Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.25 ha emessola seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 4711/2023 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, Parte_1 dall' avv. Emanuele Guarino, come in atti
-ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano che lo CP_1 rappresenta e lo difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.23, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il CP_1 diritto della ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., e per Controparte_2
l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 2.891,65 di cui € 222.93 per TFR, € 1.490,99 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.177,73 per ratei di 13ma e 14ma; 2) vittoria di spese e competenze con attribuzione ” Ha dedotto, a riguardo: che in data 10/01/2023 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 2.891,65 dovuti a titolo di TFR e crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma); la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 10/01/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitrice, ricevendo inquadramento nel livello II del CCNL Pulizie/Multiservizi del 25/05/2001 e successivi accordi di rinnovo;
la ricorrente
in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero 34/2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della società Manitalidea spa e la ricorrente presentava domanda di ammissione al passivo;
la ricorrente veniva ammessa al passivo per € 222.93 per TFR, € 1.490,99 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.177,73 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022, in atti;
ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l' proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR e le ultime tre mensilità in CP_1 caso di insolvenza del datore di lavoro, la ricorrente inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' , che non aveva alcun CP_1 esito;
la ricorrente richiedeva alla curatela del fallimento la compilazione del modello Sr52 senza ottenere alcun riscontro;
trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa in favore dell'ente per provvedere al pagamento, in data 14/07/2023 presentava ricorso amministrativo telematico, senza esito alcuno. Si è costituto l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha eccepito che la domanda di intervento del fondo di garanzia proposta dalla ricorrente era stata respinta dall' per la mancanza di CP_1 dimissioni/licenziamento della Sig.ra infatti, dalle comunicazioni Parte_1
Unilav in atti risultava che la Sig.ra aveva lavorato per la Manitalidea Parte_2
Spa in A.S. fino al 29.11.2023. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte, di natura dirimente. L' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' il "Fondo di CP_1 garanzia per il trattamento di fine rapporto", esteso con il D.L. n. 80/92 alle ultime retribuzioni (artt. 1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art. 5), avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del TFR e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro (o loro aventi diritto). Il Fondo di Garanzia interviene, quindi, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Nella specie, non è stata data prova alcuna del fatto che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la in A.S. sia cessato. Controparte_3
Difatti, dalle comunicazioni Unilav allegate in atti dall' risulta che la Sig.ra CP_1 ha lavorato per la Manitalidea Spa in A.S. fino al 29.11.2023 Parte_2
Le spese del giudizio in ragione della peculiarità e controvertibilità della specifica questione sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 18.03.25 Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molè