Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza di discussione del 15 aprile 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6127 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
Elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A. Omodeo n. 124 presso lo studio dell 'avv.
, da cui è rappresentata e difesa come in atti Parte_2
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ) come da atti CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120240000626835000 –SEDE DI POZZUOLI NOTIFICATO IN DATA 01.02.2024, CP_1 CP_ con cui l gli ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 5.103,07, a titolo CP_ di crediti previdenziali non versati. Deduce l'infondatezza della pretesa perché fondata sull' asserita indebita fruizione di agevolazioni contributive per l'assunzione della dipendente evidenziando che, al momento dell'assunzione, era stato verificato Persona_1 mediante richiesta al Centro per l'impiego il presupposto della mancanza di ogni precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la predetta e che solo in seguito alla richiesta CP_
si era appresa la sussistenza di un rapporto di lavoro risalente agli anni 2005\2006, di cui non era neppure certa la natura a tempo indeterminato. Deduce, in ogni caso, che la circostanza della assunzione non poteva essere conosciuta né conoscibile dalla società.
Chiede pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, accogliere l'opposizione ed annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1
Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso e asserendo Controparte_2 l'infondatezza delle avverse deduzioni. Evidenzia, in particolare, che la società ricorrente ha mancato di effettuare i controlli richiesti dalle circolari in materia (verifica con CP_1
(estratto conto contributivo), in base ai quali avrebbe potuto riscontrare la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro per la dipendente da assumere e pertanto la insussistenza del presupposto per usufruire delle agevolazioni contributive di legge.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituitosi ritualmente il contraddittorio, all' udienza del 21 maggio 2024, fissata per la discussione dell'istanza di sospensiva, parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto con l'atto impugnato, con riserva di ripetizione, al fine di ottenere il rilascio del DURC regolare, e di conseguenza è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare. All'udienza del 22 ottobre 2024, esperito il libero interrogatorio della legale rappresentante della ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione la stessa è stata rinviata per la discussione e a seguito di altro rinvio, è pervenuta all'odierna udienza. All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione non è fondato.
Alla stregua delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, rilievo dirimente ai fini della decisione assume la risoluzione della questione della sussistenza del requisito per usufruire da parte della ricorrente dei benefici contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice , la cui asserita mancata è stata posta a Persona_1 CP_ fondamento della richiesta contenuta nell'avviso di addebito impugnato. L'Art.1, commi 10-15, della Legge 30.12.2020, n.178 ( Legge di Bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo del 100% per un massimo di 6000,00 €, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36°anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa – si veda il richiamo contenuto nelle predette disposizioni a quelle di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, di cui costituiscono integrazione e ampliamento -. L'incentivo, volto al dichiarato fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, prevede l'esonero contributivo per un periodo massimo di 36 mesi e nell'importo massimo predetto per le nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato, anche con trasformazione di precedente rapporto a tempo determinato, nel corso del biennio 2021 - 2022.
Nel caso in esame parte ricorrente ha assunto alle sue dipendenze la lavoratrice
[...]
e usufruito delle predette agevolazioni contributive predette, ritenendo sussistere Per_1
i presupposti legge. Dalle risultanze istruttorie è emerso, in senso contrario, che la predetta lavoratrice era stata dipendente con contratto a tempo parziale orizzontale della società
nel periodo 15/12/2005 – 14/02/2006 e deve ritenersi che tale Parte_3 assunzione sia avvenuta a tempo indeterminato, in base alle risultanze dei flussi Uniemens CP_ relativi di cui agli allegati nn. 1 e 2 del fascicolo ove si riscontra la predetta natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue la mancanza di uno dei requisiti essenziali alla legittima fruizione dell'esonero di cui alla legge n. 178/2020, ovvero l'assenza di rapporti a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa del CP_ neoassunto, con conseguente legittimità della pretesa al versamento della contribuzione non versata dalla datrice di lavoro.
Deve ritenersi priva di rilevanza ai fini in esame la allegazione di parte ricorrente circa il proprio incolpevole affidamento sulle risultanze della certificazione di cui al modello C2 in atti, da cui non risulta il predetto pregresso rapporto di lavoro, tenuto conto che la fattispecie agevolativa fa riferimento al mero dato oggettivo dell'assenza di precedente occupazione, nel caso di specie insussistente, e non anche all'elemento soggettivo dell'affidamento del datore di lavoro. Né la deduzione attorea appare fornita di pregio quale eventuale valutazione del comportamento della parte anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento.
La mancata verifica dello stato di occupazione non può che essere ascritta alla negligenza della parte datoriale che ha omesso i dovuti controlli prodromici all'assunzione agevolata. Si fa riferimento in particolare alla facoltà in fase preliminare all'assunzione di verificare l'estratto contributivo, previa richiesta alla lavoratrice di fornire lo stesso, come del resto CP_ effettuato a seguito della diffida in atti. Le risultanze di predetto estratto conto contributivo, versato in atti, rilevano invero in maniera non equivoca la esistenza del rapporto di lavoro con la non menzionato nella certificazione di cui al modello C2. Pt_3
Deve, del resto, ritenersi che il datore di lavoro, anche a mezzo di suoi consulenti ed esperti, deve ritenersi a conoscenza della circostanza per cui le risultanze del modello C2 si riferiscono alle risultanze dei modelli Unilav trasmetti dai datori di lavoro e pertanto non possono avere alcun valore certificativo dei dati della storia lavorativa del dipendente per il periodo anteriore alla introduzione di tali modelli – 1.3.2008-, sicchè deve ritenersi onerato agli ulteriori accertamenti di cui sopra nonché ad effettuare i controlli previsti dalle Circolari CP_ CP_
richiamati nella memoria e atti della difesa . Deve pertanto ritenersi infondata l'opposizione, risultando non sussistere i requisiti per godere dell'esonero contributivo per l'assunzione della lavoratrice . Persona_1
Il ricorso va respinto.
Devono ritenersi sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite, per come richiesto CP_ anche dalla difesa dell' in udienza, considerata la complessità e difficoltà interpretativa delle questioni esaminate nonché il comportamento tenuto dalla parte istante che ha CP_ provveduto a pagare, anche se con riserva, quanto richiesto dall' già in fase amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo