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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16376/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to LOFFREDO BIAGIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
, in Controparte_2 persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. CORRADO VINCENZO
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.12.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: che in data 26/11/2024
l' notificava al sig. , padre della ricorrente, già Controparte_3 Persona_1 deceduto il 23.10.2024, l'avviso di intimazione n. 07120249034509162000 per un importo complessivo di € 2.187,26; che tale intimazione aveva ad oggetto, tra le altre, i seguenti avvisi di CP_ addebito emessi dall' n. 3712018000059164423000 di € 780,63 notificato il 10.07.2018 e n.
37120190003149652000 di 1406,63 notificato il 23.08.2019 per un totale di € 2187,26; che tali avvisi CP_ trovavano la loro fonte in presunti contributi non versati negli anni 2017 e 2018; che in realtà, il ricorrente non aveva mai ricevuto gli avvisi di addebito indicati in atti, motivo per il quale i crediti azionati risultano inevitabilmente prescritti;
che In ogni caso, ancorchè fossero stati notificati tutti
CP_ gli atti presupposti, il credito vantato dall' era ormai inesorabilmente prescritto;
che gli atti risultavano essere nulli ed inesistenti in quanto il sig. era già deceduto in Caivano in Persona_1
data 23.10.2024
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
CP_ Si costituivano l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto. CP_4
Disposta trattazione scritta all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va in primo luogo evidenziata distinzione tra la nullità dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica dello stesso;
la nullità della notifica può infatti essere sanata se l'atto raggiunge lo scopo (
Cass. 1156 del 17/01/2019; Cass. n. 21184 del 05/07/2022) poiché la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale (Cass. n. 18480 del
21/09/2016).
Nel caso che ci occupa non viene in questione solo la nullità della notifica ma anche ed in primo luogo la nullità dell'avviso di accertamento, poiché emesso, intestandolo a persona defunta
Si tratta in questo caso di una nullità insanabile, posto che la intestazione dell'avviso di accertamento non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto contributivo con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente deve avere piena contezza, non avendo l' eccepito CP_4
la mancata comunicazione da parte degli eredi.
Il ricorso va quindi accolto, restando gli ulteriori motivi di opposizione assorbiti.
Stante i motivi della decisione ed il breve lasso di tempo fra il decesso del titolare del rapporto tributario e la notifica le spese vanno compensate
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: annulla l'intimazione di pagamento n. 07120249034509162000 e dichiara che nulla è dovuto in relazione alla stessa. Compensa fra le parti le spese del giudizio
Aversa 29.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16376/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to LOFFREDO BIAGIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
, in Controparte_2 persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. CORRADO VINCENZO
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.12.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: che in data 26/11/2024
l' notificava al sig. , padre della ricorrente, già Controparte_3 Persona_1 deceduto il 23.10.2024, l'avviso di intimazione n. 07120249034509162000 per un importo complessivo di € 2.187,26; che tale intimazione aveva ad oggetto, tra le altre, i seguenti avvisi di CP_ addebito emessi dall' n. 3712018000059164423000 di € 780,63 notificato il 10.07.2018 e n.
37120190003149652000 di 1406,63 notificato il 23.08.2019 per un totale di € 2187,26; che tali avvisi CP_ trovavano la loro fonte in presunti contributi non versati negli anni 2017 e 2018; che in realtà, il ricorrente non aveva mai ricevuto gli avvisi di addebito indicati in atti, motivo per il quale i crediti azionati risultano inevitabilmente prescritti;
che In ogni caso, ancorchè fossero stati notificati tutti
CP_ gli atti presupposti, il credito vantato dall' era ormai inesorabilmente prescritto;
che gli atti risultavano essere nulli ed inesistenti in quanto il sig. era già deceduto in Caivano in Persona_1
data 23.10.2024
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
CP_ Si costituivano l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto. CP_4
Disposta trattazione scritta all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va in primo luogo evidenziata distinzione tra la nullità dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica dello stesso;
la nullità della notifica può infatti essere sanata se l'atto raggiunge lo scopo (
Cass. 1156 del 17/01/2019; Cass. n. 21184 del 05/07/2022) poiché la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale (Cass. n. 18480 del
21/09/2016).
Nel caso che ci occupa non viene in questione solo la nullità della notifica ma anche ed in primo luogo la nullità dell'avviso di accertamento, poiché emesso, intestandolo a persona defunta
Si tratta in questo caso di una nullità insanabile, posto che la intestazione dell'avviso di accertamento non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto contributivo con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente deve avere piena contezza, non avendo l' eccepito CP_4
la mancata comunicazione da parte degli eredi.
Il ricorso va quindi accolto, restando gli ulteriori motivi di opposizione assorbiti.
Stante i motivi della decisione ed il breve lasso di tempo fra il decesso del titolare del rapporto tributario e la notifica le spese vanno compensate
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: annulla l'intimazione di pagamento n. 07120249034509162000 e dichiara che nulla è dovuto in relazione alla stessa. Compensa fra le parti le spese del giudizio
Aversa 29.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo