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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 09/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 12110 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv. ti FALCO MARIA e FALCO MICHELE;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. PATARNELLO ANDREA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 esponeva che: il Giudice del Lavoro Parte_1 del Tribunale di Bari con decreto del 21.03.2024 aveva riconosciuto in suo favore il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 4.11.2022; che l' non gli aveva corrisposto quanto CP_1 dovuto, nonostante il decorso del termine dei 120 giorni previsti dalla legge per la erogazione della prestazione assistenziale.
Tanto premesso l'odierno ricorrente ha adito questo Giudice per sentire condannare l' al pagamento della CP_1 indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre interessi;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva l' dando atto che, nelle more del giudizio, aveva provveduto - con TE08 del 12.12.2024 – a CP_1 liquidare quanto dovuto in favore dello . Parte_1
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dai procuratori di entrambe le parti.
1 Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell' , per la complessiva somma CP_1 di euro 13.200,00 (vd. doc. “liquidazione ” allegato al fascicolo telematico dell'Istituto il Parte_1
7.01.2025), avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico di
, che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato in data 09/10/2024, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, il 9.04.2025
Il g.d.L.
Dott.ssa Maria Procoli
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