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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 899/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1
OP con domicilio in VIA G. D¿ALESSANDRIA 1/B 89900 VIBO VALENTIA
APPELLANTI contro
E con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 PETRELLA LUCIANA con domicilio in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA
APPELLATI
Conclusioni per parte appellante, come da atto introduttivo depositato il 17.05.2022:
“Voglia l'Ill.mo Giudice d'Appello adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
accogliere il proposto gravame e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o annullare la sentenza n. 985/2022 (n. 13134/2019 R.G.;
n. 1477/2022 Rep.), emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Civile - Dott.ssa Mariangela
Gentile - emessa in data 07.04.2022, comunicata il 14.04.2022, per violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c. e art. 164 c.p.c. per omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita nullità dell'atto
di citazione di primo grado per carenza per carenza degli elementi costitutivi dell'atto introduttivo e,
pagina 1 di 15 quindi, per violazione dell'art. 163, punto 3 e 4), c.p.c., per carenza di petitum e causa petendi e/o per
omessa motivazione su un punto decisivo.
- CONSEGUENTEMENTE
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa, la nullità dell'atto introduttivo per
violazione dell'art. 163, punto 4), c.p.c., quindi, RIGETTARE la domanda avanzata dal sig.
[...]
e dalla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa, la nullità dell'atto introduttivo per
mancanza di petitum e causa petendi, quindi, RIGETTARE la domanda avanzata dal sig.
[...]
e dalla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
- ACCERTATE E DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE la sentenza n. 985/2022 (n.
13134/2019 R.G.; n. 1477/2022 Rep.), emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Civile -
Dott.ssa Mariangela Gentile - emessa in data 07.04.2022, comunicata il 14.04.2022, per difetto di
assoluto di motivazione.
NEL MERITO
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità
della sentenza impugnata per omessa ed erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del
giudizio di primo grado, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per
omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, per omessa motivazione su
un punto decisivo e difetto di prova a sostegno della sentenza impugnata, per arbitraria ed erronea
interpretazione delle prove documentali in relazione al fabbricato di nuova costruzione edificato sul
terreno contraddistinto al catasto dei terreni del Comune di Castel Maggiore al foglio 23 mappale 104
e conseguente illiceità ed illegittimità dell'attività edificatoria per violazione delle norme civilistiche
ed amministrative in materia, per omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle prove
documentali in relazione alla richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, per vizio di
ultrapetizione, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., per arbitraria ed erronea
pagina 2 di 15 interpretazione delle prove documentali a sostegno della domanda avversaria di primo grado in
relazione allo spostamento del cancello di accesso al corsello contraddistinto al catasto dei terreni del
Comune di Castel Maggiore al foglio 23 mappale 754 e 755, per omessa, arbitraria ed erronea
interpretazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per
omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado, per arbitraria ed erronea
interpretazione delle prove documentali e della consulenza tecnica d'ufficio sulla edificazione in
aderenza, per assenza di un titolo abilitativo idoneo alla chiusura delle finestre poste sul lato nord del
pro-servizio identificato al catasto del Comune di Castel Maggiore al foglio 23, particella 217 sub. 6 e
sub 7, per illiceità ed illegittimità dell'attività edificatoria per violazione delle norme civilistiche ed
amministrative in materia, per arbitraria ed erronea interpretazione delle prove documentali e della
consulenza tecnica d'ufficio sulla edificazione in aderenza in relazione alla distanza tra edifici e sulla
distanza dal confine, per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo, per vizio di
ultrapetizione e per violazione di legge.
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. per
omessa e/o apparente e/o insufficiente motivazione sulla domanda di riduzione in pristino e diritto al
risarcimento del danno.
PER L'EFFETTO
- RIFORMARE INTEGRALMENTE E/O ANNULLARE, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza n.
985/2022 (n. 13134/2019 R.G.; n. 1477/2022 Rep.), emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna -
Sezione Civile - Dott.ssa Mariangela Gentile - emessa in data 07.04.2022, comunicata il 14.04.2022,
CONSEGUENTEMENTE, in accoglimento delle domande avanzate in primo grado
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto
pagina 3 di 15 della domanda avanzata dal sig. e dalla sig.ra e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, RIGETTARE le relative richieste
IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa e per tutti quelli indicati in primo
grado, che le attività intraprese e le opere realizzate dal sig. e dalla sig.ra Controparte_1
sono state compiute in assenza di idoneo titolo abilitativo, ed in violazione delle Controparte_2
norme del codice civile, dal D.M. 1444/1968, del regolamento edilizio del Comune di Castel Maggiore
(BO) che fissano distanze minime dal confine, nonché tra fabbricati;
- CONDANNARE, per i motivi riportati in narrativa e per tutti quelli indicati in primo grado, il sig.
e la sig.ra a demolire ed arretrare le opere dai medesimi Controparte_1 Controparte_2
realizzati sino a ricostituire, rispetto al confine, il distacco previsto dal codice civile e dallo strumento
urbanistico del Comune di Castel Maggiore;
- CONDANNARE, per i motivi riportati in narrativa e per tutti quelli indicati in primo grado, il sig.
e la sig.ra alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 Controparte_2
previa demolizione delle opere illegittimamente ed illecitamente realizzate sino a ricostituire, rispetto
al confine, le distanze previste dalla normativa, civile ed amministrativa, prevista in materia;
- CONDANNARE, comunque, il sig. e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
all'integrale risarcimento dei danni causati al sig. ed al sig. Parte_1 Parte_1
quantificati nella misura prudenziale di Euro 52.000,00, ovvero nella misura quantificata in corso di
causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., riconoscendo sugli importi stabiliti la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- CONDANNARE gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore”.
IN VIA ISTRUTTORIA si depositano documenti come enumerati nel corpo del presente atto e
risultanti da separato indice foliario”.
pagina 4 di 15 Conclusioni per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il
22.09.2022:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigettare le domande versate in atti dai signori e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui Pt_1
alla sentenza la sentenza n. 985/2022 resa nel procedimento RG. 12134/2019 dal Tribunale di
Bologna. Con vittoria di spese, competenze e onorari di questo grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e convenivano Controparte_1 Controparte_2
in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, e chiedendo: Parte_1 Parte_1
- l'accertamento del proprio diritto esclusivo di proprietà sull'area di terreno di cui al mappale 754;
- l'accertamento circa la conformità agli atti e ai provvedimenti amministrativi del cancello posto a delimitazione delle proprietà delle parti;
- per l'effetto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in € 10.000,00.
I ricorrenti assumevano di aver acquistato il 14.06.2013 un'area di terreno priva di fabbricati iscritta al catasto dei fabbricati del Comune di Castel Maggiore al “foglio 23, p.lla 104, area urbana di mq 617,
Via della Chiesa n. 38, piano T” ed al catasto terreni dello stesso Comune al “foglio 23, p.lla 104, ente urbano di are 6.17”, in confine, tra gli altri, con il mappale 754 del medesimo foglio 23 del quale avevano la comproprietà. Sul suddetto terreno, in seguito, i ricorrenti avevano costruito un edificio residenziale in aderenza al muro di confine dei locali ad uso cantina ed autorimessa, oggi di proprietà
dei sig.ri siti sul confinante mappale 217, ciascuno dei quali era dotato di una finestra. Pt_1
I ricorrenti lamentavano che il sig. utilizzasse il mappale 754 come se fosse l'unico Parte_1
proprietario, spostando su di esso il cancello originariamente posizionato nella sua proprietà,
impedendo in tal modo l'accesso.
pagina 5 di 15 Si costituivano nel giudizio di primo grado i convenuti con comparsa di costituzione e risposta,
eccependo in via principale: a) la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 co.4 c.p.c.; b)
la nullità dell'atto introduttivo per carenza del petitum;
c) che l'azione promossa dagli attori andava qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e, pertanto, gli stessi avrebbero dovuto fornire la prova della titolarità del diritto di proprietà; d) che tutte le parti in causa erano comproprietarie dell'area di passaggio contraddistinta al foglio 23 mappale 754; e) l'illegittimità del fabbricato edificato dai convenuti sul mappale 104 e l'assenza di titolo abilitativo per la chiusura delle finestre;
f)
l'inesistenza dei fatti contestati per l'assenza prova;
g) l'assenza di prova del danno e la sua eccessiva onerosità. Infine, i convenuti formulavano richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c.
In via riconvenzionale i sig.ri chiedevano, in primo luogo, che venisse fissata udienza ai sensi Pt_1
dell'art. 183 c.p.c., in secondo luogo chiedevano: a) l'accertamento dell'assenza di un titolo abilitativo per la chiusura delle finestre sul lato nord del pro-servizio (foglio 23, particella 217 sub. 6 e sub 7); b)
l'accertamento della violazione della normativa tra edifici e sulle distanze dal confine e, di conseguenza, che venisse ordinata la riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione della suddetta normativa;
c) l'accertamento della violazione della normativa antisismica;
d) l'accertamento dell'illegittimità del cancello costruito dagli attori con ordine di rimozione;
e) il risarcimento dei danni,
quantificati in € 52.000,00.
All'udienza del 23.01.2020 il Tribunale di Bologna, ritenendo necessaria un'istruzione non sommaria,
disponeva il mutamento di rito e fissava udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Nel corso del giudizio veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio e nominata l'Ing. Persona_1
la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data 01.12.2021.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 985/2022 pubblicata il 07.04.2022 statuiva che “le domande spiegate dalle parti devono trovare parziale e reciproco accoglimento considerate le conclusioni rassegnate dalla CTU” e pertanto:
pagina 6 di 15 - accertava e dichiarava che l'esatto confine tra la proprietà di parte attrice e quella di parte convenuta fosse quello risultante dalla CTU;
- accertava e dichiarava che all'interno del Mappale 754 e del Mappale 755 si trovassero la recinzione e il cancello carrabile automatizzato installati da parte attrice, e ordinava a quest'ultima l'eliminazione delle suddette opere a proprie cura e spese;
- accertava e dichiarava che sul confine sud tra il Mappale 754 e la pubblica via, il signor aveva Pt_1
traslato, senza l'autorizzazione degli altri comproprietari, il cancello carraio esistente, e per l'effetto,
ordinava a parte convenuta l'eliminazione, a proprie cura e spese, di tale opera e il ripristino del cancello nella posizione iniziale;
- accertava e dichiarava che la tettoia posta a pochi centimetri dal confine nord tra le proprietà e CP_1
fosse stata realizzata in violazione delle distanze di legge e di regolamento, e per l'effetto, ne Pt_1
ordinava a parte attrice l'eliminazione a proprie cura e spese.
Quanto all'attività edificatoria realizzata dai ricorrenti, il Tribunale di Bologna riteneva che fosse stata realizzata in conformità alla normativa di distanza tra confini di cui artt. 873 e 907 c.c. e al RUE del
Comune di Castel Maggiore (ad esclusione della suddetta tettoia).
Infine, il Giudice di primo grado rigettava ogni altra domanda, dichiarava compensate le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti in solido le spese relative alla CTU.
Con atto di appello notificato in data 17.05.2022 e agivano per Parte_1 Pt_1
l'impugnazione della sentenza eccependo, in primo luogo, la nullità della decisione per omessa pronuncia in merito alla nullità dell'atto di citazione per carenza del petitum;
in secondo luogo, gli appellanti eccepivano la nullità della sentenza per vizio di ultra petizione e/o extra petizione nella parte in cui ha ordinato l'eliminazione del cancello posto al confine del mappale 754 e la pubblica via. Nel
merito, gli appellanti lamentavano che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'irregolarità dell'attività
edificatoria degli appellati realizzata in spregio alla normativa sulla distanza tra edifici, a nulla valendo le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castel Maggiore. In particolare, il Giudice di primo grado pagina 7 di 15 avrebbe errato nel valutare le prove e nell'applicare la disciplina di cui all'art. 873 e del RUE in materia di distanza tra edifici, in luogo del DM 1444/1968 che prescrive una distanza maggiore;
gli appellanti avanzavano altresì domanda di risarcimento del danno quantificati nella misura di €
52.000,00. Infine, i sig.ri chiedevano la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite e Pt_1
conseguente condanna degli appellati al pagamento delle spese anche del primo grado del giudizio.
e resistevano nel giudizio di impugnazione chiedendo il Controparte_3 Controparte_2
rigetto delle domande formulate dagli appellanti e la conferma della sentenza del Tribunale di Bologna
n. 985/2022.
All'udienza del 13.05.2025 la Corte di Appello tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In primo luogo, osserva la Corte che deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., dagli appellati.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Ebbene nel caso di specie, si ritiene che l'atto di appello abbia mosso delle censure idonee a permettere l'individuazione delle relative doglianze e richieste. Pertanto, non si rinviene alcuna violazione dell'art.
pagina 8 di 15 Nel merito, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini che si vanno di seguito a chiarire.
In primo luogo, appare infondata l'eccezione con la quale parte appellante lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia rispetto all'eccepita nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n.3 e n. 4 c.p.c. e per carenza del petitum.
Invero, nel dispositivo della sentenza impugnata il Giudice di primo grado aveva “rigettato ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata dalle parti” così, implicitamente, respingendo anche le eccezioni formulate dagli odierni appellati nei termini sopracitati. Inoltre, l'art. 164 c.p.c. non prevede alcun automatismo nel rigetto della domanda che sia carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., piuttosto, in un'ottica di economia processuale e di tutela del contraddittorio, dispone che il Giudice riscontrato il motivo di nullità “fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è
costituito, per integrare la domanda”. In ogni caso, dalla lettura degli atti di primo grado emerge che gli elementi della domanda erano chiaramente individuabili dall'atto introduttivo del giudizio con il quale,
dopo aver effettuato una ricostruzione storica e fattuale dei luoghi di cui è causa e delle relative vicende, si chiedeva di “accertare i diritti esclusivi di proprietà dei signori e Controparte_1
sull'area di terreno con mappale 754, la conformità della costruzione del cancello Controparte_2
posto a delimitazione delle proprietà delle parti agli atti e ai provvedimenti amministrativi e per l'effetto, condannare i signori e a risarcire i danni tutti patiti dai signori Parte_1 Parte_1
e e quantificati in euro 10.000”, ciò risulta confermato Controparte_1 Controparte_2
anche dalla circostanza che gli allora convenuti hanno avuto modo di spiegare una difesa molto articolata ed hanno chiesto il mutamento del rito ritenendo che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria.
Quanto al motivo di appello con il quale parte appellante eccepisce il vizio di ultra petizione e/o extra petizione della sentenza nella parte in cui ha ordinato lo spostamento del cancello posto dai sig.ri Pt_1
sulla Via Chiesa a delimitazione della proprietà comune (il mappale 754) rispetto alla via pubblica, la domanda appare fondata.
pagina 9 di 15 Invero, in primo grado i sig.ri e avevano agito in giudizio, per l'accertamento Controparte_1 CP_2
dei “diritti esclusivi di proprietà dei signori e sull'area di Controparte_1 Controparte_2
terreno con mappale 754” e “la conformità della costruzione del cancello posto a delimitazione delle proprietà delle parti agli atti e ai provvedimenti amministrativi” (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e memorie 183 co. 6 n. 1 c.p.c di parte attrice in primo grado del 10.06.2020). Ebbene, il cancello che risponde a tale descrizione è il “cancello Nord” apposto dagli odierni appellati a delimitazione delle proprietà delle parti. Di tale cancello, peraltro, su apposita domanda dei convenuti di primo grado (oggi appellanti), ne è stata accertata l'illegittima apposizione ed ordinata l'eliminazione; il relativo capo di sentenza non è stato oggetto di impugnazione, con la conseguenza che se ne deve dichiarare il passaggio in giudicato.
D'altra parte, rispetto al cancello posto a delimitazione del mappale 754 con la via Chiesa
dall'elaborato peritale emerge che “il cancello carrabile è utilizzato da entrambe le proprietà, sia CP_1
per accedere al mappale 104, che per accedere al mappale 755. […] Si deve precisare che sia la Pt_1
sua presenza che la attuale posizione non è stata contestata nell'accordo intercorso tra le parti ( CP_4
del 2014, inerente lo sgombero di manufatti realizzati/posizionati da parte del sig.
[...] Pt_1
sull'area mapp.754” (cfr. pag. 24 – 25 CTU di primo grado a cura della dott.ssa ); il Persona_1
CTU, peraltro, evidenzia che “nel caso si proceda al riposizionamento, la parte per accedere al CP_1
corsello mapp.754, dovrebbe passare sulla proprietà privata (mapp.755) senza avere però alcun Pt_1
diritto di passaggio su quest'ultima” (cfr. pag. 26 CTU di primo grado a cura della dott.ssa
[...]
) . Per_1
Il motivo di appello, dunque, è fondato. Pertanto, la sentenza di primo grado è nulla nella parte in cui il
Giudice si è pronunciato oltre i limiti della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c., accertando “che sul confine sud tra il Mappale 754 e la pubblica via, il signor ha traslato sempre sulla stessa Pt_1
linea, senza l'autorizzazione dei comproprietari, il cancello carraio esistente di circa 2,40 cm, e per l'effetto” e disponendo “l'eliminazione […] di tale opera e dunque il ripristino del cancello nella pagina 10 di 15 posizione iniziale”.
Venendo al merito, al fine di delimitare ulteriormente l'ambito dell'accertamento del presente giudizio pare opportuno dare atto del passaggio in giudicato anche dei capi di sentenza, non impugnati dalle parti, con i quali il Giudice di primo grado ha accertato il confine tra le due proprietà e ordinato agli odierni appellati l'eliminazione a proprie spese della tettoia realizzata in spregio alla normativa attinente alle distanze.
Tuttavia, la sentenza appare altresì erronea nella parte in cui ha omesso di accertare l'illegittimità
dell'intervento edilizio realizzato dai sig.ri e in violazione delle distanze prescritte dal CP_1 CP_2
DM 1444/1968.
Invero, sebbene non sia stato possibile appurare con certezza quando e ad opera di chi siano state chiuse le finestre (il CTU a pag. 29 dell'elaborato ha sottolineato che “non è dato sapere in che data si siano chiuse solo due finestre su tre”), l'attività edificatoria posta in essere dagli odierni appellanti appare comunque illegittima per quanto di seguito esposto, a nulla valendo le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castel Maggiore peraltro mai attuate nei termini e prive di un valido accordo tra le parti.
In particolare, il Giudice di primo grado ha errato ad applicare nel caso di specie gli artt. 873 e 907 c.c.
e il RUE del Comune di Castel Maggiore. Infatti, l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è “disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva” (vd. Cass. 18496/2020), che, in quanto legge dello
Stato, si inserisce automaticamente ed immediatamente nei rapporti tra privati in presenza di un regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte. In altre parole, le disposizioni del D.M. n. 1444/1968 sulle distanze tra fabbricati prevalgono su quelle contrastanti dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica diventando parte integrante dello strumento urbanistico (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14953 del
2011; Cass. 5017/2008). Dunque, “una volta che l'ente locale abbia adottato lo strumento urbanistico,
qualora quest'ultimo contenga disposizioni sulle distanze tra le costruzioni che violino i parametri
minimi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, il giudice di merito è tenuto a disapplicare le
pagina 11 di 15 disposizioni del regolamento comunale illegittime e ad applicare direttamente, anche nei rapporti tra
privati, la disposizione del detto art. 9, la quale diviene, per inserzione automatica, parte integrante
dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima (Sez. U, Sentenza n. 14953 del
07/07/2011, Rv. 617949; Sez. U, Sentenza n. 20354 del 05/09/2013, non massimata;
Sez. 2, Sentenza n.
27558 del 31/12/2014, Rv. 634110; Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 24/01/2006, Rv. 586246). […] In
definitiva, ogni volta che lo strumento urbanistico pianifichi il territorio, qualificandolo secondo le
zone territoriali omogenee come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, diviene obbligatorio osservare le
distanze minime prescritte dall'art. 9 del detto decreto ministeriale per ciascuna zona territoriale.
Qualora lo strumento urbanistico recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni
dettate dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno
le norme del regolamento comunale. Qualora, invece, lo strumento urbanistico non osservi le
prescrizioni del detto art. 9, o in quanto prevede distanze minori ovvero in quanto non prevede affatto
alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l'inserzione automatica delle prescrizioni dell'art. 9
nello strumento urbanistico, divenendo così tali prescrizioni - a mezzo dello strumento urbanistico del
quale entrano a far parte - immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati” (Cass. n.
15458/2016; Cass. 29732/2017; Cass. 18496/2020).
Per i motivi di cui sopra, non appare dirimente ai fini della questione la documentazione del Comune di
Castel Maggiore depositata dagli appellati all'udienza del 13.05.2025 relativa alla richiesta di agibilità
ad oggetto “SCCEA VIA CHIESA NR. 60/1 – RICHIEDENTE ”, Controparte_1
rispetto alla quale nel corso dell'udienza il procuratore di parte appellante ha prestato il consenso alla produzione avversaria e la Corte ne ha ammesso il deposito “trattandosi di documentazione di formazione successiva”.
L'appello, dunque, in applicazione dell'art. 9 del DM. 1444/1968 che prescrive una distanza minima di
10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, merita l'accoglimento anche in relazione alla domanda di demolizione rassegnata dagli odierni appellanti (“tale DM non viene rispettato, in quanto pagina 12 di 15 ha costruito da circa 3,21m a 5,30m dalla parete dell'edifico antistante mapp.217” (cfr. pag. 23 CP_1
CTU di primo grado a cura della dott.ssa )). In particolare: “tale eliminazione implica la Persona_1
rimozione della tettoia con chiusura sul retro, del corpo ad un piano vano tecnico/cantina, e la demolizione della porzione dell'edificio, fonte Sud, posta a distanza inferiore ai 10m. Il fronte attuale del fabbricato residenziale si trova a 5,35m nella porzione più vicina al pro servizio mapp.217, CP_1
tale fronte dovrà essere arretrato di circa 4,65m ad arrivare ai 10m” (cfr. pag. 26 CTU di primo grado a cura della dott.ssa ). Persona_1
La Corte non ritiene di accogliere la correlata domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti poiché, diversamente da quanto dedotto, nel caso di specie, non si configura un'ipotesi di danno in re ipsa in cui l'an deve ritenersi presunto. Invero "In caso di violazione delle norme sulle
distanze nelle costruzioni, l'attore (…) non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono
essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del
peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel
proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della
situazione, da cui, (…) possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale
subito; ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in
re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio […] la Corte d'Appello non ha affatto motivato sul
motivo di appello della S. relativo alla mancata considerazione della tolleranza degli attori per dieci
anni dei manufatti realizzati in violazione della distanza di cinque metri dal confine, della modesta
gravità dell'abuso edilizio correlata alle modeste dimensioni dei manufatti a confine, ma soprattutto
della mancata allegazione e prova (…) di circostanze dalle quali desumere l'esistenza di loro effettivi
danni non patrimoniali, in quanto ha considerato i danni da essi subiti come danni in re ipsa, non
bisognosi di specifica attività probatoria, richiamando l'orientamento in quel senso di una parte della
giurisprudenza dell'epoca, e non ha fornito alcuna giustificazione del criterio di liquidazione del danno
adottato (1 euro al giorno dalla violazione della distanza legale fino all'effettivo arretramento e/o
pagina 13 di 15 demolizione dei manufatti in contestazione), rapportata alla situazione reale delle proprietà confinanti
esaminata ed a parametri ben definiti che permettano di comprendere l'iter logico seguito." (Cass. civ.,
Sez. II, del 19 marzo 2025, n. 7290 che richiamano Cass. Sezioni Unite sent. n. 33645/2022).
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, non merita l'accoglimento in quanto non provata né
rispetto all'an né con riferimento al quantum debeatur. Quanto appena detto vale anche rispetto alla domanda di risarcimento relativa ad “ulteriori e diversi danni cagionati dagli appellanti in relazione
alla illecita ed illegittima chiusura delle finestre poste sul lato nord del pro - servizio”, considerato che,
come anticipato, non è stato possibile appurare quando e da chi tali finestre siano state chiuse.
Per quanto sopra esposto ogni altra domanda deve ritenersi rigettata o assorbita.
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., alla luce dell'accoglimento parziale dell'impugnazione, la Corte condanna gli appellati al pagamento della metà delle spese di lite in favore degli appellanti, liquidate, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa,
per il primo grado del giudizio in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, per il secondo grado del giudizio liquidate in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, compensando tra le parti per la restante metà. La Corte, infine, pone le spese della CTU per come già liquidate in primo grado a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
- dichiara la nullità dei capi della sentenza impugnata relativi al cancello sulla via Chiesa (in particolare: “accerta e dichiara che all'interno del Mappale 754 (corsello) e del Mappale 755 (corte
esclusiva si trovano la recinzione e il cancello carrabile automatizzato installati dalla Pt_1
pagina 14 di 15 proprietà e per l'effetto” e “ordina a parte attrice l'eliminazione, a proprie cura e spese, della CP_1
suddetta opera consistente nello smontaggio del cancello e suoi automatismi, rimozione dei montanti
del cancello e della rete, rimozione della rete e telo oscurante, demolizione del piano di calcestruzzo e
della guida inserita in quest'ultimo”;
- In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Bologna n. 985/2022
pubblicata il 07.04.2022, fermo restando il passaggio in giudicato dei capi di sentenza non impugnati per come specificato in parte motiva, dichiara la violazione della distanza di 10 m di cui al DM
1444/1968 e conseguentemente;
- Ordina a parte appellata, a propria cura e spese, la rimozione del vano tecnico/cantina e la demolizione della porzione dell'edificio, fonte Sud, posta a distanza inferiore ai 10m, per come specificato in parte motiva e nella CTU;
- Rigetta gli ulteriori motivi di impugnazione;
- Condanna parte appellata al pagamento della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dei sig.ri che liquida in complessivi € 14.562,00 oltre spese generali, Iva e cpa, come Pt_1
indicato specificatamente in parte motiva, compensando tra le parti la restante metà;
- Pone definitivamente le spese di CTU, per come già liquidate in primo grado, a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Rosario Lionello Rossino
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 899/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1
OP con domicilio in VIA G. D¿ALESSANDRIA 1/B 89900 VIBO VALENTIA
APPELLANTI contro
E con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 PETRELLA LUCIANA con domicilio in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA
APPELLATI
Conclusioni per parte appellante, come da atto introduttivo depositato il 17.05.2022:
“Voglia l'Ill.mo Giudice d'Appello adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
accogliere il proposto gravame e per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o annullare la sentenza n. 985/2022 (n. 13134/2019 R.G.;
n. 1477/2022 Rep.), emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Civile - Dott.ssa Mariangela
Gentile - emessa in data 07.04.2022, comunicata il 14.04.2022, per violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c. e art. 164 c.p.c. per omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita nullità dell'atto
di citazione di primo grado per carenza per carenza degli elementi costitutivi dell'atto introduttivo e,
pagina 1 di 15 quindi, per violazione dell'art. 163, punto 3 e 4), c.p.c., per carenza di petitum e causa petendi e/o per
omessa motivazione su un punto decisivo.
- CONSEGUENTEMENTE
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa, la nullità dell'atto introduttivo per
violazione dell'art. 163, punto 4), c.p.c., quindi, RIGETTARE la domanda avanzata dal sig.
[...]
e dalla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa, la nullità dell'atto introduttivo per
mancanza di petitum e causa petendi, quindi, RIGETTARE la domanda avanzata dal sig.
[...]
e dalla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
- ACCERTATE E DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE la sentenza n. 985/2022 (n.
13134/2019 R.G.; n. 1477/2022 Rep.), emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Civile -
Dott.ssa Mariangela Gentile - emessa in data 07.04.2022, comunicata il 14.04.2022, per difetto di
assoluto di motivazione.
NEL MERITO
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità
della sentenza impugnata per omessa ed erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del
giudizio di primo grado, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per
omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, per omessa motivazione su
un punto decisivo e difetto di prova a sostegno della sentenza impugnata, per arbitraria ed erronea
interpretazione delle prove documentali in relazione al fabbricato di nuova costruzione edificato sul
terreno contraddistinto al catasto dei terreni del Comune di Castel Maggiore al foglio 23 mappale 104
e conseguente illiceità ed illegittimità dell'attività edificatoria per violazione delle norme civilistiche
ed amministrative in materia, per omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle prove
documentali in relazione alla richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, per vizio di
ultrapetizione, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., per arbitraria ed erronea
pagina 2 di 15 interpretazione delle prove documentali a sostegno della domanda avversaria di primo grado in
relazione allo spostamento del cancello di accesso al corsello contraddistinto al catasto dei terreni del
Comune di Castel Maggiore al foglio 23 mappale 754 e 755, per omessa, arbitraria ed erronea
interpretazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per
omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado, per arbitraria ed erronea
interpretazione delle prove documentali e della consulenza tecnica d'ufficio sulla edificazione in
aderenza, per assenza di un titolo abilitativo idoneo alla chiusura delle finestre poste sul lato nord del
pro-servizio identificato al catasto del Comune di Castel Maggiore al foglio 23, particella 217 sub. 6 e
sub 7, per illiceità ed illegittimità dell'attività edificatoria per violazione delle norme civilistiche ed
amministrative in materia, per arbitraria ed erronea interpretazione delle prove documentali e della
consulenza tecnica d'ufficio sulla edificazione in aderenza in relazione alla distanza tra edifici e sulla
distanza dal confine, per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo, per vizio di
ultrapetizione e per violazione di legge.
- ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. per
omessa e/o apparente e/o insufficiente motivazione sulla domanda di riduzione in pristino e diritto al
risarcimento del danno.
PER L'EFFETTO
- RIFORMARE INTEGRALMENTE E/O ANNULLARE, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza n.
985/2022 (n. 13134/2019 R.G.; n. 1477/2022 Rep.), emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna -
Sezione Civile - Dott.ssa Mariangela Gentile - emessa in data 07.04.2022, comunicata il 14.04.2022,
CONSEGUENTEMENTE, in accoglimento delle domande avanzate in primo grado
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto
pagina 3 di 15 della domanda avanzata dal sig. e dalla sig.ra e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, RIGETTARE le relative richieste
IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi riportati in narrativa e per tutti quelli indicati in primo
grado, che le attività intraprese e le opere realizzate dal sig. e dalla sig.ra Controparte_1
sono state compiute in assenza di idoneo titolo abilitativo, ed in violazione delle Controparte_2
norme del codice civile, dal D.M. 1444/1968, del regolamento edilizio del Comune di Castel Maggiore
(BO) che fissano distanze minime dal confine, nonché tra fabbricati;
- CONDANNARE, per i motivi riportati in narrativa e per tutti quelli indicati in primo grado, il sig.
e la sig.ra a demolire ed arretrare le opere dai medesimi Controparte_1 Controparte_2
realizzati sino a ricostituire, rispetto al confine, il distacco previsto dal codice civile e dallo strumento
urbanistico del Comune di Castel Maggiore;
- CONDANNARE, per i motivi riportati in narrativa e per tutti quelli indicati in primo grado, il sig.
e la sig.ra alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 Controparte_2
previa demolizione delle opere illegittimamente ed illecitamente realizzate sino a ricostituire, rispetto
al confine, le distanze previste dalla normativa, civile ed amministrativa, prevista in materia;
- CONDANNARE, comunque, il sig. e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
all'integrale risarcimento dei danni causati al sig. ed al sig. Parte_1 Parte_1
quantificati nella misura prudenziale di Euro 52.000,00, ovvero nella misura quantificata in corso di
causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., riconoscendo sugli importi stabiliti la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- CONDANNARE gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore”.
IN VIA ISTRUTTORIA si depositano documenti come enumerati nel corpo del presente atto e
risultanti da separato indice foliario”.
pagina 4 di 15 Conclusioni per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il
22.09.2022:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigettare le domande versate in atti dai signori e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui Pt_1
alla sentenza la sentenza n. 985/2022 resa nel procedimento RG. 12134/2019 dal Tribunale di
Bologna. Con vittoria di spese, competenze e onorari di questo grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e convenivano Controparte_1 Controparte_2
in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, e chiedendo: Parte_1 Parte_1
- l'accertamento del proprio diritto esclusivo di proprietà sull'area di terreno di cui al mappale 754;
- l'accertamento circa la conformità agli atti e ai provvedimenti amministrativi del cancello posto a delimitazione delle proprietà delle parti;
- per l'effetto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in € 10.000,00.
I ricorrenti assumevano di aver acquistato il 14.06.2013 un'area di terreno priva di fabbricati iscritta al catasto dei fabbricati del Comune di Castel Maggiore al “foglio 23, p.lla 104, area urbana di mq 617,
Via della Chiesa n. 38, piano T” ed al catasto terreni dello stesso Comune al “foglio 23, p.lla 104, ente urbano di are 6.17”, in confine, tra gli altri, con il mappale 754 del medesimo foglio 23 del quale avevano la comproprietà. Sul suddetto terreno, in seguito, i ricorrenti avevano costruito un edificio residenziale in aderenza al muro di confine dei locali ad uso cantina ed autorimessa, oggi di proprietà
dei sig.ri siti sul confinante mappale 217, ciascuno dei quali era dotato di una finestra. Pt_1
I ricorrenti lamentavano che il sig. utilizzasse il mappale 754 come se fosse l'unico Parte_1
proprietario, spostando su di esso il cancello originariamente posizionato nella sua proprietà,
impedendo in tal modo l'accesso.
pagina 5 di 15 Si costituivano nel giudizio di primo grado i convenuti con comparsa di costituzione e risposta,
eccependo in via principale: a) la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 co.4 c.p.c.; b)
la nullità dell'atto introduttivo per carenza del petitum;
c) che l'azione promossa dagli attori andava qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e, pertanto, gli stessi avrebbero dovuto fornire la prova della titolarità del diritto di proprietà; d) che tutte le parti in causa erano comproprietarie dell'area di passaggio contraddistinta al foglio 23 mappale 754; e) l'illegittimità del fabbricato edificato dai convenuti sul mappale 104 e l'assenza di titolo abilitativo per la chiusura delle finestre;
f)
l'inesistenza dei fatti contestati per l'assenza prova;
g) l'assenza di prova del danno e la sua eccessiva onerosità. Infine, i convenuti formulavano richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c.
In via riconvenzionale i sig.ri chiedevano, in primo luogo, che venisse fissata udienza ai sensi Pt_1
dell'art. 183 c.p.c., in secondo luogo chiedevano: a) l'accertamento dell'assenza di un titolo abilitativo per la chiusura delle finestre sul lato nord del pro-servizio (foglio 23, particella 217 sub. 6 e sub 7); b)
l'accertamento della violazione della normativa tra edifici e sulle distanze dal confine e, di conseguenza, che venisse ordinata la riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione della suddetta normativa;
c) l'accertamento della violazione della normativa antisismica;
d) l'accertamento dell'illegittimità del cancello costruito dagli attori con ordine di rimozione;
e) il risarcimento dei danni,
quantificati in € 52.000,00.
All'udienza del 23.01.2020 il Tribunale di Bologna, ritenendo necessaria un'istruzione non sommaria,
disponeva il mutamento di rito e fissava udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Nel corso del giudizio veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio e nominata l'Ing. Persona_1
la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data 01.12.2021.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 985/2022 pubblicata il 07.04.2022 statuiva che “le domande spiegate dalle parti devono trovare parziale e reciproco accoglimento considerate le conclusioni rassegnate dalla CTU” e pertanto:
pagina 6 di 15 - accertava e dichiarava che l'esatto confine tra la proprietà di parte attrice e quella di parte convenuta fosse quello risultante dalla CTU;
- accertava e dichiarava che all'interno del Mappale 754 e del Mappale 755 si trovassero la recinzione e il cancello carrabile automatizzato installati da parte attrice, e ordinava a quest'ultima l'eliminazione delle suddette opere a proprie cura e spese;
- accertava e dichiarava che sul confine sud tra il Mappale 754 e la pubblica via, il signor aveva Pt_1
traslato, senza l'autorizzazione degli altri comproprietari, il cancello carraio esistente, e per l'effetto,
ordinava a parte convenuta l'eliminazione, a proprie cura e spese, di tale opera e il ripristino del cancello nella posizione iniziale;
- accertava e dichiarava che la tettoia posta a pochi centimetri dal confine nord tra le proprietà e CP_1
fosse stata realizzata in violazione delle distanze di legge e di regolamento, e per l'effetto, ne Pt_1
ordinava a parte attrice l'eliminazione a proprie cura e spese.
Quanto all'attività edificatoria realizzata dai ricorrenti, il Tribunale di Bologna riteneva che fosse stata realizzata in conformità alla normativa di distanza tra confini di cui artt. 873 e 907 c.c. e al RUE del
Comune di Castel Maggiore (ad esclusione della suddetta tettoia).
Infine, il Giudice di primo grado rigettava ogni altra domanda, dichiarava compensate le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti in solido le spese relative alla CTU.
Con atto di appello notificato in data 17.05.2022 e agivano per Parte_1 Pt_1
l'impugnazione della sentenza eccependo, in primo luogo, la nullità della decisione per omessa pronuncia in merito alla nullità dell'atto di citazione per carenza del petitum;
in secondo luogo, gli appellanti eccepivano la nullità della sentenza per vizio di ultra petizione e/o extra petizione nella parte in cui ha ordinato l'eliminazione del cancello posto al confine del mappale 754 e la pubblica via. Nel
merito, gli appellanti lamentavano che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'irregolarità dell'attività
edificatoria degli appellati realizzata in spregio alla normativa sulla distanza tra edifici, a nulla valendo le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castel Maggiore. In particolare, il Giudice di primo grado pagina 7 di 15 avrebbe errato nel valutare le prove e nell'applicare la disciplina di cui all'art. 873 e del RUE in materia di distanza tra edifici, in luogo del DM 1444/1968 che prescrive una distanza maggiore;
gli appellanti avanzavano altresì domanda di risarcimento del danno quantificati nella misura di €
52.000,00. Infine, i sig.ri chiedevano la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite e Pt_1
conseguente condanna degli appellati al pagamento delle spese anche del primo grado del giudizio.
e resistevano nel giudizio di impugnazione chiedendo il Controparte_3 Controparte_2
rigetto delle domande formulate dagli appellanti e la conferma della sentenza del Tribunale di Bologna
n. 985/2022.
All'udienza del 13.05.2025 la Corte di Appello tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In primo luogo, osserva la Corte che deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., dagli appellati.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Ebbene nel caso di specie, si ritiene che l'atto di appello abbia mosso delle censure idonee a permettere l'individuazione delle relative doglianze e richieste. Pertanto, non si rinviene alcuna violazione dell'art.
pagina 8 di 15 Nel merito, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini che si vanno di seguito a chiarire.
In primo luogo, appare infondata l'eccezione con la quale parte appellante lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia rispetto all'eccepita nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n.3 e n. 4 c.p.c. e per carenza del petitum.
Invero, nel dispositivo della sentenza impugnata il Giudice di primo grado aveva “rigettato ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata dalle parti” così, implicitamente, respingendo anche le eccezioni formulate dagli odierni appellati nei termini sopracitati. Inoltre, l'art. 164 c.p.c. non prevede alcun automatismo nel rigetto della domanda che sia carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., piuttosto, in un'ottica di economia processuale e di tutela del contraddittorio, dispone che il Giudice riscontrato il motivo di nullità “fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è
costituito, per integrare la domanda”. In ogni caso, dalla lettura degli atti di primo grado emerge che gli elementi della domanda erano chiaramente individuabili dall'atto introduttivo del giudizio con il quale,
dopo aver effettuato una ricostruzione storica e fattuale dei luoghi di cui è causa e delle relative vicende, si chiedeva di “accertare i diritti esclusivi di proprietà dei signori e Controparte_1
sull'area di terreno con mappale 754, la conformità della costruzione del cancello Controparte_2
posto a delimitazione delle proprietà delle parti agli atti e ai provvedimenti amministrativi e per l'effetto, condannare i signori e a risarcire i danni tutti patiti dai signori Parte_1 Parte_1
e e quantificati in euro 10.000”, ciò risulta confermato Controparte_1 Controparte_2
anche dalla circostanza che gli allora convenuti hanno avuto modo di spiegare una difesa molto articolata ed hanno chiesto il mutamento del rito ritenendo che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria.
Quanto al motivo di appello con il quale parte appellante eccepisce il vizio di ultra petizione e/o extra petizione della sentenza nella parte in cui ha ordinato lo spostamento del cancello posto dai sig.ri Pt_1
sulla Via Chiesa a delimitazione della proprietà comune (il mappale 754) rispetto alla via pubblica, la domanda appare fondata.
pagina 9 di 15 Invero, in primo grado i sig.ri e avevano agito in giudizio, per l'accertamento Controparte_1 CP_2
dei “diritti esclusivi di proprietà dei signori e sull'area di Controparte_1 Controparte_2
terreno con mappale 754” e “la conformità della costruzione del cancello posto a delimitazione delle proprietà delle parti agli atti e ai provvedimenti amministrativi” (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e memorie 183 co. 6 n. 1 c.p.c di parte attrice in primo grado del 10.06.2020). Ebbene, il cancello che risponde a tale descrizione è il “cancello Nord” apposto dagli odierni appellati a delimitazione delle proprietà delle parti. Di tale cancello, peraltro, su apposita domanda dei convenuti di primo grado (oggi appellanti), ne è stata accertata l'illegittima apposizione ed ordinata l'eliminazione; il relativo capo di sentenza non è stato oggetto di impugnazione, con la conseguenza che se ne deve dichiarare il passaggio in giudicato.
D'altra parte, rispetto al cancello posto a delimitazione del mappale 754 con la via Chiesa
dall'elaborato peritale emerge che “il cancello carrabile è utilizzato da entrambe le proprietà, sia CP_1
per accedere al mappale 104, che per accedere al mappale 755. […] Si deve precisare che sia la Pt_1
sua presenza che la attuale posizione non è stata contestata nell'accordo intercorso tra le parti ( CP_4
del 2014, inerente lo sgombero di manufatti realizzati/posizionati da parte del sig.
[...] Pt_1
sull'area mapp.754” (cfr. pag. 24 – 25 CTU di primo grado a cura della dott.ssa ); il Persona_1
CTU, peraltro, evidenzia che “nel caso si proceda al riposizionamento, la parte per accedere al CP_1
corsello mapp.754, dovrebbe passare sulla proprietà privata (mapp.755) senza avere però alcun Pt_1
diritto di passaggio su quest'ultima” (cfr. pag. 26 CTU di primo grado a cura della dott.ssa
[...]
) . Per_1
Il motivo di appello, dunque, è fondato. Pertanto, la sentenza di primo grado è nulla nella parte in cui il
Giudice si è pronunciato oltre i limiti della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c., accertando “che sul confine sud tra il Mappale 754 e la pubblica via, il signor ha traslato sempre sulla stessa Pt_1
linea, senza l'autorizzazione dei comproprietari, il cancello carraio esistente di circa 2,40 cm, e per l'effetto” e disponendo “l'eliminazione […] di tale opera e dunque il ripristino del cancello nella pagina 10 di 15 posizione iniziale”.
Venendo al merito, al fine di delimitare ulteriormente l'ambito dell'accertamento del presente giudizio pare opportuno dare atto del passaggio in giudicato anche dei capi di sentenza, non impugnati dalle parti, con i quali il Giudice di primo grado ha accertato il confine tra le due proprietà e ordinato agli odierni appellati l'eliminazione a proprie spese della tettoia realizzata in spregio alla normativa attinente alle distanze.
Tuttavia, la sentenza appare altresì erronea nella parte in cui ha omesso di accertare l'illegittimità
dell'intervento edilizio realizzato dai sig.ri e in violazione delle distanze prescritte dal CP_1 CP_2
DM 1444/1968.
Invero, sebbene non sia stato possibile appurare con certezza quando e ad opera di chi siano state chiuse le finestre (il CTU a pag. 29 dell'elaborato ha sottolineato che “non è dato sapere in che data si siano chiuse solo due finestre su tre”), l'attività edificatoria posta in essere dagli odierni appellanti appare comunque illegittima per quanto di seguito esposto, a nulla valendo le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castel Maggiore peraltro mai attuate nei termini e prive di un valido accordo tra le parti.
In particolare, il Giudice di primo grado ha errato ad applicare nel caso di specie gli artt. 873 e 907 c.c.
e il RUE del Comune di Castel Maggiore. Infatti, l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è “disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva” (vd. Cass. 18496/2020), che, in quanto legge dello
Stato, si inserisce automaticamente ed immediatamente nei rapporti tra privati in presenza di un regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte. In altre parole, le disposizioni del D.M. n. 1444/1968 sulle distanze tra fabbricati prevalgono su quelle contrastanti dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica diventando parte integrante dello strumento urbanistico (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14953 del
2011; Cass. 5017/2008). Dunque, “una volta che l'ente locale abbia adottato lo strumento urbanistico,
qualora quest'ultimo contenga disposizioni sulle distanze tra le costruzioni che violino i parametri
minimi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, il giudice di merito è tenuto a disapplicare le
pagina 11 di 15 disposizioni del regolamento comunale illegittime e ad applicare direttamente, anche nei rapporti tra
privati, la disposizione del detto art. 9, la quale diviene, per inserzione automatica, parte integrante
dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima (Sez. U, Sentenza n. 14953 del
07/07/2011, Rv. 617949; Sez. U, Sentenza n. 20354 del 05/09/2013, non massimata;
Sez. 2, Sentenza n.
27558 del 31/12/2014, Rv. 634110; Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 24/01/2006, Rv. 586246). […] In
definitiva, ogni volta che lo strumento urbanistico pianifichi il territorio, qualificandolo secondo le
zone territoriali omogenee come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, diviene obbligatorio osservare le
distanze minime prescritte dall'art. 9 del detto decreto ministeriale per ciascuna zona territoriale.
Qualora lo strumento urbanistico recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni
dettate dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno
le norme del regolamento comunale. Qualora, invece, lo strumento urbanistico non osservi le
prescrizioni del detto art. 9, o in quanto prevede distanze minori ovvero in quanto non prevede affatto
alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l'inserzione automatica delle prescrizioni dell'art. 9
nello strumento urbanistico, divenendo così tali prescrizioni - a mezzo dello strumento urbanistico del
quale entrano a far parte - immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati” (Cass. n.
15458/2016; Cass. 29732/2017; Cass. 18496/2020).
Per i motivi di cui sopra, non appare dirimente ai fini della questione la documentazione del Comune di
Castel Maggiore depositata dagli appellati all'udienza del 13.05.2025 relativa alla richiesta di agibilità
ad oggetto “SCCEA VIA CHIESA NR. 60/1 – RICHIEDENTE ”, Controparte_1
rispetto alla quale nel corso dell'udienza il procuratore di parte appellante ha prestato il consenso alla produzione avversaria e la Corte ne ha ammesso il deposito “trattandosi di documentazione di formazione successiva”.
L'appello, dunque, in applicazione dell'art. 9 del DM. 1444/1968 che prescrive una distanza minima di
10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, merita l'accoglimento anche in relazione alla domanda di demolizione rassegnata dagli odierni appellanti (“tale DM non viene rispettato, in quanto pagina 12 di 15 ha costruito da circa 3,21m a 5,30m dalla parete dell'edifico antistante mapp.217” (cfr. pag. 23 CP_1
CTU di primo grado a cura della dott.ssa )). In particolare: “tale eliminazione implica la Persona_1
rimozione della tettoia con chiusura sul retro, del corpo ad un piano vano tecnico/cantina, e la demolizione della porzione dell'edificio, fonte Sud, posta a distanza inferiore ai 10m. Il fronte attuale del fabbricato residenziale si trova a 5,35m nella porzione più vicina al pro servizio mapp.217, CP_1
tale fronte dovrà essere arretrato di circa 4,65m ad arrivare ai 10m” (cfr. pag. 26 CTU di primo grado a cura della dott.ssa ). Persona_1
La Corte non ritiene di accogliere la correlata domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti poiché, diversamente da quanto dedotto, nel caso di specie, non si configura un'ipotesi di danno in re ipsa in cui l'an deve ritenersi presunto. Invero "In caso di violazione delle norme sulle
distanze nelle costruzioni, l'attore (…) non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono
essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del
peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel
proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della
situazione, da cui, (…) possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale
subito; ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in
re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio […] la Corte d'Appello non ha affatto motivato sul
motivo di appello della S. relativo alla mancata considerazione della tolleranza degli attori per dieci
anni dei manufatti realizzati in violazione della distanza di cinque metri dal confine, della modesta
gravità dell'abuso edilizio correlata alle modeste dimensioni dei manufatti a confine, ma soprattutto
della mancata allegazione e prova (…) di circostanze dalle quali desumere l'esistenza di loro effettivi
danni non patrimoniali, in quanto ha considerato i danni da essi subiti come danni in re ipsa, non
bisognosi di specifica attività probatoria, richiamando l'orientamento in quel senso di una parte della
giurisprudenza dell'epoca, e non ha fornito alcuna giustificazione del criterio di liquidazione del danno
adottato (1 euro al giorno dalla violazione della distanza legale fino all'effettivo arretramento e/o
pagina 13 di 15 demolizione dei manufatti in contestazione), rapportata alla situazione reale delle proprietà confinanti
esaminata ed a parametri ben definiti che permettano di comprendere l'iter logico seguito." (Cass. civ.,
Sez. II, del 19 marzo 2025, n. 7290 che richiamano Cass. Sezioni Unite sent. n. 33645/2022).
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, non merita l'accoglimento in quanto non provata né
rispetto all'an né con riferimento al quantum debeatur. Quanto appena detto vale anche rispetto alla domanda di risarcimento relativa ad “ulteriori e diversi danni cagionati dagli appellanti in relazione
alla illecita ed illegittima chiusura delle finestre poste sul lato nord del pro - servizio”, considerato che,
come anticipato, non è stato possibile appurare quando e da chi tali finestre siano state chiuse.
Per quanto sopra esposto ogni altra domanda deve ritenersi rigettata o assorbita.
Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., alla luce dell'accoglimento parziale dell'impugnazione, la Corte condanna gli appellati al pagamento della metà delle spese di lite in favore degli appellanti, liquidate, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa,
per il primo grado del giudizio in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, per il secondo grado del giudizio liquidate in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, compensando tra le parti per la restante metà. La Corte, infine, pone le spese della CTU per come già liquidate in primo grado a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
- dichiara la nullità dei capi della sentenza impugnata relativi al cancello sulla via Chiesa (in particolare: “accerta e dichiara che all'interno del Mappale 754 (corsello) e del Mappale 755 (corte
esclusiva si trovano la recinzione e il cancello carrabile automatizzato installati dalla Pt_1
pagina 14 di 15 proprietà e per l'effetto” e “ordina a parte attrice l'eliminazione, a proprie cura e spese, della CP_1
suddetta opera consistente nello smontaggio del cancello e suoi automatismi, rimozione dei montanti
del cancello e della rete, rimozione della rete e telo oscurante, demolizione del piano di calcestruzzo e
della guida inserita in quest'ultimo”;
- In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Bologna n. 985/2022
pubblicata il 07.04.2022, fermo restando il passaggio in giudicato dei capi di sentenza non impugnati per come specificato in parte motiva, dichiara la violazione della distanza di 10 m di cui al DM
1444/1968 e conseguentemente;
- Ordina a parte appellata, a propria cura e spese, la rimozione del vano tecnico/cantina e la demolizione della porzione dell'edificio, fonte Sud, posta a distanza inferiore ai 10m, per come specificato in parte motiva e nella CTU;
- Rigetta gli ulteriori motivi di impugnazione;
- Condanna parte appellata al pagamento della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dei sig.ri che liquida in complessivi € 14.562,00 oltre spese generali, Iva e cpa, come Pt_1
indicato specificatamente in parte motiva, compensando tra le parti la restante metà;
- Pone definitivamente le spese di CTU, per come già liquidate in primo grado, a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Rosario Lionello Rossino
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