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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
-Sezione unica Civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1055 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28.03.2025, all'esito della discussione orale, vertente
t r a
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Rizzuti;
ricorrente
in p.d.l.r.p.t. P.I.: , con il Viceprefetto Controparte_1 P.IVA_1
Vicario Dr.ssa Lucia Iannuzzi;
resistente
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03\2023.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso a verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03\2023, con la quale gli si richiedeva il pagamento della sanzione di € 1.666,61 per la violazione dell'art. 4 co. 2 sanzionato dall'art.12 co.2 lett. b) L. Reg. Calabria n. 51 del 2017.
Instaurato il contraddittorio, la Prefettura di si costituiva tardivamente, CP_1 contestava l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto integrale, e non depositava alcuna documentazione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. È stato dimostrato, anche mediante prova orale, che il ricorrente non ha commesso la violazione contestata, essendosi lo stesso attenuto alle prescrizioni dettate dall'antica pratica agricola, codificata nell'art. 182, comma 6-bis, del Codice dell'Ambiente
(D.Lgs. n. 152/2006) che stabilisce, difatti, che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, e in piccole quantità giornaliere, dei materiali vegetali, se effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
Infatti è emerso che il Sig. ha ottemperato alle indicazioni prescritte dalla legge Pt_1
così come confermato dai testimoni Sig.ri e sentiti in udienza, i quali Tes_1 Tes_2
hanno confermato che l'attività posta in essere dal ricorrente avveniva in un luogo distante da qualsiasi albero, nello specifico all'interno della corte del magazzino\capannone distante da boschi e o piante (v. foto allegate al fascicolo di parte ricorrente).
Alcuna violazione, pertanto, è imputabile al ricorrente, il quale, si è attenuto alle prescrizioni dettate dalla norma.
Tale dato costituisce valido motivo per accogliere l'opposizione ed annullare il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03\2023, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Sig. avverso il verbale di accertamento di illecito Parte_1
amministrativo n. 03\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) Condanna la al pagamento delle spese legali che liquida in Controparte_1
euro 1.100,00 oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge.
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Lamezia Terme il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Marino Reda :
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
-Sezione unica Civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1055 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28.03.2025, all'esito della discussione orale, vertente
t r a
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Rizzuti;
ricorrente
in p.d.l.r.p.t. P.I.: , con il Viceprefetto Controparte_1 P.IVA_1
Vicario Dr.ssa Lucia Iannuzzi;
resistente
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03\2023.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso a verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03\2023, con la quale gli si richiedeva il pagamento della sanzione di € 1.666,61 per la violazione dell'art. 4 co. 2 sanzionato dall'art.12 co.2 lett. b) L. Reg. Calabria n. 51 del 2017.
Instaurato il contraddittorio, la Prefettura di si costituiva tardivamente, CP_1 contestava l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto integrale, e non depositava alcuna documentazione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. È stato dimostrato, anche mediante prova orale, che il ricorrente non ha commesso la violazione contestata, essendosi lo stesso attenuto alle prescrizioni dettate dall'antica pratica agricola, codificata nell'art. 182, comma 6-bis, del Codice dell'Ambiente
(D.Lgs. n. 152/2006) che stabilisce, difatti, che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, e in piccole quantità giornaliere, dei materiali vegetali, se effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
Infatti è emerso che il Sig. ha ottemperato alle indicazioni prescritte dalla legge Pt_1
così come confermato dai testimoni Sig.ri e sentiti in udienza, i quali Tes_1 Tes_2
hanno confermato che l'attività posta in essere dal ricorrente avveniva in un luogo distante da qualsiasi albero, nello specifico all'interno della corte del magazzino\capannone distante da boschi e o piante (v. foto allegate al fascicolo di parte ricorrente).
Alcuna violazione, pertanto, è imputabile al ricorrente, il quale, si è attenuto alle prescrizioni dettate dalla norma.
Tale dato costituisce valido motivo per accogliere l'opposizione ed annullare il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03\2023, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Sig. avverso il verbale di accertamento di illecito Parte_1
amministrativo n. 03\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) Condanna la al pagamento delle spese legali che liquida in Controparte_1
euro 1.100,00 oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge.
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Lamezia Terme il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Marino Reda :