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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 (C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LADDOMADA Parte_4 C.F._3 MARCO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. FASANO FABIO (CF CP_1 P.IVA_2
) C.F._4
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. PINZAUTI STEFANO (CF Controparte_2 P.IVA_3
) C.F._5
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 17/01/2023
CONCLUSIONI
In data 12.2.-4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e precipuamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia il Giudice adito, pagina 1 di 18 previo ogni accertamento del caso, accertata e dichiarata in capo alla l'esclusiva CP_1 responsabilità per i fatti di cui in narrativa, condannarla, al risarcimento dell'integralità dei danni subiti e subendi da parte attrice che si quantificano in Euro 82.810,00, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettate tutte le avverse istanze: 1) CP_1 IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso appello per i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. n. 42/2023 del 17/01/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Giudice dott.ssa Capannoli, ad esito del giudizio R.G. n. 1424/2021; 2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, della domanda proposta dagli odierni appellanti in primo grado, condannare la giusta la Controparte_2 polizza esposta in narrativa, a garantire e manlevare la da ogni e qualsiasi Controparte_1 somma alla quale dovesse essere condannata;
3) IN ESTREMO SUBORDINE: sempre ritenendo operativa la polizza esposta in narrativa sottoscritta con la ridurre le avverse Controparte_2 richieste economiche a più equa misura anche in relazione all'art. 1227 c.c. per come esposto in parte narrativa;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Per “affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Controparte_2 Voglia: - respingere integralmente l'appello proposto dallo “ Parte_1
e dagli appellanti tutti, avverso la sentenza definitiva n. 42/2023 emessa dal Tribunale
[...] di Siena, pubblicata in data 18.01.23 a conclusione del Giudizio civile R.G. 1424/2021 Tribunale di Siena, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dallo “ Parte_1
nei confronti della società e comunque nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_2
perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione
[...] e risposta in appello e deducendi in corso di causa;
- accogliere comunque le conclusioni rassegnate da nel Giudizio di primo grado, di seguito riproposte ex art. 346 Controparte_2 c.p.c. ed integralmente trascritte: “Nel merito – IN TESI: respingere e rigettare comunque tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di perché improponibili, inammissibili, Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito – IN TESI: respingere e rigettare comunque ed a prescindere dal rigetto delle domande proposte avverso qualsivoglia domanda proposta nel Controparte_1 presente Giudizio da e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di Controparte_1
perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non Controparte_2 provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate dagli attori nei confronti di - rigettare e respingere comunque qualsivoglia CP_3 domanda proposta da e/o qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_1 [...]
stante la inoperatività della invocata copertura assicurativa, e perché infondata in CP_2 fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI di accoglimento,
pagina 2 di 18 ancorché parziale, delle domande spiegate dagli attori nei confronti di e di quelle Controparte_1 proposte da quest'ultima avverso - accertare il grado concorrente di Controparte_2 responsabilità concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti attrici e/o di soggetti terzi ancorché non citati che saranno eventualmente ritenuti corresponsabili, Nella determinazione dei danni e pregiudizi lamentati dalle parti attrici nel presente Giudizio;
- ripartire in Concreto, all'esito della istruttoria, secondo il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti che saranno ritenuti responsabili e/o di terzi ancorché non citati, l'entità del danno che risulterà dovuto, al fine di consentire il riparto e la conseguente azione di regresso ex art. 2055 c.c. e/o 1298 c.c.; - ridurre conseguentemente la entità delle somme eventualmente dovute a parti attrici all'esito dell'istruttoria e della prova che sarà fornita dalle parti onerate, e comunque secondo equità e giustizia, determinando le quote di corresponsabilità concretamente attribuite ai soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili, e decurtando la quota di danno ricollegabile a responsabilità delle parti attrici stesse, anche ex art. 1227 c.c.; - in denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 di condanna dell'assicurata, limitare comunque l'accoglimento entro gli oggettivi limiti di quanto risulterà provato, limitatamente alla garanzia effettivamente prestata contrattualmente per la sola quota concretamente attribuibile alla chiamante e con esclusione di somme da questa dovute a titolo di solidarietà passiva, con le esclusioni eccepite, previste dalle pattuizioni di polizza e dal disposto legislativo;
- applicare, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta avverso i limiti di garanzia e di massimale e/o di Controparte_2 sottomassimali assicurati inderogabili previsti in polizza, ritualmente eccepiti dalla Compagnia, detraendo gli scoperti e franchigie fisse previste in polizza eccepiti in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;
con integrale compensazione delle spese nei confronti dell'assicurata, stante la clausola di gestione delle vertenze di danno. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex DM 55/2014 oltre 15% spese generali, IVA e CAP di legge, oltre i compensi professionali di CTU e di CTP. - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria: si Controparte_2 oppone all'accoglimento di qualsivoglia avversa istanza istruttoria e di CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche solo “ ”), e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Parte_4 CP_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 42/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Siena e pubblicata il 17/01/2023, che aveva rigettato la domanda proposta dallo nei confronti di con conseguente condanna al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese di lite nel relativo rapporto processuale e con compensazione integrale tra e CP_1
Controparte_2
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 3 di 18 1.1. – Lo Studio Professionale nonché , e , quest'ultimi Pt_1 Parte_3 Pt_2 Parte_4 sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti dello stesso, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, esponendo: Controparte_1
-) che, in data 1.12.2025, essi avevano stipulato un contratto di licenza d'uso software e acquisto hardware con Controparte_1
-) che, a causa di un problema nella connessione del server, era stato programmato, per il 4 e 5 dicembre 2018, un intervento del tecnico della società convenuta per aggiornare il sistema operativo, con conseguente ripristino dei dati;
-) che, in data 3.12.2018, il tecnico , incarico da di effettuare tale intervento, Persona_1 CP_1 aveva telefonato allo per avvertire di non effettuare nessuna registrazione la Parte_1 mattina del giorno dopo, prima del suo arrivo (previsto per le 9,30), perché sarebbe andata persa;
-) che lo stesso tecnico, nell'occasione, aveva confermato che i dati precedenti al 4.12.2018 sarebbero rimasti integri, in quanto il sistema avrebbe dovuto effettuare un backup automatico giornaliero;
-) che l'intervento era proseguito per tutta la giornata del 4.12.2018, al termine del quale il NI si era accorto che il programma, contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire, non era aggiornato al 3.12.2018;
-) che il tecnico, allora, aveva ritenuto necessario portare via il server nonché le tre cassette backup per eseguire le necessarie verifiche;
-) che, nella giornata del 6.12.2018, era stata ricontattata dal tecnico per informarla Parte_3 che le copie del back-up non erano andate a buon fine dal 22.7.2018 e che i dati immessi sul server dal 22.7.2018 al 3.12.2018 erano andati persi in seguito al suo intervento;
-) che, stante l'impossibilità di recuperare i dati, gli attori si erano visti costretti a procedere alla loro ricostruzione, con conseguente maggior impiego di energie lavorative ed inevitabile stress psico-fisico;
-) che, pertanto, essi avevano diritto a richiedere a il risarcimento dei danni subiti, che CP_1 venivano quantificati in € 82.810,00 di cui: a) € 11.800,00 per la necessità di estendere il contratto di lavoro della dipendente;
b) € 3.000,00 per la necessità di assumere Parte_5
; c) € 48.900,00 quale “spesa lavoro extra” dei titolari dello studio;
d) € Controparte_4
19.110,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente la CP_1 domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nello specifico, la società convenuta rilevava:
-) che l'intervento dalla stessa eseguito presso lo studio aveva ad oggetto l'aggiornamento Pt_1 del sistema operativo installato sul server del cliente ed il successivo ripristino dei dati;
pagina 4 di 18 -) che tale attività implicava la formattazione integrale (e, quindi, la cancellazione) dei dati memorizzati sul predetto server, con conseguente necessità di eseguire il loro back-up, consistente nel caricamento temporaneo di una copia degli stessi su una memoria esterna
(cassette RDX) dalla quale prelevarli per il successivo ripopolamento del server;
-) che l'operazione di back-up doveva avvenire presso la sede fisica del cliente, in quanto consisteva, materialmente, nel collegare il server alle cassette RDX ed avviare la procedura di trasferimento dei dati dall'una all'altra memoria;
-) che, pertanto, era responsabilità esclusiva del cliente, quand'anche la procedura di back-up fosse stata avviata a distanza da verificarne e controllarne l'andamento e l'esito, in CP_3 quanto operazioni eseguibili solo in loco;
-) che, del resto, solo il cliente era a conoscenza dell'esatto contenuto dei dati precedenti alle operazioni di back-up;
-) che, di conseguenza, i dati del back-up avviato nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre 2018 venivano salvati, su tre cassette RDX, appositamente predisposte e collegate da;
Parte_3
-) che il giorno successivo, prima di procedere alla formattazione, consegnava al Parte_3 tecnico le tre cassette RDX, riferendo che la procedura non aveva segnalato errori;
CP_1
-) che, conclusa la formattazione, lo si accorgeva che i dati di backup, Parte_1 precedentemente memorizzati sulle cassette RDX, non erano aggiornati all'ultima versione del
3.12.2018 ma solo al 22.7.2018;
-) che, non riuscendo a recuperare i dati persi, si rivolgeva ad apposita ditta CP_1 specializzata (Dataclinic) la quale, però, riusciva ad operare solo un recupero parziale;
-) che, quindi, alcuna responsabilità poteva essere ascritta a anche perché l'art. 18 delle CP_3 condizioni generali di contratto poneva a carico del cliente l'obbligo dell'esecuzione e del controllo delle operazioni di backup;
-) che, per converso, palese era la responsabilità dello anche ai sensi dell'art. Parte_1
1227, commi 1 e 2, c.c.;
-) che, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni era del tutto indimostrata in ordine al quantum.
Chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua Compagnia di Assicurazione,
per essere da quest'ultima manlevata nell'ipotesi di condanna. Controparte_2
1.3. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inoperatività della copertura assicurativa e, per il resto, contestando la domanda proposta dagli attori di cui chiedeva il rigetto.
pagina 5 di 18 1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) non sussisteva l'inadempimento della convenuta, in quanto era pacifico che il tecnico dalla stessa incaricato avesse avvisato lo Studio nella necessità di eseguire il backup di tutti i dati;
-) del resto, era un dato di comune esperienza “che, prima di effettuare la formattazione di un server, per non perdere i dati ivi contenuti, è necessario effettuare un'operazione di back-up, che consiste nel copiare detti dati su altro supporto per poter poi essere reinseriti una volta terminata la formattazione” (cfr. pag. 5);
-) d'altra parte, l'art. 18 delle condizioni generali di contratto prevedeva che “il Cliente ha l'obbligo di effettuare le operazioni giornaliere di salvataggio dati (back-up) come previsto dalle corrette norme d'uso dell'elaboratore”;
-) pertanto, era precipuo onere dello studio professionale eseguire il backup dei dati, non rientrando tale attività tra quelle a carico di Controparte_1
-) al riguardo, parte attrice non aveva provato di aver eseguito correttamente le operazioni di backup, dovendosi anzi ritenere che le stesse non erano state affatto eseguite o che, comunque, non ne erano stati controllati gli esiti;
-) peraltro, solo parte attrice avrebbe potuto verificare se la duplicazione dei dati fosse avvenuta correttamente o meno e per la totalità degli stessi, essendo l'unica a conoscerne la quantità e il contenuto;
-) doveva, infine, essere escluso il carattere vessatorio dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, trattandosi di clausola specificamente approvata dallo Studio professionale e riportata in contratto secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello lo nonché Parte_1 [...]
, e , per i seguenti motivi: Parte_4 Parte_2 Parte_3 Per_ 1) con il primo, rilevavano che il tribunale aveva errato nel considerare pacifico che il avesse avvisato lo Studio della necessità di provvedere al backup.
Difatti, il predetto tecnico si era limitato ad avvisare lo di non immettere nessuna Pt_1 registrazione la mattina del 4.12.2018, prima del suo arrivo (previsto per le 9,30), dal momento che la stessa sarebbe andata persa, poiché l'intervento prevedeva l'aggiornamento del sistema operativo del server ed il ripristino dei dati.
Nessun problema, invece, sussisteva per le registrazioni dei giorni precedenti, in quanto il sistema avrebbe dovuto effettuare un backup automatico, con la conseguenza che quelli precedenti al
4.12.2018 sarebbero rimasti integri. pagina 6 di 18 Il che era stato confermato anche dai testi e . Persona_1 Tes_1
D'altra parte, lo era nell'impossibilità di controllare l'esito della procedura di Parte_1 backup, dal momento che le cassette di archiviazione contenevano dati crittografati che potevano essere letti solo tramite il software fornito da CP_1
2) Con il secondo, rilevavano che il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'obbligo di CP_1 di eseguire un controllo da remoto dei backup, il che rendeva palese il suo inadempimento, essendo incontestato che, a seguito dell'intervento del tecnico dalla stessa incaricato, si fosse verificata la perdita di tutti i dati.
3) Con il terzo, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il carattere vessatorio dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, per violazione degli artt.
1229 e/o 1341-1342 c.c.
Difatti, la firma c.d. “in blocco” non era idonea a soddisfare il prescritto requisito di forma e, inoltre, l'esclusione della responsabilità, per le operazioni di backup, della società convenuta finiva per determinare la caducazione della causa del contratto.
4) Con il quarto, contestava la decisione gravata per non avere ritenuto esistente, quanto meno, un concorso di responsabilità della CP_1
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in via subordinata, riproponeva la domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , rassegnando le sopra trascritte Controparte_2 conclusioni.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.2.-4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – L'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, è fondato per le ragioni che seguono, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 18 3.1.1. – Il contratto stipulato tra le parti aveva ad oggetto, oltre all'acquisto dello hardware e della licenza d'uso software, anche la fornitura, da parte di del relativo servizio di assistenza. CP_1
In particolare, tale servizio includeva il monitoraggio del server e, tra l'altro, il controllo del back- up.
Ora, sostiene l'appellante che ciò renderebbe palese l'inadempimento contrattuale di la CP_1 quale avrebbe omesso di eseguire tale controllo, con specifico riferimento alla esecuzione ed alla verifica del salvataggio dei dati (cfr. atto di appello, pag. 20-21; comparsa conclusionale, pag. 2).
Affermazione che viene contrastata dall'appellata secondo “cui il richiamo [alle disposizioni contrattuali ndr] invocato da controparte è, al riguardo, impreciso e fuorviante. Ed infatti, nell'offerta è specificatamente indicato che il riferito servizio aveva ad oggetto il back-up da eseguirsi sul Server del Cliente. Ergo, il controllo veniva eseguito sul back-up dei dati interno allo stesso server. Ebbene, nell'occasione che ha dato luogo al giudizio, era stata incaricata CP_1 dallo di eseguire un intervento di aggiornamento del sistema operativo sul Parte_1 richiamato server e tale operazione avrebbe, per l'appunto, necessitato della preventiva formattazione integrale dei dati presenti sullo stesso server, inclusi, ovviamente, gli stessi dati di backup ivi memorizzati. Pertanto, il back-up eseguito dalla sig.ra in previsione Parte_3 dell'intervento di formattazione non poteva certo essere riferito al servizio contrattuale in quanto la memorizzazione dei dati andava per l'appunto eseguita su memoria esterna al server da formattare” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 3-4).
Ritiene il Collegio che tra le due tesi sia da preferire quella dell'appellante.
3.1.1.a. – Difatti, se è pacifico che l'operazione di formattazione del server avrebbe comportato la perdita di tutti i dati registrati sullo stesso, inclusi quelli di back-up, è evidente che, sulla base degli impegni contrattuali assunti, era obbligata a porre in essere tutti gli accorgimenti CP_1 necessari, nell'ambito dell'attività di controllo del backup, per evitare che i dati memorizzati sul server venissero irrimediabilmente persi.
Ciò anche in conformità a quanto previsto dall'art. 26 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione sull'infrastruttura hardware e sui servizi applicativi, si occuperà di: […] effettuare back-up giornalieri. I dati saranno CP_1 disponibili con uno storico di un massimo di 7 (sette) giorni, che il Cliente dovrà estrarre e salvare in rete locale”.
Ne consegue che prima di eseguire l'operazione di formattazione del server (che, pacificamente, avrebbe comportato la perdita di tutti i dati) la era tenuta ad eseguire un backup di tutti CP_1 dati sullo stesso registrati, proprio in conformità al suddetto impegno contrattuale, la cui esistenza
è stata completamente trascurata dal tribunale. pagina 8 di 18 D'altra parte, la tesi dell'appellata secondo cui l'operazione di backup del server del cliente – a cui la stessa si era contrattualmente impegnata – era ben diversa da quella effettuata dalla Pt_1
(consistente nell'archiviazione dei dati su dispositivo esterno per poi eseguire il ripopolamento del server), non valeva certamente ad esonerare dall'obbligo di eseguire la copia dei dati CP_1 memorizzati sul server che, secondo quanto previsto dal citato art. 26, doveva avvenire con cadenza giornaliera.
Al riguardo, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali rilasciate da , il Persona_1 tecnico incaricato da di eseguire l'intervento, il quale ha confermato il capitolo (n. 2), CP_1 della memoria istruttoria di parte attrice, secondo cui egli aveva rassicurato lo
[...]
che nessun problema vi sarebbe stato per le registrazioni dei dati relativi ai giorni Parte_1 precedenti il predetto intervento “in quanto il sistema doveva effettuare un backup automatico giornaliero” con la conseguenza “che i dati precedenti al 04 dicembre 2018 sarebbero rimasti integri” (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2022).
Circostanza che risulta confermata dalla teste (all'epoca dei fatti dipendente dello Tes_1
), la quale ha anche riferito di avere assistito ad alcune telefonate tra la Rag. Parte_1
e con cui la prima richiedeva di “effettuare un controllo dei back-up, per Parte_3 CP_1 non rischiare di perdere dati essenziali” (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2022).
Inoltre, pure il teste , dipendente della nel rispondere, a controprova, Testimone_2 CP_1 sul cap. 10 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte attrice (“prima dell'aggiornamento, all'incaricato era stato espressamente chiesto dalla rag. di Parte_3 effettuare un controllo dei back-up, per non rischiare di perdere dati essenziali”), ha dichiarato:
“penso di sì, noi abbiamo fatto il controllo la mattina prima di formattare la macchina”, con ciò, quindi, confermando che Readyrec era tenuta ad eseguire il controllo del backup prima di eseguire la formattazione.
Anche tali circostanze sono state del tutto trascurate dal tribunale che, per converso, ha erroneamente ritenuto pacifico “che il tecnico ave[sse] avvisato lo studio di provvedere ad effettuare il back-up di tutti i dati presenti nello studio” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), fatto di cui non solo non vi è prova e che è stato espressamente contestato da parte appellante (che, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto di essere stata solo avvisata, dal predetto tecnico, di non immettere nessuna registrazione prima del suo arrivo previsto per la mattina del 4.12.2018), ma che, anche se dimostrato, si appaleserebbe irrilevante per quanto di seguito verrà esposto.
pagina 9 di 18 3.1.1.b. – Invero, l'appellata non può utilmente invocare l'art. 18 delle condizioni generali di contratto, il quale stabiliva l'obbligo, per il cliente, “di effettuare le operazioni giornaliere di salvataggio dati (back-up) come previsto dalle corrette norme d'uso dell'elaboratore”.
Difatti, a prescindere dall'eventuale carattere vessatorio della clausola (sostenuta dall'appellante e negata dal tribunale), resta il fatto che proprio la delicatezza dell'operazione in questione
(formattazione del server con conseguente perdita dei dati sullo stesso registrati), non permetteva a secondo il canone di ordinaria diligenza, di affidarsi al solo sistema di archiviazione CP_1 esterna da parte del cliente.
Anzi, proprio il non aver eseguito il backup del server (cui era contrattualmente obbligata) prima della sua formattazione, imponeva a di adoperare la massima cautela nel verificare CP_1
l'esito del backup eseguito da sui dispositivi di archiviazione esterni. Parte_3 Per_ Al riguardo, la società appellata ha sostenuto che il tecnico aveva potuto eseguire un controllo delle cassette RDX “limitato alla verifica della loro integrità “informatica” in modalità “lettura”, senza possibilità di verifica della data di aggiornamento di ogni singolo file” e questo perché egli
“come qualsiasi altro tecnico, non avrebbe potuto verificare la completezza dei contenuti memorizzati nelle cassette proprio in quanto l'unico soggetto in grado di verificarne la corrispondenza con i dati presenti nella memoria del server era il cliente” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4). che è stata acriticamente recepita dal primo giudice. Pt_6
Tuttavia, non risulta in alcun modo dimostrata l'impossibilità, da parte del tecnico, di verificare l'effettiva archiviazione dei dati se non in modalità “lettura” né che questa sia stata effettivamente Per_ eseguita (trattandosi di circostanze riferite solo dal teste da considerarsi, però, sul punto non attendibile, in quanto chiaramente interessato a fornire una versione dei fatti atta ad escludere ogni suo profilo di responsabilità) né in cosa tale modalità sia consistita (stante la genericità delle allegazioni offerte da in merito). CP_1
Ad ogni modo, è incontestato che lo Studio Professionale, per il tramite di , eseguì il Parte_3 backup dei dati (mediante archiviazione su tre cassette RDX) che, però, non ebbe esito positivo Per_ (come riscontrato successivamente dal medesimo tecnico .
Ciò rende ancora più evidente l'inadempimento di in quanto sta a dimostrare che CP_1
l'operazione di backup – probabilmente anche a causa dei problemi di connessione del server lamentati dal cliente e che avevano reso necessario l'intervento per cui è causa – non era di agevole esecuzione e, pertanto, doveva essere attentamente monitorata e verificata dal tecnico incaricato dalla società appellata, proprio in vista della formattazione del server (con conseguente perdita dei dati). pagina 10 di 18 Per_ Il che, però, non è avvenuto, essendosi il tecnico – come da lui dichiarato in sede di esame testimoniale – limitato a chiedere a se la procedura di salvataggio dei dati si fosse Parte_3 conclusa positivamente (“l'ho chiesto e mi è stato risposto che la copia era stata effettuata”).
Trattasi di comportamento che non può ritenersi in linea con il dovere di diligenza ex art. 1176
c.c., tenuto conto del rischio che l'operazione comportava (vale a dire la perdita dei dati, poi, effettivamente verificatasi).
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “incorre in responsabilità il debitore che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi” (cfr. Cass. civ., n. 3462/2007).
3.1.1.c. – Del resto, è incontestato che l'attività commissionata a (come ammesso CP_1 anche da quest'ultima, cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, pag. 3), avesse ad oggetto “l'aggiornamento del sistema operativo installato sul server del cliente ed il successivo ripristino dei dati”.
Si trattava, quindi, di una vera e propria obbligazione di risultato, connessa all'attività di assistenza cui era contrattualmente tenuta, e consistente nel ripristino completo dei dati CP_1 di titolarità dello . Parte_1
Invero, come affermato dalla giurisprudenza: “la fornitura di un completo sistema computerizzato, comprensivo di software e hardware, con garanzia, per un determinato tempo, di compatibilità e funzionalità, può configurare un contratto atipico e complesso, a causa mista, costituito dal concorso del contratto di vendita - del sistema - e di appalto - prestazione di assistenza tecnica necessaria alla garanzia, obbligo di risultato” (cfr. Cass. civ., n. 2661/1999).
Tuttavia, è pacifico che l'attività di ripristino non sia andata a buon fine, il che rende evidente l'inadempimento di non avendo quest'ultima provato che il mancato raggiungimento del CP_1 risultato sia dipeso da cause alla stessa non imputabili (cfr. Cass. civ., n. 4876/2014).
3.1.1.d. – Al riguardo, è da escludere qualsiasi concorso di responsabilità dello
[...]
, in quanto è incontestato che, prima di eseguire la formattazione del server, esso Parte_1 abbia proceduto, per il tramite di , ad eseguire il backup dei dati su dispositivi Parte_3 esterni.
Ora, non risulta che tale operazione sia stata eseguita in modo errato dalla di talché non Pt_1 si può escludere che il suo esito negativo sia dipeso da fattori esterni.
pagina 11 di 18 Peraltro, se è vero che l'art. 18 delle condizioni generali di contratto obbligava il cliente ad
“effettuare operazioni giornaliere di salvataggio dati (back-up)” è altrettanto vero che non sussisteva alcun obbligo, per lo di conservare tali dati per un certo periodo di Parte_1 tempo, essendo, pertanto, ben possibile che il salvataggio eseguito il 3.12.2018 (non andato a buon fine) venisse ad essere sovrascritto a quello dei giorni precedenti.
In ogni caso, la teste – certamente attendibile per non essere legata, al momento della Tes_1 deposizione, da alcun rapporto con le parti in causa – ha risposto affermativamente sul cap. 8 della memoria istruttoria di parte attrice (“sul server, oltre ad esserci tutto il gestionale c.d.
, erano salvate le cartelle relative a ciascuno dei clienti dello Studio;
per ogni cartella CP_5 venivano sistematicamente salvati atti/contratti e ogni altro documento inerente una certa posizione”), dichiarando: “è vero, salvavamo tutto, documenti, contratti, qualsiasi cosa”, sicché il mancato salvataggio dei dati non può essere imputato ad un'eventuale inerzia o non curanza dello
Studio Professionale.
3.1.1.e. – Non condivisibile, dunque, è l'affermazione del tribunale secondo cui “era precipuo onere dello studio professionale provvedere ad eseguire il back-up dei dati, non essendo questa attività tra quelle a carico dello (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Controparte_1
Così come non condivisibile è la decisione impugnata per avere ritenuto lo Parte_1 onerato di verificare il buon esito del backup dallo stesso eseguito, avendo quest'ultimo fatto ragionevole affidamento sull'intervento di un soggetto professionalmente qualificato, quale il Per_ tecnico e sulle rassicurazioni da lui ricevute circa il fatto che le registrazioni dei giorni precedenti fossero al sicuro perché il sistema effettuava un back-up automatico giornaliero.
La sentenza va, pertanto, riformata.
3.2. – Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda di risarcimento danni proposta dallo
. Parte_1
3.2.1. – Orbene, non vi è dubbio che la perdita (parziale) dei dati relativi ad un arco temporale certamente importante (22.7.2018/3.12.2018) abbia comportato la necessità di impiegare unità lavorative nell'attività di recupero e di ricostruzione delle singole posizioni.
In proposito, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali di , dipendente Parte_5 dello Studio, la quale ha riferito: “abbiamo perso le dichiarazioni dei redditi che non avevamo ancora stampato, tutta la contabilità, invio di dichiarazioni IVA, Intra, tutti gli adempimenti del periodo;
abbiamo lavorato sabato e domenica, era il periodo di natale, abbiamo lavorato anche il
24, il 16 c'era la scadenza dell'IMU, il 28 c'era un'altra scadenza, abbiamo dovuto recuperare il vecchio e portare avanti l'ordinario. Tanti clienti ci avevano mandato delle cose e dovevamo richiederle a loro e non era una bella situazione”. pagina 12 di 18 Trattasi di dichiarazioni non solo intrinsecamente coerenti, ma suscettibili anche di riscontro estrinseco, avendo lo prodotto documentazione (del suo consulente del Parte_1 lavoro) attestante, fino a dicembre 2019, l'esborso di € 11.800,00 “per le 10 ore settimanali in più dal 01/01/2019 e per le ore di lavoro di supplementare da dicembre 2018” (cfr. doc. 9).
Tale somma, tuttavia, non può essere interamente riconosciuta a parte appellante, in quanto concernente l'intero 2019, mentre, secondo la medesima prospettazione dello Studio
Professionale, la fase più intensa, per porre rimedio al problema, si protrasse da dicembre 2018 fino a marzo 2019 per poi gradualmente attenuarsi.
Pertanto, ritiene il Collegio di poter riconoscere solo 1/2 della suddetta somma, così procedendo alla liquidazione del danno nella misura di € 5.900,00 (già rivalutata all'attualità).
Per quanto riguarda, invece, l'altra dipendente , non può essere riconosciuta la Controparte_4 somma di € 3.000,00 sia perché riferita, senza alcun'altra specificazione, a “tutta la durata del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 9 cit.), sia perché non risulta provato che la sua assunzione sia stata determinata proprio dalla necessità di far fronte alla perdita dei dati.
3.2.2. – Nessuna somma, a titolo di risarcimento danni, può essere riconosciuta ai singoli professionisti dello Studio, non risultando che essi abbiano subito una riduzione dei loro redditi per effetto del lamentato inconveniente né che essi abbiano svolto, tanto meno nella misura indicata, del lavoro aggiuntivo per ricostruire i dati dei loro clienti.
Al riguardo, inattendibili si presentano le dichiarazioni testimoniali di e Controparte_6 CP_7
, sia perché legate da stretti rapporti di parentela con i suddetti professionisti, sia perché non
[...] suscettibili di riscontro estrinseco.
In particolare, non consta che l'attività lavorativa impiegata nella ricostruzione dei singoli dati abbia comportato una riduzione delle entrate dello Studio, essendosi, peraltro, gli appellanti limitati a produrre solo una scheda contabile contenente un raffronto dei risultati d'esercizio relativi gli anni 2017-2018-2019, a cui non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, stante la sua formazione unilaterale e la mancanza di qualsiasi elemento di supporto (quale, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni dei redditi concernenti le suddette annualità).
3.2.3. – Del tutto indimostrato è rimasto anche il presunto pregiudizio non patrimoniale, attesa l'assoluta mancanza di prova (in primis, documentazione di carattere medico) e tenuto pure conto della genericità delle allegazioni sul punto.
Né può parte appellante pretendere di assolvere al suo onere probatorio mediante l'invocata c.t.u.
Si applica, infatti, il seguente principio: “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle pagina 13 di 18 parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006).
3.3. – In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dallo , si impone Parte_1 la condanna di al pagamento della somma, già rivalutata all'attualità, di € 5.900,00, CP_1 oltre interessi legali con decorrenza dalla data del fatto (4.12.2018).
4 – La domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
4.1. – Contesta Generali l'operatività della polizza, stipulata con con un duplice ordine CP_1 di argomentazioni.
4.1.a – Con la prima, evidenzia che l'art.
1.1 delle condizioni generali di assicurazioni (di seguito anche CGA) prevede la copertura assicurativa nel caso di danni da “morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose”, mentre, nel caso di specie, non risulterebbe integrata nessuna delle tre ipotesi, non essendo stato dedotto alcun danneggiamento né a carico dello hardware né del software.
Si deve dissentire, dal momento che la responsabilità dell'assicurato discende dalla distruzione, per quanto involontaria, di dati informatici, fattispecie certamente assimilabile a quella del
“danneggiamento a cose”.
4.1.b – Con la seconda, eccepisce l'inoperatività della polizza con riferimento all'art. Controparte_2
2.1. delle CGA, richiamando le clausole speciali “CODICE 0105” e “CODICE 0106”.
In particolare, la clausola “CODICE 0105” così recita: “– Installazione riparazione e manutenzione di cose vendute – danni avvenuti nel corso dei lavori – danni avvenuti dopo il compimento dei lavori. Ad integrazione dell'art.
1.1. della Sezione Responsabilità Civile e in deroga da quanto indicato all'art.
2.1 lett. e) della medesima Sezione, l'assicurazione si estende ai danni avvenuti durante i lavori di installazione rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera di cose vendute eseguiti dall'assicurato, dai suoi dipendenti e da altre persone incaricate dall Parte_7
(di cui sia responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.), in via accessoria all'attività di vendita e ciò anche a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. h) e i) della Sezione suddetta. Inoltre a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. f) e n) della Sezione suddetta, l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori di installazione, rimozione, e manutenzione e posa in opera sempreché i danni si verifichino non oltre 180 giorni dalla data di inizio di esecuzione dei lavori e comunque siano denunciati non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto, per lavori effettuati nel periodo di efficacia dello stesso e per i quali sia stata emessa regolare documentazione fiscale. Sono esclusi i danni alle cose oggetto dei lavori di installazione, pagina 14 di 18 rimozione, riparazioni, manutenzione e posa in opera. Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei prodotti installati o riparati, i danni derivanti da posa in opera di materiali o manufatti per l'edilizia (piastrelle, ceramiche ecc.) nonché i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti venduti o dei loro componenti. Agli effetti della presente garanzia
l'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque con un limite per sinistro e per anno assicurativo, per danni a cose, di euro 200.000,00. Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 150,00”.
La successiva clausola “CODICE 0106”, invece, prevede quanto segue: “riparazione e manutenzione di cose analoghe a quelle vendute – danni avvenuti nel corso dei lavori. La garanzia prevista dalla clausola speciale 105 si intende estesa ai danni avvenuti durante i lavori di riparazione e manutenzione di cose del medesimo genere di quelle dichiarate e vendute, eseguiti dall Parte_7
o da suoi dipendenti, nonché a danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori. La presente estensione opera alle medesime condizioni previste nella Clausola 0105, salvo che per le cose non vendute, restano esclusi i lavori di posa in opera e installazione svolti presso terzi nonché i lavori svolti da persone diverse dall o suoi dipendenti. La presente estensione Parte_7 si intende operante nell'ambito del medesimo limite massimo per danni a cose di euro
200.000,00, operante per sinistro e per anno assicurativo, previsto dalla clausola speciale 105”.
4.2. – Orbene, occorre premettere che, nella specie, a trovare applicazione è la clausola di cui al codice “0105”, in quanto concernente “l'attività di manutenzione di cose vendute” dall'assicurato, il che consente di ricomprendervi proprio quella per cui è causa (consistente nell'aggiornamento del sistema operativo e nel successivo ripristino dati), poiché certamente rientrante nell'attività di assistenza informatica, connessa alla fornitura di software/hardware, commissionata a CP_1
Per converso, il codice “0106”, nel menzionare l'attività di “riparazione e manutenzione di cose analoghe a quelle vendute” sembra far riferimento ad ipotesi suscettibili di essere ricomprese solo in senso lato nell'attività svolta dall'assicurato, in quanto appartenenti al medesimo “genere” e, dunque, assimilabili per analogia.
4.2.1. – Ciò posto, sostiene l'appellante l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto: i)
“non vi è stata colposa “distruzione alcuna di dati” da parte della convenuta, poiché, come è pacifico anche per l'aggiornamento del sistema operativo del server Controparte_1 necessariamente comportava la cancellazione dei dati preesistenti, che poi dovevano esser ripristinati dalla copia di backup che parti attrici erano onerati di mettere a disposizione del tecnico della convenuta” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 17); ii) i danni alle “cose” oggetto della prestazione erano espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa;
3) le condizioni generali pagina 15 di 18 di assicurazione “nella parte non derogata da clausole o pattuizioni speciali, non prevedono in nuce la copertura in ordine a qualsivoglia perdita e/o pregiudizio patrimoniale non derivante da quei danni a cose rientranti in garanzia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19).
4.2.1.a. – Orbene, per quanto concerne il primo punto, come correttamente rilevato dalla difesa di in comparsa conclusionale (pag. 20), confonde la cancellazione dei dati, in cui CP_1 CP_2 si concretizzava il suo intervento, con la perdita dei dati, costituente l'effetto non voluto della sua attività e determinata dalla loro mancata memorizzazione in sede di backup.
4.2.1.b. – Per quanto riguarda il secondo, anche a voler ritenere che il dato informatico costituisse l'oggetto dell'intervento di la Compagnia non può sostenere l'inoperatività della polizza CP_1 sulla base della previsione secondo cui “sono esclusi i danni alle cose oggetto dei lavori di installazione, rimozione, riparazioni, manutenzione e posa in opera”.
Invero, tale disposizione sta a significare la non risarcibilità del valore intrinseco della cosa oggetto dell'intervento (il dato informatico) ma questo non esclude l'operatività della copertura assicurativa in relazione alle conseguenze (nella specie, costituite dai costi del personale dipendente impiegato nell'attività di ricostruzione dei dati) derivanti dalla perdita della res per effetto di un errore nell'esecuzione dell'attività di manutenzione, come dimostra la previsione che
“l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori di installazione, rimozione, e manutenzione e posa in opera”.
4.2.1.c – Non pertinente, poi, è il riferimento alle “condizioni di assicurazioni non derogate”, in quanto l'art.
2.1 della Sezione R.C. elenca le ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza, ivi compresi quelle derivanti:
- lettera e) da attività di rimozione, installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera;
- lettera f) da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- lettera h) a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- lettera n) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti o somministrati dall'assicurata dopo la consegna a terzi.
Ora, dal momento che la clausola 0105 costituisce una deroga all'art.
2.1. lett. e), f), h), n), è evidente come tale deroga renda la copertura assicurativa pienamente operativa nel caso di specie.
Pertanto, la domanda di manleva deve essere accolta, fatti salvi i massimali e le eventuali franchigie previsti nella polizza. pagina 16 di 18 5 – Sulle spese.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.2. – Orbene, tenuto conto della reciproca soccombenza sulla domanda risarcitoria (che è stata accolta solo su un capo), si rinvengono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra e mentre i restanti Parte_1 CP_1
2/3 vanno posti a carico di quest'ultima, anche in ragione dell'integrale accoglimento della domanda volta a far la sua responsabilità contrattuale che, peraltro, ha diffusamente impegnato le difese delle parti.
Nel rapporto, invece, tra e le spese vanno poste integralmente a carico della CP_2 CP_1
Compagnia, in ragione della sua soccombenza sulla domanda di manleva.
5.3. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. pagina 17 di 18 Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 42/2023 Parte_2 Parte_3 Parte_4 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 17/01/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: i) accerta l'inadempimento contrattuale di;
ii) condanna al pagamento, a CP_1 Controparte_1 favore degli appellanti, della somma, già rivalutata all'attualità, di € 5.900,00, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, dichiara tenuta a manlevare Controparte_2 Controparte_2 dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla superiore statuizione di condanna;
Controparte_1
3) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e Controparte_1 ponendo i rimanenti 2/3 a carico di che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di Controparte_1 primo grado, in € 786,00 per spese documentate, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 1.165,00 per spese documentate, in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) condanna al pagamento, a favore di delle spese del doppio Controparte_2 Controparte_1 grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 (C.F. ), (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LADDOMADA Parte_4 C.F._3 MARCO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. FASANO FABIO (CF CP_1 P.IVA_2
) C.F._4
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. PINZAUTI STEFANO (CF Controparte_2 P.IVA_3
) C.F._5
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 17/01/2023
CONCLUSIONI
In data 12.2.-4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e precipuamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia il Giudice adito, pagina 1 di 18 previo ogni accertamento del caso, accertata e dichiarata in capo alla l'esclusiva CP_1 responsabilità per i fatti di cui in narrativa, condannarla, al risarcimento dell'integralità dei danni subiti e subendi da parte attrice che si quantificano in Euro 82.810,00, ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettate tutte le avverse istanze: 1) CP_1 IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso appello per i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. n. 42/2023 del 17/01/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Giudice dott.ssa Capannoli, ad esito del giudizio R.G. n. 1424/2021; 2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, della domanda proposta dagli odierni appellanti in primo grado, condannare la giusta la Controparte_2 polizza esposta in narrativa, a garantire e manlevare la da ogni e qualsiasi Controparte_1 somma alla quale dovesse essere condannata;
3) IN ESTREMO SUBORDINE: sempre ritenendo operativa la polizza esposta in narrativa sottoscritta con la ridurre le avverse Controparte_2 richieste economiche a più equa misura anche in relazione all'art. 1227 c.c. per come esposto in parte narrativa;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Per “affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Controparte_2 Voglia: - respingere integralmente l'appello proposto dallo “ Parte_1
e dagli appellanti tutti, avverso la sentenza definitiva n. 42/2023 emessa dal Tribunale
[...] di Siena, pubblicata in data 18.01.23 a conclusione del Giudizio civile R.G. 1424/2021 Tribunale di Siena, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dallo “ Parte_1
nei confronti della società e comunque nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_2
perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione
[...] e risposta in appello e deducendi in corso di causa;
- accogliere comunque le conclusioni rassegnate da nel Giudizio di primo grado, di seguito riproposte ex art. 346 Controparte_2 c.p.c. ed integralmente trascritte: “Nel merito – IN TESI: respingere e rigettare comunque tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di perché improponibili, inammissibili, Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito – IN TESI: respingere e rigettare comunque ed a prescindere dal rigetto delle domande proposte avverso qualsivoglia domanda proposta nel Controparte_1 presente Giudizio da e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di Controparte_1
perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non Controparte_2 provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate dagli attori nei confronti di - rigettare e respingere comunque qualsivoglia CP_3 domanda proposta da e/o qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_1 [...]
stante la inoperatività della invocata copertura assicurativa, e perché infondata in CP_2 fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI di accoglimento,
pagina 2 di 18 ancorché parziale, delle domande spiegate dagli attori nei confronti di e di quelle Controparte_1 proposte da quest'ultima avverso - accertare il grado concorrente di Controparte_2 responsabilità concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti attrici e/o di soggetti terzi ancorché non citati che saranno eventualmente ritenuti corresponsabili, Nella determinazione dei danni e pregiudizi lamentati dalle parti attrici nel presente Giudizio;
- ripartire in Concreto, all'esito della istruttoria, secondo il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti che saranno ritenuti responsabili e/o di terzi ancorché non citati, l'entità del danno che risulterà dovuto, al fine di consentire il riparto e la conseguente azione di regresso ex art. 2055 c.c. e/o 1298 c.c.; - ridurre conseguentemente la entità delle somme eventualmente dovute a parti attrici all'esito dell'istruttoria e della prova che sarà fornita dalle parti onerate, e comunque secondo equità e giustizia, determinando le quote di corresponsabilità concretamente attribuite ai soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili, e decurtando la quota di danno ricollegabile a responsabilità delle parti attrici stesse, anche ex art. 1227 c.c.; - in denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 di condanna dell'assicurata, limitare comunque l'accoglimento entro gli oggettivi limiti di quanto risulterà provato, limitatamente alla garanzia effettivamente prestata contrattualmente per la sola quota concretamente attribuibile alla chiamante e con esclusione di somme da questa dovute a titolo di solidarietà passiva, con le esclusioni eccepite, previste dalle pattuizioni di polizza e dal disposto legislativo;
- applicare, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta avverso i limiti di garanzia e di massimale e/o di Controparte_2 sottomassimali assicurati inderogabili previsti in polizza, ritualmente eccepiti dalla Compagnia, detraendo gli scoperti e franchigie fisse previste in polizza eccepiti in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;
con integrale compensazione delle spese nei confronti dell'assicurata, stante la clausola di gestione delle vertenze di danno. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex DM 55/2014 oltre 15% spese generali, IVA e CAP di legge, oltre i compensi professionali di CTU e di CTP. - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria: si Controparte_2 oppone all'accoglimento di qualsivoglia avversa istanza istruttoria e di CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche solo “ ”), e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Parte_4 CP_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 42/2023, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Siena e pubblicata il 17/01/2023, che aveva rigettato la domanda proposta dallo nei confronti di con conseguente condanna al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese di lite nel relativo rapporto processuale e con compensazione integrale tra e CP_1
Controparte_2
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 3 di 18 1.1. – Lo Studio Professionale nonché , e , quest'ultimi Pt_1 Parte_3 Pt_2 Parte_4 sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti dello stesso, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, esponendo: Controparte_1
-) che, in data 1.12.2025, essi avevano stipulato un contratto di licenza d'uso software e acquisto hardware con Controparte_1
-) che, a causa di un problema nella connessione del server, era stato programmato, per il 4 e 5 dicembre 2018, un intervento del tecnico della società convenuta per aggiornare il sistema operativo, con conseguente ripristino dei dati;
-) che, in data 3.12.2018, il tecnico , incarico da di effettuare tale intervento, Persona_1 CP_1 aveva telefonato allo per avvertire di non effettuare nessuna registrazione la Parte_1 mattina del giorno dopo, prima del suo arrivo (previsto per le 9,30), perché sarebbe andata persa;
-) che lo stesso tecnico, nell'occasione, aveva confermato che i dati precedenti al 4.12.2018 sarebbero rimasti integri, in quanto il sistema avrebbe dovuto effettuare un backup automatico giornaliero;
-) che l'intervento era proseguito per tutta la giornata del 4.12.2018, al termine del quale il NI si era accorto che il programma, contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire, non era aggiornato al 3.12.2018;
-) che il tecnico, allora, aveva ritenuto necessario portare via il server nonché le tre cassette backup per eseguire le necessarie verifiche;
-) che, nella giornata del 6.12.2018, era stata ricontattata dal tecnico per informarla Parte_3 che le copie del back-up non erano andate a buon fine dal 22.7.2018 e che i dati immessi sul server dal 22.7.2018 al 3.12.2018 erano andati persi in seguito al suo intervento;
-) che, stante l'impossibilità di recuperare i dati, gli attori si erano visti costretti a procedere alla loro ricostruzione, con conseguente maggior impiego di energie lavorative ed inevitabile stress psico-fisico;
-) che, pertanto, essi avevano diritto a richiedere a il risarcimento dei danni subiti, che CP_1 venivano quantificati in € 82.810,00 di cui: a) € 11.800,00 per la necessità di estendere il contratto di lavoro della dipendente;
b) € 3.000,00 per la necessità di assumere Parte_5
; c) € 48.900,00 quale “spesa lavoro extra” dei titolari dello studio;
d) € Controparte_4
19.110,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente la CP_1 domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nello specifico, la società convenuta rilevava:
-) che l'intervento dalla stessa eseguito presso lo studio aveva ad oggetto l'aggiornamento Pt_1 del sistema operativo installato sul server del cliente ed il successivo ripristino dei dati;
pagina 4 di 18 -) che tale attività implicava la formattazione integrale (e, quindi, la cancellazione) dei dati memorizzati sul predetto server, con conseguente necessità di eseguire il loro back-up, consistente nel caricamento temporaneo di una copia degli stessi su una memoria esterna
(cassette RDX) dalla quale prelevarli per il successivo ripopolamento del server;
-) che l'operazione di back-up doveva avvenire presso la sede fisica del cliente, in quanto consisteva, materialmente, nel collegare il server alle cassette RDX ed avviare la procedura di trasferimento dei dati dall'una all'altra memoria;
-) che, pertanto, era responsabilità esclusiva del cliente, quand'anche la procedura di back-up fosse stata avviata a distanza da verificarne e controllarne l'andamento e l'esito, in CP_3 quanto operazioni eseguibili solo in loco;
-) che, del resto, solo il cliente era a conoscenza dell'esatto contenuto dei dati precedenti alle operazioni di back-up;
-) che, di conseguenza, i dati del back-up avviato nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre 2018 venivano salvati, su tre cassette RDX, appositamente predisposte e collegate da;
Parte_3
-) che il giorno successivo, prima di procedere alla formattazione, consegnava al Parte_3 tecnico le tre cassette RDX, riferendo che la procedura non aveva segnalato errori;
CP_1
-) che, conclusa la formattazione, lo si accorgeva che i dati di backup, Parte_1 precedentemente memorizzati sulle cassette RDX, non erano aggiornati all'ultima versione del
3.12.2018 ma solo al 22.7.2018;
-) che, non riuscendo a recuperare i dati persi, si rivolgeva ad apposita ditta CP_1 specializzata (Dataclinic) la quale, però, riusciva ad operare solo un recupero parziale;
-) che, quindi, alcuna responsabilità poteva essere ascritta a anche perché l'art. 18 delle CP_3 condizioni generali di contratto poneva a carico del cliente l'obbligo dell'esecuzione e del controllo delle operazioni di backup;
-) che, per converso, palese era la responsabilità dello anche ai sensi dell'art. Parte_1
1227, commi 1 e 2, c.c.;
-) che, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni era del tutto indimostrata in ordine al quantum.
Chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua Compagnia di Assicurazione,
per essere da quest'ultima manlevata nell'ipotesi di condanna. Controparte_2
1.3. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inoperatività della copertura assicurativa e, per il resto, contestando la domanda proposta dagli attori di cui chiedeva il rigetto.
pagina 5 di 18 1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) non sussisteva l'inadempimento della convenuta, in quanto era pacifico che il tecnico dalla stessa incaricato avesse avvisato lo Studio nella necessità di eseguire il backup di tutti i dati;
-) del resto, era un dato di comune esperienza “che, prima di effettuare la formattazione di un server, per non perdere i dati ivi contenuti, è necessario effettuare un'operazione di back-up, che consiste nel copiare detti dati su altro supporto per poter poi essere reinseriti una volta terminata la formattazione” (cfr. pag. 5);
-) d'altra parte, l'art. 18 delle condizioni generali di contratto prevedeva che “il Cliente ha l'obbligo di effettuare le operazioni giornaliere di salvataggio dati (back-up) come previsto dalle corrette norme d'uso dell'elaboratore”;
-) pertanto, era precipuo onere dello studio professionale eseguire il backup dei dati, non rientrando tale attività tra quelle a carico di Controparte_1
-) al riguardo, parte attrice non aveva provato di aver eseguito correttamente le operazioni di backup, dovendosi anzi ritenere che le stesse non erano state affatto eseguite o che, comunque, non ne erano stati controllati gli esiti;
-) peraltro, solo parte attrice avrebbe potuto verificare se la duplicazione dei dati fosse avvenuta correttamente o meno e per la totalità degli stessi, essendo l'unica a conoscerne la quantità e il contenuto;
-) doveva, infine, essere escluso il carattere vessatorio dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, trattandosi di clausola specificamente approvata dallo Studio professionale e riportata in contratto secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello lo nonché Parte_1 [...]
, e , per i seguenti motivi: Parte_4 Parte_2 Parte_3 Per_ 1) con il primo, rilevavano che il tribunale aveva errato nel considerare pacifico che il avesse avvisato lo Studio della necessità di provvedere al backup.
Difatti, il predetto tecnico si era limitato ad avvisare lo di non immettere nessuna Pt_1 registrazione la mattina del 4.12.2018, prima del suo arrivo (previsto per le 9,30), dal momento che la stessa sarebbe andata persa, poiché l'intervento prevedeva l'aggiornamento del sistema operativo del server ed il ripristino dei dati.
Nessun problema, invece, sussisteva per le registrazioni dei giorni precedenti, in quanto il sistema avrebbe dovuto effettuare un backup automatico, con la conseguenza che quelli precedenti al
4.12.2018 sarebbero rimasti integri. pagina 6 di 18 Il che era stato confermato anche dai testi e . Persona_1 Tes_1
D'altra parte, lo era nell'impossibilità di controllare l'esito della procedura di Parte_1 backup, dal momento che le cassette di archiviazione contenevano dati crittografati che potevano essere letti solo tramite il software fornito da CP_1
2) Con il secondo, rilevavano che il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'obbligo di CP_1 di eseguire un controllo da remoto dei backup, il che rendeva palese il suo inadempimento, essendo incontestato che, a seguito dell'intervento del tecnico dalla stessa incaricato, si fosse verificata la perdita di tutti i dati.
3) Con il terzo, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il carattere vessatorio dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, per violazione degli artt.
1229 e/o 1341-1342 c.c.
Difatti, la firma c.d. “in blocco” non era idonea a soddisfare il prescritto requisito di forma e, inoltre, l'esclusione della responsabilità, per le operazioni di backup, della società convenuta finiva per determinare la caducazione della causa del contratto.
4) Con il quarto, contestava la decisione gravata per non avere ritenuto esistente, quanto meno, un concorso di responsabilità della CP_1
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in via subordinata, riproponeva la domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , rassegnando le sopra trascritte Controparte_2 conclusioni.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.2.-4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – L'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, è fondato per le ragioni che seguono, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 18 3.1.1. – Il contratto stipulato tra le parti aveva ad oggetto, oltre all'acquisto dello hardware e della licenza d'uso software, anche la fornitura, da parte di del relativo servizio di assistenza. CP_1
In particolare, tale servizio includeva il monitoraggio del server e, tra l'altro, il controllo del back- up.
Ora, sostiene l'appellante che ciò renderebbe palese l'inadempimento contrattuale di la CP_1 quale avrebbe omesso di eseguire tale controllo, con specifico riferimento alla esecuzione ed alla verifica del salvataggio dei dati (cfr. atto di appello, pag. 20-21; comparsa conclusionale, pag. 2).
Affermazione che viene contrastata dall'appellata secondo “cui il richiamo [alle disposizioni contrattuali ndr] invocato da controparte è, al riguardo, impreciso e fuorviante. Ed infatti, nell'offerta è specificatamente indicato che il riferito servizio aveva ad oggetto il back-up da eseguirsi sul Server del Cliente. Ergo, il controllo veniva eseguito sul back-up dei dati interno allo stesso server. Ebbene, nell'occasione che ha dato luogo al giudizio, era stata incaricata CP_1 dallo di eseguire un intervento di aggiornamento del sistema operativo sul Parte_1 richiamato server e tale operazione avrebbe, per l'appunto, necessitato della preventiva formattazione integrale dei dati presenti sullo stesso server, inclusi, ovviamente, gli stessi dati di backup ivi memorizzati. Pertanto, il back-up eseguito dalla sig.ra in previsione Parte_3 dell'intervento di formattazione non poteva certo essere riferito al servizio contrattuale in quanto la memorizzazione dei dati andava per l'appunto eseguita su memoria esterna al server da formattare” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 3-4).
Ritiene il Collegio che tra le due tesi sia da preferire quella dell'appellante.
3.1.1.a. – Difatti, se è pacifico che l'operazione di formattazione del server avrebbe comportato la perdita di tutti i dati registrati sullo stesso, inclusi quelli di back-up, è evidente che, sulla base degli impegni contrattuali assunti, era obbligata a porre in essere tutti gli accorgimenti CP_1 necessari, nell'ambito dell'attività di controllo del backup, per evitare che i dati memorizzati sul server venissero irrimediabilmente persi.
Ciò anche in conformità a quanto previsto dall'art. 26 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione sull'infrastruttura hardware e sui servizi applicativi, si occuperà di: […] effettuare back-up giornalieri. I dati saranno CP_1 disponibili con uno storico di un massimo di 7 (sette) giorni, che il Cliente dovrà estrarre e salvare in rete locale”.
Ne consegue che prima di eseguire l'operazione di formattazione del server (che, pacificamente, avrebbe comportato la perdita di tutti i dati) la era tenuta ad eseguire un backup di tutti CP_1 dati sullo stesso registrati, proprio in conformità al suddetto impegno contrattuale, la cui esistenza
è stata completamente trascurata dal tribunale. pagina 8 di 18 D'altra parte, la tesi dell'appellata secondo cui l'operazione di backup del server del cliente – a cui la stessa si era contrattualmente impegnata – era ben diversa da quella effettuata dalla Pt_1
(consistente nell'archiviazione dei dati su dispositivo esterno per poi eseguire il ripopolamento del server), non valeva certamente ad esonerare dall'obbligo di eseguire la copia dei dati CP_1 memorizzati sul server che, secondo quanto previsto dal citato art. 26, doveva avvenire con cadenza giornaliera.
Al riguardo, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali rilasciate da , il Persona_1 tecnico incaricato da di eseguire l'intervento, il quale ha confermato il capitolo (n. 2), CP_1 della memoria istruttoria di parte attrice, secondo cui egli aveva rassicurato lo
[...]
che nessun problema vi sarebbe stato per le registrazioni dei dati relativi ai giorni Parte_1 precedenti il predetto intervento “in quanto il sistema doveva effettuare un backup automatico giornaliero” con la conseguenza “che i dati precedenti al 04 dicembre 2018 sarebbero rimasti integri” (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2022).
Circostanza che risulta confermata dalla teste (all'epoca dei fatti dipendente dello Tes_1
), la quale ha anche riferito di avere assistito ad alcune telefonate tra la Rag. Parte_1
e con cui la prima richiedeva di “effettuare un controllo dei back-up, per Parte_3 CP_1 non rischiare di perdere dati essenziali” (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2022).
Inoltre, pure il teste , dipendente della nel rispondere, a controprova, Testimone_2 CP_1 sul cap. 10 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte attrice (“prima dell'aggiornamento, all'incaricato era stato espressamente chiesto dalla rag. di Parte_3 effettuare un controllo dei back-up, per non rischiare di perdere dati essenziali”), ha dichiarato:
“penso di sì, noi abbiamo fatto il controllo la mattina prima di formattare la macchina”, con ciò, quindi, confermando che Readyrec era tenuta ad eseguire il controllo del backup prima di eseguire la formattazione.
Anche tali circostanze sono state del tutto trascurate dal tribunale che, per converso, ha erroneamente ritenuto pacifico “che il tecnico ave[sse] avvisato lo studio di provvedere ad effettuare il back-up di tutti i dati presenti nello studio” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), fatto di cui non solo non vi è prova e che è stato espressamente contestato da parte appellante (che, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto di essere stata solo avvisata, dal predetto tecnico, di non immettere nessuna registrazione prima del suo arrivo previsto per la mattina del 4.12.2018), ma che, anche se dimostrato, si appaleserebbe irrilevante per quanto di seguito verrà esposto.
pagina 9 di 18 3.1.1.b. – Invero, l'appellata non può utilmente invocare l'art. 18 delle condizioni generali di contratto, il quale stabiliva l'obbligo, per il cliente, “di effettuare le operazioni giornaliere di salvataggio dati (back-up) come previsto dalle corrette norme d'uso dell'elaboratore”.
Difatti, a prescindere dall'eventuale carattere vessatorio della clausola (sostenuta dall'appellante e negata dal tribunale), resta il fatto che proprio la delicatezza dell'operazione in questione
(formattazione del server con conseguente perdita dei dati sullo stesso registrati), non permetteva a secondo il canone di ordinaria diligenza, di affidarsi al solo sistema di archiviazione CP_1 esterna da parte del cliente.
Anzi, proprio il non aver eseguito il backup del server (cui era contrattualmente obbligata) prima della sua formattazione, imponeva a di adoperare la massima cautela nel verificare CP_1
l'esito del backup eseguito da sui dispositivi di archiviazione esterni. Parte_3 Per_ Al riguardo, la società appellata ha sostenuto che il tecnico aveva potuto eseguire un controllo delle cassette RDX “limitato alla verifica della loro integrità “informatica” in modalità “lettura”, senza possibilità di verifica della data di aggiornamento di ogni singolo file” e questo perché egli
“come qualsiasi altro tecnico, non avrebbe potuto verificare la completezza dei contenuti memorizzati nelle cassette proprio in quanto l'unico soggetto in grado di verificarne la corrispondenza con i dati presenti nella memoria del server era il cliente” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4). che è stata acriticamente recepita dal primo giudice. Pt_6
Tuttavia, non risulta in alcun modo dimostrata l'impossibilità, da parte del tecnico, di verificare l'effettiva archiviazione dei dati se non in modalità “lettura” né che questa sia stata effettivamente Per_ eseguita (trattandosi di circostanze riferite solo dal teste da considerarsi, però, sul punto non attendibile, in quanto chiaramente interessato a fornire una versione dei fatti atta ad escludere ogni suo profilo di responsabilità) né in cosa tale modalità sia consistita (stante la genericità delle allegazioni offerte da in merito). CP_1
Ad ogni modo, è incontestato che lo Studio Professionale, per il tramite di , eseguì il Parte_3 backup dei dati (mediante archiviazione su tre cassette RDX) che, però, non ebbe esito positivo Per_ (come riscontrato successivamente dal medesimo tecnico .
Ciò rende ancora più evidente l'inadempimento di in quanto sta a dimostrare che CP_1
l'operazione di backup – probabilmente anche a causa dei problemi di connessione del server lamentati dal cliente e che avevano reso necessario l'intervento per cui è causa – non era di agevole esecuzione e, pertanto, doveva essere attentamente monitorata e verificata dal tecnico incaricato dalla società appellata, proprio in vista della formattazione del server (con conseguente perdita dei dati). pagina 10 di 18 Per_ Il che, però, non è avvenuto, essendosi il tecnico – come da lui dichiarato in sede di esame testimoniale – limitato a chiedere a se la procedura di salvataggio dei dati si fosse Parte_3 conclusa positivamente (“l'ho chiesto e mi è stato risposto che la copia era stata effettuata”).
Trattasi di comportamento che non può ritenersi in linea con il dovere di diligenza ex art. 1176
c.c., tenuto conto del rischio che l'operazione comportava (vale a dire la perdita dei dati, poi, effettivamente verificatasi).
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “incorre in responsabilità il debitore che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi” (cfr. Cass. civ., n. 3462/2007).
3.1.1.c. – Del resto, è incontestato che l'attività commissionata a (come ammesso CP_1 anche da quest'ultima, cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, pag. 3), avesse ad oggetto “l'aggiornamento del sistema operativo installato sul server del cliente ed il successivo ripristino dei dati”.
Si trattava, quindi, di una vera e propria obbligazione di risultato, connessa all'attività di assistenza cui era contrattualmente tenuta, e consistente nel ripristino completo dei dati CP_1 di titolarità dello . Parte_1
Invero, come affermato dalla giurisprudenza: “la fornitura di un completo sistema computerizzato, comprensivo di software e hardware, con garanzia, per un determinato tempo, di compatibilità e funzionalità, può configurare un contratto atipico e complesso, a causa mista, costituito dal concorso del contratto di vendita - del sistema - e di appalto - prestazione di assistenza tecnica necessaria alla garanzia, obbligo di risultato” (cfr. Cass. civ., n. 2661/1999).
Tuttavia, è pacifico che l'attività di ripristino non sia andata a buon fine, il che rende evidente l'inadempimento di non avendo quest'ultima provato che il mancato raggiungimento del CP_1 risultato sia dipeso da cause alla stessa non imputabili (cfr. Cass. civ., n. 4876/2014).
3.1.1.d. – Al riguardo, è da escludere qualsiasi concorso di responsabilità dello
[...]
, in quanto è incontestato che, prima di eseguire la formattazione del server, esso Parte_1 abbia proceduto, per il tramite di , ad eseguire il backup dei dati su dispositivi Parte_3 esterni.
Ora, non risulta che tale operazione sia stata eseguita in modo errato dalla di talché non Pt_1 si può escludere che il suo esito negativo sia dipeso da fattori esterni.
pagina 11 di 18 Peraltro, se è vero che l'art. 18 delle condizioni generali di contratto obbligava il cliente ad
“effettuare operazioni giornaliere di salvataggio dati (back-up)” è altrettanto vero che non sussisteva alcun obbligo, per lo di conservare tali dati per un certo periodo di Parte_1 tempo, essendo, pertanto, ben possibile che il salvataggio eseguito il 3.12.2018 (non andato a buon fine) venisse ad essere sovrascritto a quello dei giorni precedenti.
In ogni caso, la teste – certamente attendibile per non essere legata, al momento della Tes_1 deposizione, da alcun rapporto con le parti in causa – ha risposto affermativamente sul cap. 8 della memoria istruttoria di parte attrice (“sul server, oltre ad esserci tutto il gestionale c.d.
, erano salvate le cartelle relative a ciascuno dei clienti dello Studio;
per ogni cartella CP_5 venivano sistematicamente salvati atti/contratti e ogni altro documento inerente una certa posizione”), dichiarando: “è vero, salvavamo tutto, documenti, contratti, qualsiasi cosa”, sicché il mancato salvataggio dei dati non può essere imputato ad un'eventuale inerzia o non curanza dello
Studio Professionale.
3.1.1.e. – Non condivisibile, dunque, è l'affermazione del tribunale secondo cui “era precipuo onere dello studio professionale provvedere ad eseguire il back-up dei dati, non essendo questa attività tra quelle a carico dello (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Controparte_1
Così come non condivisibile è la decisione impugnata per avere ritenuto lo Parte_1 onerato di verificare il buon esito del backup dallo stesso eseguito, avendo quest'ultimo fatto ragionevole affidamento sull'intervento di un soggetto professionalmente qualificato, quale il Per_ tecnico e sulle rassicurazioni da lui ricevute circa il fatto che le registrazioni dei giorni precedenti fossero al sicuro perché il sistema effettuava un back-up automatico giornaliero.
La sentenza va, pertanto, riformata.
3.2. – Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda di risarcimento danni proposta dallo
. Parte_1
3.2.1. – Orbene, non vi è dubbio che la perdita (parziale) dei dati relativi ad un arco temporale certamente importante (22.7.2018/3.12.2018) abbia comportato la necessità di impiegare unità lavorative nell'attività di recupero e di ricostruzione delle singole posizioni.
In proposito, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali di , dipendente Parte_5 dello Studio, la quale ha riferito: “abbiamo perso le dichiarazioni dei redditi che non avevamo ancora stampato, tutta la contabilità, invio di dichiarazioni IVA, Intra, tutti gli adempimenti del periodo;
abbiamo lavorato sabato e domenica, era il periodo di natale, abbiamo lavorato anche il
24, il 16 c'era la scadenza dell'IMU, il 28 c'era un'altra scadenza, abbiamo dovuto recuperare il vecchio e portare avanti l'ordinario. Tanti clienti ci avevano mandato delle cose e dovevamo richiederle a loro e non era una bella situazione”. pagina 12 di 18 Trattasi di dichiarazioni non solo intrinsecamente coerenti, ma suscettibili anche di riscontro estrinseco, avendo lo prodotto documentazione (del suo consulente del Parte_1 lavoro) attestante, fino a dicembre 2019, l'esborso di € 11.800,00 “per le 10 ore settimanali in più dal 01/01/2019 e per le ore di lavoro di supplementare da dicembre 2018” (cfr. doc. 9).
Tale somma, tuttavia, non può essere interamente riconosciuta a parte appellante, in quanto concernente l'intero 2019, mentre, secondo la medesima prospettazione dello Studio
Professionale, la fase più intensa, per porre rimedio al problema, si protrasse da dicembre 2018 fino a marzo 2019 per poi gradualmente attenuarsi.
Pertanto, ritiene il Collegio di poter riconoscere solo 1/2 della suddetta somma, così procedendo alla liquidazione del danno nella misura di € 5.900,00 (già rivalutata all'attualità).
Per quanto riguarda, invece, l'altra dipendente , non può essere riconosciuta la Controparte_4 somma di € 3.000,00 sia perché riferita, senza alcun'altra specificazione, a “tutta la durata del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 9 cit.), sia perché non risulta provato che la sua assunzione sia stata determinata proprio dalla necessità di far fronte alla perdita dei dati.
3.2.2. – Nessuna somma, a titolo di risarcimento danni, può essere riconosciuta ai singoli professionisti dello Studio, non risultando che essi abbiano subito una riduzione dei loro redditi per effetto del lamentato inconveniente né che essi abbiano svolto, tanto meno nella misura indicata, del lavoro aggiuntivo per ricostruire i dati dei loro clienti.
Al riguardo, inattendibili si presentano le dichiarazioni testimoniali di e Controparte_6 CP_7
, sia perché legate da stretti rapporti di parentela con i suddetti professionisti, sia perché non
[...] suscettibili di riscontro estrinseco.
In particolare, non consta che l'attività lavorativa impiegata nella ricostruzione dei singoli dati abbia comportato una riduzione delle entrate dello Studio, essendosi, peraltro, gli appellanti limitati a produrre solo una scheda contabile contenente un raffronto dei risultati d'esercizio relativi gli anni 2017-2018-2019, a cui non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, stante la sua formazione unilaterale e la mancanza di qualsiasi elemento di supporto (quale, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni dei redditi concernenti le suddette annualità).
3.2.3. – Del tutto indimostrato è rimasto anche il presunto pregiudizio non patrimoniale, attesa l'assoluta mancanza di prova (in primis, documentazione di carattere medico) e tenuto pure conto della genericità delle allegazioni sul punto.
Né può parte appellante pretendere di assolvere al suo onere probatorio mediante l'invocata c.t.u.
Si applica, infatti, il seguente principio: “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle pagina 13 di 18 parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006).
3.3. – In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dallo , si impone Parte_1 la condanna di al pagamento della somma, già rivalutata all'attualità, di € 5.900,00, CP_1 oltre interessi legali con decorrenza dalla data del fatto (4.12.2018).
4 – La domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
4.1. – Contesta Generali l'operatività della polizza, stipulata con con un duplice ordine CP_1 di argomentazioni.
4.1.a – Con la prima, evidenzia che l'art.
1.1 delle condizioni generali di assicurazioni (di seguito anche CGA) prevede la copertura assicurativa nel caso di danni da “morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose”, mentre, nel caso di specie, non risulterebbe integrata nessuna delle tre ipotesi, non essendo stato dedotto alcun danneggiamento né a carico dello hardware né del software.
Si deve dissentire, dal momento che la responsabilità dell'assicurato discende dalla distruzione, per quanto involontaria, di dati informatici, fattispecie certamente assimilabile a quella del
“danneggiamento a cose”.
4.1.b – Con la seconda, eccepisce l'inoperatività della polizza con riferimento all'art. Controparte_2
2.1. delle CGA, richiamando le clausole speciali “CODICE 0105” e “CODICE 0106”.
In particolare, la clausola “CODICE 0105” così recita: “– Installazione riparazione e manutenzione di cose vendute – danni avvenuti nel corso dei lavori – danni avvenuti dopo il compimento dei lavori. Ad integrazione dell'art.
1.1. della Sezione Responsabilità Civile e in deroga da quanto indicato all'art.
2.1 lett. e) della medesima Sezione, l'assicurazione si estende ai danni avvenuti durante i lavori di installazione rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera di cose vendute eseguiti dall'assicurato, dai suoi dipendenti e da altre persone incaricate dall Parte_7
(di cui sia responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.), in via accessoria all'attività di vendita e ciò anche a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. h) e i) della Sezione suddetta. Inoltre a parziale deroga dell'art.
2.1 lett. f) e n) della Sezione suddetta, l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori di installazione, rimozione, e manutenzione e posa in opera sempreché i danni si verifichino non oltre 180 giorni dalla data di inizio di esecuzione dei lavori e comunque siano denunciati non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto, per lavori effettuati nel periodo di efficacia dello stesso e per i quali sia stata emessa regolare documentazione fiscale. Sono esclusi i danni alle cose oggetto dei lavori di installazione, pagina 14 di 18 rimozione, riparazioni, manutenzione e posa in opera. Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei prodotti installati o riparati, i danni derivanti da posa in opera di materiali o manufatti per l'edilizia (piastrelle, ceramiche ecc.) nonché i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti venduti o dei loro componenti. Agli effetti della presente garanzia
l'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque con un limite per sinistro e per anno assicurativo, per danni a cose, di euro 200.000,00. Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 150,00”.
La successiva clausola “CODICE 0106”, invece, prevede quanto segue: “riparazione e manutenzione di cose analoghe a quelle vendute – danni avvenuti nel corso dei lavori. La garanzia prevista dalla clausola speciale 105 si intende estesa ai danni avvenuti durante i lavori di riparazione e manutenzione di cose del medesimo genere di quelle dichiarate e vendute, eseguiti dall Parte_7
o da suoi dipendenti, nonché a danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori. La presente estensione opera alle medesime condizioni previste nella Clausola 0105, salvo che per le cose non vendute, restano esclusi i lavori di posa in opera e installazione svolti presso terzi nonché i lavori svolti da persone diverse dall o suoi dipendenti. La presente estensione Parte_7 si intende operante nell'ambito del medesimo limite massimo per danni a cose di euro
200.000,00, operante per sinistro e per anno assicurativo, previsto dalla clausola speciale 105”.
4.2. – Orbene, occorre premettere che, nella specie, a trovare applicazione è la clausola di cui al codice “0105”, in quanto concernente “l'attività di manutenzione di cose vendute” dall'assicurato, il che consente di ricomprendervi proprio quella per cui è causa (consistente nell'aggiornamento del sistema operativo e nel successivo ripristino dati), poiché certamente rientrante nell'attività di assistenza informatica, connessa alla fornitura di software/hardware, commissionata a CP_1
Per converso, il codice “0106”, nel menzionare l'attività di “riparazione e manutenzione di cose analoghe a quelle vendute” sembra far riferimento ad ipotesi suscettibili di essere ricomprese solo in senso lato nell'attività svolta dall'assicurato, in quanto appartenenti al medesimo “genere” e, dunque, assimilabili per analogia.
4.2.1. – Ciò posto, sostiene l'appellante l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto: i)
“non vi è stata colposa “distruzione alcuna di dati” da parte della convenuta, poiché, come è pacifico anche per l'aggiornamento del sistema operativo del server Controparte_1 necessariamente comportava la cancellazione dei dati preesistenti, che poi dovevano esser ripristinati dalla copia di backup che parti attrici erano onerati di mettere a disposizione del tecnico della convenuta” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 17); ii) i danni alle “cose” oggetto della prestazione erano espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa;
3) le condizioni generali pagina 15 di 18 di assicurazione “nella parte non derogata da clausole o pattuizioni speciali, non prevedono in nuce la copertura in ordine a qualsivoglia perdita e/o pregiudizio patrimoniale non derivante da quei danni a cose rientranti in garanzia” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19).
4.2.1.a. – Orbene, per quanto concerne il primo punto, come correttamente rilevato dalla difesa di in comparsa conclusionale (pag. 20), confonde la cancellazione dei dati, in cui CP_1 CP_2 si concretizzava il suo intervento, con la perdita dei dati, costituente l'effetto non voluto della sua attività e determinata dalla loro mancata memorizzazione in sede di backup.
4.2.1.b. – Per quanto riguarda il secondo, anche a voler ritenere che il dato informatico costituisse l'oggetto dell'intervento di la Compagnia non può sostenere l'inoperatività della polizza CP_1 sulla base della previsione secondo cui “sono esclusi i danni alle cose oggetto dei lavori di installazione, rimozione, riparazioni, manutenzione e posa in opera”.
Invero, tale disposizione sta a significare la non risarcibilità del valore intrinseco della cosa oggetto dell'intervento (il dato informatico) ma questo non esclude l'operatività della copertura assicurativa in relazione alle conseguenze (nella specie, costituite dai costi del personale dipendente impiegato nell'attività di ricostruzione dei dati) derivanti dalla perdita della res per effetto di un errore nell'esecuzione dell'attività di manutenzione, come dimostra la previsione che
“l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori di installazione, rimozione, e manutenzione e posa in opera”.
4.2.1.c – Non pertinente, poi, è il riferimento alle “condizioni di assicurazioni non derogate”, in quanto l'art.
2.1 della Sezione R.C. elenca le ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza, ivi compresi quelle derivanti:
- lettera e) da attività di rimozione, installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera;
- lettera f) da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- lettera h) a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- lettera n) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti o somministrati dall'assicurata dopo la consegna a terzi.
Ora, dal momento che la clausola 0105 costituisce una deroga all'art.
2.1. lett. e), f), h), n), è evidente come tale deroga renda la copertura assicurativa pienamente operativa nel caso di specie.
Pertanto, la domanda di manleva deve essere accolta, fatti salvi i massimali e le eventuali franchigie previsti nella polizza. pagina 16 di 18 5 – Sulle spese.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.2. – Orbene, tenuto conto della reciproca soccombenza sulla domanda risarcitoria (che è stata accolta solo su un capo), si rinvengono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra e mentre i restanti Parte_1 CP_1
2/3 vanno posti a carico di quest'ultima, anche in ragione dell'integrale accoglimento della domanda volta a far la sua responsabilità contrattuale che, peraltro, ha diffusamente impegnato le difese delle parti.
Nel rapporto, invece, tra e le spese vanno poste integralmente a carico della CP_2 CP_1
Compagnia, in ragione della sua soccombenza sulla domanda di manleva.
5.3. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. pagina 17 di 18 Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 42/2023 Parte_2 Parte_3 Parte_4 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 17/01/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: i) accerta l'inadempimento contrattuale di;
ii) condanna al pagamento, a CP_1 Controparte_1 favore degli appellanti, della somma, già rivalutata all'attualità, di € 5.900,00, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, dichiara tenuta a manlevare Controparte_2 Controparte_2 dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla superiore statuizione di condanna;
Controparte_1
3) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e Controparte_1 ponendo i rimanenti 2/3 a carico di che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di Controparte_1 primo grado, in € 786,00 per spese documentate, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 1.165,00 per spese documentate, in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) condanna al pagamento, a favore di delle spese del doppio Controparte_2 Controparte_1 grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 18 di 18