CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
NA NO, LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6045/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N.45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008888116 VARIE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7772/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, Agenzia delle Entrate Riscossione Messina, ATO ME1 SpA in liquidazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259008888116000, notificata in data 21.05.2025, eccependo difetto di motivazione in violazione degli artt. 42 c.2 del DPR 600/73, art. 3 C. 2 Legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/2000 e ciò anche in relazione agli interessi applicati, l'omessa allegazione degli atti sottesi, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione delle somme pretese, la decadenza dell'Ente impositore dal diritto di pretendere i crediti per cui è causa, la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi e la nullità dell'intimazione di pagamento per non dovutezza degli interessi e dell'aggio.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva legittima la procedura di riscossione.
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina deduceva la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata
ATO ME1 SpA in liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso, di aver legittimamente agito, ha operato tutte le dovute notifiche e non essere incorsa in alcuna preclusione e/o prescrizione e/o decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che nell'atto impugnato sono contenute richieste relative a contributi INPS, INAIL e
Contravvenzioni non di pertinenza di questa CGT.
In merito alle censure si considera che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione poiché è redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze;
infatti, l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione.
Non sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato, ma la necessità di motivare compiutamente l'atto è collegato all'obbligo di difesa del contribuente, che deve essere messo nelle condizioni di conoscere, la base imponibile, l'aliquota applicata e il calcolo matematico, senza margini d'incertezza.
Visti gli atti prodotti dal resistente va osservato che tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, sottesi all'atto impugnato ed oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, divenendo definitive: la cartella di pagamento n. 29520230033652339000 è stata notificata in data 16.01.2024, tramite pec.
La cartella di pagamento n. 295 201700045535 57 è stata notificata in data 02.02.2017, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520230026961591000 è stata notificata in data 14.07.2023, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520180000100961000 è stata notificata in data 22.02.2018, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520180003929026000 è stata notificata in data 13.04.2018, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520160031022283000 è stata notificata in data 17.01.2017, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520160029592818000 è stata notificata in data 30.11.2016, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520170013720529000 è stata notificata in data 07.11.2017, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520180017670176000 è stata notificata in data 11.01.2019, tramite pec.
La cartella di pagamento n. 29520230003286526000 è stata notificata in data 14.03.2023, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520230020898807000 è stata notificata in data 23.06.2023, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520240011980385000 è stata notificata in data 22.04.2024, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520240022470987000 è stata notificata in data 30.04.2024, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520240037720866000 è stata notificata in data 17.06.2024, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. rel-29520210024475806000 è stata notificata in data 16.12.2022, a mezzo pec.
Gli avvisi di accertamento sono stati anch'essi tutti regolarmente notificati dall'Agenzia delle Entrate;
in particolare l'avviso di accertamento TYX01I503259/2012 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate di
Messina in data 06.12.2012, l'avviso di accertamento TYX01G301114/2013 in data 22.05.2013, l'avviso di accertamento TYX01G301769/2014 in data 21.06.2014, l'atto successivo all'avviso di accertamento
TYXIPPN002512019 in data 24.05.2019, l'avviso di accertamento TYX01G401169/2020 in data 11.03.2021,
l'atto successivo all'avviso di accertamento TYXIPPD000272023 in data 06.04.2023 e l'atto successivo all'avviso di accertamento TYXIPRD003942024 è stato notificato in data 09.09.2024.
In merito l'avviso di addebito n. 59520150003164549000 avverso il quale il ricorrente propone opposizione, occorre rilevare il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia Tributaria adita, in favore del Tribunale di
Messina, in funzione di giudice del lavoro.
Il ricorrente non ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nei termini di legge, sicché sono divenute definitive, pertanto, non è più possibile in questa sede proporre eccezioni che avrebbero dovuto essere avanzate in un giudizio di opposizione a cartella di pagamento e il ricorrente non ha proposto opposizione neppure ai successivi avvisi di intimazione tutti regolarmente notificati. Infatti l'Agente della riscossione ha notificato:
- in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520160031022283000 e n. 29520170013720529000, in data
20.12.2018 l'avi n. 29520189001746146000 ed in data 15.01.2019 l'avi n. 29520199000159970000, in data
17.10.2022 ha notificato, a mezzo pec, l'avi n. 29520229006171153000 in relazione alle cartelle di pagamento n.29520160031022283000, n. 29520170004553557000, n. 29520170013720529000, n. 29520180000100961000, n. 29520180003929026000, n. 29520180017670176000, l'avviso di accertamento TYX01I503259/2012,
l'avviso di accertamento TYX01G301114/2013, in data 12.12.2022, tramite pec, l'avi n.
29520229007806539000, in relazione alla cartella di pagamento n. 29520160029592818000 ed agli avvisi di accertamento n. TYXIPPN002512019 e n. TYX01G401169/2020; in data 28.08.2024 in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520160031022283000, n. 29520170004553557000, n. 29520170013720529000,
n. 29520180000100961000 n. 29520180003929026000, n. 29520180017670176000 e n.
29520210024475806000 ed all'avviso di accertamento TYX01G301769/2014, tramite pec, l'avi n.
29520249013252156000.
Nessun termine di prescrizione è maturato, ed è documentalmente infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti .
Pertanto il ricorso è infondato ed è rigettato, le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.000,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
NA NO, LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6045/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N.45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008888116 VARIE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7772/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, Agenzia delle Entrate Riscossione Messina, ATO ME1 SpA in liquidazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259008888116000, notificata in data 21.05.2025, eccependo difetto di motivazione in violazione degli artt. 42 c.2 del DPR 600/73, art. 3 C. 2 Legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/2000 e ciò anche in relazione agli interessi applicati, l'omessa allegazione degli atti sottesi, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione delle somme pretese, la decadenza dell'Ente impositore dal diritto di pretendere i crediti per cui è causa, la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi e la nullità dell'intimazione di pagamento per non dovutezza degli interessi e dell'aggio.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva legittima la procedura di riscossione.
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina deduceva la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata
ATO ME1 SpA in liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso, di aver legittimamente agito, ha operato tutte le dovute notifiche e non essere incorsa in alcuna preclusione e/o prescrizione e/o decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che nell'atto impugnato sono contenute richieste relative a contributi INPS, INAIL e
Contravvenzioni non di pertinenza di questa CGT.
In merito alle censure si considera che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione poiché è redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze;
infatti, l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione.
Non sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato, ma la necessità di motivare compiutamente l'atto è collegato all'obbligo di difesa del contribuente, che deve essere messo nelle condizioni di conoscere, la base imponibile, l'aliquota applicata e il calcolo matematico, senza margini d'incertezza.
Visti gli atti prodotti dal resistente va osservato che tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento, sottesi all'atto impugnato ed oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, divenendo definitive: la cartella di pagamento n. 29520230033652339000 è stata notificata in data 16.01.2024, tramite pec.
La cartella di pagamento n. 295 201700045535 57 è stata notificata in data 02.02.2017, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520230026961591000 è stata notificata in data 14.07.2023, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520180000100961000 è stata notificata in data 22.02.2018, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520180003929026000 è stata notificata in data 13.04.2018, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520160031022283000 è stata notificata in data 17.01.2017, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. 29520160029592818000 è stata notificata in data 30.11.2016, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520170013720529000 è stata notificata in data 07.11.2017, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520180017670176000 è stata notificata in data 11.01.2019, tramite pec.
La cartella di pagamento n. 29520230003286526000 è stata notificata in data 14.03.2023, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520230020898807000 è stata notificata in data 23.06.2023, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520240011980385000 è stata notificata in data 22.04.2024, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520240022470987000 è stata notificata in data 30.04.2024, tramite pec
La cartella di pagamento n. 29520240037720866000 è stata notificata in data 17.06.2024, a mezzo pec
La cartella di pagamento n. rel-29520210024475806000 è stata notificata in data 16.12.2022, a mezzo pec.
Gli avvisi di accertamento sono stati anch'essi tutti regolarmente notificati dall'Agenzia delle Entrate;
in particolare l'avviso di accertamento TYX01I503259/2012 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate di
Messina in data 06.12.2012, l'avviso di accertamento TYX01G301114/2013 in data 22.05.2013, l'avviso di accertamento TYX01G301769/2014 in data 21.06.2014, l'atto successivo all'avviso di accertamento
TYXIPPN002512019 in data 24.05.2019, l'avviso di accertamento TYX01G401169/2020 in data 11.03.2021,
l'atto successivo all'avviso di accertamento TYXIPPD000272023 in data 06.04.2023 e l'atto successivo all'avviso di accertamento TYXIPRD003942024 è stato notificato in data 09.09.2024.
In merito l'avviso di addebito n. 59520150003164549000 avverso il quale il ricorrente propone opposizione, occorre rilevare il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia Tributaria adita, in favore del Tribunale di
Messina, in funzione di giudice del lavoro.
Il ricorrente non ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nei termini di legge, sicché sono divenute definitive, pertanto, non è più possibile in questa sede proporre eccezioni che avrebbero dovuto essere avanzate in un giudizio di opposizione a cartella di pagamento e il ricorrente non ha proposto opposizione neppure ai successivi avvisi di intimazione tutti regolarmente notificati. Infatti l'Agente della riscossione ha notificato:
- in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520160031022283000 e n. 29520170013720529000, in data
20.12.2018 l'avi n. 29520189001746146000 ed in data 15.01.2019 l'avi n. 29520199000159970000, in data
17.10.2022 ha notificato, a mezzo pec, l'avi n. 29520229006171153000 in relazione alle cartelle di pagamento n.29520160031022283000, n. 29520170004553557000, n. 29520170013720529000, n. 29520180000100961000, n. 29520180003929026000, n. 29520180017670176000, l'avviso di accertamento TYX01I503259/2012,
l'avviso di accertamento TYX01G301114/2013, in data 12.12.2022, tramite pec, l'avi n.
29520229007806539000, in relazione alla cartella di pagamento n. 29520160029592818000 ed agli avvisi di accertamento n. TYXIPPN002512019 e n. TYX01G401169/2020; in data 28.08.2024 in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520160031022283000, n. 29520170004553557000, n. 29520170013720529000,
n. 29520180000100961000 n. 29520180003929026000, n. 29520180017670176000 e n.
29520210024475806000 ed all'avviso di accertamento TYX01G301769/2014, tramite pec, l'avi n.
29520249013252156000.
Nessun termine di prescrizione è maturato, ed è documentalmente infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti .
Pertanto il ricorso è infondato ed è rigettato, le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.000,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Messina, lì 09/12/2025