Decreto cautelare 6 maggio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/06/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2025, proposto da
De Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maiori, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 29 aprile 2025, prot. n. 7484: archiviazione della SCIA del 17 aprile 2025, prot. n. 6877, avente per oggetto l’esercizio dell’attività di parcheggio temporaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maiori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la De Marco s.r.l. (in appresso, D. M.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 29 aprile 2025, prot. n. 7484, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Attività Produttive di Maiori aveva disposto l’archiviazione della SCIA del 17 aprile 2025, prot. n. 6877, avente per oggetto l’esercizio dell’attività di parcheggio temporaneo sull’area ubicata in Maiori, via Nuova Chiunzi, n. 1, e censita in catasto al foglio 20, particelle 774 e 776; -- ove occorrente, il “Regolamento comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali” (in appresso, Regolamento comunale), approvato con delibera del Consiglio comunale di Maiori n. 5 del 23 febbraio 2022;
- la gravata interdizione era motivata in base al rilievo che la SCIA del 17 aprile 2025, prot. n. 6877, figurava «presentata da una parte di una società formalmente distinta ma riconducibile, sotto il profilo soggettivo e organizzativo, a una società già destinataria di un provvedimento di diniego per irregolarità tributarie, che nella sostanza non risulta regolarizzata»;
- in particolare, a carico della MI s.r.l. (in appresso, C.), in rapporto di «continuità soggettiva ed economica» con la D. M. per avere in comune con quest’ultima il socio MI AN e la sede legale, figurava una situazione di irregolarità nel versamento dei tributi locali, per la quale si rendeva, quindi, applicabile la misura di coazione indiretta disciplinata dell’art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019, e dal Regolamento comunale;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che l’amministrazione intimata: a) in violazione degli artt. 15 ter del d.l. n. 34/2019 (interpretabile in senso rigoroso e restrittivo, stante il relativo contenuto coercitivo), 2 e 4 del Regolamento, avrebbe esteso la verifica di regolarità tributaria, costituente requisito per l’esercizio dell’attività segnalata, anche nei confronti di un soggetto (C.) diverso da quello proponente (D. M.); b) in violazione del principio di legalità codificato in materia tributaria dagli artt. 3 del d.lgs. n. 472/1997 e 3, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 87/2024, avrebbe irrogato una sanzione nei confronti di un soggetto diverso da quello responsabile dell’illecito accertato; c) avrebbe esercitato un potere interdittivo demandato alla competenza prefettizia;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Maiori eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 27 maggio 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, «gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti»;
- il Regolamento comunale stabilisce: -- all’art. 2, che «possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente – o di avvio della riscossione coattiva superiore all’importo di € 10.000,00»; -- all’art. 3, che «ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovino in posizione di irregolarità tributaria in misura superiore all’importo di € 10.000,00 (diecimila) non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi»; -- all’art. 4, comma 1, che, «all’atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l’ufficio preposto procede a richiedere all’ufficio tributi dell’ente l’attestato di regolarità tributaria del soggetto istante»;
- e precisa, al successivo comma 3 dell’art. 4, che, «nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante»;
- la suindicata disciplina regolamentare è, dunque, perspicua e puntuale nel circoscrivere al solo soggetto «istante», e cioè al solo soggetto beneficiario del titolo abilitativo, sia esso persona fisica o persona giuridica, la prescrizione del possesso del requisito della regolarità tributaria, senza lasciare margini per estenderne la portata anche ai soggetti terzi al medesimo direttamente o indirettamente collegati da rapporti di cointeressenza;
- ciò, peraltro, in linea con l’interpretazione «adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata» dell’art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, propugnata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., nelle sentenze n. 764 del 7 ottobre 2024 e n. 338 del 23 aprile 2025, a salvaguardia del principio ordinamentale basico di legalità;
- viceversa, l’approccio propugnato dal resistente Comune di Maiori si risolve in una indebita estensione analogica di una disciplina che, per la sua valenza coercitivo-limitativa dell’attività economica privata, richiede un’applicazione rigorosamente improntata al richiamato principio di legalità, lasciando al di fuori dal perimetro operativo della misura di coazione indiretta da essa contemplata i soggetti diversi dai diretti beneficiari di licenze, autorizzazioni, concessioni o SCIA; e finisce per postulare, in capo all’amministrazione, l’esercizio di un potere di indagine sui collegamenti, palesi od occulti, di questi ultimi con terzi contribuenti, il quale si rivela atipico e abnorme rispetto alla funzione propria della misura anzidetta;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO