Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Alessandra Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura Asti, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento Daspo del Questore della Provincia di Asti dd. -OMISSIS-, notificato in data 16/10/23, per il periodo di anni 5, ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, e dal D.lgs. 377/01, di “accesso agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio dei tornei professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici ed amatoriali anche amichevoli organizzati dalla FIGC e dal CONI, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale gli è stato inibito l’accesso allo stadio ed alle competizioni calcistiche per il periodo di 5 anni, lamentando:
1) la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 in relazione all’accesso agli atti ed alla documentazione esibita alla difesa; sussisterebbe una violazione del diritto di difesa in quanto il provvedimento finale menziona anche un atto (ordinanza cautelare del luglio 2023 che qualifica il ricorrente “ punto di riferimento della tifoseria per lo smercio di stupefacenti ”) che non risultava menzionata nell’atto di avvio del procedimento;
2) violazione dell’art. 6 l. n. 401/89 e dell’art. 2 bis c. 1 l. n. 377/01; il fatto penale addebitato non presenta alcun diretto collegamento con il mondo del calcio; per altro la normativa che ammette di attribuire rilevanza anche a fatti non direttamente connessi con il contesto sportivo ne impone quantomeno un nesso potenziale o logico, che mancherebbe nel caso di specie;
3) violazione di legge ex art. 6 u co. l. n. 401/89, difetto di attualità e pericolosità per l'ordine pubblico dei comportamenti censurati; la condanna subita riguarda fatti risalenti; la pena è stata scontata, fruendo anche della liberazione anticipata; il ricorrente ha frequentato il servizio anti dipendenze, ha seguito apposito programma e svolto volontariato; le ultime frequentazioni dello stadio sarebbero avvenute con la figlia.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 76/2024 di questo TAR è stata disposta attività istruttoria.
Con ordinanza n. 84/2024 di questo TAR l’istanza di misure cautelari collegiali è stata respinta.
Con ordinanza n. 2351/2024 del Consiglio di Stato l’appello cautelare è stato respinto.
All’udienza del 29.4.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’amministrazione ha instaurato il prescritto contraddittorio procedimentale.
A fronte della contestazione mossa dal ricorrente, in sede procedimentale, relativamente al fatto che l’addebito posto a fondamento del provvedimento (avere subito una condanna alla grave pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti) non sarebbe stata idonea a giustificare l’inibitoria, in quanto lo spaccio oggetto di condanna non si era verificato allo stadio, l’amministrazione ha semplicemente meglio giustificato il ritenuto nesso tra la condotta di spaccio e il rischio che essa implica al momento della frequentazione dello stadio; in sostanza l’amministrazione ha evidenziato che un soggetto la cui condanna fa emergere un ruolo rilevante nel mondo dello spaccio (l’entità della condanna è tale per cui non si tratta certo di un episodio di scarso impatto; si evince dal testo della sentenza di condanna che il ricorrente deteneva, nelle pertinenze della sua abitazione, quasi 10 kg di hashish suddivisi in 104 panetti, oltre ad ulteriori e minori quantitativi di marijuana, cocaina, principi attivi e bilancini di precisione) è un fattore di rischio obiettivo all’atto di frequentazione del tifo organizzato. L’assunto talmente non rappresenta un’ipotesi astratta formulata dall’amministrazione da avere trovato esplicita conferma anche e proprio in un provvedimento di custodia cautelare che ha interessato il ricorrente e nel quale lo stesso viene definito “ riferimento certo nell’organizzazione dello smercio di sostanza stupefacente nell’ambito della tifoseria degli ultras ”.
Ora il fatto solo che nell’avvio del procedimento questo specifico atto (per altro certamente noto al ricorrente, che della custodia cautelare è stato il destinatario) non fosse specificamente menzionato non comporta certamente che, e mero scopo di rafforzamento della motivazione, esso non fosse invocabile nel provvedimento proprio in replica all’obiezione per cui i reati commessi non rappresenterebbero un fattore di rischio ricollegabile alle manifestazioni sportive. L’avvio del procedimento induce fisiologicamente un confronto all’esito del quale, legittimamente, l’amministrazione può meglio esplicitare le proprie argomentazioni, purché non ne modifichi i fondamenti, come certamente non li ha modificati nel caso di specie.
Il primo motivo deve quindi essere respinto.
Con il secondo motivo si sostiene, in sostanza, che l’addebito mosso non avrebbe attinenza con il calcio e quindi non sarebbe coerente con la tipologia di divieto adottato. Con il terzo motivo si contesta poi che i fatti addebitati sarebbero risalenti nel tempo, dunque inidonei ad esprimere una pericolosità attuale; in aggiunta il ricorrente avrebbe seguito con successo un percorso riabilitativo.
Quanto al primo punto, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione, occorre ricordare che il provvedimento ha fatto dichiaratamente applicazione dell’art. 6 co. 1 lett. c) della l. n. 401/89, il quale consente l’adozione del cosiddetto DASPO nei confronti di coloro che risultano:
“c) …denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
La circostanza che i fatti non debbano necessariamente essere occorsi in occasione o a causa di manifestazioni sportive è dunque prevista per legge.
L’elenco dei reati per i quali è ammesso anche il DASPO cosiddetto “indiretto” contempla tra l’altro quelli di cui all’art. 380 co. 2 lett. h), che a sua volta menziona il reato di spaccio di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90, addebitato al ricorrente.
La condanna di cui il ricorrente è gravato è del 2019, dunque si colloca pacificamente nel quinquennio dal provvedimento (del 2023); poco rileva lo sforzo di parte ricorrente per ricostruire tempistiche dei fatti che sono a loro volta presupposto della condanna, posto che è la norma a dare rilevanza alla tempistica della condanna e non degli addebiti; in ogni caso si tratta di fatti del 2019, tutt’altro qualificabili che remoti e della già evidenziata significativa rilevanza, che non può che presupporre l’inserimento in un sistema articolato; essi trovano ulteriore conferma nei plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente che emergono dall’ordinanza di custodia cautelare (in taluni casi anche di ingenti quantitativi, si veda l’episodio del -OMISSIS-, per il quale si addebita la cessione di ben 2 kg di hashish ; l’entità della cessione vede quindi il ricorrente necessariamente operare anche come intermediario di ulteriori cessioni), molti dei quali si collocano ancora nell’intero arco del 2019 e sono del tutto coerenti con quanto già emerso dalla sentenza di condanna del 2019.
La difesa di parte ricorrente evidenzia come, per sfuggire a censure di legittimità costituzionale e più in generale di coerenza tra il mezzo e il fine, l’addebito di fatti pacificamente occorsi al di fuori di manifestazioni sportive può avere rilevanza ai fini di un DASPO unicamente se vi sono plausibili nessi tra il reato addebitato e la possibilità che si vengano a creare situazioni di rischio in occasione delle competizioni sportive.
Ritiene il Collegio che la numerosa casistica esposta in ricorso per sostenere l’illegittimità di provvedimenti adottati per condotte avulse dal contesto sportivo non abbia puntuale attinenza con i fatti per cui è causa; se episodi di violenza, magari individuale e magari occasionata da ben specifici contesti che nulla hanno a che fare con il calcio, non possono tramutarsi in un automatico rischio per l’ordine pubblico allo stadio, ben diverso è lo spaccio in forma significativa e sostanzialmente organizzata di stupefacente, assumendo persino a fatto notorio la potenziale pericolosa intersezione tra fenomeni di spaccio e contesti quali le tifoserie organizzate.
Ne consegue che la tipologia di reato, per altro individuata come ex se rilevante dal legislatore, giustifica nello specifico contesto, e tenuto conto dei quantitativi che hanno visto coinvolto il ricorrente, una valutazione di sua plausibile idoneità ad interferire con la sicurezza pubblica all’atto di frequentazione delle manifestazioni sportive.
Sussiste quindi una pericolosità specifica dell’attività criminale svolta rispetto al contesto delle manifestazioni sportive e non si tratta, per contro, di fare applicazione di principi di pericolosità astratta.
Da ultimo, con il terzo motivo, in ricorso si insiste sulla lontananza nel tempo dei fatti, che tale non è in quanto financo gli addebiti che emergono dai provvedimenti giudiziari in atti ricadono nell’arco temporale considerato dal legislatore. Quanto poi alla buona condotta del ricorrente nel contesto dell’esecuzione della pena, con assunzione responsabile di un percorso riabilitativo, se essa fa certamente onore al ricorrente e risponde pienamente alle finalità rieducative della pena, resta che il divieto di partecipare a manifestazioni sportive per un certo lasso di tempo, a tutela della sicurezza del contesto, non appare idoneo a pregiudicare un serio e convinto percorso rieducativo, il quale, per altro non trova nella frequentazione dello stadio uno specifico punto di snodo o valorizzazione dell’individuo.
La misura è comunque temporanea a consentirà al ricorrente, terminata e manutenuta coerentemente la scelta rieducativa intrapresa, di recuperare anche questa attività ludica, fermo il pur doveroso rispetto delle ragioni di prevenzione e di tutela della sicurezza collettiva.
Evidenzia poi parte ricorrente la lunga durata dell’interdizione; essa non risulta tuttavia irragionevole se commisurata alla gravità e reiterazione dei fatti che hanno visto il ricorrente protagonista e che emergono in atti; essi, fermo il percorso riabilitativo, restano episodi di cui si è deliberatamente e reiteratamente reso protagonista.
Anche il secondo e terzo motivo di ricorso devono quindi essere respinti.
Considerato il percorso riabilitativo che emerge in capo al ricorrente le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.