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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Martinelli Presidente relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5/2025 RGA avente ad oggetto: revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza n. 418/2024 pubblicata dalla Corte di Appello di Bologna il 05/07/2024 e non notificata, resa a definizione del giudizio di appello n.213/2024 RGA;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08.5.2025; promossa da:
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bertuccini, del foro di Bologna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Amendola, 2, come da procura in atti;
contro
(C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Imola, Via Villa Clelia 76, in persona dell'amministratore delegato nonché legale rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa - congiuntamente e CP_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Letizia Fabbri e dall'Avv. Stefania Salvini, del foro di Bologna, come da procura in atti;
C.F. e P. IVA: ), in persona del procuratore speciale, Dott. CP_3 P.IVA_2 Parte_2 con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI Capannone n. 18 rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Alessandro Paone, del Foro di Milano e Marco Pati
Clausi, del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (NIUS) in Milano, Via
Cerva, come da procura in atti;
udita la relazione della causa e le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come segue.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.01.2025, proponeva giudizio di Parte_1
revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza d'appello n. 418/2024, pubblicata dalla Corte di Appello di Bologna il 05/07/2024 (e non notificata), resa a definizione del giudizio di II grado n.213/2024 RGA, di rigetto del gravame proposto dallo stesso avverso la sentenza n.648/2023, resa il 03/10/2023 e pubblicata il 2/11/2023 dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro.
In sede di revocazione , nel dedurre che la Corte d'Appello sarebbe incorsa Parte_1 in errore riconducibile all'ipotesi di revocazione invocata di “travisamento di prove”, auspicando nella revoca della sentenza, riproponeva - nel merito - la tesi sostenuta in primo grado, secondo cui il tirocinio di orientamento, inserimento e reinserimento al lavoro ex art. 26 novies L.R. Emilia-
Romagna n.17/2005, stipulato in convenzione con la cooperativa sociale , dal CP_1
medesimo svolto nel periodo compreso tra agosto e novembre 2020 presso il punto di vendita di
Medicina (Bo), facente parte della catena di supermercati , avrebbe in realtà CP_3
dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chiedeva, quindi, di accertare tale rapporto, con ogni conseguenza in punto di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
Nello specifico, al fine di corroborare la proprie domande, come già dedotto diffusamente in I grado, asseriva in punto di fatto che, pur a fronte del dedotto progetto di tirocinio formativo, egli invero sarebbe stato “inserito stabilmente nell'organizzazione dell'impresa”, tenuto ad ottemperare a “vincoli di orario o a direttive impartire dall'imprenditore” e “chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive”, tra cui lo svolgimento di mansioni escluse dal progetto formativo – invero limitato “a mansioni di allestimento scaffalature di prodotti alimentari
e no, riordino degli stessi, stoccaggio e preparazione dei prodotti provenienti dal magazzino” - quali la pulizia di servizi igienici e di aree esterne.
Tanto premesso - per quanto di specifico interesse - in sede di ricorso per revocazione, la parte ricorrente deduce che la Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro, sarebbe incorsa in un errore di fatto – sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. – giacché avrebbe assunto, quale dato determinante della propria decisione, la natura “occasionale” di mansioni non comprese nel mansionario, quale quella di pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici.
Segnatamente il ricorrente ritiene che tale supposizione sia erronea in quanto avversata, in fatto, dalle emergenze probatorie;
in particolare, afferma che se la Corte non fosse incorsa nel c.d.
“travisamento delle risultanze probatorie” avrebbe “potuto apprezzare la rilevanza del fatto nella
2 sua portata oggettiva”, ossia che le attività extra progetto formativo erano tutt'altro che occasionali in quanto – piuttosto - ordinarie, quotidiane, al pari delle altre e, pertanto, sintomatiche della non genuinità del tirocinio.
Le parti ritualmente evocate nel presente giudizio - la
[...]
e la società , in persona dei rispettivi legali Controparte_4 CP_3
rappresentanti pro-tempore - si costituivano avversando le richieste di parte ricorrente sia con riguardo all'istanza di sospensione del termine per il ricorso in Cassazione – istanza rigettata con ordinanza resa in data 30.01.2025 - sia quanto alla richiesta di revocazione della sentenza, deducendone in primo luogo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, riproponendo – per la denegata ipotesi di accoglimento della revocazione – tutte le difese già svolte nel merito.
La revocazione deve essere respinta per le ragioni appresso indicate.
Occorre, in punto di mero diritto, delineare i contorni dell'ipotesi di revocazione invocata in tale sede, ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.
In particolare, sul tema di recente le S.U. della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che l'errore di fatto idoneo ad ottenere la revocazione della sentenza deve consistere nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, sempre che il fatto oggetto dell'asserito fatto non abbia costituito oggetto di contestazione tra le parti;
è stato, inoltre, precisato che l'errore di fatto deve essere essenziale e decisivo nonché rilevabile in modo assoluto e, parimenti, immediatamente rilevabile dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. A conclusione - ed in conseguenza di quanto precisato - la
Suprema Corte ha, altresì, posto in rilievo che si esula dalla cornice della previsione di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. allorquando la parte ricorrente abbia, nel proprio, ricorso invero meramente censurato l'attività valutativa svolta dall'Autorità giudiziaria consacrata nella sentenza oggetto di revocazione
(cfr. Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024: «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa
(sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi
3 dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per
Cassazione)»; cfr. anche Cass. 7.3.2024, n. 6174: “L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale che abbia influenzato la decisione del giudice in modo essenziale
e decisivo, portando a una diversa decisione in sua assenza. Questo principio sottolinea che
l'errore revocatorio deve risultare immediato e obiettivo, senza richiedere particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive”, nonché, nella stessa direzione interpretativa, Cass.
8.8.2024, n. 22567, “L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in un abbaglio del giudice decidente, ossia un'errata od omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio, che induce il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto (cioè, ritendo esistente un fatto documentalmente escluso), oppure ritenendo inesistente un fatto documentalmente provato. In ogni caso l'errore di fatto deve riguardare un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato”).
Tale lettura della norma di riferimento deve essere, quindi, posta a fondamento della valutazione della sentenza oggetto di revocazione in relazione al vizio, come esposto da parte ricorrente e sopra sinteticamente richiamato.
Ebbene, dalla stessa lettura della sentenza oggetto di revocazione – posta doverosamente a confronto con gli atti di I e II grado - si giunge a ritenere come il vizio addotto dalla parte ricorrente non attenga al dedotto c.d. “travisamento del compendio probatorio” quanto, piuttosto, all'aspetto propriamente valutativo, che esula dai presupposti applicativi del mezzo di impugnazione adottato dalla parte ricorrente alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate (cfr. anche Cass.
26.6.2024, n. 17681 “L'errore di fatto revocatorio è un'errata percezione dei fatti di causa, evidente
e facilmente riscontrabile confrontando la sentenza impugnata con gli atti del processo. Non si tratta di errori di diritto o di valutazione, ma di un mero errore di percezione o svista materiale che ha condotto il giudice a considerare erroneamente un fatto decisivo”).
Dal raffronto, infatti, tra la sentenza oggetto di revocazione e le risultanze istruttorie, si evince come, nella specie, questa Corte abbia posto in rilievo che le società convenute avevano contestato in fatto - prima ancora che in diritto - la prospettazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe svolto mansioni estranee al mansionario;
proprio in ragione di tale contestazione e nel vagliare il compendio probatorio acquisito ritualmente dal giudice di prime cure, questa Corte ha valutato, nel contesto delle risultanze probatorie, l' incidenza dei lavori di pulizia in questione sul complesso delle mansioni svolte dal tirocinante previste nel progetto, espressamente richiamato in sentenza.
Segnatamente si rileva che questa Corte, nella sentenza oggetto di revocazione, ha avallato le valutazioni svolte del giudice di I grado, ritenendo che tali attività avessero avuto - nel contesto del
4 percorso di tirocinio - natura occasionale e comunque complementare rispetto alle altre svolte, in ragione delle difficoltà di approccio al lavoro e di apprendimento del tirocinante;
cosicché tali attività – pur estranee al mansionario del progetto di tirocinio, e comunque valutate in termini di
“occasionalità” e “complementarietà” – erano state ritenute da questa Corte, a esito del proprio percorso valutativo, come opportune da parte del tutor all'interno della dimensione finalistica del progetto di tirocinio, costituita dall'inclusione sociale, dall'autonomia delle persone e dalla riabilitazione, ai sensi dell'art. 26 novies L.R. E.R. n.17/2005, aggiunto da art. 11 L.R. Emilia
Romagna 4.03.2019 n.1.
Si ritiene, a fini esplicativi, di riportare la parte motivazionale della sentenza oggetto di revocazione significativa con riguardo a tal aspetto, laddove si legge (da pag. 5): “nel caso di specie le prove orali hanno fatto emergere una certa criticità di approccio al lavoro e dallo stesso apprendimento, il che bene può avere indotto il tutor ad accostare in via per così dire occasionale e complementare incombenze più semplici (quella generica di pulizia, eventualmente anche dei servizi) a quelle tipiche (di riordino scaffali) e questo proprio nel tentativo di inserire il signor
nel contesto lavorativo in coerenza bensì con la cornice del progetto formativo, ma senza Pt_1
lasciare che le criticità di apprendimento costituissero un elemento di disturbo tale da frustrare così la prima finalità dell'intervento di natura riabilitativa e di inclusione come espressamente indicato nella norma. Da ultimo laddove anche vi fosse stato un improprio affidamento di occasionali compiti eccedenti il perimetro del progetto, ciò di per sé non sarebbe stato sufficiente a legittimare la tutela rivendicata, che si applica a violazioni ben più radicali”.
E' di tutta evidenza, alla luce di quanto appena posto in rilievo, come il vizio dedotto dalla parte ricorrente nell'odierno giudizio di revocazione non afferisca ad errore di fatto;
si tratta piuttosto della prospettazione di un asserito vizio di valutazione del compendio probatorio che, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla Suprema Corte di Cassazione, come sopra riportate, esula dalla portata precettiva dell'art. 395 n.4 c.p.c. invocato in tale sede dalla parte ricorrente (cfr., ulteriormente, Cass 21.11.2024, n. 30052: “Nel sistema di tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesi tassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazione in presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti e dai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata. L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza tra quanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito e valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta e oggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione. Questo tipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e
5 che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività e di eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità dei giudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio si trasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”; conforme, oltre alle pronunce già richiamate, Cass. 23.6.2022, n. 20238).
Alla luce di quanto esposto, si perviene pertanto a respingere la proposta revocazione avverso la citata sentenza di questa Corte, con le relative conseguenze in punto di spese;
segnatamente, posta l'applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente è tenuta a rifondere le spese sostenute dalle altre parti, come liquidate in parte dispositiva avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2021.
Infine, si dà atto che - allo stato - non sussistono i presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02 giacché il ricorrente è stato ammesso al Patrocinio
a Spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.5/2025 RGA, così provvede:
1. Respinge la domanda di revocazione;
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida - in favore di ciascuna delle controparti - in euro 2000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge.
Così deciso a Bologna, il giorno 08/05/2025.
Il Presidente
Alessandra Martinelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Martinelli Presidente relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5/2025 RGA avente ad oggetto: revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza n. 418/2024 pubblicata dalla Corte di Appello di Bologna il 05/07/2024 e non notificata, resa a definizione del giudizio di appello n.213/2024 RGA;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08.5.2025; promossa da:
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bertuccini, del foro di Bologna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Amendola, 2, come da procura in atti;
contro
(C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Imola, Via Villa Clelia 76, in persona dell'amministratore delegato nonché legale rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa - congiuntamente e CP_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Letizia Fabbri e dall'Avv. Stefania Salvini, del foro di Bologna, come da procura in atti;
C.F. e P. IVA: ), in persona del procuratore speciale, Dott. CP_3 P.IVA_2 Parte_2 con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI Capannone n. 18 rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Alessandro Paone, del Foro di Milano e Marco Pati
Clausi, del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (NIUS) in Milano, Via
Cerva, come da procura in atti;
udita la relazione della causa e le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come segue.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.01.2025, proponeva giudizio di Parte_1
revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza d'appello n. 418/2024, pubblicata dalla Corte di Appello di Bologna il 05/07/2024 (e non notificata), resa a definizione del giudizio di II grado n.213/2024 RGA, di rigetto del gravame proposto dallo stesso avverso la sentenza n.648/2023, resa il 03/10/2023 e pubblicata il 2/11/2023 dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro.
In sede di revocazione , nel dedurre che la Corte d'Appello sarebbe incorsa Parte_1 in errore riconducibile all'ipotesi di revocazione invocata di “travisamento di prove”, auspicando nella revoca della sentenza, riproponeva - nel merito - la tesi sostenuta in primo grado, secondo cui il tirocinio di orientamento, inserimento e reinserimento al lavoro ex art. 26 novies L.R. Emilia-
Romagna n.17/2005, stipulato in convenzione con la cooperativa sociale , dal CP_1
medesimo svolto nel periodo compreso tra agosto e novembre 2020 presso il punto di vendita di
Medicina (Bo), facente parte della catena di supermercati , avrebbe in realtà CP_3
dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chiedeva, quindi, di accertare tale rapporto, con ogni conseguenza in punto di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
Nello specifico, al fine di corroborare la proprie domande, come già dedotto diffusamente in I grado, asseriva in punto di fatto che, pur a fronte del dedotto progetto di tirocinio formativo, egli invero sarebbe stato “inserito stabilmente nell'organizzazione dell'impresa”, tenuto ad ottemperare a “vincoli di orario o a direttive impartire dall'imprenditore” e “chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive”, tra cui lo svolgimento di mansioni escluse dal progetto formativo – invero limitato “a mansioni di allestimento scaffalature di prodotti alimentari
e no, riordino degli stessi, stoccaggio e preparazione dei prodotti provenienti dal magazzino” - quali la pulizia di servizi igienici e di aree esterne.
Tanto premesso - per quanto di specifico interesse - in sede di ricorso per revocazione, la parte ricorrente deduce che la Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro, sarebbe incorsa in un errore di fatto – sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. – giacché avrebbe assunto, quale dato determinante della propria decisione, la natura “occasionale” di mansioni non comprese nel mansionario, quale quella di pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici.
Segnatamente il ricorrente ritiene che tale supposizione sia erronea in quanto avversata, in fatto, dalle emergenze probatorie;
in particolare, afferma che se la Corte non fosse incorsa nel c.d.
“travisamento delle risultanze probatorie” avrebbe “potuto apprezzare la rilevanza del fatto nella
2 sua portata oggettiva”, ossia che le attività extra progetto formativo erano tutt'altro che occasionali in quanto – piuttosto - ordinarie, quotidiane, al pari delle altre e, pertanto, sintomatiche della non genuinità del tirocinio.
Le parti ritualmente evocate nel presente giudizio - la
[...]
e la società , in persona dei rispettivi legali Controparte_4 CP_3
rappresentanti pro-tempore - si costituivano avversando le richieste di parte ricorrente sia con riguardo all'istanza di sospensione del termine per il ricorso in Cassazione – istanza rigettata con ordinanza resa in data 30.01.2025 - sia quanto alla richiesta di revocazione della sentenza, deducendone in primo luogo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, riproponendo – per la denegata ipotesi di accoglimento della revocazione – tutte le difese già svolte nel merito.
La revocazione deve essere respinta per le ragioni appresso indicate.
Occorre, in punto di mero diritto, delineare i contorni dell'ipotesi di revocazione invocata in tale sede, ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.
In particolare, sul tema di recente le S.U. della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che l'errore di fatto idoneo ad ottenere la revocazione della sentenza deve consistere nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, sempre che il fatto oggetto dell'asserito fatto non abbia costituito oggetto di contestazione tra le parti;
è stato, inoltre, precisato che l'errore di fatto deve essere essenziale e decisivo nonché rilevabile in modo assoluto e, parimenti, immediatamente rilevabile dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. A conclusione - ed in conseguenza di quanto precisato - la
Suprema Corte ha, altresì, posto in rilievo che si esula dalla cornice della previsione di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. allorquando la parte ricorrente abbia, nel proprio, ricorso invero meramente censurato l'attività valutativa svolta dall'Autorità giudiziaria consacrata nella sentenza oggetto di revocazione
(cfr. Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024: «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa
(sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi
3 dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per
Cassazione)»; cfr. anche Cass. 7.3.2024, n. 6174: “L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale che abbia influenzato la decisione del giudice in modo essenziale
e decisivo, portando a una diversa decisione in sua assenza. Questo principio sottolinea che
l'errore revocatorio deve risultare immediato e obiettivo, senza richiedere particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive”, nonché, nella stessa direzione interpretativa, Cass.
8.8.2024, n. 22567, “L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in un abbaglio del giudice decidente, ossia un'errata od omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio, che induce il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto (cioè, ritendo esistente un fatto documentalmente escluso), oppure ritenendo inesistente un fatto documentalmente provato. In ogni caso l'errore di fatto deve riguardare un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato”).
Tale lettura della norma di riferimento deve essere, quindi, posta a fondamento della valutazione della sentenza oggetto di revocazione in relazione al vizio, come esposto da parte ricorrente e sopra sinteticamente richiamato.
Ebbene, dalla stessa lettura della sentenza oggetto di revocazione – posta doverosamente a confronto con gli atti di I e II grado - si giunge a ritenere come il vizio addotto dalla parte ricorrente non attenga al dedotto c.d. “travisamento del compendio probatorio” quanto, piuttosto, all'aspetto propriamente valutativo, che esula dai presupposti applicativi del mezzo di impugnazione adottato dalla parte ricorrente alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate (cfr. anche Cass.
26.6.2024, n. 17681 “L'errore di fatto revocatorio è un'errata percezione dei fatti di causa, evidente
e facilmente riscontrabile confrontando la sentenza impugnata con gli atti del processo. Non si tratta di errori di diritto o di valutazione, ma di un mero errore di percezione o svista materiale che ha condotto il giudice a considerare erroneamente un fatto decisivo”).
Dal raffronto, infatti, tra la sentenza oggetto di revocazione e le risultanze istruttorie, si evince come, nella specie, questa Corte abbia posto in rilievo che le società convenute avevano contestato in fatto - prima ancora che in diritto - la prospettazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe svolto mansioni estranee al mansionario;
proprio in ragione di tale contestazione e nel vagliare il compendio probatorio acquisito ritualmente dal giudice di prime cure, questa Corte ha valutato, nel contesto delle risultanze probatorie, l' incidenza dei lavori di pulizia in questione sul complesso delle mansioni svolte dal tirocinante previste nel progetto, espressamente richiamato in sentenza.
Segnatamente si rileva che questa Corte, nella sentenza oggetto di revocazione, ha avallato le valutazioni svolte del giudice di I grado, ritenendo che tali attività avessero avuto - nel contesto del
4 percorso di tirocinio - natura occasionale e comunque complementare rispetto alle altre svolte, in ragione delle difficoltà di approccio al lavoro e di apprendimento del tirocinante;
cosicché tali attività – pur estranee al mansionario del progetto di tirocinio, e comunque valutate in termini di
“occasionalità” e “complementarietà” – erano state ritenute da questa Corte, a esito del proprio percorso valutativo, come opportune da parte del tutor all'interno della dimensione finalistica del progetto di tirocinio, costituita dall'inclusione sociale, dall'autonomia delle persone e dalla riabilitazione, ai sensi dell'art. 26 novies L.R. E.R. n.17/2005, aggiunto da art. 11 L.R. Emilia
Romagna 4.03.2019 n.1.
Si ritiene, a fini esplicativi, di riportare la parte motivazionale della sentenza oggetto di revocazione significativa con riguardo a tal aspetto, laddove si legge (da pag. 5): “nel caso di specie le prove orali hanno fatto emergere una certa criticità di approccio al lavoro e dallo stesso apprendimento, il che bene può avere indotto il tutor ad accostare in via per così dire occasionale e complementare incombenze più semplici (quella generica di pulizia, eventualmente anche dei servizi) a quelle tipiche (di riordino scaffali) e questo proprio nel tentativo di inserire il signor
nel contesto lavorativo in coerenza bensì con la cornice del progetto formativo, ma senza Pt_1
lasciare che le criticità di apprendimento costituissero un elemento di disturbo tale da frustrare così la prima finalità dell'intervento di natura riabilitativa e di inclusione come espressamente indicato nella norma. Da ultimo laddove anche vi fosse stato un improprio affidamento di occasionali compiti eccedenti il perimetro del progetto, ciò di per sé non sarebbe stato sufficiente a legittimare la tutela rivendicata, che si applica a violazioni ben più radicali”.
E' di tutta evidenza, alla luce di quanto appena posto in rilievo, come il vizio dedotto dalla parte ricorrente nell'odierno giudizio di revocazione non afferisca ad errore di fatto;
si tratta piuttosto della prospettazione di un asserito vizio di valutazione del compendio probatorio che, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla Suprema Corte di Cassazione, come sopra riportate, esula dalla portata precettiva dell'art. 395 n.4 c.p.c. invocato in tale sede dalla parte ricorrente (cfr., ulteriormente, Cass 21.11.2024, n. 30052: “Nel sistema di tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesi tassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazione in presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti e dai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata. L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza tra quanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito e valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta e oggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione. Questo tipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e
5 che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività e di eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità dei giudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio si trasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”; conforme, oltre alle pronunce già richiamate, Cass. 23.6.2022, n. 20238).
Alla luce di quanto esposto, si perviene pertanto a respingere la proposta revocazione avverso la citata sentenza di questa Corte, con le relative conseguenze in punto di spese;
segnatamente, posta l'applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente è tenuta a rifondere le spese sostenute dalle altre parti, come liquidate in parte dispositiva avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2021.
Infine, si dà atto che - allo stato - non sussistono i presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02 giacché il ricorrente è stato ammesso al Patrocinio
a Spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.5/2025 RGA, così provvede:
1. Respinge la domanda di revocazione;
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida - in favore di ciascuna delle controparti - in euro 2000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge.
Così deciso a Bologna, il giorno 08/05/2025.
Il Presidente
Alessandra Martinelli
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