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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in via M. BASTIA, 30, 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
ATTORE/I
P.M INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata nella Federazione Russa, il 03.03.1990) presentavano al Tribunale Controparte_1 domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 24.09.2022 – atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 176, Parte II, Serie A, Anno 2022.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con decreto (29.01.2025) il Giudice fissava l'udienza del 14.02.2025 per la trattazione del procedimento di separazione personale, disponendone la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 2 Le parti procedevano ritualmente al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, insistendo nelle conclusioni del ricorso congiunto e ribadendo la propria intenzione di non volersi riconciliare.
All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore delle allegazioni delle parti, di cui al ricorso congiunto, sia dalla separazione di fatto già in atto tra le stesse – le parti, infatti, vivono già separatamente, essendosi trasferita, la signora, nel proprio Paese di origine -, nonché dalla volontà espressa dalle medesime di non volersi riconciliare.
Ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, dunque, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici tra le parti), in assenza di figli della coppia ovvero di ulteriori domande di carattere economico, essendosi dichiarate entrambe le parti economicamente autosufficienti.
Ad avviso del Tribunale, in virtù dei termini della presente sentenza, sussistono giustificati motivi affinché le spese di giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata nella Federazione Russa, il 03.03.1990) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 24.09.2022 – atto regolarmente trascritto nei registri dello
Stato Civile al n. 176, Parte II, Serie A, Anno 2022.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese del giudizio di separazione integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in via M. BASTIA, 30, 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA FRANCESCO
ATTORE/I
P.M INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata nella Federazione Russa, il 03.03.1990) presentavano al Tribunale Controparte_1 domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 24.09.2022 – atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 176, Parte II, Serie A, Anno 2022.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con decreto (29.01.2025) il Giudice fissava l'udienza del 14.02.2025 per la trattazione del procedimento di separazione personale, disponendone la sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 2 Le parti procedevano ritualmente al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, insistendo nelle conclusioni del ricorso congiunto e ribadendo la propria intenzione di non volersi riconciliare.
All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore delle allegazioni delle parti, di cui al ricorso congiunto, sia dalla separazione di fatto già in atto tra le stesse – le parti, infatti, vivono già separatamente, essendosi trasferita, la signora, nel proprio Paese di origine -, nonché dalla volontà espressa dalle medesime di non volersi riconciliare.
Ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, dunque, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici tra le parti), in assenza di figli della coppia ovvero di ulteriori domande di carattere economico, essendosi dichiarate entrambe le parti economicamente autosufficienti.
Ad avviso del Tribunale, in virtù dei termini della presente sentenza, sussistono giustificati motivi affinché le spese di giudizio siano integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata nella Federazione Russa, il 03.03.1990) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 24.09.2022 – atto regolarmente trascritto nei registri dello
Stato Civile al n. 176, Parte II, Serie A, Anno 2022.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese del giudizio di separazione integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2