Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 422/2025 promosso su istanza depositata in via telematica in data 21.3.2025;
DA
MOVILOG S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con Sede legale a GORGONZOLA (MI) VIA
MILANO 37/C cap 20064 Domicilio digitale/PEC MOVILOGSRL@LEGALMAIL.IT
Numero REA MI – 2632566 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
11948670960, in persona dell'amministratore unico, socio unico e legale rappresentante pro tempore ANGELO RI Codice fiscale: [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cannizzaro, del Foro di Milano (C.F [...]), presso lo Studio professionale del quale difensore sito in Milano, Via Plinio n. 11, è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti depositata in data 1.4.2025, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di
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IN PROPRIO
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Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso ritualmente depositato per via telematica, parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con sottoscrizione del ricorso in proprio del legale rappresentante della debitrice liquidatore ANGELO RI che ha anche sottoscritto la procura alle liti (vedi deposito telematico di integrazione ex art. 182 cpc in data 1.4.2025), mentre non è necessaria la deliberazione ex art. 120 bis ccii (vedi in ogni caso in atti la delibera notarile in data 18.3.2025 doc. 14 a rogito Notaio Angelo Bigoni), non trattandosi di accesso a strumento di regolazione alternativa;
appare dunque rispettato il contenuto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a GORGONZOLA (MI) VIA MILANO 37/C cap 20064;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2023 il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 1.225.236,00;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro (cfr. decreto ingiuntivo di
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI per € 100.000 oltre interessi e spese ecc.
e altri);
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195
c.c. prevalente: “FACCHINAGGIO NON ALIMENTARE SENZA DEPOSITO MERCE.…”;
2 • è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi, in ordine alla gestione degli appalti ed ai contenziosi pendenti;
l'insolvenza è altresì desumibile dai dati negativi del bilancio al 31.12.2023
(patrimonio netto negativo di oltre € 1 milione e perdita di esercizio di circa € 995.000);
• sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il liquidatore e l.r.p.t. del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 “L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione”, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009 “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata”; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”;
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-
358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
3 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società MOVILOG S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE, con Sede legale a GORGONZOLA (MI) VIA MILANO 37/C cap
20064 Domicilio digitale/PEC MOVILOGSRL@LEGALMAIL.IT Numero REA MI –
2632566 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 11948670960, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore la Dott.ssa ANDREE LURAGHI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14 luglio 2025 ore 11.30 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-
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6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 3 aprile 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
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