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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ss Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 217 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 3063/2020(RG 7955/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. F. BIANCO
-Appellata-
OGGETTO: “Malattia professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 25/6/2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di concessione di un indennizzo in capitale per la malattia “ernie discali lombari”, disconoscendone l'eziologia professionale. Ha assunto l'appellante l'erroneità della ctu posta a base del rigetto, per aver ritenuto non continuativa l'esposizione a rischio professionale, sebbene ella svolgesse l'attività di infermiera, dal 2008 addetta al pronto soccorso, per alcuni anni sulle ambulanze, ragion per cui era costretta a movimentare i pazienti, a sollevare bombole di ossigeno o comunque strumenti salva vita e ancora era sottoposta ai sussulti dell'ambulanza per la strada, che senz'altro avevano contribuito all'eziologia professionale delle ernie.
Peraltro la malattia risultava tabellata rispetto alla sua attività, che risultava prevista al punto n. 77 del DM 9/4/2008.
Ha domandato dunque la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda. L CP_2
si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata.
L'appello è infondato. Il DM 9/4/2008 si riferisce unicamente alle malattie indicate nell'allegato 4 come richiamato dall'art 3 TU 1124/1965, in quanto contratte nell'espletamento delle specifiche attività elencate all'art 1 TU 1124/1965, tra cui non figura l'attività infermieristica prestata negli ospedali. Il Dm citato, infatti, fa riferimento alle attività nell'industria, nei settori elencati all'art 1
TU 1124/1965, tra cui appunto non figura l'attività prestata in ambito medico.
Al settore in questione si applica invece la tabella aggiornata periodicamente dal Ministero del lavoro relativamente all'art 139 TU 1124/1965, la cui lista I gruppo 2, prevede le ernie lombari come conseguenze di lavorazioni che importano “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, oppure in alternativa l'ernia è ricondotta alle “vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”.
Nessuna di queste situazioni ricorre nel caso di specie, dal momento che la ricorrente ha lavorato dal 1998 al 2007 in una clinica privata svolgendo l'attività di infermiera, che non comporta l'assunzione di carichi o lo spostamento dei pazienti, che sono attività di competenza degli ooss.
Nel periodo successivo ha svolto lavoro di soccorso nelle ambulanze e poi presso il pronto soccorso di Taranto ospedale sempre come infermiera. Non è in dubbio che ella, occasionalmente Pt_2
possa avere aiutato gli autisti soccorritori a spostare un paziente o a trasportarlo, né che all'occorrenza abbia maneggiato una bombola di ossigeno o un defibrillatore. Ma non si tratta di attività che comportano una movimentazione di carichi ripetuta per l'intero turno lavorativo, bensì di attività saltuarie e non continuative. Allo stesso modo il trasporto in ambulanza non è equiparabile alla guida di mezzi pesanti, ragion per cui non sussiste alcun rischio professionale specifico né tantomeno tabellato in relazione alle mansioni svolte, almeno rispetto alla patologia lamentata.
Non è dato sapere con quale frequenza ella abbia sollevato carichi né quante volte ciò avvenisse all'interno di un turno lavorativo.
Peraltro le ernie lombari sono un problema molto comune nella popolazione e allora è ancora più difficile stabilirne un nesso con l'attività lavorativa svolta, sia pure al livello di concausa. Insomma quando la malattia è così comune e diffusa, occorre una prova chiara dell'esposizione al fattore di rischio, che faccia ritenere riconducibile la patologia proprio all'attività lavorativa con elevata probabilità piuttosto che ad ogni altra attività umana. L'appello deve essere rigettato. La natura della causa e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 12/2/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella