Art. 13. Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove e' istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell' articolo 86 del codice della navigazione , contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove e' istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell' articolo 86 del codice della navigazione , contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.