TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 28-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di promosso dal Parte_1 debitore, con l'ausilio dell'Avv. Massimo Romolotti e dell'Avv.
Giorgia Gallo nominati Gestori della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 28-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Parte_1
nato a [...] il [...], c.f.
[...] C.F._1 residente in [...]1; considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII); considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata e le successive integrazioni dell'Avv. Giorgia Gallo e dell'Avv. Massimo Romolotti, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente da vicende legate alla separazione dalla ex moglie nonché a debiti tributari e fiscali collegati all'attività artigiana svolta fino al 2014; rilevato che risultano in capo al sig. debiti per € Parte_1
151.120,74 oltre alle spese di procedura stimate in € 4.929,00; rilevato che il debitore è assunto a tempo indeterminato da CP_1
del Gruppo INALCA di Reggio Emilia;
[...] che attualmente, a seguito dell'incendio del 10 febbraio 2025 che ha interessato, distruggendolo, lo stabilimento dove lavora il ricorrente, sta prestando l'attività lavorativa presso l'unità produttiva di Castelvetro (MO) e percepirà anche un'indennità di trasferta;
considerato che il debitore può contare su una retribuzione media mensile di € 1.800,00 che può raggiungere la somma di € 2.100,00
/2.300,00 a secondo dei periodi di lavoro e degli straordinari oltre all'indennità di trasferta;
considerato che il ricorrente deve versare alla ex moglie, come previsto dall'omologa della sentenza di separazione € 200,00 mensili e per comodità, ha chiesto che l'importo venisse trattenuto direttamente dalla busta paga;
considerato quindi che attualmente la retribuzione è gravata da trattenuta (volontaria) di € 200,00 per il mantenimento della ex moglie e da trattenuta di € 232,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio in favore di Italcredi spa;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili;
considerato che è proprietario di Fiat Punto targata TGDW579GH del
2009 attualmente in uso al ricorrente ed utilizzata per gli spostamenti lavorativi e di Fiat Punto targata DE448AS del 2007 in uso alla ex moglie che si ritiene di escludere dalla procedura in ragione del valore irrisorio degli stessi;
rilevato che il debitore è titolare di c/c postale su cui viene accreditato lo stipendio con giacenze esigue;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non
è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”; rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e dai due figli maggiorenni – studenti non economicamente indipendenti- che di recente vivono con il padre (e non più con la madre) anche se solo il figlio maggiore ha già Per_1 trasferito la residenza;
considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in € 2.100,00 (comprendono il mantenimento della ex moglie e dei due figli); considerato che non si reputa opportuno sospendere la trattenuta in busta paga in favore della ex moglie, ne consegue che la somma da escludere dalla procedura sarà di € 1.900,00; ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti in considerazione dei flussi di lavoro e delle ore di straordinario, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità; che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che l'OC ha fornito l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3, quarto periodo e che quindi è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori; osservato, quanto alla trattenuta per la cessione del quinto che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della
Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'CC (inteso come Gestore e CC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'CC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib.
Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:
(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati
“più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'OC e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore,
è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'OC (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'OC e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'CC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b); visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. residente in [...]
47/1;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatori l'Avv. Giorgia Gallo e l'Avv. Massimo
Romolotti, già nominati dall'OC; Controparte_2
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e, quindi, non è opponibile alla procedura, la cessione del quinto dello stipendio in favore di CP_3
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dei veicoli targati
TGDW579GH e DE448AS;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio del ricorrente;
VIII. dispone che il debitore verserà alla procedura le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, quantificate in €
1.900,00;
IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 3 aprile 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 28-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di promosso dal Parte_1 debitore, con l'ausilio dell'Avv. Massimo Romolotti e dell'Avv.
Giorgia Gallo nominati Gestori della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 28-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Parte_1
nato a [...] il [...], c.f.
[...] C.F._1 residente in [...]1; considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII); considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata e le successive integrazioni dell'Avv. Giorgia Gallo e dell'Avv. Massimo Romolotti, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente da vicende legate alla separazione dalla ex moglie nonché a debiti tributari e fiscali collegati all'attività artigiana svolta fino al 2014; rilevato che risultano in capo al sig. debiti per € Parte_1
151.120,74 oltre alle spese di procedura stimate in € 4.929,00; rilevato che il debitore è assunto a tempo indeterminato da CP_1
del Gruppo INALCA di Reggio Emilia;
[...] che attualmente, a seguito dell'incendio del 10 febbraio 2025 che ha interessato, distruggendolo, lo stabilimento dove lavora il ricorrente, sta prestando l'attività lavorativa presso l'unità produttiva di Castelvetro (MO) e percepirà anche un'indennità di trasferta;
considerato che il debitore può contare su una retribuzione media mensile di € 1.800,00 che può raggiungere la somma di € 2.100,00
/2.300,00 a secondo dei periodi di lavoro e degli straordinari oltre all'indennità di trasferta;
considerato che il ricorrente deve versare alla ex moglie, come previsto dall'omologa della sentenza di separazione € 200,00 mensili e per comodità, ha chiesto che l'importo venisse trattenuto direttamente dalla busta paga;
considerato quindi che attualmente la retribuzione è gravata da trattenuta (volontaria) di € 200,00 per il mantenimento della ex moglie e da trattenuta di € 232,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio in favore di Italcredi spa;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili;
considerato che è proprietario di Fiat Punto targata TGDW579GH del
2009 attualmente in uso al ricorrente ed utilizzata per gli spostamenti lavorativi e di Fiat Punto targata DE448AS del 2007 in uso alla ex moglie che si ritiene di escludere dalla procedura in ragione del valore irrisorio degli stessi;
rilevato che il debitore è titolare di c/c postale su cui viene accreditato lo stipendio con giacenze esigue;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non
è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”; rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e dai due figli maggiorenni – studenti non economicamente indipendenti- che di recente vivono con il padre (e non più con la madre) anche se solo il figlio maggiore ha già Per_1 trasferito la residenza;
considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in € 2.100,00 (comprendono il mantenimento della ex moglie e dei due figli); considerato che non si reputa opportuno sospendere la trattenuta in busta paga in favore della ex moglie, ne consegue che la somma da escludere dalla procedura sarà di € 1.900,00; ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti in considerazione dei flussi di lavoro e delle ore di straordinario, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità; che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che l'OC ha fornito l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3, quarto periodo e che quindi è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori; osservato, quanto alla trattenuta per la cessione del quinto che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della
Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'CC (inteso come Gestore e CC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'CC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib.
Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:
(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati
“più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'OC e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore,
è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'OC (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'OC e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'CC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b); visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. residente in [...]
47/1;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatori l'Avv. Giorgia Gallo e l'Avv. Massimo
Romolotti, già nominati dall'OC; Controparte_2
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e, quindi, non è opponibile alla procedura, la cessione del quinto dello stipendio in favore di CP_3
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dei veicoli targati
TGDW579GH e DE448AS;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio del ricorrente;
VIII. dispone che il debitore verserà alla procedura le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, quantificate in €
1.900,00;
IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 3 aprile 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli