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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/02/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1830/2021 RG
TRA
, elett.te dom.to in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 93 presso lo studio dell'avv. Parte_1
Elisa Resurrezione che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
1 Org TR , in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Palma Campania alla Via Nuova
Nola 12 presso lo studio dell'avv. Arturo Rainone che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ
Org_ TR sede zonale di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Ottaviano alla via S. Michele n. 38 presso lo studio dell'avv. Arturo Rainone e dell'avv. Giuseppe
Cutolo che lo rappresentano e lo difendono in virtù procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.10.2023.
FATTO E MOTIVI
Org Con atto di citazione notificato in data 25.03.2021, conveniva in giudizio il TR Parte_1
– sede zonale di Castellammare di Stabia per accertare e dichiarare la responsabilità̀ professionale di quest'ultimo per l'errata formulazione della domanda di pensione anticipata, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.747,46 oltre interessi dalla domanda sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito pari alla somma delle mensilità di pensione perdute. Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio il in qualità di ente Controparte_1
Org promotore del patronato sede zonale di Castellammare, eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo in quanto privo di autonoma soggettività; l'incompetenza per territorio in favore del Org Tribunale di Roma, dove è ubicata la sede legale del TR nel merito, contestava la fondatezza della domanda ed istava per il suo rigetto.
2 In seguito all'autorizzazione alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio il Org TR sede centrale, il quale proponeva nuovamente, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
In primo luogo, deve dirsi che è priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale, sollevata da entrambi i convenuti.
Sul punto, invero, essi convenuti si sono limitati ad evidenziare che, nel caso di specie, giudice competente
– ai sensi dell'art. 19 c.p.c. – sarebbe il Tribunale di Roma, in quanto ivi è ubicata la sede legale del Org TR senza tuttavia contestare la insussistenza della dedotta competenza territoriale anche in ragione del restanti criteri concorrenti;
sul punto, va detto che, per giurisprudenza consolidata, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19, e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass civ., ordinanza n. 21769 del 27.10.2016; Cass. Civ., ordinanza n. 16284 del 18.06.2019).
Quanto alla deduzione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto TR- sede zonale di Castellammare di Stabia, deve dirsi che la stessa è fondata, alla luce della disciplina dettata dalla L. Org 152/2001 e, confermata, peraltro, dalla regolare costituzione del convenuto TR con sede in
Roma.
Venendo al merito della controversia, l'attore con l'atto di citazione ha dedotto che, nel mese di settembre
2019 aveva conferito mandato al TR, sede zonale di Castellammare di Stabia, per la presentazione di domanda di pensione di anzianità anticipata;
il TR aveva presentato in data 11.09.2019 l'istanza, che
CP_ in data 16.04.2020 era stata tuttavia respinta dall per carenza contributiva, sicché si configurava la responsabilità professionale del patronato per aver omesso di valutare la regolarità contributiva del cliente nonché di inoltrare la domanda di pensione ai sensi dell'art. 14 D.L. 4/2019 (cd. Quota 100), CP_ successivamente liquidata dall in favore di , in data 08.07.2020 in accoglimento dell'istanza Parte_1
avanzata da altro patronato cui egli si era rivolto.
Ora, sul punto, deve in via preliminare precisarsi che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. tra le tante, Cass. n. 18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002), gli Istituti di TR assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale, di tal che il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza.
3 Orbene, in considerazione alla specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta agli Istituti di
TR nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c.
Nel caso di specie, dalla disamina dei documenti e delle testimonianze assunte – v. verbale d'udienza del
Org 7.2.2023 - è emerso che il signor – impiegato del patronato che aveva prestato Parte_2
CP_ assistenza al signor – aveva, nel caso di specie, provveduto a richiedere all sia l'estratto Parte_1
contributivo che l'estratto certificativo al fine di valutare la situazione contributiva dell'assistito; rilevata la mancanza di alcuni mensilità rilevanti ai fini contributivi, informava l'assistito della possibilità di presentare domanda di pensione c.d. quota cento, ma tale soluzione era stata rifiutata da parte dello in Parte_1
quanto ritenuta antieconomica.
Dunque, sulla base di tali valutazioni, ed in ragione di una specifica richiesta in tal senso formulata dallo CP_
, il provvedeva sì ad inoltrare la domanda di pensione anticipata all stante in Parte_1 Parte_2
CP_ ogni caso la possibilità di integrare i contribuiti in itinere fino alla istruzione della pratica da parte dell e al contempo comunque richiedeva a mezzo pec il certificato al datore di lavoro. Org_2
In ragione di tutto quanto detto, deve ritenersi che l'analisi del contegno tenuto dal dipendente del patronato, confermato altresì dalla documentazioni in atti e non contestato specificamente da parte attrice, consente di ritenere che il TR abbia svolto tutte le attività necessarie per portare a compimento l'incarico ricevuto, fornendo adeguata assistenza e puntuali informazioni al proprio assisto;
su detto specifico punto, invero, il ha chiarito di aver “ rappresentato allo che, se non avesse Pt_2 Parte_1
CP_ avuto tutti i contributi necessari, la domanda di pensione anticipata sarebbe stata respinta dall' e gli avevo pertanto anche consigliato, per essere più certo, di inviare la domanda quota cento”.
Ne discende che le domande avanzate dall'attore sono infondate e non meritano accoglimento.
Parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario. (Cass. 21393/2005; 4843/2007;
17902/2010).
Ora, ritiene chi scrive che, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, la parte convenuta non ha specificamente allegato e provato alcun pregiudizio patito per effetto della condotta processuale tenuta dalla parte attrice, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
4 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
quanto ai compensi, essi, in ragione della materia trattata, vanno liquidai in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), secondo il criterio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018).
Org_ Nulla sulle spese nei rapporti tra attore e il convenuto TR sede zonale di Castellammare di
Stabia, stante la natura meramente processuale della pronuncia dichiarativa di difetto di legittimazione passiva di esso convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del TR sede zonale di Org_1
Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t.;
b) Rigetta la domanda attorea;
Org c) Condanna , al pagamento, in favore del TR – sede centrale, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 0,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
d) Nulla sulle spese nei rapporti tra attore e TR sede zonale di Castellammare di Org_1
Stabia, in persona del legale rappresentante p.t..
Così deciso in Torre Annunziata in data 9.2.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1830/2021 RG
TRA
, elett.te dom.to in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 93 presso lo studio dell'avv. Parte_1
Elisa Resurrezione che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
1 Org TR , in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Palma Campania alla Via Nuova
Nola 12 presso lo studio dell'avv. Arturo Rainone che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ
Org_ TR sede zonale di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Ottaviano alla via S. Michele n. 38 presso lo studio dell'avv. Arturo Rainone e dell'avv. Giuseppe
Cutolo che lo rappresentano e lo difendono in virtù procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.10.2023.
FATTO E MOTIVI
Org Con atto di citazione notificato in data 25.03.2021, conveniva in giudizio il TR Parte_1
– sede zonale di Castellammare di Stabia per accertare e dichiarare la responsabilità̀ professionale di quest'ultimo per l'errata formulazione della domanda di pensione anticipata, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.747,46 oltre interessi dalla domanda sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito pari alla somma delle mensilità di pensione perdute. Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio il in qualità di ente Controparte_1
Org promotore del patronato sede zonale di Castellammare, eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo in quanto privo di autonoma soggettività; l'incompetenza per territorio in favore del Org Tribunale di Roma, dove è ubicata la sede legale del TR nel merito, contestava la fondatezza della domanda ed istava per il suo rigetto.
2 In seguito all'autorizzazione alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio il Org TR sede centrale, il quale proponeva nuovamente, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
In primo luogo, deve dirsi che è priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale, sollevata da entrambi i convenuti.
Sul punto, invero, essi convenuti si sono limitati ad evidenziare che, nel caso di specie, giudice competente
– ai sensi dell'art. 19 c.p.c. – sarebbe il Tribunale di Roma, in quanto ivi è ubicata la sede legale del Org TR senza tuttavia contestare la insussistenza della dedotta competenza territoriale anche in ragione del restanti criteri concorrenti;
sul punto, va detto che, per giurisprudenza consolidata, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19, e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass civ., ordinanza n. 21769 del 27.10.2016; Cass. Civ., ordinanza n. 16284 del 18.06.2019).
Quanto alla deduzione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto TR- sede zonale di Castellammare di Stabia, deve dirsi che la stessa è fondata, alla luce della disciplina dettata dalla L. Org 152/2001 e, confermata, peraltro, dalla regolare costituzione del convenuto TR con sede in
Roma.
Venendo al merito della controversia, l'attore con l'atto di citazione ha dedotto che, nel mese di settembre
2019 aveva conferito mandato al TR, sede zonale di Castellammare di Stabia, per la presentazione di domanda di pensione di anzianità anticipata;
il TR aveva presentato in data 11.09.2019 l'istanza, che
CP_ in data 16.04.2020 era stata tuttavia respinta dall per carenza contributiva, sicché si configurava la responsabilità professionale del patronato per aver omesso di valutare la regolarità contributiva del cliente nonché di inoltrare la domanda di pensione ai sensi dell'art. 14 D.L. 4/2019 (cd. Quota 100), CP_ successivamente liquidata dall in favore di , in data 08.07.2020 in accoglimento dell'istanza Parte_1
avanzata da altro patronato cui egli si era rivolto.
Ora, sul punto, deve in via preliminare precisarsi che, secondo consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr. tra le tante, Cass. n. 18057/2018, n. 18814/2008 e 17997/2002), gli Istituti di TR assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale, di tal che il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza.
3 Orbene, in considerazione alla specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta agli Istituti di
TR nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c.
Nel caso di specie, dalla disamina dei documenti e delle testimonianze assunte – v. verbale d'udienza del
Org 7.2.2023 - è emerso che il signor – impiegato del patronato che aveva prestato Parte_2
CP_ assistenza al signor – aveva, nel caso di specie, provveduto a richiedere all sia l'estratto Parte_1
contributivo che l'estratto certificativo al fine di valutare la situazione contributiva dell'assistito; rilevata la mancanza di alcuni mensilità rilevanti ai fini contributivi, informava l'assistito della possibilità di presentare domanda di pensione c.d. quota cento, ma tale soluzione era stata rifiutata da parte dello in Parte_1
quanto ritenuta antieconomica.
Dunque, sulla base di tali valutazioni, ed in ragione di una specifica richiesta in tal senso formulata dallo CP_
, il provvedeva sì ad inoltrare la domanda di pensione anticipata all stante in Parte_1 Parte_2
CP_ ogni caso la possibilità di integrare i contribuiti in itinere fino alla istruzione della pratica da parte dell e al contempo comunque richiedeva a mezzo pec il certificato al datore di lavoro. Org_2
In ragione di tutto quanto detto, deve ritenersi che l'analisi del contegno tenuto dal dipendente del patronato, confermato altresì dalla documentazioni in atti e non contestato specificamente da parte attrice, consente di ritenere che il TR abbia svolto tutte le attività necessarie per portare a compimento l'incarico ricevuto, fornendo adeguata assistenza e puntuali informazioni al proprio assisto;
su detto specifico punto, invero, il ha chiarito di aver “ rappresentato allo che, se non avesse Pt_2 Parte_1
CP_ avuto tutti i contributi necessari, la domanda di pensione anticipata sarebbe stata respinta dall' e gli avevo pertanto anche consigliato, per essere più certo, di inviare la domanda quota cento”.
Ne discende che le domande avanzate dall'attore sono infondate e non meritano accoglimento.
Parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento. Infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario. (Cass. 21393/2005; 4843/2007;
17902/2010).
Ora, ritiene chi scrive che, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, la parte convenuta non ha specificamente allegato e provato alcun pregiudizio patito per effetto della condotta processuale tenuta dalla parte attrice, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
4 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
quanto ai compensi, essi, in ragione della materia trattata, vanno liquidai in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), secondo il criterio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018).
Org_ Nulla sulle spese nei rapporti tra attore e il convenuto TR sede zonale di Castellammare di
Stabia, stante la natura meramente processuale della pronuncia dichiarativa di difetto di legittimazione passiva di esso convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del TR sede zonale di Org_1
Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t.;
b) Rigetta la domanda attorea;
Org c) Condanna , al pagamento, in favore del TR – sede centrale, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 0,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
d) Nulla sulle spese nei rapporti tra attore e TR sede zonale di Castellammare di Org_1
Stabia, in persona del legale rappresentante p.t..
Così deciso in Torre Annunziata in data 9.2.2024
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