Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/07/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 02083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2024, proposto da
Officine CST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pittala', Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Pittalà in Catania, viale Regina Margherita n.33;
contro
Comune di Pedara, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1471/2024 – R.G.N. 4674/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 20/05/2024 e depositato in Cancelleria in data 21/05/2024, notificato al Comune di Pedara in data 23/05/2024, dichiarato definitivamente esecutivo in data 16/07/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 1471/2024 – R.G.N. 4674/2024 del 21/05/2024, il Tribunale di Catania ha intimato al Comune di Pedara il pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di € 187.270,03, oltre “ gli interessi come determinati in domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 17 luglio 2024;
- con ricorso notificato in data 19 dicembre 2024, depositato nella Segreteria in data 20 dicembre 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 DL. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
- sebbene il comune di Pedara abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente, accertato dal Consiglio comunale con delibera del 29 luglio 2022, n. 20, il dissesto riguarda, ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267 del 2000, i crediti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente, e quindi non anche quelli in questa sede agitati esecutivamente, attenendo il decreto ingiuntivo a debiti per fatture emesse in data successiva alla dichiarazione di dissesto;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso lo stesso Dipartimento, il quale, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), provvederà, entro giorni sessanta (60) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Pedara di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate;
b) nomina fin da ora il Commissario ad acta indicato in motivazione, per l’ipotesi in cui la mancata
esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato, con spese a carico del Comune intimato, autorizzandolo sin d’ora, nel caso di suo insediamento ed ove necessario per l’espletamento dell’incarico, all’uso del mezzo proprio, fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo;
c) condanna il Comune di Pedara al pagamento, in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO