Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1042
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 gennaio 1970
Art. 7. (Contributi di miglioria)

I contributi di miglioria applicati in dipendenza della esecuzione delle opere dovranno essere interamente destinati all'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti, derogando, per quanto concerne la quota di spettanza dello Stato, a quanto disposto dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1970