Sentenza 16 febbraio 2004
Massime • 1
L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2004, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NK OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 10 luglio 2001, rep. 57451;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 4/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 31/01/01 R.G.N. 84/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FOGLISI per delega RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GHERSI FINOCCHI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Udine depositato il 10 gennaio 1997 EF NK conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro esponendo di avere svolto per molti anni attività di artiere ippico e di addestratore e specialista nell'attività ippica del "dressage" dapprima e sino al 1968 in Lipizza (Slovenia) e successivamente, dal 1968 al 1993, in Italia e di avere contratto, a causa di tale lavoro, patologia costituita da ernie discali multiple, discopatia e marcata degenerazione discale ed artrosi marcata e diffusa. Chiedeva quindi accertarsi la natura professionale della malattia denunziata, e la condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione della relativa rendita in relazione ad inabilità del 100 per cento.
Costituitosi l'INAIL che resisteva alla domanda sotto vari profili, eccependo la inammissibilità della pretesa e la prescrizione ex art. 112 DPR n. 1124/1965, il Pretore pronunciava sentenza in data 24 maggio 1999 con la quale rigettava la domanda. La Corte d'appello di Udine, con sentenza del 31 gennaio 2001, ha respinto l'appello proposto dallo NK ed ha confermato la decisione pretorile. Ha motivato la decisione affermando che il ricorrente, come risultante dagli atti processuali di primo e secondo grado, aveva allegato l'esistenza della tecnopatia come connessa e conseguente alla sola attività di addestratore del dressage, sul rilievo della innaturale postura dell'assetto del cavaliere che effettui l'attività del dressage di alta scuola;
ed ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice che aveva rilevato come la prospettazione dell'attore facesse riferimento a lavori svolti oltre venti anni prima e mai più ripresi. Ha affermato che anche la prova per testi dedotta in primo grado era riferita esclusivamente alla attività del dressage, e che inammissibilmente il ricorrente aveva in appello richiesto prove vertenti anche su altre attività lavorative, alle quali peraltro egli stesso conferiva scarsa portata ai fini di causa.
Lo NK chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 345, 414, 420, 421 e 437 cod. proc. civ.;
error in procedendo;
violazione dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c.)". Lamenta che il giudice del merito non abbia considerato che esso NK nel ricorso introduttivo del 1997 aveva fatto riferimento alla sua "quarantennale attività in mansioni di allenatore e addestramento di cavalli" nonché di specialista di dressage;
che nella documentazione allegata alla domanda si faceva riferimento sia alla attività di allenatore e addestratore di cavalli, sia a "tutte le attività inerenti la conduzione di cavalli" e sia al dressage, e si denunziava la malattia professionale in nesso di causalità con queste attività. Rileva che le prove per testi dedotte in primo grado, se facevano riferimento in maniera prevalente al dressage, non escludevano le altre attività, e richiamavano il lavoro, genericamente indicato, svolto dal 1952 al 1968 e da tale data sino al 1993. Deduce che pertanto non vi era stato in appello alcun mutamento di causa petendi, e la prova ivi dedotta non poteva essere considerata inammissibile, e che inoltre la Corte avrebbe dovuto tenere conto, vertendosi in ipotesi di malattia multifattoriale, anche della concausa professionale secondo i principi di cui all'art. 41 cod. pen.. 2. - Il ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
Va premesso che se - come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte - l'interpretazione della domanda giudiziale, e lo apprezzamento della sua reale portata, costituiscono operazioni riservate al giudice del merito involgendo accertamenti di fatto, il giudizio e la valutazione dello stesso giudice devono essere peraltro effettuati e motivati in maniera congrua e adeguata, avendo cioè riguardo all'intero contesto dell'atto, senza alterare il senso letterale di questo e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (v. Cass. 29 novembre 1993 n. 11811, 22 maggio 1996 n. 4720, 19 agosto 2000 n. 11010; cfr. pure Cass. 23 maggio 2001 n. 7049): sicché la motivazione enunciata sul punto resta sindacabile in sede di legittimità ai sensi e sotto i profili di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi di fatto puntualmente riportati nel ricorso per Cassazione ed attinenti al contenuto della domanda ed a sue testuali espressioni, l'impugnata sentenza risulta inficiata dai denunziati vizi di motivazione.
Va rilevato anzitutto che, da un lato, la Corte di merito, nell'esporre nella parte narrativa della sua sentenza la situazione di fatto rilevante ai fini della domanda, ha riferito che nel ricorso di primo grado lo NK aveva dedotto di avere svolto "attività di artiere ippico e di addestratore e specialista dell'attività ippica di dressage" operando complessivamente per lunghi anni dapprima in Slovenia e dal 1968 al 1993 in Italia e contraendo "a seguito di tale lavoro" la malattia lamentata;
e che, d'altro canto, il medesimo giudice, in contrasto con quanto sopra e quindi contraddittoriamente, ha ritenuto che il periodo lavorativo dedotto in giudizio dallo stesso ricorrente come produttivo di tecnopatia fosse riferito al limitato periodo anteriore al 1972. Nel contempo, ciò considerato ed avuto riguardo altresì alle deduzioni contenute nel ricorso per Cassazione circa il contenuto della domanda giudiziale, ed in particolare alla prospettata "quarantennale" attività svolta fino al 1993, appare apodittica e non sufficientemente motivata l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza impugnata laddove si assume che nell'atto introduttivo del 1997 il ricorrente avesse allegato la lamentata tecnopatia come connessa alla "sola" attività di addestratore di dressage e quindi a periodo lavorativo risalente ad "oltre venti anni prima".
Va inoltre considerato e ritenuto che l'estensione ed i limiti della domanda giudiziale devono essere valutati ed apprezzati facendo riferimento al contenuto del ricorso di primo grado quale definito nell'art. 414 c.p.c.; e che pertanto sono irrilevanti, al fine di accertare un siffatto ambito, i riferimenti alla documentazione prodotta dal ricorrente, quali pure nella specie operati in modo non pertinente dai giudici di merito, atteso che riferimenti di tal genere, o comunque elementi esterni al ricorso, possono valere a vagliare la fondatezza o meno della domanda, ma non già a stabilire quale sia l'oggetto della stessa e in relazione a ciò ad affermarne od escluderne la ammissibilità (parziale o totale). 3. - Per quanto sin qui detto, essendo fondata la censura di vizio di motivazione, in relazione ad essa il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza essere cassata.
Resta naturalmente assorbita ogni altra questione - cui pure l'Istituto resistente ha dichiarato in controricorso di non intendere rinunciare - la cui decisione sarà eventualmente rimessa, ove occorra in base all'esito del prosieguo, al giudice del rinvio. La causa va quindi rinviata a nuovo giudice equiparato - che si designa nella Corte d'appello di Venezia - il quale, tenendo conto dei rilievi e delle considerazioni sopra svolte, procederà a nuovo esame ed anzitutto a nuova interpretazione della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio, approntando adeguata motivazione della propria decisione, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004