Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2004, n. 2916
CASS
Sentenza 16 febbraio 2004

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L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2004, n. 2916
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2916
    Data del deposito : 16 febbraio 2004

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