Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Decreto presidenziale 4 marzo 2025
Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 25/06/2025, n. 12611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12611 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8713 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da EL AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Buttafoco e Giovanni Fiaccavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149;
contro
Il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
ER AR LL Appolloni Figliola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2024 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte, nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa EL AN nell’elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi incluso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte, nella parte in cui sono stati nominati commissari privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- del diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 5 giugno 2024;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l’istanza del 5 giugno 2024, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 20 settembre 2024:
- della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa EL AN nell’elenco dei candidati idonei, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 3 maggio 2024:
- della graduatoria “rettificata in esecuzione di n.3 provvedimenti del TAR” pubblicata in data 6 marzo 2025 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell’Arte nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa EL AN nell’elenco dei candidati idonei, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale pendente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente, sostenendo di aver risposto correttamente a tutte le domande della prova orale relativa al concorso in oggetto, ha impugnato le graduatorie dei vincitori e degli idonei, nelle quali ella non figura, chiedendo altresì la condanna delle amministrazioni resistenti all’ostensione dei documenti relativi alla propria posizione, richiesti con l’istanza di accesso del 5 giugno 2024.
2. Quanto alle ragioni di illegittimità che inficerebbero in parte qua le graduatorie, la ricorrente ha dedotto:
2.1. l’assenza nella commissione di concorso di un esperto nelle materie inerenti il profilo concorsuale per il quale ha partecipato (“Funzionario storico dell’arte”), come emergerebbe dai curricula agli atti;
2.2. l’omessa pubblicazione della graduatoria degli idonei, rinviata dall’amministrazione al momento in cui fossero intervenuti eventuali scorrimenti;
2.3. la violazione del bando nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento della prova di lingua inglese (conversazione), avendo gli esaminatori sottoposto ai candidati un testo da tradurre, “livellando” verso il basso l’accertamento delle competenze;
2.4. l’omessa verbalizzazione dell’esito della prova orale della candidata.
3. Con i primi motivi aggiunti, la ricorrente, preso atto della pubblicazione della graduatoria degli idonei e della conferma della sua assenza anche in tale elenco, ha riproposto le medesime censure.
4. Con ordinanza n. 4557/24, il Tribunale ha accolto l’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., “ limitatamente al verbale concernente lo svolgimento della prova orale della candidata e a quelli strettamente susseguenti (valutazione dei titoli; eventuale posizionamento nella graduatoria degli idonei), rivestendo per il resto carattere meramente esplorativo, in quanto finalizzata ad un controllo generalizzato dell’operato della commissione ”;
5. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, depositando la predetta documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
6. Con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria “rettificata” del 6 marzo 2025, ribadendo le medesime doglianze già articolate con l’atto introduttivo.
7. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti, dato avviso alle parti dell’eventualità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
8.1. Preliminarmente, osserva il Collegio il venir meno dell’interesse ad una pronuncia sui motivi sub 2.2. e 2.4., avendo le parti resistenti provveduto alla pubblicazione e al deposito degli atti in un primo momento non conosciuti dalla parte.
8.2. Quanto all’illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, il Tribunale intende dare continuità al consolidato orientamento in forza del quale “ La non corretta composizione di una commissione esaminatrice non integra, di per sé, un motivo di ricorso da parte del candidato non soddisfatto del risultato concorsuale, dovendo egli dimostrare, qualora decida di impugnare il risultato del concorso, la scorretta composizione abbia influenzato l'andamento del concorso e, dunque, il suo esito negativo (Cons. St., sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 334; Consiglio di Stato sez. V Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2217).
Nel caso di specie, manca finanche l’allegazione del nesso tra l’asserita impreparazione degli esaminatori e il risultato ottenuto, che, in un’ipotesi come quella in esame, ove la prova orale non è stata superata (circostanza emersa dal deposito documentale dell’amministrazione), deve essere particolarmente circostanziata e puntuale.
8.3. Lo stesso principio può essere applicato, per identità di ratio (incidenza sostanziale del vizio), per la risoluzione della questione concernente la prova di inglese, non avendo la parte dimostrato come ed in che misura l’accertamento della conoscenza della lingua straniera con modalità diverse da quelle previste dal bando abbia inficiato la propria valutazione.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO