pagamento all'esponente delle spese del grado, con distrazione a Parte_1 favore del legale antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Controparte_1
Amministratrice di sostegno della madre, quest'ultima condomina del Parte_1
, conveniva in giudizio il suddetto, in persona dell'amministratore pro tempore
[...] Parte_1
al fine di sentire dichiarare annullabili tutte le delibere condominiali Controparte_2 assunte successivamente a quella del 5 aprile 2019, per la mancata convocazione dell'attrice e per il mancato invio alla stessa del relativo verbale, nonché al fine di sentire dichiarare nulla e\o annullabile la delibera adottata in data 6 giugno 2022 ai punti 1-2 dell'O.d.g. (approvazione consuntivo 2021 e preventivo 2022), per la mancata convocazione di parte attrice nonché per
l'illegittimo addebito all' attrice della somma di € 536,00 a titolo di spese personali. Con vittoria di spese, anche del procedimento di mediazione, da distrarsi ex art. 93 cpc al legale il quale si dichiarava antistatario. Più specificamente in relazione all'addebito della somma di € 536,00 a titolo di spese personali, la difesa di parte attrice precisava che detti oneri riguarderebbero in realtà spese processuali sostenute dal Condominio correlate all'esecuzione immobiliare instaurata nei confronti della amministrata dell'attrice.
Si costituiva il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 eccependo la decadenza dall'azione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1137 cpc e la genericità delle domande proposte dall'attrice, nonché il mancato assolvimento della condizione di procedibilità in quanto la domanda di mediazione non indicherebbe un oggetto simmetrico a quello del giudizio e non specificherebbe le ragioni a fondamento della contestazione attorea.
Quanto al merito, parte convenuta contestava la fondatezza delle domande di annullamento delle delibere, tenuto conto che l'attrice sarebbe stata consapevole della convocazione dell'assemblea
e che la stessa avrebbe dichiarato che non avrebbe potuto partecipare alla stessa (come da e-mail prodotta in atti e proveniente dall'attrice stessa).
Successivamente viste le istanze delle parti, con provvedimento in data 27 gennaio 2023 emesso all'esito di udienza a trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26 gennaio 2024, udienza da svolgersi mediante il deposito di note scritte. Con successivo provvedimento del 2 febbraio 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione,
2 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.”
Veniva emessa la sentenza gravata n' 1574/2024 del 20.05.2024 con la quale in Tribunale di Genova statuiva: “dichiara la nullità della deliberazione assunta in data 06\06\2022 dall'assemblea del;
respinge ogni altra domanda di Parte_1 parte attrice;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a ,
[...] Controparte_1 quale amministratrice di sostegno di , le spese di lite che liquida in € 2.405,00 per Persona_1 compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura
e con le modalità di legge con distrazione in favore del legale antistatario.”. (Cfr sentenza).
Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento di tutte le delibere assunte successivamente a quella del 5.4.2019 perché generica, per mancanza di indicazione specifica delle delibere e perché l'unica tenuta, quella del 31.3.21, era stata comunicata con raccomandata del 13.4.21. Di contro, il Tribunale riteneva fondata la domanda di declaratoria dell'invalidità e/o nullità della delibera 6.6.2022 per la quale l'attrice aveva eccepito da una parte la mancata comunicazione della convocazione, dall'altra l'illegittimo addebito di € 536,00 a titolo di spese personali. Il Tribunale riteneva superate le eccezioni, sollevate dal di decadenza per Parte_1 avvenuta regolare comunicazione dell'assemblea, per aver notificato la citazione con pec
10.10.2022, oltre i termini dell'art. 1137 c.c., e per la non simmetria fra mediazione e impugnazione, in quanto non fondate e, comunque, superate dalla fondatezza del motivo, costituente nullità della delibera rilevabile senza termini, per aver posto a carico del condomino le spese per oneri relativi alle spese legali di una procedura azionata nei suoi confronti. Il Tribunale richiamava le pronunce di legittimità - (Cass civ 1629\18) e (Cass. 1994 n. 3946) per cui “È nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera che – con riferimento ad un processo tra il Parte_1 ed un singolo condòmino – ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire, per quota, alle spese sostenute per pagare il difensore o il consulente tecnico di parte.”
Essendo ritenuto “pacifico” dal Tribunale che con la delibera impugnata erano state poste a carico di parte attrice le spese di € 536,00 per oneri relativi alle spese legali di una procedura azionata nei suoi confronti, richiamata la Sentenza Cassazione SSUU 9839/21 per cui l'impossibilità dell'oggetto rientra fra le specifiche cause di nullità delle delibere assembleari, il
Tribunale dichiarava la nullità della delibera e condannava il ai due terzi delle spese Parte_1 di lite, compensandole per un terzo.
Con atto di citazione il , proponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi: - errore in fatto ed in dritto per aver ritenuto la somma di € 536,00, addebitata
3 sotto il titolo “spese personali”, quali costi per spese legali a favore del legale del condominio in un procedimento intentato dal medesimo nei confronti del condomino, piuttosto che Parte_1 addebitati a titolo di costi derivanti dal pagamento degli oneri della conversione del pignoramento richiesta dal e di cui alla precisazione del credito del 01/02/2024; - errore in fatto ed Parte_1 in diritto per aver disposto la compensazione delle spese di lite per un terzo, piuttosto che compensarle integralmente. Chiedeva, previa produzione della precisazione del credito 1.2.2022 e rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto, la riforma della sentenza gravata con il rigetto della domanda e la vittoria delle spese di causa dei due gradi o, in subordine, la compensazione integrale delle spese del primo grado.
Con comparsa 31.7.2024 si costituiva in giudizio , la quale, nel Controparte_1 merito contestava l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con la condanna alle spese di lite del secondo grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.10.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Non è fondato il motivo sulla diversa natura, rispetto a quelle legali, delle spese di € 536,00 addebitate dalla condomina nel rendiconto di cui alla delibera impugnata.
Il Tribunale ha definito “pacifico” che si trattasse di oneri relativi alle spese legali di una procedura azionata nei confronti della appellata, nonostante la contestazione dell'appellante, CP_3 perché risultava documentalmente che si trattasse quanto ad € 200,00, della spesa per la registrazione della sentenza e quanto ad € 336,00, di spese a favore dello studio legale AO AT per la conversione del pignoramento. Già nella specifica di tali voci, contenuta nel “rendiconto gestione ordinaria esercizio 2021 dal 1 gennaio al 31 dicembre”, risultava che, quanto ad €
200,00, era indicato “CONDOMINIO - spese personali Gallo” mentre, quanto ad € 336,50, era indicato – procedura esecutiva ”, con conseguente Controparte_4 Persona_1 evidenza che si trattasse di spese legali.
Nella costituzione in primo grado, ma anche nell'atto di appello, il precisava che la Parte_1 somma di € 200,00 rappresentava il costo della registrazione del Decreto Ingiuntivo n' 485/21 cui aveva fatto seguito l'atto di precetto 1.3.2021, nel quale è esplicitamente conteggiata la somma di
€ 200,00 per la registrazione (doc. n' 3 fascicolo 1 grado appellato). Quanto alla somma di € 336,50 il precisa che trattasi dell'importo dovuto a per la custodia del bene Parte_1 CP_5 pignorato. Anche tale somma è specificamente conteggiata nella precisazione del credito firmata digitalmente in data 1.2.2022 dall'Avv. AO AT ed indicata nel conteggio cme Costo CP_5
4 € 335,50 (documento prodotto in primo grado dall'appellata con le “Note per l'udienza del
25/01/23”).
Conseguentemente risulta pacificamente dagli atti, così come indicato nella sentenza gravata, che la somma di € 536,00 non può rientrare nelle spese personali della condomina in quanto si verificherebbe una duplicazione di poste di debito, essendo già compresa nella precisazione del credito e nella procedura di conversione con pagamento rateale a titolo di spese legali dovute dalla medesima condomina.
La Corte, pertanto, condivide la motivazione della sentenza gravata per cui “ È nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera che – con riferimento ad un processo tra il ed Parte_1 un singolo condòmino – ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire, per quota, alle spese sostenute per pagare il difensore o il consulente tecnico di parte” (Cass civ 1629\18)
Ed inoltre che: “E' affetta da nullita' – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullita', a norma dell'articolo 1421 c.c., puo' essere fatta valere dallo stesso che abbia partecipato all'assemblea ancorche' abbia espresso voto favorevole Parte_1 alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” (Cass. 1994 n. 3946)” (cfr sentenza gravata)
E' infondato anche il motivo sull'errata compensazione parziale, piuttosto che integrale, delle spese di lite del primo grado. L'appellante lamenta che dei due motivi di opposizione il primo è stato rigettato, mentre il secondo è stato accolto sulla base di uno solo dei tre profili di annullamento/nullità sostenuti dall'odierno appellato. Per tale motivo lamenta che il Tribunale abbia errato nella compensazione di 1/3 delle spese di lite, piuttosto che l'integrale compensazione.
La Corte evidenzia che la valenza delle domande rigettate ed accolte non è soggetta ad una valutazione numerica, bensì alla rilevanza delle relative questioni. In particolare, nel caso di cui trattasi, la dichiarazione di nullità della delibera per l'attribuzione al singolo condomino di spese personali risulta di maggior rilevanza rispetto sia alla domanda di annullamento di tutte le delibere assunte successivamente a quella del 5.4.2019, sia agli altri due motivi per l'annullamento della delibera del 6.6.2022, che, come riconosciuto dall'appellante, non sono stati neppure coltivati.
L'accoglimento del motivo sulla nullità della delibera per l'addebito di spese legali a titolo di spese personali, ha costituito una maggior valenza delle questioni esaminate e risolte dal Tribunale ed è, pertanto, corretta e condivisibile l'attribuzione, in base all'importanza delle stesse, di una compensazione di un terzo con condanna del al pagamento dei residui due terzi. Parte_1
5 La Corte respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/ 2022 sullo scaglione 5200/26000, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater
DPR n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 615/2024 avverso la sentenza n. 1574/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in data 20.05.2024 così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata che liquida in € 2.906,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 24 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. AO Gibelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. AO Gibelli Presidente
Dott.sa Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 615/2024 avverso la sentenza n. 1574/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in data 20.05.2024
Tra
, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AO AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via U. Rela 1/10 - APPELLANTE Pt_1
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Calcagno ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Oriani 3/4 - APPELLATA Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“In via istruttoria: Ammettere l'acquisizione della precisazione di credito del 01/02/2022; nel merito: accogliere l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare infondate le domande proposte da controparte in primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
condannare parte appellata alla restituzione della somma di € 3.773,18 già percepita in pendenza di esecutività della sentenza. In subordine: in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la compensazione delle spese di primo grado, con vittoria delle spese di lite del secondo grado, con restituzione delle somme già corrisposte in pendenza di esecutività del titolo di primo grado, condannando parte appellata alla restituzione della somma di € 3.773,18 già percepita in pendenza di esecutività della sentenza. In estremo subordine: in riforma parziale della sentenza di primo grado, ridurre le spese di primo grado allo scaglione di valore fino a mille euro, con vittoria delle spese di lite del secondo grado e con restituzione parziale delle somme già corrisposte in pendenza di esecutività del titolo di primo grado. ”
PER L'APPELLATA “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello, perché infondato;
condannare il appellante al pagamento all'esponente delle spese del grado, con distrazione a Parte_1 favore del legale antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Controparte_1
Amministratrice di sostegno della madre, quest'ultima condomina del Parte_1
, conveniva in giudizio il suddetto, in persona dell'amministratore pro tempore
[...] Parte_1
al fine di sentire dichiarare annullabili tutte le delibere condominiali Controparte_2 assunte successivamente a quella del 5 aprile 2019, per la mancata convocazione dell'attrice e per il mancato invio alla stessa del relativo verbale, nonché al fine di sentire dichiarare nulla e\o annullabile la delibera adottata in data 6 giugno 2022 ai punti 1-2 dell'O.d.g. (approvazione consuntivo 2021 e preventivo 2022), per la mancata convocazione di parte attrice nonché per
l'illegittimo addebito all' attrice della somma di € 536,00 a titolo di spese personali. Con vittoria di spese, anche del procedimento di mediazione, da distrarsi ex art. 93 cpc al legale il quale si dichiarava antistatario. Più specificamente in relazione all'addebito della somma di € 536,00 a titolo di spese personali, la difesa di parte attrice precisava che detti oneri riguarderebbero in realtà spese processuali sostenute dal Condominio correlate all'esecuzione immobiliare instaurata nei confronti della amministrata dell'attrice.
Si costituiva il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 eccependo la decadenza dall'azione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1137 cpc e la genericità delle domande proposte dall'attrice, nonché il mancato assolvimento della condizione di procedibilità in quanto la domanda di mediazione non indicherebbe un oggetto simmetrico a quello del giudizio e non specificherebbe le ragioni a fondamento della contestazione attorea.
Quanto al merito, parte convenuta contestava la fondatezza delle domande di annullamento delle delibere, tenuto conto che l'attrice sarebbe stata consapevole della convocazione dell'assemblea
e che la stessa avrebbe dichiarato che non avrebbe potuto partecipare alla stessa (come da e-mail prodotta in atti e proveniente dall'attrice stessa).
Successivamente viste le istanze delle parti, con provvedimento in data 27 gennaio 2023 emesso all'esito di udienza a trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26 gennaio 2024, udienza da svolgersi mediante il deposito di note scritte. Con successivo provvedimento del 2 febbraio 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione,
2 assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.”
Veniva emessa la sentenza gravata n' 1574/2024 del 20.05.2024 con la quale in Tribunale di Genova statuiva: “dichiara la nullità della deliberazione assunta in data 06\06\2022 dall'assemblea del;
respinge ogni altra domanda di Parte_1 parte attrice;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a ,
[...] Controparte_1 quale amministratrice di sostegno di , le spese di lite che liquida in € 2.405,00 per Persona_1 compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura
e con le modalità di legge con distrazione in favore del legale antistatario.”. (Cfr sentenza).
Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento di tutte le delibere assunte successivamente a quella del 5.4.2019 perché generica, per mancanza di indicazione specifica delle delibere e perché l'unica tenuta, quella del 31.3.21, era stata comunicata con raccomandata del 13.4.21. Di contro, il Tribunale riteneva fondata la domanda di declaratoria dell'invalidità e/o nullità della delibera 6.6.2022 per la quale l'attrice aveva eccepito da una parte la mancata comunicazione della convocazione, dall'altra l'illegittimo addebito di € 536,00 a titolo di spese personali. Il Tribunale riteneva superate le eccezioni, sollevate dal di decadenza per Parte_1 avvenuta regolare comunicazione dell'assemblea, per aver notificato la citazione con pec
10.10.2022, oltre i termini dell'art. 1137 c.c., e per la non simmetria fra mediazione e impugnazione, in quanto non fondate e, comunque, superate dalla fondatezza del motivo, costituente nullità della delibera rilevabile senza termini, per aver posto a carico del condomino le spese per oneri relativi alle spese legali di una procedura azionata nei suoi confronti. Il Tribunale richiamava le pronunce di legittimità - (Cass civ 1629\18) e (Cass. 1994 n. 3946) per cui “È nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera che – con riferimento ad un processo tra il Parte_1 ed un singolo condòmino – ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire, per quota, alle spese sostenute per pagare il difensore o il consulente tecnico di parte.”
Essendo ritenuto “pacifico” dal Tribunale che con la delibera impugnata erano state poste a carico di parte attrice le spese di € 536,00 per oneri relativi alle spese legali di una procedura azionata nei suoi confronti, richiamata la Sentenza Cassazione SSUU 9839/21 per cui l'impossibilità dell'oggetto rientra fra le specifiche cause di nullità delle delibere assembleari, il
Tribunale dichiarava la nullità della delibera e condannava il ai due terzi delle spese Parte_1 di lite, compensandole per un terzo.
Con atto di citazione il , proponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi: - errore in fatto ed in dritto per aver ritenuto la somma di € 536,00, addebitata
3 sotto il titolo “spese personali”, quali costi per spese legali a favore del legale del condominio in un procedimento intentato dal medesimo nei confronti del condomino, piuttosto che Parte_1 addebitati a titolo di costi derivanti dal pagamento degli oneri della conversione del pignoramento richiesta dal e di cui alla precisazione del credito del 01/02/2024; - errore in fatto ed Parte_1 in diritto per aver disposto la compensazione delle spese di lite per un terzo, piuttosto che compensarle integralmente. Chiedeva, previa produzione della precisazione del credito 1.2.2022 e rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto, la riforma della sentenza gravata con il rigetto della domanda e la vittoria delle spese di causa dei due gradi o, in subordine, la compensazione integrale delle spese del primo grado.
Con comparsa 31.7.2024 si costituiva in giudizio , la quale, nel Controparte_1 merito contestava l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con la condanna alle spese di lite del secondo grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.10.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Non è fondato il motivo sulla diversa natura, rispetto a quelle legali, delle spese di € 536,00 addebitate dalla condomina nel rendiconto di cui alla delibera impugnata.
Il Tribunale ha definito “pacifico” che si trattasse di oneri relativi alle spese legali di una procedura azionata nei confronti della appellata, nonostante la contestazione dell'appellante, CP_3 perché risultava documentalmente che si trattasse quanto ad € 200,00, della spesa per la registrazione della sentenza e quanto ad € 336,00, di spese a favore dello studio legale AO AT per la conversione del pignoramento. Già nella specifica di tali voci, contenuta nel “rendiconto gestione ordinaria esercizio 2021 dal 1 gennaio al 31 dicembre”, risultava che, quanto ad €
200,00, era indicato “CONDOMINIO - spese personali Gallo” mentre, quanto ad € 336,50, era indicato – procedura esecutiva ”, con conseguente Controparte_4 Persona_1 evidenza che si trattasse di spese legali.
Nella costituzione in primo grado, ma anche nell'atto di appello, il precisava che la Parte_1 somma di € 200,00 rappresentava il costo della registrazione del Decreto Ingiuntivo n' 485/21 cui aveva fatto seguito l'atto di precetto 1.3.2021, nel quale è esplicitamente conteggiata la somma di
€ 200,00 per la registrazione (doc. n' 3 fascicolo 1 grado appellato). Quanto alla somma di € 336,50 il precisa che trattasi dell'importo dovuto a per la custodia del bene Parte_1 CP_5 pignorato. Anche tale somma è specificamente conteggiata nella precisazione del credito firmata digitalmente in data 1.2.2022 dall'Avv. AO AT ed indicata nel conteggio cme Costo CP_5
4 € 335,50 (documento prodotto in primo grado dall'appellata con le “Note per l'udienza del
25/01/23”).
Conseguentemente risulta pacificamente dagli atti, così come indicato nella sentenza gravata, che la somma di € 536,00 non può rientrare nelle spese personali della condomina in quanto si verificherebbe una duplicazione di poste di debito, essendo già compresa nella precisazione del credito e nella procedura di conversione con pagamento rateale a titolo di spese legali dovute dalla medesima condomina.
La Corte, pertanto, condivide la motivazione della sentenza gravata per cui “ È nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera che – con riferimento ad un processo tra il ed Parte_1 un singolo condòmino – ponga anche a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire, per quota, alle spese sostenute per pagare il difensore o il consulente tecnico di parte” (Cass civ 1629\18)
Ed inoltre che: “E' affetta da nullita' – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullita', a norma dell'articolo 1421 c.c., puo' essere fatta valere dallo stesso che abbia partecipato all'assemblea ancorche' abbia espresso voto favorevole Parte_1 alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” (Cass. 1994 n. 3946)” (cfr sentenza gravata)
E' infondato anche il motivo sull'errata compensazione parziale, piuttosto che integrale, delle spese di lite del primo grado. L'appellante lamenta che dei due motivi di opposizione il primo è stato rigettato, mentre il secondo è stato accolto sulla base di uno solo dei tre profili di annullamento/nullità sostenuti dall'odierno appellato. Per tale motivo lamenta che il Tribunale abbia errato nella compensazione di 1/3 delle spese di lite, piuttosto che l'integrale compensazione.
La Corte evidenzia che la valenza delle domande rigettate ed accolte non è soggetta ad una valutazione numerica, bensì alla rilevanza delle relative questioni. In particolare, nel caso di cui trattasi, la dichiarazione di nullità della delibera per l'attribuzione al singolo condomino di spese personali risulta di maggior rilevanza rispetto sia alla domanda di annullamento di tutte le delibere assunte successivamente a quella del 5.4.2019, sia agli altri due motivi per l'annullamento della delibera del 6.6.2022, che, come riconosciuto dall'appellante, non sono stati neppure coltivati.
L'accoglimento del motivo sulla nullità della delibera per l'addebito di spese legali a titolo di spese personali, ha costituito una maggior valenza delle questioni esaminate e risolte dal Tribunale ed è, pertanto, corretta e condivisibile l'attribuzione, in base all'importanza delle stesse, di una compensazione di un terzo con condanna del al pagamento dei residui due terzi. Parte_1
5 La Corte respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/ 2022 sullo scaglione 5200/26000, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater
DPR n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 615/2024 avverso la sentenza n. 1574/2024 emessa dal Tribunale di Genova, in data 20.05.2024 così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata che liquida in € 2.906,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 24 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. AO Gibelli
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