Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 442
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento non è annullabile per carenza di motivazione poiché è redatta in conformità al modello approvato e non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. Il riferimento alla cartella esattoriale già notificata è specifico e concreto, garantendo la difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti sottesi

    Non sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato, ma la necessità di motivare compiutamente l'atto è collegato all'obbligo di difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, divenendo definitivi. Nessun termine di prescrizione è maturato, ed è documentalmente infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle somme pretese

    Nessun termine di prescrizione è maturato. Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, divenendo definitivi.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ente impositore

    Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, divenendo definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi

    Nessun termine di prescrizione è maturato. Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, divenendo definitivi.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per non dovutezza degli interessi e dell'aggio

    Tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, divenendo definitivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione per avviso di addebito INPS

    Si rileva il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia Tributaria adita, in favore del Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, per l'avviso di addebito n. 59520150003164549000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 442
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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