CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6274 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23388/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
– ricorrente – contro LL NI, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Salvatore Taverna e dall’Avv. AN IN;
– controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lombardia, n. 1183/38/2016, depositata il 3 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere IU AG. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Oggetto: Avviso di accertamento di responsabilità ex artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c. - Amministratore e liquidatore - Presupposti Civile Sent. Sez. 5 Num. 6274 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 17/03/2026 2 uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili e per il contribuente l’Avv. Salvatore Taverna FATTI DI CAUSA 1. In virtù di un accordo stipulato nel 2004 tra il ceto bancario ed il gruppo IN - operante nel settore della siderurgia e delle energie rinnovabili - le società del gruppo avrebbero dovuto vendere cespiti attivi fino a conseguire corrispettivi per Euro 144.037.000,00, da versare alle banche a tacitazione del maggior credito da queste vantato nei confronti del gruppo (pari ad Euro 204.988.000,00, di cui Euro 104.000.000,00 nei confronti della D- s.r.l.), con rinuncia alla differenza. Con atto datato 12 ottobre 2006 le banche cedettero, al prezzo di Euro 144.037.000,00, alla EI s.r.l. unipersonale (creata pochi giorni prima dell’atto ed interamente partecipata da UI IN) i crediti vantati nei confronti del gruppo IN (aventi valore nominale di Euro 204.988.000,00). L’EI versò il corrispettivo pattuito con la liquidità ottenuta dalla vendita (stipulata il 16 ottobre 2006) alla ER s.p.a. delle quote detenute in Enerted s.p.a. ed acquistate, per Euro 148.869.818,00, in pari data (al solo scopo di rivenderle) dalla D- e dalla FinTad International Sarl. All’esito di tali operazioni EI divenne debitrice di 148.869.818,00 nei confronti di D- e FinTad International Sarl e creditrice delle stesse per Euro 204.988.000,00 in virtù dei crediti acquistati dalle banche. EI acquistò, poi, da FinTad International Sarl il 5% del capitale di D-. EI, divenuta cessionaria dei crediti delle banche verso il gruppo IN, cedeva parte di essi (in particolare, quelli vantati verso D-) ad altre società del gruppo;
il 1° agosto 2007, EI e D- Participations rinunciavano ai crediti vantati verso D- (rispettivamente per Euro 19.606.182,00 ed Euro 35.905.955,00) per complessivi Euro 55.512.137,00; 3 contestualmente EI e D- vennero poste in liquidazione volontaria. L’Ufficio contestava che le operazioni poste in essere dalla D- nell’ambito di questo complesso accordo integrassero il presupposto di cui all’art. 37-bis, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando la natura elusiva dell’intera operazione. Osservava che l’accordo raggiunto con le banche avrebbe avuto lineare esecuzione se D- avesse venduto alla ER le partecipazioni in Enerted per il prezzo di euro 144.037.000,00 ed avesse versato il medesimo alle banche che, a propria volta, avrebbero rinunciato, come pattuito, al debito residuo. Rilevava, tuttavia, che se il gruppo avesse dato seguito all’operazione secondo le modalità più lineari sopra descritte, D- avrebbe realizzato una sopravvenienza pari all’importo dei crediti delle banche cui queste avevano rinunciato, ovvero euro 55.512.137,00; che, invece, con la costruzione sopra descritta si era creata una situazione apparente in ragione della quale EI, divenuta cessionaria del credito delle banche e titolare del 5 per cento delle quote di D-, aveva rinunciato ai crediti verso quest’ultima con l’effetto che, essendone socia, aveva beneficiato del disposto di cui all’art. 88, primo comma, t.u.i.r., nel testo all’epoca vigente, che escludeva la tassabilità, a titolo di sopravvenienze delle rinunce a crediti dei soci. A fondamento della natura elusiva dell’operazione l’Ufficio riscontrava che EI era stata costituita il 5 ottobre 2006 al solo fine di a) rendersi cessionaria dei crediti delle banche;
b) acquistare da D- e FI le partecipazioni in Enertad;
c) rivenderle lo stesso giorno alla ER allo stesso prezzo di acquisto;
d) pagare le banche;
e) divenire socia di D- e f) rinunciare ai crediti residui cedutile dalle banche. L’Agenzia delle entrate notificava il 20 dicembre 2012 alla TAD- FIN s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese il 30 novembre 2012), l’avviso di accertamento n. T9B03EZ06513/2012, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2007, la 4 sopravvenienza attiva sopra descritta. Liquidava, per l’effetto, Euro 18.319.000,00 per IR ed Euro 2.359.266,00 per IRAP. Successivamente, notificava al contribuente, quale legale rappresentante della D-, l’avviso di accertamento n. T9B03EZ06513/2012/1, con il quale ne acclarava la responsabilità per i debiti della società estinta ex artt. 36, commi 4 e 5, d.P.R. n. 602/1973 (per l’IR) e 2495 c.c. (per l’IRAP): in particolare, quale legale rappresentante della società, in sede di assemblea del 1° agosto 2007 non si era opposto alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione dell’ente; nella stessa assemblea i soci EI e TAD- FIN Participations rinunciavano ai crediti vantati nei confronti della società. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione provinciale di Milano. La CTP accoglieva il ricorso evidenziando che l’avviso doveva ritenersi privo di effetto in quanto emesso e notificato dopo l’estinzione della società. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e degli ex soci di società estinte per i debiti tributari dell’ente, escludeva, quindi, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 36, d.P.R. n. 602/1973 nei confronti dell’amministratore poiché nessun avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della società prima della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, e dall’art. 2495 c.c. Riteneva, infine, le operazioni poste in essere dal gruppo IN sorrette da valide ragioni economiche e ne escludeva, perciò, il carattere elusivo. 2. L’Agenzia proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, contestando sia il capo della sentenza in cui la CTP aveva negato la natura elusiva dell’operazione posta in essere dal gruppo IN sia il capo della decisione in cui i giudici di prossimità avevano affermato l’inesistenza di debiti fiscali 5 in capo alla D-, in quanto cancellata prima della notifica dell’avviso di accertamento. La CTR confermava la decisione di primo grado: rilevava che nessuna pretesa fiscale potesse azionarsi nei confronti della società D- (in quanto cancellata), né per l’effetto nei confronti degli ex liquidatori. 3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Fissata l’udienza pubblica del 07/01/2026, il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 07/01/2026 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, si è riportato alle conclusioni rese nella memoria;
l’avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso;
l’avvocato della contribuente ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata l’eccezione di giudicato proposta dal controricorrente, atteso che la sentenza della CTR lombarda (n. 1182/2016) di cui si invoca l’efficacia di giudicato non è allegata in atti. 1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 dpr 29.9.73 n. 600; 2495 c.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto che per potersi configurare una successione dei soci, amministratori e liquidatori della società cancellata nei debiti fiscali di questa, sarebbe stato necessario che tali debiti fossero stati accertati prima della cancellazione ed estinzione della 6 società. Sostiene che la cancellazione non impedisce al Fisco di accertare, nei termini di legge, le maggiori imposte non dichiarate dalla società nel periodo anteriore all’estinzione e di far valere i propri crediti nei confronti degli ex soci, amministratori e liquidatori quali successori dell’ente. Il motivo è fondato. 1.1. La questione dei rapporti giuridici pendenti alla data dell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo». I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in termini generali (Cass. Sez. U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo 7 che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento al settore tributario (Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025). In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limiti e la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit. (su cui v. infra). 1.2. Ciò posto, appare evidente l’errore commesso dalla CTR, atteso che ritenere necessario l’accertamento della pretesa tributaria nei confronti della società in data antecedente alla sua estinzione, al fine di aggredire gli ex soci, amministratori e liquidatori, equivarrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa tributaria. Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non è affatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamente all’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, da far valere nei confronti degli ex amministratori ed ex soci, nonché dei liquidatori, nei limiti ed alle condizioni degli artt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati i termini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 36 dpr 29.9.73 n. 602; 2697 e 2729 c.c.» per avere la 8 CTR ritenuto non configurabile una responsabilità in capo al IN poiché il debito fiscale della società non era stato iscritto a ruolo né posto in riscossione. Opina, di contro, l’Ufficio che nell’ottica dell’art. 36, commi 3 e 4, cit. la responsabilità dell’amministratore (incarico ricoperto dall’odierno controricorrente dal 16.10.2006 al 17.7.2007) prescinde sia da ‘accertamenti definitivi’ sia da ‘tributi iscritti a ruolo’ (pag. 24 del ricorso). Precisamente, l’art. 36, comma 3 e 4, cit., fonda la responsabilità dell’amministratore sul solo presupposto che abbia, negli ultimi due anni antecedenti alla liquidazione, occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili. Nella specie, erano integrati i presupposti della responsabilità dell’amministratore ex art. 36, comma 4, cit., atteso che la società D- aveva occultato la sopravvenienza imponibile mediante l’elusione sopra descritta. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. La CTR ha affermato che la responsabilità dell’ex liquidatore di una società estinta, si sensi dell’art. 36 cit., può essere riconosciuta solo se i ruoli in cui sono iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e gli stessi non possano essere soddisfatti con le attività della liquidazione. 2.3. Ora, va debitamente premesso che l’odierno controricorrente non è mai stato liquidatore della D- ed è stato chiamato a rispondere dei debiti della predetta solo quale ex amministratore. 2.4. Al riguardo, è opportuno riportare i principi ed i limiti della responsabilità degli ex amministratori (non anche dei soci, non rispondendo il IN quale ex socio) - già tracciati da questa Corte e, da ultimo ribaditi con l’ord. n. 34929 del 31/12/2025 - ai quali dovrà attenersi il giudice del rinvio. L’art. 36 cit., intitolato alla responsabilità ed agli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, stabilisce che: “1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività 9 della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
3. I soci o associati (…).
4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39”. La responsabilità degli (ex) amministratori (tanto quelli in carica al momento dello scioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, quanto quelli che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o che abbiano occultato attività sociali) si pone al di fuori di qualsiasi fenomeno di successione, continuità o co-obbligazione con la società, vertendosi piuttosto di responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625). 10 Detta responsabilità prescinde, quindi, da ‘accertamenti definitivi’ verso la società e trova il proprio fondamento nella sussistenza di attività nel patrimonio della società e nella distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte (così già Cass. 9688/1995, e Cass. 11/05/2012, n. 7327). 2.5. A carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese (in termini si veda Cass. n. 17020/2019); quindi, in termini generali, non è consentito all’Ufficio attingere amministratori e liquidatori sulla base della mera qualifica di liquidatore all’atto della cancellazione della società, dovendo l’Ufficio contestare nell’atto impositivo la condotta imputata ai predetti (contestazione, nella specie, avvenuta). 2.6. In ogni caso, con riguardo ai tributi per i quali sussiste – in presenza degli altri requisiti di legge – la responsabilità degli amministratori, sino al 12 dicembre 2014 solo le imposte sui redditi erano richiamate dall'art. 19, d. Lgs. n. 46 del 1999, che includeva l'art. 36 in esame tra le disposizioni afferenti alla riscossione la cui applicazione era limitata a dette imposte, con esclusione quindi dell'Iva e dell'Irap (cfr. art. 19 d. Lgs. n. 46 del 1999 "le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41,41-bis, 43- bis, 43-ter, 44 e 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi"). Il rinvio all'art. 36 è stato poi abrogato dall'art. 28, comma 7, lettera a, del d. Lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, per cui, da quella data la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci, si estende a tutte le imposte (Cass. n. 19008/2020). Ne deriva che con riguardo al periodo di imposta in contestazione (che è il 2007) la responsabilità dell’amministratore che qui interessa può sussistere limitatamente all’IR (non già anche per l’IRAP). 3. Può ora passarsi all’esame del ricorso incidentale (condizionato) proposto dal contribuente. 11 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., la «violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento all’art. 112 del codice di procedura civile», per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione relativa al mancato rispetto delle garanzie previste dall’art. 37bis cit. (richiesta di chiarimenti al contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento fondato su una presunta elusione), ritualmente avanzata con il ricorso introduttivo e riproposta nelle controdeduzioni in appello. 5. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del TUIR, nonché degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 446/1997». Deduce, in particolare, che l’Agenzia nell’atto impositivo non avrebbe considerato l’ammontare delle perdite pregresse, per oltre 26 milioni di euro. 6. Con il terzo (ed ultimo) motivo il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, 8 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e 10 della legge 212/2000»; precisa di aver chiesto sin dal ricorso introduttivo la richiesta di non applicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezza sulle disposizioni normative. 7. I motivi sono tutti inammissibili. Nel secondo, in particolare, a differenza degli altri due, non risulta specificamente indicato in quale segmento processuale dei gradi di merito la doglianza sarebbe stata dedotta;
né la CTR dà conto alcuno della proposizione di siffatta doglianza. Il primo ed il terzo possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione giuridica (l’omesso esame di questioni rimaste assorbite in primo grado e riproposte in appello). Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 25/10/2023, n. 29662) il ricorso incidentale, anche se 12 qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (conf. Cass. 06/06/2023 n. 15893, che ha precisato che in tale evenienza non è ravvisabile un rigetto implicito). Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo. Nel caso in cui, in relazione a queste ultime questioni (assorbenti) la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (cfr., da ultimo Cass. 22/04/2025, n. 10429). Nella specie è pacifico che le questioni proposte nei due motivi in scrutinio erano rimaste assorbite nella sentenza di primo grado (per espressa statuizione della CTP) ed anche nella sentenza di secondo grado (che confermava la decisione di primo grado, senza pronunciarsi sulle stesse). L’odierno controricorrente, quindi, totalmente vittorioso in appello (così come in primo grado) è privo di interesse, in parte qua, a proporre un ricorso per cassazione (anche nella forma condizionata) in quanto non soccombente;
ciò non esclude che lo stesso ben potrà riproporre le dette questioni dinanzi al giudice del rinvio. 8. In definitiva, va accolto il ricorso principale, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa 13 composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio, in particolare, valuterà tutte le questioni sollevate dal controricorrente nei gradi di merito e rimaste assorbite e, all’esito, verificherà la responsabilità del contribuente, quale (ex) amministratore della società estinta, nel rispetto dei principi e limiti supra evidenziati (in particolare, § 2.6.). Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente IU AG DR DI
– ricorrente – contro LL NI, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Salvatore Taverna e dall’Avv. AN IN;
– controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lombardia, n. 1183/38/2016, depositata il 3 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere IU AG. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Oggetto: Avviso di accertamento di responsabilità ex artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c. - Amministratore e liquidatore - Presupposti Civile Sent. Sez. 5 Num. 6274 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 17/03/2026 2 uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili e per il contribuente l’Avv. Salvatore Taverna FATTI DI CAUSA 1. In virtù di un accordo stipulato nel 2004 tra il ceto bancario ed il gruppo IN - operante nel settore della siderurgia e delle energie rinnovabili - le società del gruppo avrebbero dovuto vendere cespiti attivi fino a conseguire corrispettivi per Euro 144.037.000,00, da versare alle banche a tacitazione del maggior credito da queste vantato nei confronti del gruppo (pari ad Euro 204.988.000,00, di cui Euro 104.000.000,00 nei confronti della D- s.r.l.), con rinuncia alla differenza. Con atto datato 12 ottobre 2006 le banche cedettero, al prezzo di Euro 144.037.000,00, alla EI s.r.l. unipersonale (creata pochi giorni prima dell’atto ed interamente partecipata da UI IN) i crediti vantati nei confronti del gruppo IN (aventi valore nominale di Euro 204.988.000,00). L’EI versò il corrispettivo pattuito con la liquidità ottenuta dalla vendita (stipulata il 16 ottobre 2006) alla ER s.p.a. delle quote detenute in Enerted s.p.a. ed acquistate, per Euro 148.869.818,00, in pari data (al solo scopo di rivenderle) dalla D- e dalla FinTad International Sarl. All’esito di tali operazioni EI divenne debitrice di 148.869.818,00 nei confronti di D- e FinTad International Sarl e creditrice delle stesse per Euro 204.988.000,00 in virtù dei crediti acquistati dalle banche. EI acquistò, poi, da FinTad International Sarl il 5% del capitale di D-. EI, divenuta cessionaria dei crediti delle banche verso il gruppo IN, cedeva parte di essi (in particolare, quelli vantati verso D-) ad altre società del gruppo;
il 1° agosto 2007, EI e D- Participations rinunciavano ai crediti vantati verso D- (rispettivamente per Euro 19.606.182,00 ed Euro 35.905.955,00) per complessivi Euro 55.512.137,00; 3 contestualmente EI e D- vennero poste in liquidazione volontaria. L’Ufficio contestava che le operazioni poste in essere dalla D- nell’ambito di questo complesso accordo integrassero il presupposto di cui all’art. 37-bis, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando la natura elusiva dell’intera operazione. Osservava che l’accordo raggiunto con le banche avrebbe avuto lineare esecuzione se D- avesse venduto alla ER le partecipazioni in Enerted per il prezzo di euro 144.037.000,00 ed avesse versato il medesimo alle banche che, a propria volta, avrebbero rinunciato, come pattuito, al debito residuo. Rilevava, tuttavia, che se il gruppo avesse dato seguito all’operazione secondo le modalità più lineari sopra descritte, D- avrebbe realizzato una sopravvenienza pari all’importo dei crediti delle banche cui queste avevano rinunciato, ovvero euro 55.512.137,00; che, invece, con la costruzione sopra descritta si era creata una situazione apparente in ragione della quale EI, divenuta cessionaria del credito delle banche e titolare del 5 per cento delle quote di D-, aveva rinunciato ai crediti verso quest’ultima con l’effetto che, essendone socia, aveva beneficiato del disposto di cui all’art. 88, primo comma, t.u.i.r., nel testo all’epoca vigente, che escludeva la tassabilità, a titolo di sopravvenienze delle rinunce a crediti dei soci. A fondamento della natura elusiva dell’operazione l’Ufficio riscontrava che EI era stata costituita il 5 ottobre 2006 al solo fine di a) rendersi cessionaria dei crediti delle banche;
b) acquistare da D- e FI le partecipazioni in Enertad;
c) rivenderle lo stesso giorno alla ER allo stesso prezzo di acquisto;
d) pagare le banche;
e) divenire socia di D- e f) rinunciare ai crediti residui cedutile dalle banche. L’Agenzia delle entrate notificava il 20 dicembre 2012 alla TAD- FIN s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese il 30 novembre 2012), l’avviso di accertamento n. T9B03EZ06513/2012, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2007, la 4 sopravvenienza attiva sopra descritta. Liquidava, per l’effetto, Euro 18.319.000,00 per IR ed Euro 2.359.266,00 per IRAP. Successivamente, notificava al contribuente, quale legale rappresentante della D-, l’avviso di accertamento n. T9B03EZ06513/2012/1, con il quale ne acclarava la responsabilità per i debiti della società estinta ex artt. 36, commi 4 e 5, d.P.R. n. 602/1973 (per l’IR) e 2495 c.c. (per l’IRAP): in particolare, quale legale rappresentante della società, in sede di assemblea del 1° agosto 2007 non si era opposto alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione dell’ente; nella stessa assemblea i soci EI e TAD- FIN Participations rinunciavano ai crediti vantati nei confronti della società. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione provinciale di Milano. La CTP accoglieva il ricorso evidenziando che l’avviso doveva ritenersi privo di effetto in quanto emesso e notificato dopo l’estinzione della società. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e degli ex soci di società estinte per i debiti tributari dell’ente, escludeva, quindi, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 36, d.P.R. n. 602/1973 nei confronti dell’amministratore poiché nessun avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della società prima della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, e dall’art. 2495 c.c. Riteneva, infine, le operazioni poste in essere dal gruppo IN sorrette da valide ragioni economiche e ne escludeva, perciò, il carattere elusivo. 2. L’Agenzia proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, contestando sia il capo della sentenza in cui la CTP aveva negato la natura elusiva dell’operazione posta in essere dal gruppo IN sia il capo della decisione in cui i giudici di prossimità avevano affermato l’inesistenza di debiti fiscali 5 in capo alla D-, in quanto cancellata prima della notifica dell’avviso di accertamento. La CTR confermava la decisione di primo grado: rilevava che nessuna pretesa fiscale potesse azionarsi nei confronti della società D- (in quanto cancellata), né per l’effetto nei confronti degli ex liquidatori. 3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Fissata l’udienza pubblica del 07/01/2026, il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 07/01/2026 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Paola Filippi, si è riportato alle conclusioni rese nella memoria;
l’avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso;
l’avvocato della contribuente ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata l’eccezione di giudicato proposta dal controricorrente, atteso che la sentenza della CTR lombarda (n. 1182/2016) di cui si invoca l’efficacia di giudicato non è allegata in atti. 1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 dpr 29.9.73 n. 600; 2495 c.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto che per potersi configurare una successione dei soci, amministratori e liquidatori della società cancellata nei debiti fiscali di questa, sarebbe stato necessario che tali debiti fossero stati accertati prima della cancellazione ed estinzione della 6 società. Sostiene che la cancellazione non impedisce al Fisco di accertare, nei termini di legge, le maggiori imposte non dichiarate dalla società nel periodo anteriore all’estinzione e di far valere i propri crediti nei confronti degli ex soci, amministratori e liquidatori quali successori dell’ente. Il motivo è fondato. 1.1. La questione dei rapporti giuridici pendenti alla data dell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo». I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in termini generali (Cass. Sez. U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo 7 che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento al settore tributario (Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025). In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limiti e la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit. (su cui v. infra). 1.2. Ciò posto, appare evidente l’errore commesso dalla CTR, atteso che ritenere necessario l’accertamento della pretesa tributaria nei confronti della società in data antecedente alla sua estinzione, al fine di aggredire gli ex soci, amministratori e liquidatori, equivarrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa tributaria. Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non è affatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamente all’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, da far valere nei confronti degli ex amministratori ed ex soci, nonché dei liquidatori, nei limiti ed alle condizioni degli artt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati i termini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 36 dpr 29.9.73 n. 602; 2697 e 2729 c.c.» per avere la 8 CTR ritenuto non configurabile una responsabilità in capo al IN poiché il debito fiscale della società non era stato iscritto a ruolo né posto in riscossione. Opina, di contro, l’Ufficio che nell’ottica dell’art. 36, commi 3 e 4, cit. la responsabilità dell’amministratore (incarico ricoperto dall’odierno controricorrente dal 16.10.2006 al 17.7.2007) prescinde sia da ‘accertamenti definitivi’ sia da ‘tributi iscritti a ruolo’ (pag. 24 del ricorso). Precisamente, l’art. 36, comma 3 e 4, cit., fonda la responsabilità dell’amministratore sul solo presupposto che abbia, negli ultimi due anni antecedenti alla liquidazione, occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili. Nella specie, erano integrati i presupposti della responsabilità dell’amministratore ex art. 36, comma 4, cit., atteso che la società D- aveva occultato la sopravvenienza imponibile mediante l’elusione sopra descritta. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. La CTR ha affermato che la responsabilità dell’ex liquidatore di una società estinta, si sensi dell’art. 36 cit., può essere riconosciuta solo se i ruoli in cui sono iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e gli stessi non possano essere soddisfatti con le attività della liquidazione. 2.3. Ora, va debitamente premesso che l’odierno controricorrente non è mai stato liquidatore della D- ed è stato chiamato a rispondere dei debiti della predetta solo quale ex amministratore. 2.4. Al riguardo, è opportuno riportare i principi ed i limiti della responsabilità degli ex amministratori (non anche dei soci, non rispondendo il IN quale ex socio) - già tracciati da questa Corte e, da ultimo ribaditi con l’ord. n. 34929 del 31/12/2025 - ai quali dovrà attenersi il giudice del rinvio. L’art. 36 cit., intitolato alla responsabilità ed agli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, stabilisce che: “1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività 9 della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
3. I soci o associati (…).
4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39”. La responsabilità degli (ex) amministratori (tanto quelli in carica al momento dello scioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, quanto quelli che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o che abbiano occultato attività sociali) si pone al di fuori di qualsiasi fenomeno di successione, continuità o co-obbligazione con la società, vertendosi piuttosto di responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. (Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625). 10 Detta responsabilità prescinde, quindi, da ‘accertamenti definitivi’ verso la società e trova il proprio fondamento nella sussistenza di attività nel patrimonio della società e nella distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte (così già Cass. 9688/1995, e Cass. 11/05/2012, n. 7327). 2.5. A carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese (in termini si veda Cass. n. 17020/2019); quindi, in termini generali, non è consentito all’Ufficio attingere amministratori e liquidatori sulla base della mera qualifica di liquidatore all’atto della cancellazione della società, dovendo l’Ufficio contestare nell’atto impositivo la condotta imputata ai predetti (contestazione, nella specie, avvenuta). 2.6. In ogni caso, con riguardo ai tributi per i quali sussiste – in presenza degli altri requisiti di legge – la responsabilità degli amministratori, sino al 12 dicembre 2014 solo le imposte sui redditi erano richiamate dall'art. 19, d. Lgs. n. 46 del 1999, che includeva l'art. 36 in esame tra le disposizioni afferenti alla riscossione la cui applicazione era limitata a dette imposte, con esclusione quindi dell'Iva e dell'Irap (cfr. art. 19 d. Lgs. n. 46 del 1999 "le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41,41-bis, 43- bis, 43-ter, 44 e 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi"). Il rinvio all'art. 36 è stato poi abrogato dall'art. 28, comma 7, lettera a, del d. Lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, per cui, da quella data la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci, si estende a tutte le imposte (Cass. n. 19008/2020). Ne deriva che con riguardo al periodo di imposta in contestazione (che è il 2007) la responsabilità dell’amministratore che qui interessa può sussistere limitatamente all’IR (non già anche per l’IRAP). 3. Può ora passarsi all’esame del ricorso incidentale (condizionato) proposto dal contribuente. 11 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., la «violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento all’art. 112 del codice di procedura civile», per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione relativa al mancato rispetto delle garanzie previste dall’art. 37bis cit. (richiesta di chiarimenti al contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento fondato su una presunta elusione), ritualmente avanzata con il ricorso introduttivo e riproposta nelle controdeduzioni in appello. 5. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del TUIR, nonché degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 446/1997». Deduce, in particolare, che l’Agenzia nell’atto impositivo non avrebbe considerato l’ammontare delle perdite pregresse, per oltre 26 milioni di euro. 6. Con il terzo (ed ultimo) motivo il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, 8 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e 10 della legge 212/2000»; precisa di aver chiesto sin dal ricorso introduttivo la richiesta di non applicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezza sulle disposizioni normative. 7. I motivi sono tutti inammissibili. Nel secondo, in particolare, a differenza degli altri due, non risulta specificamente indicato in quale segmento processuale dei gradi di merito la doglianza sarebbe stata dedotta;
né la CTR dà conto alcuno della proposizione di siffatta doglianza. Il primo ed il terzo possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione giuridica (l’omesso esame di questioni rimaste assorbite in primo grado e riproposte in appello). Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 25/10/2023, n. 29662) il ricorso incidentale, anche se 12 qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (conf. Cass. 06/06/2023 n. 15893, che ha precisato che in tale evenienza non è ravvisabile un rigetto implicito). Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo. Nel caso in cui, in relazione a queste ultime questioni (assorbenti) la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (cfr., da ultimo Cass. 22/04/2025, n. 10429). Nella specie è pacifico che le questioni proposte nei due motivi in scrutinio erano rimaste assorbite nella sentenza di primo grado (per espressa statuizione della CTP) ed anche nella sentenza di secondo grado (che confermava la decisione di primo grado, senza pronunciarsi sulle stesse). L’odierno controricorrente, quindi, totalmente vittorioso in appello (così come in primo grado) è privo di interesse, in parte qua, a proporre un ricorso per cassazione (anche nella forma condizionata) in quanto non soccombente;
ciò non esclude che lo stesso ben potrà riproporre le dette questioni dinanzi al giudice del rinvio. 8. In definitiva, va accolto il ricorso principale, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa 13 composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio, in particolare, valuterà tutte le questioni sollevate dal controricorrente nei gradi di merito e rimaste assorbite e, all’esito, verificherà la responsabilità del contribuente, quale (ex) amministratore della società estinta, nel rispetto dei principi e limiti supra evidenziati (in particolare, § 2.6.). Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente IU AG DR DI