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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
11782 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11782/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pendente
TRA
con sede legale e direzione in Bologna alla Via Parte_1
Stalingrado, 45 (Codice Fiscale e Part. IVA ) già denominata P.IVA_1 Controparte_1
quale incorporante di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
l
[...] Controparte_4 del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna (Rep. 53712., Racc. 34018), in persona Per_1 del suo procuratore ad negotia Dott. munito dei poteri di rappresentanza legale CP_5 in forza di procura speciale del 16/12/2016 in autentica Notaio dott. i Persona_2
Bologna ai nn. 84761 e 8412 di rep./fasc., rappresentata e difesa a OP (COD. FISC. ) con studio in Napoli al Viale Colli Aminei, C.F._1
36/K e presso di lei elettivamente domiciliata APPELLANTE E
C.F. nato il [...] a [...] ed elett.te Controparte_6 CodiceFiscale_2 dom.to in Arzano (NA), alla I Trav. G.Galilei, n 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Silvestro, C.F. , dalle quali è rapp.to e difeso. C.F._3
APPELLATA
Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 13.01.2025 in atti da intendersi, quivi, integralmente richiamato e trascritto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione, notificato a mezzo posta in data 25.02.2020- 04.03.2020 alla
[...]
(cfr. doc. n. 1), il Signor conveniva innanzi al Giudice di CP_8 Controparte_6
Pace di Frattamaggiore la ed il Signor Controparte_9
per l'udienza del giorno 30.04.2020, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_7 ate dal medesimo Signor in qualità di conducente del Controparte_6 veicolo Lancia Y tg. AR 852 PJ di sua proprietà conseguenti al sinistro assunto verificatosi
1 in località Asse Mediano, uscita Sant'Antimo Casandrino di Napoli, il giorno 02.06.2010, verso le ore 10.30, per colpa esclusiva del conducente dell'autocarro tg. BS 207 ZR, il quale non manteneva la dovuta distanza di sicurezza, andando a tamponare il veicolo Lancia Y tg. AR 852 PJ in transito nella suddetta via. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la convenivano il sig. Parte_1 CP_6
e al fine di ottenere la riforma della predetta sentenza e, quindi,
[...] Controparte_7
l'accoglimento della pretesa con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_6
e, nel merito, l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite. Rimaneva contumace sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_7
Acquisito il fascicolo di conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame. Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria). Quanto all'art. 348-bis c.p.c. - secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») - si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris' . Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
3.Nel merito La domanda risulta priva di fondamento e, dunque, va rigettata. L'odierno appellante deduce l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in quanto la stessa non gli sarebbe stata notificata o comunicata, impedendogli così di esercitare il proprio diritto di difesa.
2 Tuttavia, tale censura non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notificazione degli atti del processo è richiesta esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le ordinanze emesse dal Giudice di primo grado nell'ambito della gestione del processo, ivi comprese quelle di anticipazione o di natura ordinatoria, non sono soggette a notificazione o comunicazione, salvo specifica previsione normativa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 7463; Cass. Civ., Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 342). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, avente carattere anticipatorio, si inserisce nell'alveo delle determinazioni del Giudice volte a regolare il corso del giudizio e non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile con appello, né un atto che necessiti di comunicazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21691). Pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante appare infondata, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi di garanzia processuale. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere confermata e il gravame rigettato.
4. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11782/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_6 del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in €. 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 28/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Caroppoli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11782/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pendente
TRA
con sede legale e direzione in Bologna alla Via Parte_1
Stalingrado, 45 (Codice Fiscale e Part. IVA ) già denominata P.IVA_1 Controparte_1
quale incorporante di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
l
[...] Controparte_4 del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna (Rep. 53712., Racc. 34018), in persona Per_1 del suo procuratore ad negotia Dott. munito dei poteri di rappresentanza legale CP_5 in forza di procura speciale del 16/12/2016 in autentica Notaio dott. i Persona_2
Bologna ai nn. 84761 e 8412 di rep./fasc., rappresentata e difesa a OP (COD. FISC. ) con studio in Napoli al Viale Colli Aminei, C.F._1
36/K e presso di lei elettivamente domiciliata APPELLANTE E
C.F. nato il [...] a [...] ed elett.te Controparte_6 CodiceFiscale_2 dom.to in Arzano (NA), alla I Trav. G.Galilei, n 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Silvestro, C.F. , dalle quali è rapp.to e difeso. C.F._3
APPELLATA
Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 13.01.2025 in atti da intendersi, quivi, integralmente richiamato e trascritto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione, notificato a mezzo posta in data 25.02.2020- 04.03.2020 alla
[...]
(cfr. doc. n. 1), il Signor conveniva innanzi al Giudice di CP_8 Controparte_6
Pace di Frattamaggiore la ed il Signor Controparte_9
per l'udienza del giorno 30.04.2020, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_7 ate dal medesimo Signor in qualità di conducente del Controparte_6 veicolo Lancia Y tg. AR 852 PJ di sua proprietà conseguenti al sinistro assunto verificatosi
1 in località Asse Mediano, uscita Sant'Antimo Casandrino di Napoli, il giorno 02.06.2010, verso le ore 10.30, per colpa esclusiva del conducente dell'autocarro tg. BS 207 ZR, il quale non manteneva la dovuta distanza di sicurezza, andando a tamponare il veicolo Lancia Y tg. AR 852 PJ in transito nella suddetta via. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la convenivano il sig. Parte_1 CP_6
e al fine di ottenere la riforma della predetta sentenza e, quindi,
[...] Controparte_7
l'accoglimento della pretesa con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_6
e, nel merito, l'infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite. Rimaneva contumace sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_7
Acquisito il fascicolo di conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame. Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria). Quanto all'art. 348-bis c.p.c. - secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 –quater») - si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di 'fumus boni iuris' . Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
3.Nel merito La domanda risulta priva di fondamento e, dunque, va rigettata. L'odierno appellante deduce l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in quanto la stessa non gli sarebbe stata notificata o comunicata, impedendogli così di esercitare il proprio diritto di difesa.
2 Tuttavia, tale censura non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notificazione degli atti del processo è richiesta esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le ordinanze emesse dal Giudice di primo grado nell'ambito della gestione del processo, ivi comprese quelle di anticipazione o di natura ordinatoria, non sono soggette a notificazione o comunicazione, salvo specifica previsione normativa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 7463; Cass. Civ., Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 342). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, avente carattere anticipatorio, si inserisce nell'alveo delle determinazioni del Giudice volte a regolare il corso del giudizio e non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile con appello, né un atto che necessiti di comunicazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21691). Pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante appare infondata, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi di garanzia processuale. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere confermata e il gravame rigettato.
4. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota specifica, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11782/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_6 del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in €. 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 28/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Caroppoli
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