CASS
Ordinanza 31 maggio 2022
Ordinanza 31 maggio 2022
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Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2016 cui è riunita la causa n. r.g. …/2017 promossa da: X con il patrocinio dell'avv. …elettivamente domiciliato in V.LE …presso il difensore avv. … ATTORE contro Y (C.F. ***) con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI LILIANA elettivamente domiciliato in PIAZZA VALLISNERI 4 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. BERTOLINI LILIANA CONVENUTO CONCLUSIONI Per parte attrice Nel procedimento n. …/2016 R.G.: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed …
Leggi di più… - 2. Per la fase successiva alla riunione, va liquidato all’avvocato un compenso unicoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/05/2022, n. 17693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17693 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI GI LOMBARDO - Presidente - PROFESSIONI Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Rel. Consigliere - Ud. 08/04/2022 - CC Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - R.G.N. 10235/2021 Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10235-2021 proposto da: LI GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Gianturco 6, presso lo Studio dell’Avv. Nicola Rivellese, rappresentato e difeso da sé medesimo;
- ricorrente -
contro CONDOMINIO RESIDENCE PIANETA MARATEA;
- intimato -
avverso l’ordinanza n. 195/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 02/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Lagonegro, con il quale sono stati liquidati i compensi in favore Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Civile Ord. Sez. 6 Num. 17693 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO LUIGI GI Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 31/05/2022 2 di 4 dell’avv. Giovanni Zambelli nei confronti del Condominio Residence Pianeta Maratea, in relazione alla notificazione di quattro atti di precetto nei confronti di altrettanti condomini. Il Tribunale ha riunito i procedimenti in sede decisoria, disattendendo l’eccezione di inammissibilità proposta dal cliente, il quale aveva denunciato l’abusiva duplicazione dei procedimenti. Ha quindi liquidato il compenso per l’attività svolta, con la condanna del cliente al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi. Il primo riguarda la liquidazione per l’attività svolta, lamentandosi che essa non comprende il rimborso delle spese vive, seppure richieste. Gli altri due motivi investono la liquidazione delle spese di lite. Con il secondo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha liquidato un compenso unico anche per le attività svolte in ciascuno dei procedimenti prima del provvedimento di riunione, infine assunto in sede decisoria. Con il terzo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha omesso la liquidazione del compenso per la fase decisoria, che egli pretende dovuto per ciascuno dei procedimenti, nei quali erano state depositate, prima della riunione, distinte note di trattazione scritta. Il Condominio è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo è inammissibile: l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; n. 16778/2015). Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 3 di 4 In termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione» (Cass., S.U. n. 16415/2018; n. 29029/2018). Il secondo motivo è fondato. Ex art. 4, comma 2, del d.m. 55 del 2014, «Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti». È stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018). Deve tuttavia precisarsi che la norma non esclude che il potere del giudice di liquidare un compenso unico possa trovare applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 4 di 4 conformi e analogo iter processuale e non potendo porsi a carico del cliente l’onere della mancata riunione (Cass. n. 17147/2015). È fondato anche il terzo motivo, con il quale si censura la mancata liquidazione del compenso per la fase decisoria. La trattazione scritta, consentita dalle disposizioni in vigore in relazione all’emergenza Covid, adottata nel caso in esame per la definizione del procedimento, tiene luogo della discussione in udienza: quindi si tratta di attività compresa nella fase decisoria ex art. 4 cit. comma 5, lett. d. Deve farsi salvo, anche in questo caso il potere del giudice di liquidare un unico compenso unico anche per l’attività svolta prima della riunione, in base al principio sopra richiamato. Conclusivamente, inammissibile il primo motivo, fondati il secondo e il terzo motivo, l’ordinanza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo;
dichiara inammissibile il primo;
cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022
- ricorrente -
contro CONDOMINIO RESIDENCE PIANETA MARATEA;
- intimato -
avverso l’ordinanza n. 195/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 02/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Lagonegro, con il quale sono stati liquidati i compensi in favore Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Civile Ord. Sez. 6 Num. 17693 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO LUIGI GI Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 31/05/2022 2 di 4 dell’avv. Giovanni Zambelli nei confronti del Condominio Residence Pianeta Maratea, in relazione alla notificazione di quattro atti di precetto nei confronti di altrettanti condomini. Il Tribunale ha riunito i procedimenti in sede decisoria, disattendendo l’eccezione di inammissibilità proposta dal cliente, il quale aveva denunciato l’abusiva duplicazione dei procedimenti. Ha quindi liquidato il compenso per l’attività svolta, con la condanna del cliente al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi. Il primo riguarda la liquidazione per l’attività svolta, lamentandosi che essa non comprende il rimborso delle spese vive, seppure richieste. Gli altri due motivi investono la liquidazione delle spese di lite. Con il secondo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha liquidato un compenso unico anche per le attività svolte in ciascuno dei procedimenti prima del provvedimento di riunione, infine assunto in sede decisoria. Con il terzo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha omesso la liquidazione del compenso per la fase decisoria, che egli pretende dovuto per ciascuno dei procedimenti, nei quali erano state depositate, prima della riunione, distinte note di trattazione scritta. Il Condominio è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo è inammissibile: l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; n. 16778/2015). Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 3 di 4 In termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione» (Cass., S.U. n. 16415/2018; n. 29029/2018). Il secondo motivo è fondato. Ex art. 4, comma 2, del d.m. 55 del 2014, «Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti». È stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018). Deve tuttavia precisarsi che la norma non esclude che il potere del giudice di liquidare un compenso unico possa trovare applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 4 di 4 conformi e analogo iter processuale e non potendo porsi a carico del cliente l’onere della mancata riunione (Cass. n. 17147/2015). È fondato anche il terzo motivo, con il quale si censura la mancata liquidazione del compenso per la fase decisoria. La trattazione scritta, consentita dalle disposizioni in vigore in relazione all’emergenza Covid, adottata nel caso in esame per la definizione del procedimento, tiene luogo della discussione in udienza: quindi si tratta di attività compresa nella fase decisoria ex art. 4 cit. comma 5, lett. d. Deve farsi salvo, anche in questo caso il potere del giudice di liquidare un unico compenso unico anche per l’attività svolta prima della riunione, in base al principio sopra richiamato. Conclusivamente, inammissibile il primo motivo, fondati il secondo e il terzo motivo, l’ordinanza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo;
dichiara inammissibile il primo;
cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022