Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr.433/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.01.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Trigona ed elettivamente domiciliato in Butera nella via
Matteotti n. 18
- ricorrente
contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.04.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di essere già titolare in via definitiva di assegno ordinario d'inabilità e di avere presentato, in data
28.02.2022, domanda di pensione anticipata di vecchiaia.
Con provvedimento del 07.04.2022, l' comunicava la reiezione della domanda atteso che CP_1
“Non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80%”.
Che avverso tale decisione, in data 28.05.2022 per il tramite del Patronato presentava CP_2
ricorso al Comitato Provinciale il quale, con delibera n. 222676, del 20.09.2022, respingeva il CP_1
Per tali motivi, conveniva in giudizio l' , affinché, venisse accertato e riconosciuto lo CP_1
stato invalidante denunciato in fase amministrativa e, conseguentemente, sentirlo condannare all'erogazione;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando l'esistenza dello stato invalidante in capo al ricorrente e, quindi, la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Disposta ed espletata la consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Come si evince dagli atti introduttivi di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992 n.
503, essendo stato, tale requisito, escluso durante la fase amministrativa.
Ed invero, il D.lgs. 503/1992 ha introdotto la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia anticipata, cioè con un'età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria, per i non vedenti e per chi possiede un'invalidità riconosciuta almeno pari all'80%. Oltre al riconoscimento dell'invalidità, però, il lavoratore deve soddisfare diverse condizioni per usufruire dell'agevolazione: il possesso di almeno 20 anni di contributi (corrispondenti a 1040 contributi settimanali); il possesso di un'età almeno pari a 61 anni se uomini, o 56 anni se donne.
La legge di Riforma del 2011 non ha modificato quanto disposto dalla precedente norma
(decreto legislativo 503/92), tutelando i soggetti invalidi dall'innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età.
Nel caso di specie non vi alcuna contestazione da parte dell' in merito al possesso in CP_1
capo al ricorrente del requisito contributivo ed anagrafico.
Ciò che viene contestato è il possesso del requisito sanitario.
Espletata la ctu nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente possiede anche questo ulteriore requisito per poter accedere alla pensione di vecchiaia anticipata.
Ed invero, il CT nominato, dott. a seguito dell'esame obiettivo del Persona_1
periziando e della documentazione medica in atti ha accertato che parte ricorrente è affetta da:
“Cardiopatia ischemica cronica sottoposta a plurime procedure di angioplastica + EN (2013,
2022, 2024) in attuale buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo II in scarso compenso glico-metabolico e complicato da arteriopatia obliterante periferica già sottoposta ad angioplastica su CA destra (2014). Calcolosi ureterale destra gia trattata con impianto di EN e pregresso episodio di shock settico in paziente con ipertrofia prostatica benigna sottoposta a prostatectomia.”.
Il complesso morboso accertato configura oggi, come alla data dell'istanza amministrativa, una invalidità del 82% (Ottantaduepercento) e pertanto il periziato ha i requisiti sanitari richiesti dall'art1, comma 8 del D.lvo 503/92”.
Quanto alla decorrenza il nominato consulente ha statuito: “Per quanto riguarda la decorrenza della percentuale invalòidante oggi accertata in considerazione che le patologie sono tutte documentate fin dalla istanza amministrativa e con impegno funzionale sovrapponibile si ritiene di indicare la percentuale del 82% fin dalla data dell'istanza amministrativa”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CT (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) sono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico giuridici e supportati da idonea motivazione.
Alla luce di quanto sopra, va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente di percepire la pensione anticipata di vecchiaia di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 503, al sussistere degli altri presupposti legalmente richiesti e con le decorrenze di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di CT vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato Decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento in epigrafe indicato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede:
I. dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992, sin dalla data indicata in parte motiva;
II. condanna l' a corrispondere, da tale data, secondo le decorrenze di legge e al CP_1
sussistere degli altri presupposti legalmente richiesti, la predetta pensione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge;
III. condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.700,00, CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
IV. pone le spese di CT, liquidate con separato Decreto, a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 10 gennaio 2025
Il GOP
Maria Zammito