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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. IO AT Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5048/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, n. 3516/2021 pubblicata il 28.10.2021 e vertente
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., Dr. (C. F.: Parte_2 C.F._1
), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello,
[...]
dagli Avv.ti Gilberto MERCURI (C. F. ed CodiceFiscale_2 NI US, (C.F.: , domiciliata in Caserta al C.F._3
Corso Trieste n. 146.
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
, , in persona del Curatore p.t. giusta P.IVA_2 Controparte_2
autorizzazione del G.D. del 08.03.2017, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco PICAZIO, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta alla Piazza G. Matteotti n. 67
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Controparte_1
citò la società innanzi al Tribunale di Santa Parte_1 Parte_1
Maria Capua Vetere.
La ricorrente, premesso che in data 20.01.2008 aveva stipulato con la società Immobiliare G.M.G. S.r.l. un contratto preliminare per l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in Caserta alla località
Collecini, individuato catastalmente al foglio 27, particella 5318, di h.
00.34.30, al prezzo di € 1.050.000,00; che, a garanzia di tale accordo, aveva consegnato l'assegno bancario n. 0810019207, tratto sulla Banca Popolare
di Novara, Agenzia di San Giorgio del Sannio, di euro 100.000,00
(centomila/00) all'amministratore della società resistente, il quale – con dichiarazione scritta rilasciata in data 4.2.2008 – aveva attestato la
2 ricezione dell'assegno obbligandosi a non portarlo all'incasso se non dietro consenso scritto della società ed a seguito della stipula del CP_1
contratto di vendita dell'immobile, nonché a restituire immediatamente l'assegno bancario nel caso di mancato perfezionamento del contratto sopra citato;
che, tuttavia, la in data 29.02.2008, Parte_1
aveva portato all'incasso l'assegno medesimo in violazione di ogni accordo, nonostante la mancata stipula del contratto definitivo;
tutto ciò
premesso, la chiese al tribunale la Controparte_1
condanna della convenuta alla restituzione della somma indebitamente incassata oltre interessi.
§ 2. Si costituì in giudizio la società impugnando Parte_1
tutto quanto dedotto in fatto e in diritto. La resistente chiese preliminarmente di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. stante la carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, trasformare il giudizio in rito ordinario;
nel merito, chiese di rigettare la domanda attorea di restituzione delle somme, stante l'inadempimento contrattuale della stessa ricorrente e la legittimità dell'incasso dell'assegno; il tutto con vittoria delle spese.
In particolare, la parte resistente sostenne che la compravendita era stata subordinata alla partecipazione ad una gara e alla successiva aggiudicazione di un appalto da parte di con Controparte_1
una società del gruppo ENI, condizione sospensiva da reputarsi nulla ai sensi dell'articolo 1355 c.c. in quanto meramente potestativa. Alla luce di tanto, secondo la società resistente, il contratto doveva intendersi come
3 non condizionato e, dunque, immediatamente efficace, e pertanto intimò
alla di adempiere a quanto convenuto nel Controparte_1
contratto preliminare entro 15 giorni, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1454 c.c. e concluse comunque per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese.
§ 3. Disposto il mutamento del rito, con la memoria di cui all'art. 183
c.p.c., 1° termine, stante l'inutile decorso del termine Parte_1
di 15 giorni anzidetto, chiese al tribunale di accertare la risoluzione di diritto del contratto intercorso tra le parti.
All'udienza dell'8 aprile 2013, espletata attività istruttoria, il giudizio venne interrotto a seguito dell'intervenuto fallimento della società attrice;
a seguito di riassunzione, si costituì in giudizio il fallimento della
[...]
e, all'udienza del 3.6.2021, la causa venne portata in CP_1
decisione.
§ 4. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3516/2021,
ha accolto la domanda attorea e condannato la Parte_1
alla restituzione, in favore del Controparte_1
in persona del Curatore p.t., della somma di euro 100.000,00 oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di inadempimento spiegata dalla convenuta in quanto tardiva e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
§ 5. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, richiamato la costante giurisprudenza, secondo cui la postdatazione o la dazione in garanzia di un assegno bancario non implica di per sé la nullità dell'assegno, ma comporta solo la nullità del patto, in quanto in contrasto con la regolare
4 circolazione dei titoli di credito, ferma restando la validità della promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. implicita nell'emissione del titolo.
Premessa quindi la nullità del patto di garanzia, ha poi evidenziato come la promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 c.c., determini una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 1995, n. 4369).
§ 5.1. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, l'attrice aveva provato il venir meno del debito, avendo dimostrato documentalmente che il titolo era stato consegnato al legale rappresentante della società convenuta solo a scopo di garanzia del pagamento di parte del prezzo per l'acquisto del terreno di cui al preliminare del 20.1.2008 e che lo stesso doveva esser restituito in caso di mancato perfezionamento del contratto definitivo.
Tali accordi, difatti, erano stati consacrati nella dichiarazione privata in atti del 4.2.2008 a firma dell'amministratore della e Parte_1
nel contratto preliminare del 20.1.2008.
§ 5.2. Quanto alla eccepita nullità della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare, poi, il giudice di primo grado ha escluso che la stessa fosse rimessa alla mera volontà e “capriccio e/o scarsa serietà”
dell'obbligato, essendo piuttosto una condizione “mista”, il cui avveramento era subordinato in parte alla valutazione discrezionale del promissario acquirente ed in parte a circostanze esterne e rimesse alla volontà di terzi (nel caso di specie, della stazione appaltante).
La mancata conclusione dell'appalto con la come Parte_3
confermato dai testi escussi, aveva dunque fatto venir meno la stessa
5 causa della dazione dell'assegno, con conseguente obbligo di restituzione del titolo.
§ 5.3. Su tali premesse, dunque, il tribunale ha accolto la domanda di restituzione della somma recata dall'assegno e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
§ 6. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la cui ha resistito il Parte_1 [...]
Controparte_1
All'udienza del 09.07.2025 la Corte ha assegnato la causa in decisione, con la fissazione dei termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle repliche.
§ 7. L'appello di è articolato in tre motivi. Parte_1
§ 7.1 Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza lamentandone la contraddittorietà, atteso che la stessa, da un lato, aveva correttamente dichiarato la nullità del patto di garanzia e qualificato l'assegno bancario come promessa di pagamento, facendo gravare sull'emittente l'onere della prova in ordine all'inesistenza, all'invalidità o all'estinzione del rapporto sottostante;
ma, dall'altro lato, aveva erroneamente ritenuto che il debitore avesse superato la presunzione semplice in ordine all'esistenza del debito semplicemente invocando la scrittura privata integrante proprio il patto di garanzia.
Sostiene, sul punto, che il giudicante sia incorso in errore nel considerare che un patto, dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative, possa essere cionondimeno idoneo ad offrire la prova contraria del venir meno del rapporto debitorio.
6 § 7.2. Col secondo motivo, l'appellante contesta l'errata dichiarazione di tardività della domanda riconvenzionale di inadempimento e l'omessa e/o carente motivazione sul punto.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per essere la stessa formulata solo nella comparsa conclusionale;
a parere dell'appellante, invece, l'eccezione di inadempimento della era stata Controparte_1
tempestivamente sollevata sin dalla memoria costitutiva.
§ 7.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della errata valutazione del giudice che ha escluso il carattere meramente potestativo della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare.
A parere dell'appellante, detta condizione era subordinata al verificarsi di due distinti accadimenti: la partecipazione della promissaria acquirente ad una gara di appalto promossa da una società del gruppo ENI, e quello,
solo successivo ed eventuale, dell'aggiudicazione di detto appalto. Ed
allora, a detta dell'appellante, il giudice avrebbe dovuto dapprima accertare la intervenuta proposizione di una domanda di partecipazione alla richiamata gara di appalto da parte di Controparte_1
e la relativa idoneità alla partecipazione e, poi, superato tale primo
[...]
aspetto, avrebbe dovuto verificare se la fosse risultata o meno CP_1
vincitrice dell'appalto stesso.
Al contrario, la promissaria acquirente non aveva dimostrato di aver effettivamente presentato idonea domanda di partecipazione alla gara e,
dunque, non essendovi prova in ordine alla sua seria volontà di addivenire alla assegnazione dell'appalto, la condizione in esame doveva
7 essere qualificata come meramente potestativa, in quanto tale nulla,
facendo dipendere l'efficacia del contratto preliminare esclusivamente dall'arbitrio di Controparte_1
Con un ulteriore argomento, poi, ritenuto il Parte_1
contratto preliminare non condizionato in ragione della profilata nullità
della condizione sospensiva anzidetta, osservata l'inerzia della promissaria acquirente a procedere alla stipula dell'atto definitivo pur a fronte della diffida ad adempiere contenuta nella memoria di costituzione in primo grado, critica altresì la sentenza per erronea valutazione dei fatti,
non avendo inteso la somma recata dall'assegno bancario come caparra confirmatoria legittimamente trattenuta dalla promittente venditrice a fronte dell'inadempimento della controparte.
§ 8. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 8.1. Con riferimento al primo motivo di gravame, aderendo alla giurisprudenza già citata in primo grado, si osserva che «l'emissione di un
assegno bancario in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative e dà
luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle
parti» (fra le tante, cfr. Cass. n. 19051/2021), determinandosi una indebita eterogenesi delle funzioni dell'assegno bancario, che da strumento di pagamento declina a strumento di credito.
Ciò posto, in linea con le argomentazioni della sentenza impugnata, si osserva che la nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti «apre la
via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di
promessa di pagamento» (così, in motivazione, Cass. 24/10/2019, n. 27370; v.
tra le altre, Cass. 24/05/2016, n. 10710; Cass. 15/09/1998, n. 9181; Cass.
8 19/04/1995, n. 4368), con conseguente inversione dell'onere della prova,
gravando sull'emittente l'assegno l'onere di provare l'inesistenza,
l'invalidità o l'estinzione del rapporto debitorio sottostante.
Nel caso in esame, ha debitamente provato, Controparte_1
mediante allegazioni documentali, che la dazione dell'assegno bancario non aveva altra causa giustificatrice che quella di garantire il pagamento del prezzo del terreno di cui al preliminare del 20.1.2008 nel caso in cui la società appellata avesse partecipato in modo proficuo alla gara di appalto indetta dall'ENI per la costruzione della sede della Parte_4
in tal senso la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
[...]
04.02.2008, nella quale il legale rappresentante della società
[...]
ha attestato di aver ricevuto da , legale Parte_1 Parte_5
rappresentante della società “l'assegno bancario Controparte_1
tratto sulla Banca Popolare di Novara Agenzia di San Giorgio del Sannio di euro
100.000,00 a garanzia del pagamento di parte del prezzo per l'acquisto del
terreno così come da contratto preliminare stipulato in data 20.1.2008” e che
“Nel caso di mancato perfezionamento del contratto sopra citato, il sottoscritto si
obbliga a restituire immediatamente l'assegno bancario ricevuto dal sig. Pt_5
.
[...]
Orbene, pur essendo il patto di garanzia apposto all'assegno nullo per le ragioni suesposte, resta ferma la rilevanza probatoria della scrittura privata che lo contiene, dalla quale si evince in modo inequivoco che l'unica causa giustificatrice della dazione del titolo era quella di garanzia-
cauzione.
9 Contrariamente alle argomentazioni dell'appellante, il Collegio ritiene che la nullità del patto per contrarietà a norme imperative travolga i conseguenziali rapporti di debito e di credito, ma non le eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso contenute (in tal senso,
Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n. 9719 che, sulla base di tale principio, ha ritenuto che la dichiarazione di nullità di un contratto di vendita non travolga di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso inserita, con cui il venditore riconosce di avere incassato il prezzo e, conseguentemente, detta dichiarazione, ancorché
inserita in un contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell'avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità).
§ 8.2. Quanto ai successivi due motivi di gravame – che possono essere esaminati congiuntamente – è fondata l'obiezione dell'appellante in ordine alla tempestività della proposizione della domanda riconvenzionale di inadempimento, essendo stata la stessa proposta sin dalla memoria costitutiva e poi precisata nella memoria di cui al primo termine dell'art. 183 c.p.c.
Cionondimeno, la domanda è infondata, in quanto la mancata stipula del contratto definitivo è imputabile non già ad un inadempimento della promissaria acquirente, quanto al mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare.
§ 8.3. Sul punto, confermando le osservazioni del giudice di primo grado,
giova preliminarmente qualificare la condizione apposta al contratto preliminare come “condizione mista”, ossia potestativa relativamente alla
10 fase della partecipazione alla gara, essendo essa subordinata a valutazioni di opportunità e convenienza della società; casuale quanto alla successiva aggiudicazione, dipendendo quest'ultima da rilievi discrezionali di un terzo (la stazione appaltante).
Più precisamente, la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica potestativa quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (tra le tante, Cass., Sez. III, sentenza n.
18239 del 26/08/2014).
Nel caso in esame, concentrando l'attenzione sul primo evento dedotto in condizione, vale a dire la partecipazione alla gara di appalto, si osserva che la stessa non dipende dal mero capriccio o dall'arbitrio della promissaria acquirente, bensì da valutazioni di opportunità e convenienza dell'affare.
Ed allora, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, non occorre accertare che sia stata effettivamente presentata domanda di partecipazione alla gara né che la stessa sia astrattamente idonea
11 all'aggiudicazione, ben potendo la scelta opposta di non parteciparvi essere fondata su legittime valutazioni di opportunità e di convenienza economica della al contrario, ciò che rileva è il Controparte_1
definitivo mancato avveramento della condizione medesima.
Orbene, la mancata aggiudicazione dell'appalto risulta in modo inequivoco dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali si coglie che “la trattativa non è andata a buon fine, tanto è che la ha Parte_3
trasferito la propria sede in altra zona”.
In ogni caso, non può non attribuirsi rilievo alla dichiarazione resa dal legale rapp.te della secondo cui “Nel caso di mancato CP_3
perfezionamento del contratto sopra citato, il sottoscritto si obbliga a restituire
immediatamente l'assegno bancario ricevuto dal sig. , Parte_5
obbligazione rispetto alla quale risulta palese l'inadempimento, dal momento che quell'assegno venne incassato a distanza di meno di un mese dalla ricezione del titolo.
§ 8.4. Alla luce di quanto sopra, il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare costituisce l'unica causa della omessa stipula dell'atto definitivo che, dunque, non è addebitabile all'asserito inadempimento della promissaria acquirente.
Rigettata, dunque, la domanda riconvenzionale di inadempimento, cade altresì l'ulteriore argomento dell'appellante in ordine alla possibilità di intendere la somma recata dall'assegno come caparra confirmatoria legittimamente trattenuta.
Ai sensi dell'art. 1385 c.c., la caparra confirmatoria consente alla parte non inadempiente di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta;
12 nel caso di specie, tuttavia, la somma di euro 100.000,00 non può essere intesa come caparra confirmatoria per due ordini di ragioni: da un lato, le parti non hanno espressamente previsto tale istituto nella stipula del contratto preliminare, anzi, la dazione dell'assegno bancario risulta occasionata esclusivamente dalla esaminata finalità di garanzia;
dall'altro lato, manca il presupposto per attivare detto strumento di autotutela, vale a dire l'inadempimento della parte che ha dato la “caparra”, essendo escluso per le ragioni anzidette l'inadempimento di Controparte_1
§ 9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ed impongono la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dai d.m. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto del valore economico della controversia e facendo applicazione dei valori medi di tariffa, ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione per la quale pare appropriata l'applicazione dei valori minimi.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
13 la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3516/2021
pubblicata il 28.10.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di Controparte_1
liquidate in € 12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 26 novembre 2025
Il Presidente Est.
IO AT
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