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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 849/2021
TRA
(C.F./P.Iva n. ), con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Salimbeni 3, in persona dell'avv. Daniele Peccianti (C.F. n. ) C.F._1 in forza di procura speciale ai rogiti dott. Rep. n. 36893 Racc. n. 18357, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Francesco
Fiore (C.F. n. ), presso il cui studio in Nola, On.le F. Napolitano, n. 64, C.F._2 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, n. 212/2005 (C.F. n. ), PA C.F._3
(C.F. ON
n. ), riunito al AL n. 212/2005 per estensione, in persona del C.F._4
Curatore, dott. rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo LO (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via Francesco Petrarca n. 20, C.F._5
Parco Le Rondini, Isolato 7, elettivamente domiciliano;
1 APPELLATI
NONCHE'
, (C.F. n. ), in Controparte_4 C.F._4 persona del Curatore, dr. rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo LO (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via Francesco Petrarca n. 20, C.F._5
Parco Le Rondini, Isolato 7, elettivamente domicilia;
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, n.
5525/2020, depositata in data 25.8.2020, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2011, il n. PA
212/2005, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27.4.2005, nonché il CP_1 EL società e , dichiarato dal Tribunale ON ON di Napoli con sentenza del 29.6.2007 in estensione del fallimento di PA
, n. 212/2005, e ad esso riunito, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Napoli, la e deducevano che: Pt_1 Parte_1
- era stato titolare presso la banca (filiale di PA Parte_1
Bacoli) di due rapporti di conto corrente aventi, rispettivamente, n. 62.17 e n. 1796.04;
- il contratto di conto corrente n. 62.17, concluso in data 7.1.1994, era stato sottoscritto dal solo e non anche dal funzionario EL banca, e, pertanto, doveva PA ritenersi nullo per mancanza di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB, con conseguente obbligo EL banca di restituzione degli interessi passivi indebitamente percepiti nel corso del rapporto, trattenendo solo gli interessi legali, nonché di tutti gli addebiti a titolo di spese;
- inoltre, nel corso del predetto rapporto, la banca convenuta aveva applicato addebiti illegittimi a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art.1283 c.c., e di commissione di massimo scoperto, non convenuta per iscritto;
aveva applicato gli interessi creditori ad un tasso inferiore a quello legale ed aveva determinato i cc. dd. numeri debitori e creditori derogando al principio dispositivo EL valuta effettiva, antergando i giorni valuta a sé favorevoli e postergando i
2 giorni valuta a sé sfavorevoli;
- quanto al conto corrente n. 1796.04, esso era stato aperto il 19.6.2011 per la gestione del piano finanziario denominato “4 You”, che era un vero e proprio mutuo per l'acquisto di titoli
(tra cui titoli EL stessa banca , i quali erano posti a garanzia Parte_1 dell'esatto pagamento del finanziamento accordato;
sul predetto conto erano stati addebitati gli importi dei titoli acquistati nell'ambito del piano finanziario ed erano state accreditate n.
11 rate di £ 600.000 (€ 308,87), ciascuna, per un totale di £ 6.600.000 (€ 3.408,58), girocontate dal c/c n. 62.17, per il rimborso del relativo finanziamento;
-il contratto denominato piano finanziario “4You”, sottoscritto dal solo PA
, era anch'esso nullo per carenza di forma scritta, non risultando apposta anche la
[...] sottoscrizione del funzionario EL banca;
- inoltre, la banca non aveva assolto ai suoi obblighi informativi, ex artt. 24 e 21 TUF, relativi sia alla caratteristica dell'investimento, sia all'esistenza del conflitto di interessi (atteso che tra i titoli acquistati vi erano quelli di società controllate dalla stessa banca Parte_1
che erano posti a garanzia dell'esatto pagamento del finanziamento accordato); tale
[...] violazione, anche se non avesse avuto incidenza sulla validità del contratto, avrebbe avuto rilevanza ai fini EL responsabilità precontrattuale EL banca, con conseguente obbligo di risarcimento danni.
Tanto dedotto, i NT attori così concludevano:
“A) Conto corrente n. 62,17.
1) accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma scritta, ovvero ed in subordine,
l'inopponibilità alla massa dei creditori del e del PA
AL EL società apparente tra e , per PA ON mancanza di data certa del contratto di conto corrente n. 62,17 datato 7 gennaio 1994, aperto presso il , (Filiale 9278 di Bacoli); Parte_1
2) in conseguenza EL domanda sub. 1) accertare e dichiarare che il Parte_1
(Filiale di Bacoli) nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con
[...]
, ha addebitato gli interessi ad un tasso superiore a quello legale PA vigente, e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle Parte_1 somme addebitate;
in via gradata, accertare e dichiarare che il Parte_1
(Filiale di Bacoli), nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con
[...]
ha addebitato gli interessi ad un tasso superiore a quello PA
3 nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 e, per l'effetto, condannare alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente addebitate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) ha Parte_1 illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze, spese ed oneri nel corso del rapporto n. 62,17 aperto presso il Parte_1
(filiale di Bacoli) nella misura di Euro 48.356,00, o nella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale vorrà determinare e, per l'effetto, condannare la Parte_1
alla restituzione per euro 48.356 o nella diversa maggiore o minore misura che il
[...]
Tribunale vorrà ritenere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) ha Parte_1 illegittimamente applicato tassi di interesse ultralegali, anche usurari ai sensi EL legge 108 del 1996, nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17, intrattenuto con PA
, presso il (Filiale di Bacoli) nella misura che il
[...] Parte_1
Tribunale vorrà ritenere e, per l'effetto, condannare il alla Parte_1 restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
5) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli), nel corso Parte_1 del rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con non ha PA accreditato gli interessi attivi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, ovvero, ed in subordine al tasso legale al tempo vigente, e, per l'effetto, condannare al pagamento delle somme non accreditate per interessi Parte_1 attivi oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
6) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) nel corso del Parte_1 rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con ha PA illegittimamente addebitato commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, determinare gli importi illegittimamente percepiti e condannare alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo;
7) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli), nel corso del Parte_1 rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con ha derogato PA illegittimamente al principio dispositivo EL valuta effettiva nel computo dei c.c. d.d. numeri
4 debitori e creditori e, per l'effetto, rideterminare la base di computo degli interessi a debito ed a credito con applicazione del principio dispositivo condannando Parte_1 alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
8) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) ha Parte_1 illegittimamente applicato competenze, spese ed oneri nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 aperto presso il (Filiale di Bacoli) nella misura Parte_1 che il Tribunale vorrà ritenere e, per l'effetto, condannare Parte_1 alla restituzione dell'importo determinato dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
B) Conto corrente n. 1796.04-piano finanziario denominato 4you.
1) accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma scritta, ovvero ed in subordine,
l'inopponibilità alla massa dei creditori del n. PA
212/2005 e del AL EL società apparente e PA CP_2
e AL EL SO n. 40/2007, per mancanza di data certa del
[...] ON contratto denominato “piano finanziario 4you” del 19 giugno 2001 concluso con il
[...]
(Filiale di Bacoli), e, per l'effetto, condannare Parte_1 Parte_1 alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi sino al soddisfo;
2) in via gradata, accertare e dichiarare il danno determinata al istante dalla CP_1 violazione degli obblighi di informazione nella misura che il Tribunale vorrà determinare, e per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Parte_1
istante dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
CP_1
C) in ogni caso, condannare la banca convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA in diritti ed onorari come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_1
che resisteva alle domande e ne chiedeva il rigetto, eccependo, tra l'altro, la
[...] prescrizione di qualsivoglia diritto alla restituzione di somme, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (consistente nell'espletamento di CTU contabile), decideva la causa con sentenza n. 5525/2020, depositata in data 25.8.2020, con cui così statuiva:
5 “1) in accoglimento per quanto di ragione EL domanda di parte attrice nei confronti del
e per l'effetto condanna il alla Parte_1 Parte_1 restituzione, in favore del e EL società PA CP_1 apparente EL somma di € 45.271,54 oltre ON ON interessi nella misura di legge a far data dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore EL parte Parte_1 attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 448,89 per spese ed euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, come Parte_1 liquidate nel corso del giudizio con separati decreti”.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 5525/2020, depositata in data 25.8.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato, Parte_1 in data 25.2.2021, al ed al PA [...]
, al fine di chiedere in totale e/o ON parziale riforma EL stessa, di:
“a) rigettare le domande formulate dal n. 212/2005 e PA
AL EL società apparente e nel primo PA ON grado, perché infondate, inammissibili e poi perché prescritte;
b) in via gradata, dichiarare prescritta l'azione di ripetizione per le rimesse effettuate nel periodo antecedente il decennio precedente la notifica dell'atto di citazione e disporre la rinnovazione EL CTU per effettuare altro ricalcolo applicando i tassi debitori convenuti dalle parti ed escludendo le rimesse prescritte;
con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il PA
, n. 212/2005, ed il
[...] ON
, nonché il , n. 40/2007, riunito al n.
[...] Controparte_4
212/2005, che, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342
c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 8.10.2021, il Collegio EL Settima Sezione Civile di questa
Corte disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
D. Lgs. 28/2010 e succ. mod., rinviando la causa all'udienza del 5.5.2022; con ordinanza
6 pronunciata all'esito EL predetta udienza le parti erano invitate a svolgere le proprie difese in ordine al corretto esperimento del procedimento di mediazione, considerato quanto disposto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 11, commi 4 e 5, D. Lgs 28/2010, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per il 16.11.2023, evidenziando il Collegio che il verbale negativo di mediazione non conteneva nessuna indicazione delle procure e dei poteri conferiti ai rappresentati delle parti, né dette procure erano state depositate agli atti.
A seguito dell'udienza del 16.11.2023, di cui era disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190, comma 2, c.p.c., ma era rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data 18.3.2024 al fine di disporre CTU contabile.
Espletata e depositata la CTU contabile;
transitata la causa in data 20.1.2005 dalla Settima alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento EL Presidente EL Corte di
Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, essa era assunta in decisione all'udienza del 26.3.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale.
In via preliminare, si rileva che nel giudizio di appello si costituivano oltre ai due NT citati dalla banca appellante, ossia il , n. 212/2005, ed il PA
, n. 40/2007, ON PA ON anche il AL EL SO , recante anch'esso il n. 40/2007, che, però, ON non era stato evocato nel giudizio di appello dalla banca appellante, né era stato parte del giudizio di primo grado.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio del AL EL SO . ON
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione dei NT appellati di improcedibilità dell'appello per aver partecipato al procedimento di mediazione, disposto nel presente giudizio di appello, un funzionario EL banca appellante privo di procura speciale è infondata, in quanto il funzionario EL banca, dr. , che Persona_1 partecipava al procedimento di mediazione, quale rappresentante EL stessa, era pienamente legittimato a farlo, poiché ricopriva il ruolo di “Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale” e con livello di procura “D5” (vedi attestato di ruolo, allegato alle note di trattazione scritta depositate dalla banca in data 10.11.2023) ed era munito dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale, conferitigli con atto per notaio del 15.6.2021 (allegata Pt_2
7 anch'essa alle note di trattazione scritta depositate in data 10.11.2023), corrispondenti al livello di procura ed al ruolo che aveva.
C.1. Il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, con la motivazione che la banca eccipiente non aveva allegato che vi fossero stati, in corso di rapporto, versamenti solutori nel senso da essa prospettati, né li aveva specificati, non adempiendo così al proprio onere probatorio sotto tale profilo, sicché il termine di prescrizione, decorrente dalla data di estinzione del conto, avvenuta in data 31.3.2005, era ancora in corso alla data di introduzione del giudizio di primo grado (in data 21.1.2011).
La banca appellante ha argomentato, di contro, che essa aveva assolto correttamente al proprio onere probatorio in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, allegate come solutorie, annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata) sia il dies a quo di decorrenza, mentre è onere di parte attrice, che intenda contestare l'eccezione di prescrizione ed affermare la distinzione tra atti solutori e ripristinatori ai fini EL decorrenza del termine di prescrizione, fornire la prova EL natura ripristinatoria delle rimesse.
Va da subito precisato che, poiché l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato in data 21.1.2011, la questione EL prescrizione si pone solo per il conto corrente n. 62.17, acceso il 7.1.1994 ed estinto il 3.3.2005, e non anche per il conto corrente n.
1796.06, acceso il 19.6.2001 (ed invero, dall'accensione del conto n. 1796.07 alla data di introduzione del giudizio di primo grado il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso).
Il primo motivo di appello è infondato, in quanto deve essere confermata la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione EL banca, seppure per motivazioni diverse da quelle espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata e che vanno sostituite con quelle che seguono.
Effettivamente, l'argomentazione utilizzata dal primo giudice per disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in primo grado, consistente nella genericità EL stessa eccezione per non aver la banca indicato le singole rimesse solutorie, non è condivisibile e si pone in contrasto con i principi affermati da cass. civ., sez. un., 13.6.2019, n.
15895, secondo cui l'onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio,
8 voglia opporre l'eccezione di prescrizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
A fronte dell'eccezione di prescrizione EL banca, i NT, attori in primo grado, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., allegavano che il conto corrente n. 62.17 era affidato e tanto si evinceva dalle numerose fideiussioni rilasciate a garanzia proprio degli affidamenti concessi;
essendo il conto affidato, i versamenti effettuati dal correntista, in bonis, avevano tutti funzione ripristinatoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data di estinzione del conto (31.3.2005).
L'esistenza di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso EL prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie EL provvista o solutorie.
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata posta dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza del 2.12.2010, n. 24418, ai fini EL decorrenza EL prescrizione, affermandosi che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria EL provvista, non dalla data EL loro annotazione in conto, ma dalla data EL chiusura del conto, mentre, ove i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, il termine di prescrizione decorre dalla loro annotazione in conto.
Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza dell'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione non sarà tenuta a dedurre e a dimostrare l'esistenza di detto contratto;
altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista fin dall'inizio deduca l'esistenza del contratto di apertura di credito, a lui spettando di darne la relativa dimostrazione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5364).
Contrariamente a quanto assume la banca appellante, non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova EL stipulazione del relativo contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1, D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, l'unico che avrebbe potuto far valere detta nullità. In proposito, va rilevato che la nullità dei contratti bancari per
9 difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3, D. Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB. Tuttavia, essendo la nullità di protezione funzionale sia alla tutela di un interesse generale (integrità ed efficienza del mercato), sia di un interesse particolare (interesse del consumatore o del cliente), la rilevazione ufficiosa incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a far valere la nullità, escludendo che la controparte (nel caso di specie, la banca) possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole
(cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità dei contratti di apertura di credito per mancanza di forma scritta, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso, non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione
(cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) – non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
E' stato altresì precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione EL banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria EL provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti
(cass. civ., 17.7.2023, n. 20455; cass. civ., 29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di affidamento – la cui nullità per difetto di forma
10 scritta, si ripete, può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi dai plurimi e convergenti elementi di natura documentale, evidenziati sia dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr.
[...]
(vedi relazione di consulenza tecnica, pagg. 13, 14), sia dal CTU nominato in Persona_2 grado di appello, dr. (vedi di relazione di consulenza tecnica, pagg. 19,20): Persona_3
- la presenza di numerose fideiussioni rilasciate da e Parte_3 [...]
la più remota delle quali risalente al 23.12 1987 e la più recedente al Parte_4
20.1.1994, che portano a ritenere che il conto corrente abbia goduto di un accompagnamento creditizio a garanzia del quale erano rilasciate le fideiussioni;
- il saldo del conto corrente quasi costantemente a debito anche per importi molto alti (in qualche caso superiore a £ 100.000.000);
- il reiterato adempimento, da parte EL risultante dagli estratti conto, di ordini di Pt_1 pagamento impartiti dal correntista in assenza di provvista;
- la costante applicazione EL CMS risultante dalle staffe del periodo successivo all'1.1.1999;
- l'assenza in atti di richieste di rientro dal debito da parte EL banca;
- le risultanze delle staffe relative al periodo dall'1.1.1999 in poi, che, per esplicita ammissione dello stesso CTP EL banca, odierna appellante (vedi a pag. 12 delle note del
CTP nell'allegato F 19 alla relazione di CTU depositata nel presente giudizio di Per_4 appello) “consentono di desumere gli importi degli affidamenti concessi dalla banca”.
In particolare, il CTU nominato nel giudizio di appello, dr. (cfr. relazione Persona_3 tecnica pag. 13), ha affermato, con riferimento al conto corrente n. 67.12, che per il periodo successivo all'anno 1998, la misura massima dello scoperto consentito dalla banca era ricavabile dalle staffe ed era pari a £ 70.000.000 (pari a € 36.151,98), ridotto a € 7.000,00, a partire dal II trimestre 2003; invece, per il periodo precedente, dall'apertura del conto al
31.12.1998, il mancato deposito delle staffe non consentiva di ricavare l'ammontare del fido;
tuttavia, per il suddetto periodo precedente all'1.1.1999, la presenza delle diverse lettere di fideiussione (le più recenti datate 20.1.1994 per £ 150.000.000) ed il fatto che il saldo del conto era stato pressoché costantemente a debito sin dall'apertura consentivano di ritenere, analogamente a quanto ipotizzato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, che il conto corrente n. 67/12 godesse di un fido pari alla misura massima dello scoperto rilevato tempo per tempo.
11 Con specifico riferimento al limite dell'affidamento che non è ricavabile dalle staffe per il periodo precedente all'1.1.1999, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inutilizzabilità EL prova per presunzione dell'affidamento non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui occorre aver certezza del limite dell'affidamento, in quanto, poiché la pattuizione di un obbligo EL banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno EL banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo EL somma accreditabile non costituisce elemento essenziale EL causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione EL provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione EL volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario
(cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione, con riferimento sia alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992, quando non vi era obbligo di forma scritta per i contratti bancari, sia alla disciplina successiva, caratterizzata dal regime EL nullità di protezione per la mancanza di forma scritta;
cass. civ., 13.6.2024, n. 16445, che in motivazione espressamente richiama cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, citata, condividendone i principi espressi;
vedi anche cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione).
Il CTU nominato nel giudizio di appello, dr. ha quindi effettuato le verifiche Persona_3 dei versamenti sulla base del presupposto dell'esistenza di un affidamento pari al massimo scoperto tempo per tempo rilevabile per il periodo precedente al 31.12.1998 e pari a £
70.000.000 per il periodo successivo.
Deve optarsi, in conformità ai precedenti di questa Corte, per la verifica delle rimesse effettuata sul saldo ricalcolato e non su saldo banca, considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, perché, solo dopo la ricostruzione del saldo, una rimessa trattata dalla banca come solutoria potrebbe rivelarsi, in realtà, ripristinatoria, come nel caso in cui il correntista risultasse extra fido, ma solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti (cfr. cass. civ., 19.5.2020, n. 9141; cass. civ., 21.6.2021,
n. 17634; cass. civ., 15.2.2021, n. 3858, in motivazione;
cass. civ., 16.3.2023, n. 7721).
Inoltre, il primo atto interruttivo EL prescrizione deve essere individuato, contrariamente a
12 quanto assunto dai NT appellati, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 21.1.2011, e non nella precedente lettera raccomandata del
4.3.2008, inviata dalla Curatela alla banca, in quanto detta lettera non contiene nessuna richiesta di restituzione delle somme indebitamente addebitate dalla banca, ma solo la richiesta di documenti e chiarimenti, a nulla rilevando l'inciso finale secondo cui la lettera aveva anche “valore di interruzione EL prescrizione (cass. civ., 4.1.2024, n. 279; cass. civ.,
18.3.2025, n. 7188).
Sulla base dei criteri che precedono, il CTU nominato nel presente giudizio di appello, dr.
(cfr. relazione tecnica, pag. 22), ha accertato che, con riferimento al conto Persona_3 corrente n. 62.17, non risultano rimesse solutorie nel periodo anteriore al 21.1.2001 (ossia nel periodo anteriore al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data
21.1.2011), e, quindi, prescritte (e, quindi, irripetibili); le rimesse nel predetto periodo sono tutte ripristinatorie e, quindi, con riferimento ad esse, il termine decennale di prescrizione decorre dalla chiusura del conto, avvenuta in data 31.3.2005, e non era ancora maturato all'epoca di notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 21.1.2011.
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, odierna appellante e convenuta in primo grado, volta a paralizzare la domanda di ripetizione dei risulta Parte_5 infondata, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice nella sentenza impugnata.
C.2. Il primo giudice aderiva all'ipotesi di ricalcolo del saldo dei conti correnti del CTU che prevedeva: 1) applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ex art. 117, comma 7, TUB, per gli interessi creditori e debitori, relativamente al periodo dal 10.1.1994 al 31.12.1998; 2) applicazione dei tassi banca a far data dall'1.1.1999; 3) addebito EL CMS con cadenza trimestrale nella misura massima come prevista nel contratto del 7.1.1994; 4) esclusione delle competenze non pattuite fino al 31.12.1998; 5) esclusione degli interessi passivi nel periodo di rilevazione del TEG maggiore dei tassi soglia.
Con il secondo motivo di appello, che si articola in due censure, la banca appellante ha contestato il criterio n. 1 ed il criterio n. 5 dell'ipotesi di calcolo del CTU fatta propria dal primo giudice, chiedendo che il ricalcolo del rapporto fosse effettuato applicando il tasso debitore convenuto nel contratto per tutta la durata del rapporto ed escludendo ogni ipotesi di usura sopravvenuta ovvero applicando nei limiti del tasso soglia il tasso debitore nel periodo di rilevazione del superamento del tasso soglia.
13 Il secondo motivo di appello, nella parte cui la banca si duole, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 62.17, dell'applicazione del tasso debitore sostitutivo, ex art. 117, comma 7,
TUB, per il periodo dal 7.1.1994 al 31.12.1998, in luogo dell'applicazione del tasso convenuto nel contratto, è infondato per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare/modificare la motivazione EL sentenza impugnata.
Benché il primo giudice non lo abbia esplicitato nella sentenza impugnata, il CTU nominato nel giudizio di primo grado applicava il tasso debitore sostitutivo, ex art. 117, comma 7, TUB, per il periodo dal 7.1.1994 al 31.12.1998, ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente n.
62.17, perché per il predetto periodo non erano state depositate in atti le staffe del conto corrente n. 62.17, con i riepiloghi delle competenze, per cui la banca non aveva fornito prova dei tassi di interesse applicati per il periodo dal 10.1.1994 al 31.12.1998, e, pertanto, per tale periodo il CTU applicava i tassi sostitutivi BOT;
dalle staffe depositate, invece, per il periodo dall'1.1.1999 al 31.12.2004, con il riepilogo delle competenze addebitate, si evinceva che la banca aveva applicato diversi tassi di interesse a seconda del livello di fido applicato, in ogni caso, sempre inferiori al tasso convenuto nel contratto pari al 19,50% su sconfinamento, se autorizzato (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU, dr. , Persona_2 pag. 34).
La banca appellante ha dedotto che il criterio di ricalcolo del rapporto, mediante applicazione del tassi debitori sostitutivi BOT, ex art. 117, comma 7, TUB, utilizzato dal CTU e avallato dal primo giudice, era in contrasto con le previsioni contenute nel contratto di conto corrente n. 62.17, nel quale era pattuita la misura del tasso debitore, pari al 19,500% per sconfinamenti se autorizzati, per cui non era consentito il ricorso al tasso debitore sostitutivo, di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Nel contratto di conto corrente n. 62.17 del 7.1.1994 era pattuito, oltre al tasso degli interessi creditori, solo il tasso degli interessi debitori per sconfinamento se autorizzato, pari al
19,50%, mentre non vi era nessuna pattuizione del tasso debitore intra fido.
Orbene, richiamando quanto detto per il primo motivo di appello, poiché il conto corrente n.
62.17 era assistito da affidamento sin dalla sua apertura, nella misura del massimo scoperto del conto tempo per tempo per il periodo dall'apertura del conto (7.1.1994) al 31.12.1998 e nella misura rilevabile dalle staffe per il periodo successivo, per gli interessi debitori intra fido
(che trovano sempre applicazione per il periodo fino al 31.12.1998, non essendo configurabili sconfinamenti) è corretta l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ex art. 117, comma 7,
14 TUB, e lo sarebbe per l'intera durata del rapporto, come ha affermato il CTU nominato nel giudizio di appello, ma, poiché il primo giudice ha limitato l'applicazione del tasso sostitutivo degli interessi debitori, ex art. 117, comma 7, TUB solo per il periodo che va dall'inizio del rapporto al 31.12.1998, mentre per il periodo successivo ha applicato gli interessi di fatto applicati dalla banca, e sul punto non è stato spiegato appello incidentale dal , resta CP_1 ferma la statuizione del primo giudice.
Il secondo motivo di appello, nella parte in cui contesta la sentenza impugnata per aver escluso l'addebito degli interessi passivi nel periodo di rilevazione del TEG maggiore dei tassi soglia, è fondato.
Ed invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 19.10.2017, n. 24675, ha affermato il principio secondo cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni EL legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia EL clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore EL predetta legge o EL clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento EL stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (conforme anche cass. civ., 17.8.2023, n. 24743, e cass. civ., 1.4.2025, n. 8669, in motivazione).
Alla luce dei principi sopra indicati, estensibili anche ai contratti di conto corrente, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in caso di usura sopravvenuta, devono continuare ad essere applicati al rapporto gli interessi originariamente pattuiti per un tasso che, al momento EL pattuizione originaria, non superava il tasso soglia.
L'addebito degli interessi affetti da usura sopravvenuta, calcolato dal primo CTU e da questi escluso nell'ipotesi di calcolo fatta propria dal primo giudice, è pari a € 1.039,68 (vedi allegato “mps”1 alla relazione tecnica integrativa depositata in data 20.11.2015).
Pertanto, il suddetto importo di € 1.039,68 non è ripetibile dai NT, odierni appellati, ma deve essere computato ai fini EL determinazione del saldo del conto corrente n. 62.17, per cui dal saldo complessivo dei due conti correnti dedotti in giudizio, determinato in €
45.271,54 a credito del correntista, deve essere detratto l'importo di € 1.039,68, di cui deve farsi carico il correntista;
ne deriva che il saldo complessivo dei conti correnti dedotto in
15 giudizio, a credito del correntista, non è di € 45.271,54, ma di € 44.231,86 (€ 45.271,54 - €
1.039,68=€ 44.231,86).
In definitiva, in parziale riforma EL sentenza impugnata, la appellante deve essere Pt_1 condannata a pagare ai NT appellati la somma di € 44.231,86 (in luogo EL somma di
€ 45.271,54, determinata nella sentenza impugnata), oltre interesse al tasso legale dalla domanda al saldo.
C.3. Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava (in motivazione) la risoluzione del contratto denominato “4 You” stipulato in data 29.3.2001 per violazione degli obblighi informativi da parte EL banca, che aveva omesso di acquisire informazioni sul profilo di rischio dell'investitore e di fornire adeguate notizie allo stesso sulle caratteristiche del complesso prodotto finanziario che andava a sottoscrivere.
Il primo giudice nella motivazione EL sentenza impugnata affermava che all'accoglimento EL domanda di risoluzione del contratto “4 You” seguiva l'accoglimento EL domanda restitutoria proposta da parte attrice, odierna appellata, avente ad oggetto le somme corrisposte dal correntista, in bonis, alla banca in esecuzione del vincolo negoziale, somme ammontanti a € 10.553,62, di cui il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva tenuto conto ai fini del ricalcolo del conto 1796,04.
Il primo giudice nella sentenza impugnata affermava che non risultava provato quanto allegato dalla banca convenuta, ossia che le parti avevano risolto il contratto “4 You” a seguito di un accordo transattivo con cui avevano dato un nuovo e diverso regolamento ai diritti ed agli obblighi nascenti dal piano finanziario.
La banca appellante, di contro, ha affermato che il contratto “4 You” era stato già risolto dalle parti a seguito di accordo transattivo e, pertanto, essendo già venuto meno il contratto per volontà delle parti, esso non avrebbe potuto essere oggetto di pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento EL banca.
La banca appellante, a sostegno delle sue difese, affermava che con lettera del marzo 2002
, a mezzo del suo difensore, le proponeva la transazione EL PA controversia, con la vendita dei titoli ed il pagamento del debito residuo con la somma ricavata dalla predetta vendita;
essa accettava la proposta ed, in esecuzione EL transazione conclusa, nel mese di marzo 2022 vendeva i titoli mobiliari ed estingueva le relative posizioni debitorie con il pagamento delle rate scadute e non pagate e EL rate a scadere, ed
16 accreditava la somma di € 33.494,77 sul conto corrente n. 1796,04.
Questi fatti erano provati dalle due lettere del 24.6.2009 e dell'11.9.2009 inviate dal Curatore alla banca, non correttamente interpretate dal primo giudice, con cui il Curatore riconosceva che la banca aveva prima acquistato i titoli e poi venduto gli stessi con addebito e riaccredito sul conto corrente n. 1896,04; inoltre, l'accordo di risoluzione era anche confermato dall'accredito in data 22.3.2002 EL somma di € 33.479,77 sul conto corrente n. 1796,04, aperto appunto per tutte le operazioni relative al contratto “4 You”.
Le allegazione EL banca appellante in ordine alla risoluzione del contratto “4 You” che sarebbe stata posta in essere dalle parti in esecuzione di accordo transattivo sono state contestate dai NT appellati, che hanno anche eccepito la nullità di tale contratto perché non meritevole di tutela.
Il terzo motivo di appello è infondato, per la dirimente ed assorbente ragione che la transazione è un contratto che richiede la forma scritta ad probationem, ai sensi dell'art. 1967
c.c. (fermo l'obbligo EL forma scritta ad substantiam nelle ipotesi di cui all'art. 1350, n. 12,
c.c., che non ricorrono nel caso di specie); ne deriva che, in caso di contestazioni sull'esistenza e sul contenuto EL transazione, la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto transattivo deve essere fornita necessariamente mediante la produzione del contratto scritto, non potendo essa trarsi da presunzione.
Nel caso di specie, poiché non risulta in atti un contratto scritto di transazione, la prova dell'accordo transattivo e del suo contenuto non può trarsi in via presuntiva dall'accredito EL somma di € 33.479,77 sul conto corrente n. 1796, né dalle due missive del 24.6.2009 e dell'11.9.2009 inviate dal Curatore alla banca, dal cui contenuto, in ogni caso, non emerge nessun accordo transattivo, chiedendo, anzi, il Curatore alla banca la restituzione dell'importo dei titoli sottoscritti dal correntista, in bonis.
D. Le spese processuali
In base al principio EL soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da valutare sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza EL odierna appellante, convenuta in primo grado, nei confronti degli appellati Pt_1
e PA ON
e .
[...] ON
Le spese del giudizio di primo grado tra le suindicate parti sono liquidate in conformità a quanto liquidato dal primo giudice nella sentenza impugnata, atteso che la lieve riduzione
17 EL somma che, all'esito del giudizio di appello, la banca deve pagare ai NT appellati non determina il mutamento dello scaglione (€ 26.000,01 a € 52.000,00) utilizzato dal primo giudice per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Resta ferma la statuizione EL sentenza impugnata che pone le spese EL CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico EL odierna appellante. Pt_1
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, pari a €
44.231,86), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese relative al giudizio di secondo grado restano irripetibili a carico del
[...]
, in quanto detto fallimento è intervenuto nel giudizio di appello, Controparte_4 costituendosi unitamente ai due NT citati in giudizio dalla banca appellante ed attori in primo grado, ma l'intervento è inammissibile, come rilevato da questa Corte.
A carico EL banca appellante sono poste le spese EL CTU espletata nel presente grado di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei Parte_1 confronti del , n. 212/2005, e del PA Controparte_4 società , n. 40/2007, riunito al ON primo, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, n. 5525/2020, depositata in data 25.8.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio del AL EL SO;
ON
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma EL sentenza impugnata, condanna la appellante al pagamento, in favore degli Pt_1 appellati ON
, EL somma di € 44.231,86 (in luogo
[...] ON EL somma di € 45.271,54, determinata nella sentenza impugnata), oltre interessi al tasso legale dalla data EL domanda al saldo;
3) Condanna la appellante a pagare, in favore degli appellati Pt_1 PA
e e
[...] ON
18 , le spese del giudizio di primo grado, che liquida in conformità a ON quanto liquidato dal primo giudice nella sentenza impugnata (nella somma di € 448,89 per spese e € 7.254,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali,
IVA e CPA, se dovute come per legge);
4) Resta ferma la statuizione EL sentenza impugnata che pone a carico EL Pt_1 appellante delle spese EL CTU espletata nel giudizio di primo grado;
5) Condanna la appellante a pagare, in favore degli appellati Pt_1 PA
e e
[...] ON
, le spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di € ON
9.991,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge;
6) Spese del giudizio di appello irripetibili in capo al AL EL SO CP_2
;
[...]
7) Pone le spese EL CTU espletata nel presente grado di giudizio a carico EL Pt_1 appellante.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 849/2021
TRA
(C.F./P.Iva n. ), con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Salimbeni 3, in persona dell'avv. Daniele Peccianti (C.F. n. ) C.F._1 in forza di procura speciale ai rogiti dott. Rep. n. 36893 Racc. n. 18357, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Francesco
Fiore (C.F. n. ), presso il cui studio in Nola, On.le F. Napolitano, n. 64, C.F._2 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, n. 212/2005 (C.F. n. ), PA C.F._3
(C.F. ON
n. ), riunito al AL n. 212/2005 per estensione, in persona del C.F._4
Curatore, dott. rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo LO (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via Francesco Petrarca n. 20, C.F._5
Parco Le Rondini, Isolato 7, elettivamente domiciliano;
1 APPELLATI
NONCHE'
, (C.F. n. ), in Controparte_4 C.F._4 persona del Curatore, dr. rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo LO (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via Francesco Petrarca n. 20, C.F._5
Parco Le Rondini, Isolato 7, elettivamente domicilia;
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, n.
5525/2020, depositata in data 25.8.2020, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2011, il n. PA
212/2005, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27.4.2005, nonché il CP_1 EL società e , dichiarato dal Tribunale ON ON di Napoli con sentenza del 29.6.2007 in estensione del fallimento di PA
, n. 212/2005, e ad esso riunito, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Napoli, la e deducevano che: Pt_1 Parte_1
- era stato titolare presso la banca (filiale di PA Parte_1
Bacoli) di due rapporti di conto corrente aventi, rispettivamente, n. 62.17 e n. 1796.04;
- il contratto di conto corrente n. 62.17, concluso in data 7.1.1994, era stato sottoscritto dal solo e non anche dal funzionario EL banca, e, pertanto, doveva PA ritenersi nullo per mancanza di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB, con conseguente obbligo EL banca di restituzione degli interessi passivi indebitamente percepiti nel corso del rapporto, trattenendo solo gli interessi legali, nonché di tutti gli addebiti a titolo di spese;
- inoltre, nel corso del predetto rapporto, la banca convenuta aveva applicato addebiti illegittimi a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art.1283 c.c., e di commissione di massimo scoperto, non convenuta per iscritto;
aveva applicato gli interessi creditori ad un tasso inferiore a quello legale ed aveva determinato i cc. dd. numeri debitori e creditori derogando al principio dispositivo EL valuta effettiva, antergando i giorni valuta a sé favorevoli e postergando i
2 giorni valuta a sé sfavorevoli;
- quanto al conto corrente n. 1796.04, esso era stato aperto il 19.6.2011 per la gestione del piano finanziario denominato “4 You”, che era un vero e proprio mutuo per l'acquisto di titoli
(tra cui titoli EL stessa banca , i quali erano posti a garanzia Parte_1 dell'esatto pagamento del finanziamento accordato;
sul predetto conto erano stati addebitati gli importi dei titoli acquistati nell'ambito del piano finanziario ed erano state accreditate n.
11 rate di £ 600.000 (€ 308,87), ciascuna, per un totale di £ 6.600.000 (€ 3.408,58), girocontate dal c/c n. 62.17, per il rimborso del relativo finanziamento;
-il contratto denominato piano finanziario “4You”, sottoscritto dal solo PA
, era anch'esso nullo per carenza di forma scritta, non risultando apposta anche la
[...] sottoscrizione del funzionario EL banca;
- inoltre, la banca non aveva assolto ai suoi obblighi informativi, ex artt. 24 e 21 TUF, relativi sia alla caratteristica dell'investimento, sia all'esistenza del conflitto di interessi (atteso che tra i titoli acquistati vi erano quelli di società controllate dalla stessa banca Parte_1
che erano posti a garanzia dell'esatto pagamento del finanziamento accordato); tale
[...] violazione, anche se non avesse avuto incidenza sulla validità del contratto, avrebbe avuto rilevanza ai fini EL responsabilità precontrattuale EL banca, con conseguente obbligo di risarcimento danni.
Tanto dedotto, i NT attori così concludevano:
“A) Conto corrente n. 62,17.
1) accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma scritta, ovvero ed in subordine,
l'inopponibilità alla massa dei creditori del e del PA
AL EL società apparente tra e , per PA ON mancanza di data certa del contratto di conto corrente n. 62,17 datato 7 gennaio 1994, aperto presso il , (Filiale 9278 di Bacoli); Parte_1
2) in conseguenza EL domanda sub. 1) accertare e dichiarare che il Parte_1
(Filiale di Bacoli) nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con
[...]
, ha addebitato gli interessi ad un tasso superiore a quello legale PA vigente, e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle Parte_1 somme addebitate;
in via gradata, accertare e dichiarare che il Parte_1
(Filiale di Bacoli), nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con
[...]
ha addebitato gli interessi ad un tasso superiore a quello PA
3 nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 e, per l'effetto, condannare alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente addebitate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) ha Parte_1 illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze, spese ed oneri nel corso del rapporto n. 62,17 aperto presso il Parte_1
(filiale di Bacoli) nella misura di Euro 48.356,00, o nella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale vorrà determinare e, per l'effetto, condannare la Parte_1
alla restituzione per euro 48.356 o nella diversa maggiore o minore misura che il
[...]
Tribunale vorrà ritenere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) ha Parte_1 illegittimamente applicato tassi di interesse ultralegali, anche usurari ai sensi EL legge 108 del 1996, nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17, intrattenuto con PA
, presso il (Filiale di Bacoli) nella misura che il
[...] Parte_1
Tribunale vorrà ritenere e, per l'effetto, condannare il alla Parte_1 restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
5) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli), nel corso Parte_1 del rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con non ha PA accreditato gli interessi attivi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, ovvero, ed in subordine al tasso legale al tempo vigente, e, per l'effetto, condannare al pagamento delle somme non accreditate per interessi Parte_1 attivi oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
6) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) nel corso del Parte_1 rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con ha PA illegittimamente addebitato commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto, determinare gli importi illegittimamente percepiti e condannare alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo;
7) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli), nel corso del Parte_1 rapporto di conto corrente n. 62,17 intrattenuto con ha derogato PA illegittimamente al principio dispositivo EL valuta effettiva nel computo dei c.c. d.d. numeri
4 debitori e creditori e, per l'effetto, rideterminare la base di computo degli interessi a debito ed a credito con applicazione del principio dispositivo condannando Parte_1 alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
8) accertare e dichiarare che il (Filiale di Bacoli) ha Parte_1 illegittimamente applicato competenze, spese ed oneri nel corso del rapporto di conto corrente n. 62,17 aperto presso il (Filiale di Bacoli) nella misura Parte_1 che il Tribunale vorrà ritenere e, per l'effetto, condannare Parte_1 alla restituzione dell'importo determinato dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
B) Conto corrente n. 1796.04-piano finanziario denominato 4you.
1) accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma scritta, ovvero ed in subordine,
l'inopponibilità alla massa dei creditori del n. PA
212/2005 e del AL EL società apparente e PA CP_2
e AL EL SO n. 40/2007, per mancanza di data certa del
[...] ON contratto denominato “piano finanziario 4you” del 19 giugno 2001 concluso con il
[...]
(Filiale di Bacoli), e, per l'effetto, condannare Parte_1 Parte_1 alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi sino al soddisfo;
2) in via gradata, accertare e dichiarare il danno determinata al istante dalla CP_1 violazione degli obblighi di informazione nella misura che il Tribunale vorrà determinare, e per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Parte_1
istante dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
CP_1
C) in ogni caso, condannare la banca convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA in diritti ed onorari come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_1
che resisteva alle domande e ne chiedeva il rigetto, eccependo, tra l'altro, la
[...] prescrizione di qualsivoglia diritto alla restituzione di somme, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (consistente nell'espletamento di CTU contabile), decideva la causa con sentenza n. 5525/2020, depositata in data 25.8.2020, con cui così statuiva:
5 “1) in accoglimento per quanto di ragione EL domanda di parte attrice nei confronti del
e per l'effetto condanna il alla Parte_1 Parte_1 restituzione, in favore del e EL società PA CP_1 apparente EL somma di € 45.271,54 oltre ON ON interessi nella misura di legge a far data dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore EL parte Parte_1 attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 448,89 per spese ed euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, come Parte_1 liquidate nel corso del giudizio con separati decreti”.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 5525/2020, depositata in data 25.8.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato, Parte_1 in data 25.2.2021, al ed al PA [...]
, al fine di chiedere in totale e/o ON parziale riforma EL stessa, di:
“a) rigettare le domande formulate dal n. 212/2005 e PA
AL EL società apparente e nel primo PA ON grado, perché infondate, inammissibili e poi perché prescritte;
b) in via gradata, dichiarare prescritta l'azione di ripetizione per le rimesse effettuate nel periodo antecedente il decennio precedente la notifica dell'atto di citazione e disporre la rinnovazione EL CTU per effettuare altro ricalcolo applicando i tassi debitori convenuti dalle parti ed escludendo le rimesse prescritte;
con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il PA
, n. 212/2005, ed il
[...] ON
, nonché il , n. 40/2007, riunito al n.
[...] Controparte_4
212/2005, che, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342
c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 8.10.2021, il Collegio EL Settima Sezione Civile di questa
Corte disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
D. Lgs. 28/2010 e succ. mod., rinviando la causa all'udienza del 5.5.2022; con ordinanza
6 pronunciata all'esito EL predetta udienza le parti erano invitate a svolgere le proprie difese in ordine al corretto esperimento del procedimento di mediazione, considerato quanto disposto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 11, commi 4 e 5, D. Lgs 28/2010, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per il 16.11.2023, evidenziando il Collegio che il verbale negativo di mediazione non conteneva nessuna indicazione delle procure e dei poteri conferiti ai rappresentati delle parti, né dette procure erano state depositate agli atti.
A seguito dell'udienza del 16.11.2023, di cui era disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190, comma 2, c.p.c., ma era rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data 18.3.2024 al fine di disporre CTU contabile.
Espletata e depositata la CTU contabile;
transitata la causa in data 20.1.2005 dalla Settima alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento EL Presidente EL Corte di
Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, essa era assunta in decisione all'udienza del 26.3.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale.
In via preliminare, si rileva che nel giudizio di appello si costituivano oltre ai due NT citati dalla banca appellante, ossia il , n. 212/2005, ed il PA
, n. 40/2007, ON PA ON anche il AL EL SO , recante anch'esso il n. 40/2007, che, però, ON non era stato evocato nel giudizio di appello dalla banca appellante, né era stato parte del giudizio di primo grado.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio del AL EL SO . ON
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione dei NT appellati di improcedibilità dell'appello per aver partecipato al procedimento di mediazione, disposto nel presente giudizio di appello, un funzionario EL banca appellante privo di procura speciale è infondata, in quanto il funzionario EL banca, dr. , che Persona_1 partecipava al procedimento di mediazione, quale rappresentante EL stessa, era pienamente legittimato a farlo, poiché ricopriva il ruolo di “Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale” e con livello di procura “D5” (vedi attestato di ruolo, allegato alle note di trattazione scritta depositate dalla banca in data 10.11.2023) ed era munito dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale, conferitigli con atto per notaio del 15.6.2021 (allegata Pt_2
7 anch'essa alle note di trattazione scritta depositate in data 10.11.2023), corrispondenti al livello di procura ed al ruolo che aveva.
C.1. Il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, con la motivazione che la banca eccipiente non aveva allegato che vi fossero stati, in corso di rapporto, versamenti solutori nel senso da essa prospettati, né li aveva specificati, non adempiendo così al proprio onere probatorio sotto tale profilo, sicché il termine di prescrizione, decorrente dalla data di estinzione del conto, avvenuta in data 31.3.2005, era ancora in corso alla data di introduzione del giudizio di primo grado (in data 21.1.2011).
La banca appellante ha argomentato, di contro, che essa aveva assolto correttamente al proprio onere probatorio in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, allegate come solutorie, annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata) sia il dies a quo di decorrenza, mentre è onere di parte attrice, che intenda contestare l'eccezione di prescrizione ed affermare la distinzione tra atti solutori e ripristinatori ai fini EL decorrenza del termine di prescrizione, fornire la prova EL natura ripristinatoria delle rimesse.
Va da subito precisato che, poiché l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato in data 21.1.2011, la questione EL prescrizione si pone solo per il conto corrente n. 62.17, acceso il 7.1.1994 ed estinto il 3.3.2005, e non anche per il conto corrente n.
1796.06, acceso il 19.6.2001 (ed invero, dall'accensione del conto n. 1796.07 alla data di introduzione del giudizio di primo grado il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso).
Il primo motivo di appello è infondato, in quanto deve essere confermata la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione EL banca, seppure per motivazioni diverse da quelle espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata e che vanno sostituite con quelle che seguono.
Effettivamente, l'argomentazione utilizzata dal primo giudice per disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in primo grado, consistente nella genericità EL stessa eccezione per non aver la banca indicato le singole rimesse solutorie, non è condivisibile e si pone in contrasto con i principi affermati da cass. civ., sez. un., 13.6.2019, n.
15895, secondo cui l'onere di allegazione gravante sulla banca che, convenuta in giudizio,
8 voglia opporre l'eccezione di prescrizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
A fronte dell'eccezione di prescrizione EL banca, i NT, attori in primo grado, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., allegavano che il conto corrente n. 62.17 era affidato e tanto si evinceva dalle numerose fideiussioni rilasciate a garanzia proprio degli affidamenti concessi;
essendo il conto affidato, i versamenti effettuati dal correntista, in bonis, avevano tutti funzione ripristinatoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorreva dalla data di estinzione del conto (31.3.2005).
L'esistenza di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso EL prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie EL provvista o solutorie.
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata posta dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza del 2.12.2010, n. 24418, ai fini EL decorrenza EL prescrizione, affermandosi che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria EL provvista, non dalla data EL loro annotazione in conto, ma dalla data EL chiusura del conto, mentre, ove i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, il termine di prescrizione decorre dalla loro annotazione in conto.
Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza dell'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione non sarà tenuta a dedurre e a dimostrare l'esistenza di detto contratto;
altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista fin dall'inizio deduca l'esistenza del contratto di apertura di credito, a lui spettando di darne la relativa dimostrazione (cass. civ., 29.2.2024, n. 5364).
Contrariamente a quanto assume la banca appellante, non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova EL stipulazione del relativo contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1, D. Lgs. 385/1993. Ed invero, la rilevazione di tale vizio, nel caso di specie, non corrisponde all'interesse del correntista, l'unico che avrebbe potuto far valere detta nullità. In proposito, va rilevato che la nullità dei contratti bancari per
9 difetto di forma scritta, ex artt. 117, comma 1 e 3, D. Lgs. 385/1993 (TUB), si configura come una nullità di protezione, rilevabile d'ufficio, ex art. 127, comma 2, TUB. Tuttavia, essendo la nullità di protezione funzionale sia alla tutela di un interesse generale (integrità ed efficienza del mercato), sia di un interesse particolare (interesse del consumatore o del cliente), la rilevazione ufficiosa incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a far valere la nullità, escludendo che la controparte (nel caso di specie, la banca) possa far valere essa stessa la nullità o possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interessi suoi propri, estranei alla tutela del contraente debole
(cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità dei contratti di apertura di credito per mancanza di forma scritta, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso, non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione
(cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) – non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
E' stato altresì precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione EL banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria EL provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti
(cass. civ., 17.7.2023, n. 20455; cass. civ., 29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di affidamento – la cui nullità per difetto di forma
10 scritta, si ripete, può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi dai plurimi e convergenti elementi di natura documentale, evidenziati sia dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr.
[...]
(vedi relazione di consulenza tecnica, pagg. 13, 14), sia dal CTU nominato in Persona_2 grado di appello, dr. (vedi di relazione di consulenza tecnica, pagg. 19,20): Persona_3
- la presenza di numerose fideiussioni rilasciate da e Parte_3 [...]
la più remota delle quali risalente al 23.12 1987 e la più recedente al Parte_4
20.1.1994, che portano a ritenere che il conto corrente abbia goduto di un accompagnamento creditizio a garanzia del quale erano rilasciate le fideiussioni;
- il saldo del conto corrente quasi costantemente a debito anche per importi molto alti (in qualche caso superiore a £ 100.000.000);
- il reiterato adempimento, da parte EL risultante dagli estratti conto, di ordini di Pt_1 pagamento impartiti dal correntista in assenza di provvista;
- la costante applicazione EL CMS risultante dalle staffe del periodo successivo all'1.1.1999;
- l'assenza in atti di richieste di rientro dal debito da parte EL banca;
- le risultanze delle staffe relative al periodo dall'1.1.1999 in poi, che, per esplicita ammissione dello stesso CTP EL banca, odierna appellante (vedi a pag. 12 delle note del
CTP nell'allegato F 19 alla relazione di CTU depositata nel presente giudizio di Per_4 appello) “consentono di desumere gli importi degli affidamenti concessi dalla banca”.
In particolare, il CTU nominato nel giudizio di appello, dr. (cfr. relazione Persona_3 tecnica pag. 13), ha affermato, con riferimento al conto corrente n. 67.12, che per il periodo successivo all'anno 1998, la misura massima dello scoperto consentito dalla banca era ricavabile dalle staffe ed era pari a £ 70.000.000 (pari a € 36.151,98), ridotto a € 7.000,00, a partire dal II trimestre 2003; invece, per il periodo precedente, dall'apertura del conto al
31.12.1998, il mancato deposito delle staffe non consentiva di ricavare l'ammontare del fido;
tuttavia, per il suddetto periodo precedente all'1.1.1999, la presenza delle diverse lettere di fideiussione (le più recenti datate 20.1.1994 per £ 150.000.000) ed il fatto che il saldo del conto era stato pressoché costantemente a debito sin dall'apertura consentivano di ritenere, analogamente a quanto ipotizzato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, che il conto corrente n. 67/12 godesse di un fido pari alla misura massima dello scoperto rilevato tempo per tempo.
11 Con specifico riferimento al limite dell'affidamento che non è ricavabile dalle staffe per il periodo precedente all'1.1.1999, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inutilizzabilità EL prova per presunzione dell'affidamento non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui occorre aver certezza del limite dell'affidamento, in quanto, poiché la pattuizione di un obbligo EL banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno EL banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo EL somma accreditabile non costituisce elemento essenziale EL causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione EL provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione EL volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario
(cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione, con riferimento sia alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992, quando non vi era obbligo di forma scritta per i contratti bancari, sia alla disciplina successiva, caratterizzata dal regime EL nullità di protezione per la mancanza di forma scritta;
cass. civ., 13.6.2024, n. 16445, che in motivazione espressamente richiama cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, citata, condividendone i principi espressi;
vedi anche cass. civ.,17.7.2023, n. 20455, in motivazione).
Il CTU nominato nel giudizio di appello, dr. ha quindi effettuato le verifiche Persona_3 dei versamenti sulla base del presupposto dell'esistenza di un affidamento pari al massimo scoperto tempo per tempo rilevabile per il periodo precedente al 31.12.1998 e pari a £
70.000.000 per il periodo successivo.
Deve optarsi, in conformità ai precedenti di questa Corte, per la verifica delle rimesse effettuata sul saldo ricalcolato e non su saldo banca, considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, perché, solo dopo la ricostruzione del saldo, una rimessa trattata dalla banca come solutoria potrebbe rivelarsi, in realtà, ripristinatoria, come nel caso in cui il correntista risultasse extra fido, ma solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti (cfr. cass. civ., 19.5.2020, n. 9141; cass. civ., 21.6.2021,
n. 17634; cass. civ., 15.2.2021, n. 3858, in motivazione;
cass. civ., 16.3.2023, n. 7721).
Inoltre, il primo atto interruttivo EL prescrizione deve essere individuato, contrariamente a
12 quanto assunto dai NT appellati, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 21.1.2011, e non nella precedente lettera raccomandata del
4.3.2008, inviata dalla Curatela alla banca, in quanto detta lettera non contiene nessuna richiesta di restituzione delle somme indebitamente addebitate dalla banca, ma solo la richiesta di documenti e chiarimenti, a nulla rilevando l'inciso finale secondo cui la lettera aveva anche “valore di interruzione EL prescrizione (cass. civ., 4.1.2024, n. 279; cass. civ.,
18.3.2025, n. 7188).
Sulla base dei criteri che precedono, il CTU nominato nel presente giudizio di appello, dr.
(cfr. relazione tecnica, pag. 22), ha accertato che, con riferimento al conto Persona_3 corrente n. 62.17, non risultano rimesse solutorie nel periodo anteriore al 21.1.2001 (ossia nel periodo anteriore al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data
21.1.2011), e, quindi, prescritte (e, quindi, irripetibili); le rimesse nel predetto periodo sono tutte ripristinatorie e, quindi, con riferimento ad esse, il termine decennale di prescrizione decorre dalla chiusura del conto, avvenuta in data 31.3.2005, e non era ancora maturato all'epoca di notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 21.1.2011.
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, odierna appellante e convenuta in primo grado, volta a paralizzare la domanda di ripetizione dei risulta Parte_5 infondata, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice nella sentenza impugnata.
C.2. Il primo giudice aderiva all'ipotesi di ricalcolo del saldo dei conti correnti del CTU che prevedeva: 1) applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ex art. 117, comma 7, TUB, per gli interessi creditori e debitori, relativamente al periodo dal 10.1.1994 al 31.12.1998; 2) applicazione dei tassi banca a far data dall'1.1.1999; 3) addebito EL CMS con cadenza trimestrale nella misura massima come prevista nel contratto del 7.1.1994; 4) esclusione delle competenze non pattuite fino al 31.12.1998; 5) esclusione degli interessi passivi nel periodo di rilevazione del TEG maggiore dei tassi soglia.
Con il secondo motivo di appello, che si articola in due censure, la banca appellante ha contestato il criterio n. 1 ed il criterio n. 5 dell'ipotesi di calcolo del CTU fatta propria dal primo giudice, chiedendo che il ricalcolo del rapporto fosse effettuato applicando il tasso debitore convenuto nel contratto per tutta la durata del rapporto ed escludendo ogni ipotesi di usura sopravvenuta ovvero applicando nei limiti del tasso soglia il tasso debitore nel periodo di rilevazione del superamento del tasso soglia.
13 Il secondo motivo di appello, nella parte cui la banca si duole, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 62.17, dell'applicazione del tasso debitore sostitutivo, ex art. 117, comma 7,
TUB, per il periodo dal 7.1.1994 al 31.12.1998, in luogo dell'applicazione del tasso convenuto nel contratto, è infondato per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare/modificare la motivazione EL sentenza impugnata.
Benché il primo giudice non lo abbia esplicitato nella sentenza impugnata, il CTU nominato nel giudizio di primo grado applicava il tasso debitore sostitutivo, ex art. 117, comma 7, TUB, per il periodo dal 7.1.1994 al 31.12.1998, ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente n.
62.17, perché per il predetto periodo non erano state depositate in atti le staffe del conto corrente n. 62.17, con i riepiloghi delle competenze, per cui la banca non aveva fornito prova dei tassi di interesse applicati per il periodo dal 10.1.1994 al 31.12.1998, e, pertanto, per tale periodo il CTU applicava i tassi sostitutivi BOT;
dalle staffe depositate, invece, per il periodo dall'1.1.1999 al 31.12.2004, con il riepilogo delle competenze addebitate, si evinceva che la banca aveva applicato diversi tassi di interesse a seconda del livello di fido applicato, in ogni caso, sempre inferiori al tasso convenuto nel contratto pari al 19,50% su sconfinamento, se autorizzato (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU, dr. , Persona_2 pag. 34).
La banca appellante ha dedotto che il criterio di ricalcolo del rapporto, mediante applicazione del tassi debitori sostitutivi BOT, ex art. 117, comma 7, TUB, utilizzato dal CTU e avallato dal primo giudice, era in contrasto con le previsioni contenute nel contratto di conto corrente n. 62.17, nel quale era pattuita la misura del tasso debitore, pari al 19,500% per sconfinamenti se autorizzati, per cui non era consentito il ricorso al tasso debitore sostitutivo, di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Nel contratto di conto corrente n. 62.17 del 7.1.1994 era pattuito, oltre al tasso degli interessi creditori, solo il tasso degli interessi debitori per sconfinamento se autorizzato, pari al
19,50%, mentre non vi era nessuna pattuizione del tasso debitore intra fido.
Orbene, richiamando quanto detto per il primo motivo di appello, poiché il conto corrente n.
62.17 era assistito da affidamento sin dalla sua apertura, nella misura del massimo scoperto del conto tempo per tempo per il periodo dall'apertura del conto (7.1.1994) al 31.12.1998 e nella misura rilevabile dalle staffe per il periodo successivo, per gli interessi debitori intra fido
(che trovano sempre applicazione per il periodo fino al 31.12.1998, non essendo configurabili sconfinamenti) è corretta l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ex art. 117, comma 7,
14 TUB, e lo sarebbe per l'intera durata del rapporto, come ha affermato il CTU nominato nel giudizio di appello, ma, poiché il primo giudice ha limitato l'applicazione del tasso sostitutivo degli interessi debitori, ex art. 117, comma 7, TUB solo per il periodo che va dall'inizio del rapporto al 31.12.1998, mentre per il periodo successivo ha applicato gli interessi di fatto applicati dalla banca, e sul punto non è stato spiegato appello incidentale dal , resta CP_1 ferma la statuizione del primo giudice.
Il secondo motivo di appello, nella parte in cui contesta la sentenza impugnata per aver escluso l'addebito degli interessi passivi nel periodo di rilevazione del TEG maggiore dei tassi soglia, è fondato.
Ed invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 19.10.2017, n. 24675, ha affermato il principio secondo cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni EL legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia EL clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore EL predetta legge o EL clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento EL stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (conforme anche cass. civ., 17.8.2023, n. 24743, e cass. civ., 1.4.2025, n. 8669, in motivazione).
Alla luce dei principi sopra indicati, estensibili anche ai contratti di conto corrente, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in caso di usura sopravvenuta, devono continuare ad essere applicati al rapporto gli interessi originariamente pattuiti per un tasso che, al momento EL pattuizione originaria, non superava il tasso soglia.
L'addebito degli interessi affetti da usura sopravvenuta, calcolato dal primo CTU e da questi escluso nell'ipotesi di calcolo fatta propria dal primo giudice, è pari a € 1.039,68 (vedi allegato “mps”1 alla relazione tecnica integrativa depositata in data 20.11.2015).
Pertanto, il suddetto importo di € 1.039,68 non è ripetibile dai NT, odierni appellati, ma deve essere computato ai fini EL determinazione del saldo del conto corrente n. 62.17, per cui dal saldo complessivo dei due conti correnti dedotti in giudizio, determinato in €
45.271,54 a credito del correntista, deve essere detratto l'importo di € 1.039,68, di cui deve farsi carico il correntista;
ne deriva che il saldo complessivo dei conti correnti dedotto in
15 giudizio, a credito del correntista, non è di € 45.271,54, ma di € 44.231,86 (€ 45.271,54 - €
1.039,68=€ 44.231,86).
In definitiva, in parziale riforma EL sentenza impugnata, la appellante deve essere Pt_1 condannata a pagare ai NT appellati la somma di € 44.231,86 (in luogo EL somma di
€ 45.271,54, determinata nella sentenza impugnata), oltre interesse al tasso legale dalla domanda al saldo.
C.3. Con il terzo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava (in motivazione) la risoluzione del contratto denominato “4 You” stipulato in data 29.3.2001 per violazione degli obblighi informativi da parte EL banca, che aveva omesso di acquisire informazioni sul profilo di rischio dell'investitore e di fornire adeguate notizie allo stesso sulle caratteristiche del complesso prodotto finanziario che andava a sottoscrivere.
Il primo giudice nella motivazione EL sentenza impugnata affermava che all'accoglimento EL domanda di risoluzione del contratto “4 You” seguiva l'accoglimento EL domanda restitutoria proposta da parte attrice, odierna appellata, avente ad oggetto le somme corrisposte dal correntista, in bonis, alla banca in esecuzione del vincolo negoziale, somme ammontanti a € 10.553,62, di cui il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva tenuto conto ai fini del ricalcolo del conto 1796,04.
Il primo giudice nella sentenza impugnata affermava che non risultava provato quanto allegato dalla banca convenuta, ossia che le parti avevano risolto il contratto “4 You” a seguito di un accordo transattivo con cui avevano dato un nuovo e diverso regolamento ai diritti ed agli obblighi nascenti dal piano finanziario.
La banca appellante, di contro, ha affermato che il contratto “4 You” era stato già risolto dalle parti a seguito di accordo transattivo e, pertanto, essendo già venuto meno il contratto per volontà delle parti, esso non avrebbe potuto essere oggetto di pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento EL banca.
La banca appellante, a sostegno delle sue difese, affermava che con lettera del marzo 2002
, a mezzo del suo difensore, le proponeva la transazione EL PA controversia, con la vendita dei titoli ed il pagamento del debito residuo con la somma ricavata dalla predetta vendita;
essa accettava la proposta ed, in esecuzione EL transazione conclusa, nel mese di marzo 2022 vendeva i titoli mobiliari ed estingueva le relative posizioni debitorie con il pagamento delle rate scadute e non pagate e EL rate a scadere, ed
16 accreditava la somma di € 33.494,77 sul conto corrente n. 1796,04.
Questi fatti erano provati dalle due lettere del 24.6.2009 e dell'11.9.2009 inviate dal Curatore alla banca, non correttamente interpretate dal primo giudice, con cui il Curatore riconosceva che la banca aveva prima acquistato i titoli e poi venduto gli stessi con addebito e riaccredito sul conto corrente n. 1896,04; inoltre, l'accordo di risoluzione era anche confermato dall'accredito in data 22.3.2002 EL somma di € 33.479,77 sul conto corrente n. 1796,04, aperto appunto per tutte le operazioni relative al contratto “4 You”.
Le allegazione EL banca appellante in ordine alla risoluzione del contratto “4 You” che sarebbe stata posta in essere dalle parti in esecuzione di accordo transattivo sono state contestate dai NT appellati, che hanno anche eccepito la nullità di tale contratto perché non meritevole di tutela.
Il terzo motivo di appello è infondato, per la dirimente ed assorbente ragione che la transazione è un contratto che richiede la forma scritta ad probationem, ai sensi dell'art. 1967
c.c. (fermo l'obbligo EL forma scritta ad substantiam nelle ipotesi di cui all'art. 1350, n. 12,
c.c., che non ricorrono nel caso di specie); ne deriva che, in caso di contestazioni sull'esistenza e sul contenuto EL transazione, la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto transattivo deve essere fornita necessariamente mediante la produzione del contratto scritto, non potendo essa trarsi da presunzione.
Nel caso di specie, poiché non risulta in atti un contratto scritto di transazione, la prova dell'accordo transattivo e del suo contenuto non può trarsi in via presuntiva dall'accredito EL somma di € 33.479,77 sul conto corrente n. 1796, né dalle due missive del 24.6.2009 e dell'11.9.2009 inviate dal Curatore alla banca, dal cui contenuto, in ogni caso, non emerge nessun accordo transattivo, chiedendo, anzi, il Curatore alla banca la restituzione dell'importo dei titoli sottoscritti dal correntista, in bonis.
D. Le spese processuali
In base al principio EL soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da valutare sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza EL odierna appellante, convenuta in primo grado, nei confronti degli appellati Pt_1
e PA ON
e .
[...] ON
Le spese del giudizio di primo grado tra le suindicate parti sono liquidate in conformità a quanto liquidato dal primo giudice nella sentenza impugnata, atteso che la lieve riduzione
17 EL somma che, all'esito del giudizio di appello, la banca deve pagare ai NT appellati non determina il mutamento dello scaglione (€ 26.000,01 a € 52.000,00) utilizzato dal primo giudice per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Resta ferma la statuizione EL sentenza impugnata che pone le spese EL CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico EL odierna appellante. Pt_1
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, pari a €
44.231,86), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese relative al giudizio di secondo grado restano irripetibili a carico del
[...]
, in quanto detto fallimento è intervenuto nel giudizio di appello, Controparte_4 costituendosi unitamente ai due NT citati in giudizio dalla banca appellante ed attori in primo grado, ma l'intervento è inammissibile, come rilevato da questa Corte.
A carico EL banca appellante sono poste le spese EL CTU espletata nel presente grado di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei Parte_1 confronti del , n. 212/2005, e del PA Controparte_4 società , n. 40/2007, riunito al ON primo, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, n. 5525/2020, depositata in data 25.8.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio del AL EL SO;
ON
2) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma EL sentenza impugnata, condanna la appellante al pagamento, in favore degli Pt_1 appellati ON
, EL somma di € 44.231,86 (in luogo
[...] ON EL somma di € 45.271,54, determinata nella sentenza impugnata), oltre interessi al tasso legale dalla data EL domanda al saldo;
3) Condanna la appellante a pagare, in favore degli appellati Pt_1 PA
e e
[...] ON
18 , le spese del giudizio di primo grado, che liquida in conformità a ON quanto liquidato dal primo giudice nella sentenza impugnata (nella somma di € 448,89 per spese e € 7.254,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali,
IVA e CPA, se dovute come per legge);
4) Resta ferma la statuizione EL sentenza impugnata che pone a carico EL Pt_1 appellante delle spese EL CTU espletata nel giudizio di primo grado;
5) Condanna la appellante a pagare, in favore degli appellati Pt_1 PA
e e
[...] ON
, le spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di € ON
9.991,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge;
6) Spese del giudizio di appello irripetibili in capo al AL EL SO CP_2
;
[...]
7) Pone le spese EL CTU espletata nel presente grado di giudizio a carico EL Pt_1 appellante.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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