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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5871/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Moretta Parte_1 C.F._1
37 10139 Torino presso lo studio dell'avv. RATTAZZI ROSSELLA e dall'avv. CIANO PAMELA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO Controparte_1 C.F._2
VITTORIO EMANUELE II, 204 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. VLACHOS ANNA e dell'avv. MINELLI MATTIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza congiunte rispettivamente depositate in data 20.01.2025 e 27.01.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 14/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 709 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.10.2004 e il 02.09.2006. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.05.2022. Con ricorso depositato il 02/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso del minore , con collocazione e residenza prevalente Per_2 presso la madre, visite padre-figlio libere stante l'età del ragazzo e di porsi a suo carico ed in favore del figlio un assegno di mantenimento nella misura di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie e la revoca del contributo al mantenimento previsto per la figlia Per_1
Si costituiva in giudizio dichiarando di aver raggiunto un accordo con la Controparte_1 parte ricorrente e depositando conclusioni congiunte.
Il Giudice, viste le note depositate congiuntamente dalle parti, revocava l'udienza così fissata per la comparizione personale delle parti e rinviava ad altra udienza, assegnando alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale e contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
***
Nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto la maggiore età (2.09.2024) e nulla si dispone Per_2 in merito all'affidamento, alla sua collocazione e al regime di visita con l'altro genitore.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Giordano Bruno n. 65, alla IG.ra
, prendendo atto che il figlio , ora maggiorenne ma economicamente non CP_1 Per_2 autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre e manterrà lì la sua residenza anagrafica.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento di versando alla SI la Per_2 CP_1 somma di €1.000,00 in via anticipata ed entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, prevedendo sin da ora che qualora dimorerà fuori casa per alcuni Per_2 giorni alla settimana per frequentare il corso di studi universitari prescelto, tale importo verrà suddiviso con versamento di una parte del contributo al mantenimento pattuito direttamente al figlio e una alla madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del ragazzo ovvero al termine del normale corso di studi universitari del medesimo.
DISPONE che il padre il 100% si faccia carico delle spese universitarie e mediche non coperte dal SSN effettuate nell'interesse di;
le restanti spese straordinarie, come indicate nel Protocollo Per_2 sottoscritto fra Magistrati ed Avvocati dell'intestato Tribunale, il cui contenuto si richiama in toto, saranno suddivise fra i genitori nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre.
PRENDE ATTO che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
PRENDE ATTO che il signor rinuncia alle domande di cui al ricorso del 29.03.2024. Pt_1
PRENDE ATTO che la sig.ra rinuncia alle poste indicate nell'atto di precetto del CP_1
29.09.2024.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a tenere indenne e manlevare la SI Pt_1 CP_1 per tutte le fideiussioni in cui compare il nome della medesima fino a estinzione dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio dal sig. con la propria ditta individuale. Pt_1
PRENDE ATTO che il signor ha versato alla SI l'importo di euro 4.000,00 Pt_1 CP_1
(quattromila/00) contestualmente alla sottoscrizione da parte del coniuge delle conclusioni congiunte qui rassegnate.
PRENDE ATTO che con il corretto adempimento di tutto quanto ai punto precedenti, i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale fra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ritenendo di aver definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in proprio favore in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5871/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Via Moretta Parte_1 C.F._1
37 10139 Torino presso lo studio dell'avv. RATTAZZI ROSSELLA e dall'avv. CIANO PAMELA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO Controparte_1 C.F._2
VITTORIO EMANUELE II, 204 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. VLACHOS ANNA e dell'avv. MINELLI MATTIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza congiunte rispettivamente depositate in data 20.01.2025 e 27.01.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 14/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 709 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.10.2004 e il 02.09.2006. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.05.2022. Con ricorso depositato il 02/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso del minore , con collocazione e residenza prevalente Per_2 presso la madre, visite padre-figlio libere stante l'età del ragazzo e di porsi a suo carico ed in favore del figlio un assegno di mantenimento nella misura di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie e la revoca del contributo al mantenimento previsto per la figlia Per_1
Si costituiva in giudizio dichiarando di aver raggiunto un accordo con la Controparte_1 parte ricorrente e depositando conclusioni congiunte.
Il Giudice, viste le note depositate congiuntamente dalle parti, revocava l'udienza così fissata per la comparizione personale delle parti e rinviava ad altra udienza, assegnando alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale e contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
***
Nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto la maggiore età (2.09.2024) e nulla si dispone Per_2 in merito all'affidamento, alla sua collocazione e al regime di visita con l'altro genitore.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Giordano Bruno n. 65, alla IG.ra
, prendendo atto che il figlio , ora maggiorenne ma economicamente non CP_1 Per_2 autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre e manterrà lì la sua residenza anagrafica.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento di versando alla SI la Per_2 CP_1 somma di €1.000,00 in via anticipata ed entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, prevedendo sin da ora che qualora dimorerà fuori casa per alcuni Per_2 giorni alla settimana per frequentare il corso di studi universitari prescelto, tale importo verrà suddiviso con versamento di una parte del contributo al mantenimento pattuito direttamente al figlio e una alla madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del ragazzo ovvero al termine del normale corso di studi universitari del medesimo.
DISPONE che il padre il 100% si faccia carico delle spese universitarie e mediche non coperte dal SSN effettuate nell'interesse di;
le restanti spese straordinarie, come indicate nel Protocollo Per_2 sottoscritto fra Magistrati ed Avvocati dell'intestato Tribunale, il cui contenuto si richiama in toto, saranno suddivise fra i genitori nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre.
PRENDE ATTO che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
PRENDE ATTO che il signor rinuncia alle domande di cui al ricorso del 29.03.2024. Pt_1
PRENDE ATTO che la sig.ra rinuncia alle poste indicate nell'atto di precetto del CP_1
29.09.2024.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a tenere indenne e manlevare la SI Pt_1 CP_1 per tutte le fideiussioni in cui compare il nome della medesima fino a estinzione dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio dal sig. con la propria ditta individuale. Pt_1
PRENDE ATTO che il signor ha versato alla SI l'importo di euro 4.000,00 Pt_1 CP_1
(quattromila/00) contestualmente alla sottoscrizione da parte del coniuge delle conclusioni congiunte qui rassegnate.
PRENDE ATTO che con il corretto adempimento di tutto quanto ai punto precedenti, i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale fra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ritenendo di aver definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in proprio favore in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.