Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7080/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05 giugno 2025, nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-appellante E
Controparte_1
-appellato
Il Giudice
preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 7080/2021 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata telematicamente all'atto di citazione in appello dall'Avv. Salvatore Pandico, ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Cicciano (Na), alla Via Cutignano n. 64;
-appellante contro
(c.f. ), in persona del suo Sindaco legale p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
elett.te domiciliato in Pollena Trocchia (Na), alla Via Esperanto n. 2;
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 2478/2020, pubblicata in data 16.04.2021, con la quale il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. A89/2019 Cod. 89 del 05.02.2019, notificatogli in data
02.05.2019 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , a seguito di Controparte_1
rilevazione effettuata il giorno 05.02.2019, alle ore 10.48, per la violazione dell'art. 142, co. 8 C.d.S.
L'appellante ha reiterato le doglianze già formulate in primo grado, lamentando l'illegittimità del verbale di accertamento per mancanza di prova in ordine alla omologazione dell'apparecchio di controllo della velocità, per omessa segnalazione dell' autovelox (apposto, peraltro, in maniera non visibile) nonché la violazione dell'art. 142
C.d.S. per illegittimità del limite di 70 km/h,con condanna del Controparte_2
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio il Controparte_1
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
L' appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Venendo all' esame del merito, in via assorbente rispetto ad ogni questione, va rilevato che risulta fondato il motivo di appello con il quale parte appellante si duole della illegittimità della sanzione per omessa segnalazione preventiva della presenza dell' autovelox.
Com'è noto, la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (in questo senso, Corte di Cass., sent. n. 2041 del 2019).
pagina 3 di 5 In particolare, l'obbligo di segnalare preventivamente le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall'entrata in vigore del D.L. 3 agosto
2007, n. 117, art. 3, convertito, con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007, n. 160, che ha inserito l'art. 142 C.d.S., comma 6 bis, che dispone che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”.
Quest'ultima norma -a pena di nullità dell'accertamento- ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo di preventiva segnalazione, in precedenza previsto, in base all'art. 4 del citato D.L., solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia (cfr.
Cass. Civ., II sez., 19/01/2012 n. 781).
L' onere della prova in ordine alla richiamata segnalazione grava, come rilevato, sulla
P.A.: in questo senso, costituendo il verbale di costatazione atto pubblico, si afferma che
“l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Cass., sent. n. 11792 del 2020); viceversa, “in mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (Cass. sent. n. 1661 del 2019).
Nella fattispecie, è da rilevare che nel verbale di accertamento non è contenuta alcuna indicazione in ordine alla sussistenza della segnalazione dell' autovelox, né la pubblica amministrazione (contumace nel presente giudizio) ha fornito alcuna prova (neppure pagina 4 di 5 attraverso la documentazione depositata in primo grado, comprovante viceversa la taratura del dispositivo) in ordine all' effettivo adempimento all' obbligo di preventiva segnalazione;
da ciò consegue che il motivo di appello va accolto e, per l' effetto, l' ingiunzione annullata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. A89/2019 Cod. 89, elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di , a seguito di rilevazione effettuata il giorno Controparte_1
05.02.2019;
-condanna il al pagamento, in favore dell'appellante e con Controparte_1
attribuzione in favore del difensore antistatario, Avv. Salvatore Pandico, delle spese processuali del doppio grado, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 per il primo grado in euro 50,00 per spese ed euro 346,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e Cpa come per legge, e per il giudizio di appello in euro 100,00 per spese ed euro 462,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e Cpa come per legge.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 5 di 5