CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2024 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 12.03.2025, e vertente
TRA
, Parte_1 in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ciccone del Foro di Lanciano ed elettivamente do- miciliata presso il suo studio in Ortona (CH), Corso Garibaldi n. 106, come da procura alle liti prodotta nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “ad integrale riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta irroga- ta dalla;
Vinte le spese”. Parte_1 L'appellata così conclude: “Voglia l'On.Le Corte: -nel merito in via princi- pale dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto dalla per tutte le ragioni esposte;
-sempre nel merito, per Parte_1 tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e infon- datezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia; -con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio;
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 100/2024 pubblicata il 14.03.2024 all'esito del giudizio n. 796/2021 RG, non notificata. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vasto ha accolto l'opposizione proposta da condannando l'Ente regionale al rimborso delle spe- CP_1 se processuali e annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/490 del 28.06.2021, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Flu- viale della Regione Abruzzo aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente Persona_1 giudizio) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1 D.Lgs. 152/2006 per la violazione del precedente art. 101, comma 1, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 38 del 19.09.2017 elevato dall'ARTA-Distretto sub provinciale di San Salvo-Vasto sulla scorta dei rapporti di prova nn. PE/003687/17 e PE/003688/17 e del ver- bale di prelievo delle acque di scarico n. 32 del 14.06.2017, relativo allo sca- rico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di Torino di Sangro in località “Molinella”) dei limiti di emissione in acque superficiali fissati dalla Tab. 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro Azoto Nitrico.
1.1 Nello spiegare opposizione, la aveva contestato, in primo luogo, CP_1 l'applicabilità dei limiti indicati nella Tabella 3, All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 per due ordini di ragioni: sia perché l'impianto di depurazione in questione è adibito al solo trattamento delle acque reflue urbane che non reca- pitano in aree sensibili, per cui è tenuto al rispetto unicamente di quanto indi- cato nella Tabella 1 della richiamata normativa, che alcun limite prevede per il parametro Azoto Nitrico;
sia in virtù della autorizzazione rilasciata con De- terminazione regionale PCD024/279 del 29.06.2017 (intervenuta nelle more dell'accertamento, dopo che quella precedente del 2012 era scaduta), la quale prevede l'applicabilità esclusiva della Tabella 1; aveva quindi contestato la legittimità del campionamento, poiché effettuato con modalità istantanea an- ziché con media ponderata o composita, e la stessa idoneità dell' ad CP_2 eseguire l'accertamento, trattandosi di soggetto non accreditato, lamentando, da ultimo, la violazione dei termini ex lege 689/81 per la notifica del verbale di accertamento.
1.2 Si costituiva la Regione Abruzzo chiedendo il rigetto dell'avversa opposi- zione e sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
1.3 Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali, il Tribunale, dopo aver ravvisato la tempestività della notifica del verbale di ac- certamento, ha giudicato fondata la censura relativa all'applicazione dei pa- rametri di cui alla Tabella 3, All. 5, parte III D.Lgs. 152/2006, sull'assorbente rilievo che l'impianto di depurazione per cui è causa è volto al trattamento di acque reflue urbane ed era, al momento del sopralluogo, privo di autorizza- zione, poiché scaduta;
richiamato, inoltre, quanto statuito dall'art. 6 L.R. 31/2010 e dal punto 1.1 del citato Allegato 5, e specificato che i valori limite
2 della richiamata Tabella 3 non troverebbero in ogni caso applicazione, anche ove l'impianto sia a servizio di un agglomerato superiore ai 2000 abitanti equivalenti (come nella specie), ha ravvisato l'applicabilità delle sole Tabelle 1 e 2, che alcun limite di emissione prevedono per il parametro in questione. Ha poi aggiunto che, sulla scorta del verbale di prelievo, l'impianto de quo deve ritenersi finalizzato al trattamento di soli reflui urbani e non anche indu- striali, attesa l'assenza di prova da parte della non potendosi desu- Pt_1 mere detta caratteristica dal solo dettato dell'art. 74 D.Lgs. 152/2006, preci- sando, da ultimo, che il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata nel corso dell'accertamento, ha espressamente previsto, a differenza di quella precedente, il rispetto dei limiti della Tabella 1 del citato allegato 5, fatta ec- cezione per il solo parametro Escherichia Coli.
1.4 Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato, dunque, il prov- vedimento impugnato e, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione, ha po- sto le spese a carico dell'opposta, in virtù del principio di soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con ricorso Parte_1 depositato il 10.09.2024, chiedendone l'integrale riforma, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione. 2.1 Con un primo motivo, lamenta erronea applicazione dei limiti tabellari previsti dall'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 e violazione dell'art. 124, comma 8, della richiamata normativa. In sintesi, secondo l' il Tribunale, ritenendo non applicabili i CP_3 limiti della Tabella 3, avrebbe violato l'art. 101 D.Lgs. 152/2006, secondo il quale tutti gli scarichi sono tenuti al rispetto dei limiti previsti nell'Allegato 5, Contr parte III del , a prescindere dall'esistenza o meno dell'autorizzazione. Specifica, ad ogni modo, che l'autorizzazione concessa con determina regio- nale n. DPC024/279 del 29.06.2017, poiché avente valenza successiva alla sua adozione, non era idonea a giustificare l'applicabilità esclusiva della
[...]
, in quanto l'art. 124, comma 8, della richiamata normativa dispone che Pt_2 lo scarico possa essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Per tale motivo doveva ritenersi che il Gestore fosse tenuto a rispettare i limiti imposti dalla precedente autorizzazione, ovve- ro quelli di cui alle Tabelle 1 e 3 del citato All. 5, in quanto l'autorizzazione precedente continua a produrre i suoi effetti fino al rilascio del successivo ti- tolo abilitativo. Al momento del sopralluogo, dunque, dovevano ritenersi sus- sistenti i limiti della precedente autorizzazione, fermo in ogni caso che l'assenza di autorizzazione non può esonerare i gestori ad aggirare i limiti normativi.
2.2 Con il secondo motivo di appello, la lamenta invece travisamento Pt_1 dei fatti e delle prove, nonché violazione degli artt. 101 e 74 comma 1, lett. i d.lgs. 152/2006.
3 A parere dell'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato lo scarico in questione, che, in base al dettato dell'art. 74 della normativa in pa- rola, andava ritenuto comprensivo anche di acque industriali, in quanto fina- lizzato al trattamento di “acque […] costituite dal miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”, come si evincerebbe dalle verifiche espletate, dal verbale di prelievo (ove ve- niva barrata la casella relativa allo scarico “urbano” e non quella relativa allo scarico industriale, in quanto la tipologia di refluo scaricata dall'impianto non è esclusivamente industriale, ma urbana di tipo misto), e dalla stessa autoriz- zazione del 2012, nella quale il rispetto anche della Tab. 3 si imponeva “per la tutela e la salvaguardia dei corpi idrici, nonché della salute pubblica e dell'ambiente”. Sulla scorta di dette motivazioni, la ha dunque insistito per Pt_1 l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione. 3. Ha resistito al gravame l'originaria opponente, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e riproponendo ex art. 346 c.p.c. i medesimi motivi di opposizione rimasti assorbiti, richiamando a sostegno dell'infondatezza del gravame alcune pronunce di questa Corte.
4. A seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.03.2025, la Corte decide come appresso.
5. Le doglianze mosse dall'appellante sono infondate ed inidonee ad avversa- re le condivisibili statuizioni del primo giudice che, per contro, devono trova- re conferma in questa sede.
5.1 In punto di fatto, giova premettere che, come risulta da verbale di accer- tamento di illecito amministrativo e contestazione n. 38/17: - in data 14.06.2017 veniva eseguito un sopralluogo presso l'impianto di depurazione sito in località Molinella nel Comune di Torino di Sangro con prelievo di campione di acqua di scarico effettuato nel pozzetto di ispezione posto imme- diatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore (moda- lità di campionamento istantaneo – motivazione del sopralluogo: attività di vigilanza); - il referto analitico di detto campione evidenziava il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 3, All. 5, parte III, del D.Lgs. 152/2006 relati- vamente al parametro Azoto Nitrico.
5.2 Quanto alla qualificazione di tale scarico, risulta dall'autorizzazione Det. DPC024/279 del 29.06.2017 che l'impianto in questione è a servizio di un ag- glomerato superiore ai 2000 a.e., in quanto il carico totale generato dal solo ammonta a 4000 a.e; tale dato – oggettivo e non Controparte_5 facilmente soggetto a repentine oscillazioni – pur risultando da un titolo abili- tativo intervenuto successivamente al prelievo, deve ritenersi sussistente an- che al momento del sopralluogo da cui è originata la contestazione per cui è
4 causa;
deve ritenersi, inoltre, del tutto pacifico che lo scarico in questione ri- guardi reflui urbani, come desumibile dal verbale di prelievo del 14.06.2017.
5.3 Ciò premesso, e passando ad esaminare il primo motivo di gravame, va rilevato che al momento del sopralluogo lo scarico doveva ritenersi privo di autorizzazione, poiché quella rilasciata con determinazione provinciale n. 408 del 24.04.2012 era ormai scaduta, avendo la stessa valenza di quattro anni (cfr. All. 6 . Pt_1 5.4 Sul punto, non possono condividersi le deduzioni dell' , se- CP_3 condo il quale, al momento del sopralluogo, dovevano ritenersi sussistenti i limiti della precedente autorizzazione ormai scaduta e, dunque, il rispetto, da parte del Gestore dell'impianto, delle Tab. 1 e 3 dell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006.
5.5 Ed invero, l'art. 124 della richiamata normativa – che a giudizio dell'appellante avrebbe rilievo dirimente – dispone al comma 8 che “L'auto- rizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere prov- visoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. 5.6 Nel caso di specie, tuttavia, la contrariamente a tali prescrizioni, CP_1 aveva provveduto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione (avente scadenza il 24.04.2016) non un anno prima, bensì solo in prossimità della scadenza del- la stessa (ovvero il 19.02.2016, come risulta dalla Det. Del 29.06.2017, All. 8 fasc. , di talché, in difetto di una richiesta tempestiva, non poteva ve- Pt_1 rificarsi alcuna ultrattività delle prescrizioni contenute nel precedente titolo autorizzativo, con la conseguenza che lo stesso doveva ritenersi, al momento del sopralluogo, privo di autorizzazione.
6. Posto quanto sopra, appare tuttavia dirimente, al fine di individuare la di- sciplina concretamente applicabile alla fattispecie e, dunque, quali limiti do- vevano essere rispettati dall'impianto di cui si discute, la previa identificazio- ne della natura dello scarico in questione, ossia se quest'ultimo concerne i soli reflui urbani di origine domestica ovvero anche reflui industriali.
6.1 A tal riguardo, anche il secondo motivo di appello si rivela privo di fonda- tezza.
6.2 Prendendo le mosse dall'art. 74 D.Lgs. 152/2006, va rammentato che det- ta norma definisce: a) le “acque reflue urbane”: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamen- to convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
b) le “acque reflue domestiche”: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
5 c) le “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edi- fici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilava- mento.
Possono dunque distinguersi due principali categorie di acque reflue, rappre- sentate da quelle domestiche e da quelle industriali, che possono o meno con- correre nella categoria composita e non omogenea delle acque reflue urbane, la quale – accomunata dalla caratteristica del convogliamento dei reflui in fo- gnatura – può essere costituita da sole acque reflue domestiche o da un mi- scuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali o da un miscu- glio di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento o da un miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento.
6.3 La disciplina statuale degli scarichi delle acque reflue (in corpi d'acqua superficiali, quale quello che ci occupa) è, con particolare riferimento ai valori limite il cui superamento è sanzionato dagli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, contenuta nell'Allegato 5 alla parte III del sopraccitato D. Lgs., cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 101. Il punto 1.1. di tale allegato 5, in merito alla disciplina degli scarichi prove- nienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dispone che essi
“devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto… Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento del- le acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione ripor- tate nelle tabelle 1 e 2… Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”. Il successivo punto 1.2.1 ribadisce che “gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni”. In sintesi:
- la tabella 1 indica i limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane con potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti facendo riferi- mento solo ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi;
- la tabella 2 indica ulteriori limiti di emissione per impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, prendendo in considerazione i parametri fosforo totale ed azoto totale;
- la tabella 3 contiene, invece, indicazioni concernenti 51 parametri senza al- cuna specificazione della potenzialità in a.e. degli impianti di provenienza de- gli scarichi, ma con la precisazione, quanto ai parametri solidi speciali totali,
BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico
6 che “per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2”. 6.4 Secondo quanto disposto dall'allegato 5 in esame, deve, dunque, rilevarsi che:
a) gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui siano convogliate solo acque reflue domestiche devono essere conformi esclusivamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2, peraltro riferite ai soli impianti aventi una potenzialità pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (non trovando disciplina statuale, quanto ai limiti di emissione, gli impianti di trattamento di reflui domestici con potenzialità inferiore, come confermato anche dalla circostanza che pure le tabelle dell'allegato relative al numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un adeguato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente agli impianti di trattamen- to delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale ai 2000 abitanti equivalenti); b) solo nel caso in cui le fognature che confluiscono nell'impianto di tratta- mento delle acque reflue urbane convoglino anche scarichi di acque reflue in- dustriali lo scarico di tale impianto dovrà rispettare anche i valori limite di ta- bella 3.
6.5 Quanto alla normativa regionale, viene in rilievo la L.R. 31/2010 la quale ha provveduto a regolamentare la materia in attuazione del D.Lgs. 151/2006, ed il cui art. 6 prevede, al comma 8, che “Gli scarichi in corpi idrici superfi- ciali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza supe- riore a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006”. 6.6 Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è rinvenibile, nel compendio istruttorio, alcun elemento che consenta di accertare che nell'impianto di trattamento da cui furono prelevati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti comprendenti reflui industriali, e che per- tanto il relativo scarico (recapitante in corpo idrico superficiale) dovesse ri- spettare i limiti previsti dalla Tabella 3. Difatti, nella determinazione provinciale del 2012 prodotta dalla così Pt_1 come pure nel verbale di prelievo, si fa esclusivamente riferimento alle “ac- que urbane” senza alcuna ulteriore specificazione, mentre alcun valore può ri- vestire l'autorizzazione rilasciata alla (nel quale sarebbe espressamente CP_1 previsto il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, All. 5 D.Lgs. 152/2006), in quanto era ormai scaduta al momento dell'accertamento effettuato dall'ARTA, per quanto innanzi rilevato. A ben vedere, poi, le asserzioni dell'appellante – basate su una mera presun- zione, atteso che secondo la la presenza di un refluo urbano misto Pt_1 dovrebbe dedursi dal semplice fatto che “nei piccoli Comuni esistono diverse realtà produttive che scaricano acque reflue industriali” – trovano ampia
7 smentita nella Determinazione regionale DPC024/279 del 29.06.2017, dalla quale risulta che:
- la aveva “chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque CP_1 reflue urbane, di origine domestica, di cui alla Determinazione n. 480 del 24.04.2012” e tale circostanza non è mai stata contestata dal competente uffi- cio regionale;
- dalla “scheda tecnica acquisita da questo Ufficio in data 11.04.2017” (poco prima dunque del sopralluogo operato dall' ) la tipologia di acque reflue CP_2 risultava “acque reflue urbane di tipo domestiche”;
- veniva rilasciata, sulla scorta di tali premesse, “alla Controparte_6 ai sensi del DLgs 152/06 e smi, l'autorizzazione allo scarico, nel fosso Fraini- le, affluente del fiume Osento, delle acque reflue urbane di tipo domestico provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Molinella del comu- ne di Torino di Sangro”. 6.7 Per quanto sopra, visto il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della (sulla quale grava in quanto attore sostanziale, cfr. Pt_1
Cass. 1921/2019) circa un elemento dirimente, quale la natura mista ovvero anche industriale dello scarico relativo all'impianto oggetto di contestazione, e considerato altresì che l'impianto in questione non recapita in zona sensibi- le, non può dirsi perfezionato l'illecito amministrativo conseguente al supe- ramento dei limiti previsti nella Tab. 3 All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006, do- vendo di contro ritenersi applicabili al caso di specie unicamente le norme di emissione riportate nella Tabella 1 del citato allegato, che alcun limite preve- de per il parametro Azoto Nitrico.
7. In conclusione, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con con- seguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo i parame- tri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione quindi del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria e riduzione di quello per la fase decisionale, stanti le modalità semplificate seguite.
9. Va, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara- ta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente riget- tato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così decide nel contrad- dittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
8 3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
9