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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2025 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luca Giani - Giudice dott. Vincenza Agnese - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 1107/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.FRANCESCA SCIOSCIA, elettivamente domiciliato in VIA MODORATI, 1 20900 MONZA presso il difensore avv. FRANCESCA SCIOSCIA
RICORRENTE PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale di Controparte_1 considerato che il de e la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
pagina1 di 4
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla cessazione dell'attività d'impresa intervenuta a seguito di confisca delle quote sociali;
; considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA LATISANA 4 MILANO;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di bar, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
considerato che
, essendo il debitore una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
C.F./P.IVA ), con sede legale in VIA LATISANA
[...] P.IVA_1
4 MILANO – (BG), nonché personalmente di , nata a CP_1
PA (PD) il 27/03/1968, Codice fiscale: C.F._2
Nomina Giudice Delegato la d.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dr. (C.F. ); Persona_1 C.F._3
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25/02/2026 ore 19:25;
pagina2 di 4 Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l' impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
pagina3 di 4 Milano, 23/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luca Giani - Giudice dott. Vincenza Agnese - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 1107/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.FRANCESCA SCIOSCIA, elettivamente domiciliato in VIA MODORATI, 1 20900 MONZA presso il difensore avv. FRANCESCA SCIOSCIA
RICORRENTE PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale di Controparte_1 considerato che il de e la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
pagina1 di 4
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla cessazione dell'attività d'impresa intervenuta a seguito di confisca delle quote sociali;
; considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA LATISANA 4 MILANO;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di bar, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
considerato che
, essendo il debitore una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
C.F./P.IVA ), con sede legale in VIA LATISANA
[...] P.IVA_1
4 MILANO – (BG), nonché personalmente di , nata a CP_1
PA (PD) il 27/03/1968, Codice fiscale: C.F._2
Nomina Giudice Delegato la d.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dr. (C.F. ); Persona_1 C.F._3
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25/02/2026 ore 19:25;
pagina2 di 4 Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l' impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
pagina3 di 4 Milano, 23/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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