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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4334/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. BONAVERO CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“In via principale: - accertare quanto in narrativa esposto e, per l'effetto, disporre che la minore incontri il padre secondo accordi con i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: • nel corso del periodo estivo, dal 1 luglio al 30 agosto di ciascun anno;
• durante le vacanze invernali, dal 25 dicembre al 7 gennaio di ciascun anno;
disponendo all'uopo espressamente che, qualora la madre non possa accompagnare la figlia, la minore possa raggiungere l'Italia Persona_1
viaggiando sola, con l'assistenza del personale di volo;
- accertare quanto in narrativa esposto e, per l'effetto, disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore , Persona_1
mediante la corresponsione alla madre di una somma mensile proporzionale alla propria situazione reddituale e, comunque, non superiore ad Euro 150,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT, disponendo che tali somme vengano corrisposte attraverso versamenti da effettuarsi ogni tre mesi, entro il giorno 5 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4994/2019 del 04/11/2019 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, prevedendo l'affido condiviso della figlia (nata il Per_1
06.06.2009) ad entrambi i genitori, le modalità di visita padre-minore e un assegno per contribuire al mantenimento della figlia, da versarsi alla madre, sig.ra nella misura di complessivi CP_1
€ 250,00 mensili.
Con ricorso depositato il 08/03/2024 chiedeva a questo Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando affinché il Tribunale provvedesse a modificare parzialmente le modalità di visita padre-minore, nonché a ridurre il contributo al mantenimento della minore, affermando di essere medio tempore diventato padre del minore R_
(nato l'[...], v. docc. 7, 8).
non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 28.11.2024. Nel CP_1
corso della medesima udienza, parte ricorrente veniva sentita e all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione
Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alle domande avanzate da parte ricorrente.
Deve in tal senso richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
(Sentenza n. 30903 del 19/10/2022, Rv. 666075 - 02) che, in un caso del tutto analogo al presente, ha affermato che “In tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli;
la giurisdizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia”.
Sulle altre questioni
Ritiene anzitutto il Collegio che debba essere disattesa la richieste del ricorrente finalizzata a ottenere una precisazione delle attuali modalità di visita padre-figlia (con previsione che “qualora la madre non possa accompagnare la figlia, la minore possa raggiungere l'Italia viaggiando Persona_1 sola, con l'assistenza del personale di volo”), trattandosi di aspetto che involge esclusivamente la fase attuativa dei provvedimenti vigenti che, in un regime di affidamento condiviso, è rimessa all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ove eventuali conflitti afferenti aspetti concreti e “micro conflittuali”, non richiedendo alcuna significativa revisione del provvedimento regolativo a monte, potrebbero dunque essere sottoposti all'attenzione del giudice tutelare nell'ambito del procedimento ex art. 337 c.c..
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio, potendo costituire circostanza sopravvenuta tale da condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, richiede un accertamento preliminare dell'effettivo peggioramento della situazione economica del genitore obbligato, onde verificarne la compatibilità o meno con il permanere del contributo al mantenimento originariamente stabilito per la figlia nata dal primo matrimonio.
Premesso che il signor continua a svolgere la medesima attività lavorativa alle dipendenze Per_1
della con sede in Bruzolo (TO), con un reddito Controparte_2
sostanzialmente immutato rispetto ai tempi del divorzio (doc. 15), ritiene il Collegio che, pur dovendosi confermare l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia tale Per_3 contributo debba essere ridotto a € 200,00 mensili, atteso che il sig. – quantomeno allo stato- Per_1
si occupa in via esclusiva del figlio (nato in data [...] da altra relazione), essendo stato R_
disposto il collocamento del minore presso il padre con previsione di incontri in luogo neutro con la mamma (v. doc. 6).
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace, anche tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di modifica delle modalità attuative del regime di visita padre-minore e dell'accoglimento, solo parziale, della domanda avanzata in punto riduzione al contributo al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
In parziale modifica della sentenza n. 4994/2019 del 04.11.2019,
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia entro il 20 di ogni mese, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi Per_3 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino;
Rigetta nel resto;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4334/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. BONAVERO CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“In via principale: - accertare quanto in narrativa esposto e, per l'effetto, disporre che la minore incontri il padre secondo accordi con i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: • nel corso del periodo estivo, dal 1 luglio al 30 agosto di ciascun anno;
• durante le vacanze invernali, dal 25 dicembre al 7 gennaio di ciascun anno;
disponendo all'uopo espressamente che, qualora la madre non possa accompagnare la figlia, la minore possa raggiungere l'Italia Persona_1
viaggiando sola, con l'assistenza del personale di volo;
- accertare quanto in narrativa esposto e, per l'effetto, disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore , Persona_1
mediante la corresponsione alla madre di una somma mensile proporzionale alla propria situazione reddituale e, comunque, non superiore ad Euro 150,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT, disponendo che tali somme vengano corrisposte attraverso versamenti da effettuarsi ogni tre mesi, entro il giorno 5 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4994/2019 del 04/11/2019 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, prevedendo l'affido condiviso della figlia (nata il Per_1
06.06.2009) ad entrambi i genitori, le modalità di visita padre-minore e un assegno per contribuire al mantenimento della figlia, da versarsi alla madre, sig.ra nella misura di complessivi CP_1
€ 250,00 mensili.
Con ricorso depositato il 08/03/2024 chiedeva a questo Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando affinché il Tribunale provvedesse a modificare parzialmente le modalità di visita padre-minore, nonché a ridurre il contributo al mantenimento della minore, affermando di essere medio tempore diventato padre del minore R_
(nato l'[...], v. docc. 7, 8).
non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 28.11.2024. Nel CP_1
corso della medesima udienza, parte ricorrente veniva sentita e all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione
Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alle domande avanzate da parte ricorrente.
Deve in tal senso richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
(Sentenza n. 30903 del 19/10/2022, Rv. 666075 - 02) che, in un caso del tutto analogo al presente, ha affermato che “In tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli;
la giurisdizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia”.
Sulle altre questioni
Ritiene anzitutto il Collegio che debba essere disattesa la richieste del ricorrente finalizzata a ottenere una precisazione delle attuali modalità di visita padre-figlia (con previsione che “qualora la madre non possa accompagnare la figlia, la minore possa raggiungere l'Italia viaggiando Persona_1 sola, con l'assistenza del personale di volo”), trattandosi di aspetto che involge esclusivamente la fase attuativa dei provvedimenti vigenti che, in un regime di affidamento condiviso, è rimessa all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ove eventuali conflitti afferenti aspetti concreti e “micro conflittuali”, non richiedendo alcuna significativa revisione del provvedimento regolativo a monte, potrebbero dunque essere sottoposti all'attenzione del giudice tutelare nell'ambito del procedimento ex art. 337 c.c..
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio, potendo costituire circostanza sopravvenuta tale da condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, richiede un accertamento preliminare dell'effettivo peggioramento della situazione economica del genitore obbligato, onde verificarne la compatibilità o meno con il permanere del contributo al mantenimento originariamente stabilito per la figlia nata dal primo matrimonio.
Premesso che il signor continua a svolgere la medesima attività lavorativa alle dipendenze Per_1
della con sede in Bruzolo (TO), con un reddito Controparte_2
sostanzialmente immutato rispetto ai tempi del divorzio (doc. 15), ritiene il Collegio che, pur dovendosi confermare l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia tale Per_3 contributo debba essere ridotto a € 200,00 mensili, atteso che il sig. – quantomeno allo stato- Per_1
si occupa in via esclusiva del figlio (nato in data [...] da altra relazione), essendo stato R_
disposto il collocamento del minore presso il padre con previsione di incontri in luogo neutro con la mamma (v. doc. 6).
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace, anche tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di modifica delle modalità attuative del regime di visita padre-minore e dell'accoglimento, solo parziale, della domanda avanzata in punto riduzione al contributo al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
In parziale modifica della sentenza n. 4994/2019 del 04.11.2019,
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia entro il 20 di ogni mese, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi Per_3 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino;
Rigetta nel resto;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.