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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2378/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DI CARLO FILIPPO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GI e Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA)
resistente
A seguito dell'udienza del 21/11/2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n.
59620220007015939000;
◊ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.697,00 oltre accessori come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
- Premesso che, con ricorso del 27/02/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 59620220007015939000, notificato in data 26/01/2023, con il quale l'Ente previdenziale chiedeva all'intimato il pagamento di contributi non versati alla Gestione Commercianti per il periodo
08/2018-12/2021, deducendo l'infondatezza delle pretese creditorie dell'Istituto
per la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del medesimo, nella qualità di socio amministratore unico della “Cashelp S.r.l.s., non avendo mai partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
CP_
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata;
- premesso che, istruita documentalmente e a mezzo escussione testimoniale, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa;
- rilevato, nel merito, che l'opponente afferma l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sull'assunto di svolgere, esclusivamente le funzioni di amministratore, le quali si concretizzano in un mero “facere
sostanzialmente gestorio”, e contesta, altresì, di avere mai svolto alcuna, benché
minima, attività di lavoro in favore della “Cashelp S.r.l.s.”, rimasta del tutto inattiva sino alla chiusura, avvenuta in data 29/03/2022;
- rilevato che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 dispone che “L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Pertanto, per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte del socio ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza;
- ritenuto che non può, dunque, ritenersi sufficiente la pacifica qualità di socio e amministratore per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendosi accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni. Nel
caso in esame l in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, CP_1
avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio,
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, l non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante, CP_1
limitandosi a ricavare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dalla qualifica di amministratore unico e di liquidatore presso la “Cashelp S.r.l.s.”, nonché
dalla circostanza che la società non risultasse avere dipendenti (dando per scontato il carattere dell'abitualità sopra citato).
Al riguardo, occorre segnalare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire
all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione
del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203,
della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua
“ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del
socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa
essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass.
n. 4440/2017).
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali
CP_ è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto, la Suprema Corte anche con recenti pronunzie (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 27/01/2021 n. 1759; cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020,
n. 3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637), si è espressa ribadendo che soci e amministratori di Società a responsabilità limitata sono obbligati, sia al versamento dei contributi nella gestione commercianti sia al versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, non sussistendo in via astratta alcun ostacolo in ordine alla cosiddetta “doppia iscrizione” giacché le due attività operano su piani giuridici differenti;
- ritenuto che la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
L'attività di amministratore, invece, è diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale. Dunque, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti poteva giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte di quest'ultimo di attività di lavoro aziendale con carattere di
CP_ abitualità e di prevalenza. Nulla ha invece dedotto e tantomeno provato l su quale fosse l'attività operativa svolta dal ricorrente nell'ambito dell'attività di impresa;
- considerato che il ricorrente evidenziava e documentava che la detta società,
costituita in data 16/05/2018, è sempre rimasta inattiva sino alla chiusura, avvenuta in data 29/03/2022 (cfr. bilanci e visura camerale, all. 3 e all. 4 ricorso), di non avere svolto in essa alcuna attività lavorativa e di non avere percepito alcuno stipendio,
emolumento, compenso, indennità o ripartizione di utili, stante il periodo di lockdown causa Covid-19 e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso la “Tecnozinco s.r.l.” sino al momento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuto in data 31/05/2022 - circostanza che esclude la possibilità che il medesimo possa avere svolto attività lavorativa anche in favore della “Cashelp S.r.l.s.” (cfr. all. 5, “buste paga sig. . pdf”, Parte_1
all. 6, “estratto conto contributivo sig. , all. 7, “verbale di Controparte_2
conciliazione pdf.”, all. 9, “Cud 2022 sig. .pdf.”, “Certificazione Parte_1
reddituale prodotta in data 02/12/2024); Controparte_2
- considerato che tali circostanze sono state confermate dal teste Testimone_1
, il quale, escusso all'udienza del 28/06/2024, ha affermato: “Ho sentito
[...]
dire a mio figlio mentre parlava a casa mia con il suo socio che volevano CP_3
noleggiare una moto d'acqua per utilizzi societari ma attendevano una autorizzazione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della Capitaneria che non hanno mai ottenuto nonostante avessero presentato la
domanda. Mio figlio, e anche il socio, hanno presentato richiesta di autorizzazione alla
capitaneria per l'utilizzo di una moto d'acqua e non avendola ottenuta non ha mai
svolto alcuna attività per la società . Che io sappia la società stessa non ha Parte_2
mai svolto alcuna attività e di conseguenza nemmeno mio figlio e il suo socio. Nel
periodo 2018-20220 mio figlio era universitario, e intorno al 2020 è stato assunto dalla
So che la società è stata messa in liquidazione ma non so quando”. (cfr. Controparte_4
verbale di udienza);
- considerato che l - attore in senso sostanziale che ne aveva l'onere - pur CP_1
avendo effettuato lo sgravio parziale dell'avviso di addebito in relazione al periodo in cui il ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso la
“Tecnozinco s.r.l.” (ottobre 2020-maggio 2022) (cfr. all. “ ” in Controparte_5
memoria di costituzione), per il restante periodo non ha fornito in alcun modo la prova che l'opponente avesse espletato l'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, né tale circostanza può inferirsi unicamente dall'esercizio della funzione di amministratore e liquidatore della società, rivestita dall'opponente durante il periodo contributivo richiesto dall'ente previdenziale. Né –
contrariamente a quanto sostenuto dall - la sussistenza di detto requisito può CP_1
ricavarsi dalla mancanza di lavoratori dipendenti. Il ricorrente, inoltre, non era l'unico socio, in quanto risultava essere altresì socio (cfr. visura CP_3
camerale, all. 3 ricorso).
Pertanto, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va accolto e l'avviso di addebito opposto annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 21/11/2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2378/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DI CARLO FILIPPO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GI e Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA)
resistente
A seguito dell'udienza del 21/11/2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n.
59620220007015939000;
◊ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.697,00 oltre accessori come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
- Premesso che, con ricorso del 27/02/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 59620220007015939000, notificato in data 26/01/2023, con il quale l'Ente previdenziale chiedeva all'intimato il pagamento di contributi non versati alla Gestione Commercianti per il periodo
08/2018-12/2021, deducendo l'infondatezza delle pretese creditorie dell'Istituto
per la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del medesimo, nella qualità di socio amministratore unico della “Cashelp S.r.l.s., non avendo mai partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
CP_
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata;
- premesso che, istruita documentalmente e a mezzo escussione testimoniale, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa;
- rilevato, nel merito, che l'opponente afferma l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sull'assunto di svolgere, esclusivamente le funzioni di amministratore, le quali si concretizzano in un mero “facere
sostanzialmente gestorio”, e contesta, altresì, di avere mai svolto alcuna, benché
minima, attività di lavoro in favore della “Cashelp S.r.l.s.”, rimasta del tutto inattiva sino alla chiusura, avvenuta in data 29/03/2022;
- rilevato che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 dispone che “L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Pertanto, per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte del socio ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza;
- ritenuto che non può, dunque, ritenersi sufficiente la pacifica qualità di socio e amministratore per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendosi accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni. Nel
caso in esame l in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, CP_1
avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio,
nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, l non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante, CP_1
limitandosi a ricavare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dalla qualifica di amministratore unico e di liquidatore presso la “Cashelp S.r.l.s.”, nonché
dalla circostanza che la società non risultasse avere dipendenti (dando per scontato il carattere dell'abitualità sopra citato).
Al riguardo, occorre segnalare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire
all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione
del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203,
della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua
“ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del
socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa
essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass.
n. 4440/2017).
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali
CP_ è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto, la Suprema Corte anche con recenti pronunzie (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 27/01/2021 n. 1759; cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020,
n. 3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637), si è espressa ribadendo che soci e amministratori di Società a responsabilità limitata sono obbligati, sia al versamento dei contributi nella gestione commercianti sia al versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, non sussistendo in via astratta alcun ostacolo in ordine alla cosiddetta “doppia iscrizione” giacché le due attività operano su piani giuridici differenti;
- ritenuto che la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
L'attività di amministratore, invece, è diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale. Dunque, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti poteva giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte di quest'ultimo di attività di lavoro aziendale con carattere di
CP_ abitualità e di prevalenza. Nulla ha invece dedotto e tantomeno provato l su quale fosse l'attività operativa svolta dal ricorrente nell'ambito dell'attività di impresa;
- considerato che il ricorrente evidenziava e documentava che la detta società,
costituita in data 16/05/2018, è sempre rimasta inattiva sino alla chiusura, avvenuta in data 29/03/2022 (cfr. bilanci e visura camerale, all. 3 e all. 4 ricorso), di non avere svolto in essa alcuna attività lavorativa e di non avere percepito alcuno stipendio,
emolumento, compenso, indennità o ripartizione di utili, stante il periodo di lockdown causa Covid-19 e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso la “Tecnozinco s.r.l.” sino al momento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuto in data 31/05/2022 - circostanza che esclude la possibilità che il medesimo possa avere svolto attività lavorativa anche in favore della “Cashelp S.r.l.s.” (cfr. all. 5, “buste paga sig. . pdf”, Parte_1
all. 6, “estratto conto contributivo sig. , all. 7, “verbale di Controparte_2
conciliazione pdf.”, all. 9, “Cud 2022 sig. .pdf.”, “Certificazione Parte_1
reddituale prodotta in data 02/12/2024); Controparte_2
- considerato che tali circostanze sono state confermate dal teste Testimone_1
, il quale, escusso all'udienza del 28/06/2024, ha affermato: “Ho sentito
[...]
dire a mio figlio mentre parlava a casa mia con il suo socio che volevano CP_3
noleggiare una moto d'acqua per utilizzi societari ma attendevano una autorizzazione
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della Capitaneria che non hanno mai ottenuto nonostante avessero presentato la
domanda. Mio figlio, e anche il socio, hanno presentato richiesta di autorizzazione alla
capitaneria per l'utilizzo di una moto d'acqua e non avendola ottenuta non ha mai
svolto alcuna attività per la società . Che io sappia la società stessa non ha Parte_2
mai svolto alcuna attività e di conseguenza nemmeno mio figlio e il suo socio. Nel
periodo 2018-20220 mio figlio era universitario, e intorno al 2020 è stato assunto dalla
So che la società è stata messa in liquidazione ma non so quando”. (cfr. Controparte_4
verbale di udienza);
- considerato che l - attore in senso sostanziale che ne aveva l'onere - pur CP_1
avendo effettuato lo sgravio parziale dell'avviso di addebito in relazione al periodo in cui il ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso la
“Tecnozinco s.r.l.” (ottobre 2020-maggio 2022) (cfr. all. “ ” in Controparte_5
memoria di costituzione), per il restante periodo non ha fornito in alcun modo la prova che l'opponente avesse espletato l'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, né tale circostanza può inferirsi unicamente dall'esercizio della funzione di amministratore e liquidatore della società, rivestita dall'opponente durante il periodo contributivo richiesto dall'ente previdenziale. Né –
contrariamente a quanto sostenuto dall - la sussistenza di detto requisito può CP_1
ricavarsi dalla mancanza di lavoratori dipendenti. Il ricorrente, inoltre, non era l'unico socio, in quanto risultava essere altresì socio (cfr. visura CP_3
camerale, all. 3 ricorso).
Pertanto, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va accolto e l'avviso di addebito opposto annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 21/11/2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro