Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6274
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 dpr 29.9.73 n. 600; 2495 c.c.

    La Corte ritiene fondato il motivo, affermando che non è precluso al Fisco l'accertamento di debiti erariali anche successivamente all'estinzione della società, da far valere nei confronti di ex amministratori, soci e liquidatori, purché vengano rispettati i termini di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 dpr 29.9.73 n. 602; 2697 e 2729 c.c.

    La Corte ritiene fondato il motivo, precisando che la responsabilità degli ex amministratori si pone al di fuori di qualsiasi fenomeno di successione, ma è una responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio. Tale responsabilità prescinde da accertamenti definitivi verso la società e trova fondamento nella sussistenza di attività nel patrimonio della società e nella loro distrazione. Viene inoltre specificato che per l'anno 2007 la responsabilità dell'amministratore può sussistere limitatamente all'IR, non all'IRAP.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento all’art. 112 del codice di procedura civile

    Il motivo è inammissibile in quanto la questione era rimasta assorbita nella sentenza di primo grado e anche nella sentenza di secondo grado. La parte, essendo totalmente vittoriosa in appello, è priva di interesse a proporre ricorso per cassazione su questioni assorbite.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del TUIR, nonché degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 446/1997

    Il motivo è inammissibile in quanto non risulta specificamente indicato in quale segmento processuale dei gradi di merito la doglianza sarebbe stata dedotta, né la CTR dà conto della proposizione di tale doglianza.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, 8 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e 10 della legge 212/2000

    Il motivo è inammissibile in quanto la questione era rimasta assorbita nella sentenza di primo grado e anche nella sentenza di secondo grado. La parte, essendo totalmente vittoriosa in appello, è priva di interesse a proporre ricorso per cassazione su questioni assorbite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6274
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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