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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1991/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Monica Cappello e Paolo Chiariello ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Romina Targa resistente
rimessa in decisione sulla domanda di separazione con ordinanza di data 5 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra a PE NA (TN) in data 5 CP_1 settembre 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PE
1 NA, Parte I, N. 25, Anno 2015, e che dall'unione sono nati a TR i figli , in Per_1 data 7 gennaio 2017, e , in data 29 ottobre 2020, entrambi minorenni. Per_2
Il sig. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando Pt_1 espressamente di non volersi riconciliare e domandando che, una volta trascorsi i termini previsti dalla legge, il Tribunale di TR Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
In particolare egli ha chiesto disporsi, in via d'urgenza, un calendario di incontri tra genitori e figli che preveda una suddivisione equa dei tempi di permanenza con i minori;
in via principale, l'affidamento esclusivo dei minori al sig. con collocamento presso lo stesso Pt_1 al piano terra dell'immobile coniugale, l'assegnazione del piano terra di detto immobile al sig. , una consulenza tecnica d'ufficio per valutare la capacità genitoriale della sig.ra Pt_1
un contributo al mantenimento dei minori a carico della sig.ra nella misura di CP_1 CP_1
€ 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la predisposizione da parte dei Servizi sociali di un calendario di visite tra madre e figli ed il loro monitoraggio;
in via subordinata,
l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso il padre (in via ulteriormente subordinata, la collocazione presso la madre), un calendario equo di frequentazione tra genitori e figli come da piano genitoriale allegato al ricorso sub doc. 15 con monitoraggio da parte dei Servizi sociali, le spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, la gestione disgiunta ed autonoma da parte del sig. delle esigenze e delle spese sanitarie, Pt_1 scolastiche ed extrascolastiche dei minori dandone informazione alla madre per iscritto.
Il sig. ha dedotto che, al fine di garantire una sua maggiore presenza in famiglia dopo Pt_1 la nascita del primo figlio , è divenuto direttore tecnico del Centro Servizi Culturali Per_1
Santa RA di TR (pur mantenendo alcuni incarichi fuori regione) percependo uno stipendio mensile di circa € 2.500,00. Egli ha dato atto, altresì, che i coniugi hanno acquistato un nuovo immobile sito in Località Maso Puller n. 3 a PE NA, tavolarmente identificato nella p.ed. 307 in C.C. PE NA, con l'intento di adibire il piano superiore a bed and breakfast e di affidarne la gestione alla sig.ra come alternativa al CP_1 suo impiego da infermiera presso l'APSS.
Il ricorrente ha dedotto che la coppia ha iniziato ad affrontare una crisi profonda a causa di un aborto spontaneo subìto dalla resistente - che avrebbe generato in lei un rapporto ossessivo con la maternità, mai affrontato attraverso un percorso terapeutico -, della pandemia da
2 Covid-19 e dalle difficoltà economiche e operative sorte durante la complessa ristrutturazione dell'immobile familiare, gestita unicamente dal marito senza il supporto della moglie.
Il sig. ha allegato che, dopo la nascita del secondo figlio nel 2020, la resistente Pt_1 Per_2 ha ripreso la sua attività lavorativa nel 2021 in un nuovo reparto dell'APSS, inizialmente a tempo pieno e successivamente con una riduzione oraria, per poi entrare in aspettativa con l'intento di dedicarsi presto alla gestione del bed and breakfast.
Il ricorrente ha allegato che nel mese di marzo 2022 i coniugi hanno potuto trasferirsi nella nuova abitazione ma, poiché il piano destinato all'attività ricettiva non era ancora ultimato,
è sorto un contenzioso con la ditta incaricata dei lavori e, ben presto, la resistente ha deciso di rinunciare alla creazione del bed and breakfast, accusando il marito di aver dato inizio al progetto e ricominciando a lavorare per l'APSS.
La parte ricorrente ha rappresentato di aver intrapreso una relazione con una collega di lavoro nell'estate del 2022 e che, dopo aver confessato il tradimento, la sig.ra ha preteso che CP_1 egli lasciasse l'abitazione familiare. Il ricorrente ha dato atto di essersi trasferito al secondo piano dell'immobile coniugale e che da quel momento la resistente ha assunto atteggiamenti ostili e verbalmente aggressivi nei suoi confronti, anche in presenza dei minori, impedendo la creazione di un calendario condiviso di visite padre-figli, limitando i contatti tra i minori ed il padre e ostacolando il naturale e sereno sviluppo del loro rapporto. Egli si è visto costretto a rivolgersi ai servizi Sociali nel corso del 2023 a fronte delle condotte ostili della resistente, lamentando anche un'eccessiva responsabilizzazione del figlio e la Per_1 creazione in lui di un conflitto di lealtà verso i genitori.
Il sig. ha dato atto di non aver versato il proprio contributo al mantenimento dei figli Pt_1 ma di aver sempre provveduto al pagamento di spese familiari quali mutuo, bollette e rette scolastiche, mentre la sig.ra non ha contribuito a dette spese ed ha utilizzato in CP_1 maniera impropria il denaro del conto corrente comune.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo disporsi l'addebito della separazione al sig. per violazione del dovere di fedeltà coniugale con condanna al Pt_1 risarcimento del danno in favore della moglie, l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra l'ordine al sig. di lasciare la casa coniugale prelevando quanto di sua proprietà, CP_1 Pt_1
3 l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, un calendario di visite padre-figli come da piano genitoriale allegato, un contributo al mantenimento dei minori a carico del sig. pari complessivamente ad € 800,00 mensili Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'attribuzione alla sig.ra dell'assegno unico e CP_1 di ogni provvidenza pubblica.
La parte resistente ha rappresentato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. Pt_1 ha determinato l'irreversibile crisi coniugale ed ha causato in lei l'insorgere di un significativo stato di prostrazione, dolore e sofferenza.
La sig.ra ha allegato che, dopo la confessione del tradimento, il ricorrente ha sostenuto CP_1 di voler provare a ricostruire il rapporto matrimoniale senza tuttavia dare seguito alle sue parole e senza interrompere la relazione extraconiugale;
a fronte di tale condotta ella ha chiesto al coniuge di lasciare l'abitazione, ma il sig. si è limitato a traferirsi al piano Pt_1 superiore senza attivarsi per reperire una diversa sistemazione abitativa.
La resistente ha riferito che, a seguito della separazione di fatto, il marito ha assunto comportamenti intrusivi, prevaricatori e di controllo nei suoi confronti, imponendo unilateralmente decisioni economiche rilevanti e criticando costantemente l'operato della moglie, al punto da indurla a rivolgersi ad un Centro antiviolenza per trovare tutela e supporto. La sig.ra ha dedotto, altresì, che il tentativo di mediazione familiare CP_1 effettuato dal servizio di coordinamento genitoriale non ha avuto esito positivo.
Con riferimento alla gestione dei figli, la resistente ha dichiarato che, attualmente, il sig.
mantiene una frequentazione regolare e sostanzialmente paritaria con i figli. Ella ha Pt_1 dato atto che il ricorrente ha preteso sin da subito un collocamento paritario dei minori con pernottamenti notturni senza tenere in considerazione le esigenze del figlio (ancora Per_2 abituato a dormire con la madre) e che, nonostante la moglie abbia cercato di predisporre un calendario di visite routinario nell'interesse dei bambini, il marito ha sempre contestato le sue proposte pretendendo di modificare il calendario di mese in mese.
Dal punto di vista economico, la parte resistente ha rappresentato che il sig. non ha Pt_1 contribuito al mantenimento dei figli pur avendo continuato ad utilizzare il conto corrente cointestato fino all'esaurimento delle disponibilità economiche comuni nel mese di settembre
2023. Ella ha dato atto che il ricorrente si è impegnato a versare la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei minori ma detto importo risulta insufficiente a far fronte alle loro
4 esigenze, rilevando, altresì, che le condizioni reddituali del marito potrebbero garantire un maggior contributo economico da parte dello stesso.
La sig.ra ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sostenendo che l'immobile è CP_1 stato acquistato prevalentemente con proventi propri.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 5 dicembre 2023 le parti hanno dichiarato di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice: “affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre;
invito ai genitori di rivolgersi a un coordinatore genitoriale o al mediatore familiare;
regime di visita come attualmente in essere;
600,00 euro complessivi per il mantenimento dei figli (300,00 euro a figlio) con decorrenza dal mese di dicembre 2023; spese straordinarie al 50%”, con le seguenti precisazioni: “obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro 700,00 complessiva da versarsi sul conto corrente esclusivo della sig.ra la quale si impegna CP_1
a comunicare l'IBAN; indicazione da parte del Giudice del nome del mediatore familiare cui rivolgersi ad eccezione della dott.ssa perché in passato aveva già seguito le parti Per_3 senza esito;
accogliere provvisoriamente l'accordo raggiunto in questa sede e rinviare a successiva udienza, almeno al mese di febbraio/marzo 2024, al fine di verificare l'andamento degli accordi e del percorso di mediazione familiare nonché al fine di definire l'intera vertenza”.
Con ordinanza di data 27 dicembre 2023 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori e in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
3. dispone che il diritto di visita sia disciplinato come attualmente in essere, ossia a settimane alternate, secondo lo schema di 3-2-2 e 1-3-3 (cfr. verbale di udienza di data 5 dicembre
2023);
4. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile complessiva di euro 700,00 (350,00 a figlio) da versarsi sul conto corrente esclusivo della sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, con CP_1 decorrenza dal mese di dicembre 2023; si dà atto che la sig. si è impegnata a CP_1 comunicare l'IBAN al sig. ;
5. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF Pt_1
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. invita i genitori a rivolgersi al
5 mediatore familiare dott.ssa (iscritta nell'elenco dei mediatori familiari Persona_4 ex art. 12ter disp. att. c.p.c.)”.
All'udienza del 2 aprile 2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto che è stato messo in vendita l'immobile. Il ricorrente ha riconosciuto che la separazione gli è addebitabile e si è rimesso sulla richiesta di risarcimento dei danni.
I coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione che prevede l'affido condiviso dei figli, la loro residenza presso la madre ed una collocazione paritetica, il versamento della somma di € 10.000,00 da parte del sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 quale risarcimento del danno da corrispondersi alla vendita dell'immobile, il mantenimento dei minori come da proposta conciliativa del Giudice formulata in udienza: “350,00 euro mensili a carico del padre per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario, spese di vestiario per i figli integralmente a carico del padre e spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a metà tra i genitori”. Le parti hanno chiesto concedersi un termine per meglio dettagliare l'accordo raggiunto.
Con note di trattazione scritta depositate in data 28 aprile 2025 le parti, dato atto nuovamente di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre e collocazione paritaria secondo il seguente schema: ad inizio settimana (lunedì) si adotta la permanenza dei figli per giorni 2/2/3 – da interpretarsi come segue: due giorni dalla madre, seguiti da due giorni dal padre, seguiti da tre giorni dalla madre. La settimana successiva lo schema rimane invariato ma i ruoli si invertono e quindi i minori staranno i primi due giorni con il padre, a seguire due giorni con la madre, infine tre giorni con il padre, e così di seguito, alternativamente, nelle settimane a seguire e per tutto l'arco dell'anno. Il suddetto schema viene modificato esclusivamente per adattarsi alle festività (Pasqua e Natale) con divisione paritaria dei giorni di vacanza scolastica e giorni di festività ad anni alterni (e cioè Pasqua
e Lunedì dell'Angelo con il padre, 24 -25 -26 dicembre con il padre, 31 e 1 gennaio con il padre, l'anno seguente i minori trascorreranno le medesime festività con la madre). Per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane di vacanze, anche non consecutive. Per meglio dettagliare il collocamento dei minori anche in ragione dei rispettivi impegni / turni di lavoro, viene predisposto ad inizio anno un calendario valido
6 per i successivi sei mesi, seguito da un secondo calendario valido sino a fine anno, fatte salve sopravvenute esigenze relativamente alle quali, sino ad ora, i genitori hanno sempre trovato un accordo.
- La casa familiare, presso la quale la madre continua ad abitare unitamente ai minori, come dichiarato all'udienza del 02.04.2025, è stata messa in vendita e verrà liberata prima del rogito.
- Per quanto riguarda il mantenimento, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del
Giudice che prevede 350,00 euro mensili a carico del padre per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario, spese di vestiario per i figli integralmente a carico del padre e spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a metà tra i genitori.
- il sig. , all'udienza del 02.04.2025, ha riconosciuto che la separazione gli è Pt_1 addebitabile e, conseguentemente, corrisponderà - alla vendita dell'immobile - la somma di
10.000,00 euro alla sig.ra quale risarcimento del danno. CP_1
- Le parti concordano che ogni altra questione economica ancora pendente sarà discussa in sede di divorzio.
- Si chiede, quindi che, previa trasformazione del rito, vengano accolte le conclusioni raggiunte in sede di accordo già esplicitato all'udienza del 02.04.25, così come meglio dettagliate nel presente scritto.
- Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di agosto del 2022 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che le condizioni di separazione concordate dalle parti siano meritevoli di ratifica, essendo il regime relativo all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori corrispondente al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di
7 elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita
(paritario), la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TR in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate in data 28 aprile
2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in TR, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1991/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Monica Cappello e Paolo Chiariello ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Romina Targa resistente
rimessa in decisione sulla domanda di separazione con ordinanza di data 5 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra a PE NA (TN) in data 5 CP_1 settembre 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PE
1 NA, Parte I, N. 25, Anno 2015, e che dall'unione sono nati a TR i figli , in Per_1 data 7 gennaio 2017, e , in data 29 ottobre 2020, entrambi minorenni. Per_2
Il sig. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando Pt_1 espressamente di non volersi riconciliare e domandando che, una volta trascorsi i termini previsti dalla legge, il Tribunale di TR Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
In particolare egli ha chiesto disporsi, in via d'urgenza, un calendario di incontri tra genitori e figli che preveda una suddivisione equa dei tempi di permanenza con i minori;
in via principale, l'affidamento esclusivo dei minori al sig. con collocamento presso lo stesso Pt_1 al piano terra dell'immobile coniugale, l'assegnazione del piano terra di detto immobile al sig. , una consulenza tecnica d'ufficio per valutare la capacità genitoriale della sig.ra Pt_1
un contributo al mantenimento dei minori a carico della sig.ra nella misura di CP_1 CP_1
€ 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la predisposizione da parte dei Servizi sociali di un calendario di visite tra madre e figli ed il loro monitoraggio;
in via subordinata,
l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso il padre (in via ulteriormente subordinata, la collocazione presso la madre), un calendario equo di frequentazione tra genitori e figli come da piano genitoriale allegato al ricorso sub doc. 15 con monitoraggio da parte dei Servizi sociali, le spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, la gestione disgiunta ed autonoma da parte del sig. delle esigenze e delle spese sanitarie, Pt_1 scolastiche ed extrascolastiche dei minori dandone informazione alla madre per iscritto.
Il sig. ha dedotto che, al fine di garantire una sua maggiore presenza in famiglia dopo Pt_1 la nascita del primo figlio , è divenuto direttore tecnico del Centro Servizi Culturali Per_1
Santa RA di TR (pur mantenendo alcuni incarichi fuori regione) percependo uno stipendio mensile di circa € 2.500,00. Egli ha dato atto, altresì, che i coniugi hanno acquistato un nuovo immobile sito in Località Maso Puller n. 3 a PE NA, tavolarmente identificato nella p.ed. 307 in C.C. PE NA, con l'intento di adibire il piano superiore a bed and breakfast e di affidarne la gestione alla sig.ra come alternativa al CP_1 suo impiego da infermiera presso l'APSS.
Il ricorrente ha dedotto che la coppia ha iniziato ad affrontare una crisi profonda a causa di un aborto spontaneo subìto dalla resistente - che avrebbe generato in lei un rapporto ossessivo con la maternità, mai affrontato attraverso un percorso terapeutico -, della pandemia da
2 Covid-19 e dalle difficoltà economiche e operative sorte durante la complessa ristrutturazione dell'immobile familiare, gestita unicamente dal marito senza il supporto della moglie.
Il sig. ha allegato che, dopo la nascita del secondo figlio nel 2020, la resistente Pt_1 Per_2 ha ripreso la sua attività lavorativa nel 2021 in un nuovo reparto dell'APSS, inizialmente a tempo pieno e successivamente con una riduzione oraria, per poi entrare in aspettativa con l'intento di dedicarsi presto alla gestione del bed and breakfast.
Il ricorrente ha allegato che nel mese di marzo 2022 i coniugi hanno potuto trasferirsi nella nuova abitazione ma, poiché il piano destinato all'attività ricettiva non era ancora ultimato,
è sorto un contenzioso con la ditta incaricata dei lavori e, ben presto, la resistente ha deciso di rinunciare alla creazione del bed and breakfast, accusando il marito di aver dato inizio al progetto e ricominciando a lavorare per l'APSS.
La parte ricorrente ha rappresentato di aver intrapreso una relazione con una collega di lavoro nell'estate del 2022 e che, dopo aver confessato il tradimento, la sig.ra ha preteso che CP_1 egli lasciasse l'abitazione familiare. Il ricorrente ha dato atto di essersi trasferito al secondo piano dell'immobile coniugale e che da quel momento la resistente ha assunto atteggiamenti ostili e verbalmente aggressivi nei suoi confronti, anche in presenza dei minori, impedendo la creazione di un calendario condiviso di visite padre-figli, limitando i contatti tra i minori ed il padre e ostacolando il naturale e sereno sviluppo del loro rapporto. Egli si è visto costretto a rivolgersi ai servizi Sociali nel corso del 2023 a fronte delle condotte ostili della resistente, lamentando anche un'eccessiva responsabilizzazione del figlio e la Per_1 creazione in lui di un conflitto di lealtà verso i genitori.
Il sig. ha dato atto di non aver versato il proprio contributo al mantenimento dei figli Pt_1 ma di aver sempre provveduto al pagamento di spese familiari quali mutuo, bollette e rette scolastiche, mentre la sig.ra non ha contribuito a dette spese ed ha utilizzato in CP_1 maniera impropria il denaro del conto corrente comune.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo disporsi l'addebito della separazione al sig. per violazione del dovere di fedeltà coniugale con condanna al Pt_1 risarcimento del danno in favore della moglie, l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra l'ordine al sig. di lasciare la casa coniugale prelevando quanto di sua proprietà, CP_1 Pt_1
3 l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, un calendario di visite padre-figli come da piano genitoriale allegato, un contributo al mantenimento dei minori a carico del sig. pari complessivamente ad € 800,00 mensili Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'attribuzione alla sig.ra dell'assegno unico e CP_1 di ogni provvidenza pubblica.
La parte resistente ha rappresentato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. Pt_1 ha determinato l'irreversibile crisi coniugale ed ha causato in lei l'insorgere di un significativo stato di prostrazione, dolore e sofferenza.
La sig.ra ha allegato che, dopo la confessione del tradimento, il ricorrente ha sostenuto CP_1 di voler provare a ricostruire il rapporto matrimoniale senza tuttavia dare seguito alle sue parole e senza interrompere la relazione extraconiugale;
a fronte di tale condotta ella ha chiesto al coniuge di lasciare l'abitazione, ma il sig. si è limitato a traferirsi al piano Pt_1 superiore senza attivarsi per reperire una diversa sistemazione abitativa.
La resistente ha riferito che, a seguito della separazione di fatto, il marito ha assunto comportamenti intrusivi, prevaricatori e di controllo nei suoi confronti, imponendo unilateralmente decisioni economiche rilevanti e criticando costantemente l'operato della moglie, al punto da indurla a rivolgersi ad un Centro antiviolenza per trovare tutela e supporto. La sig.ra ha dedotto, altresì, che il tentativo di mediazione familiare CP_1 effettuato dal servizio di coordinamento genitoriale non ha avuto esito positivo.
Con riferimento alla gestione dei figli, la resistente ha dichiarato che, attualmente, il sig.
mantiene una frequentazione regolare e sostanzialmente paritaria con i figli. Ella ha Pt_1 dato atto che il ricorrente ha preteso sin da subito un collocamento paritario dei minori con pernottamenti notturni senza tenere in considerazione le esigenze del figlio (ancora Per_2 abituato a dormire con la madre) e che, nonostante la moglie abbia cercato di predisporre un calendario di visite routinario nell'interesse dei bambini, il marito ha sempre contestato le sue proposte pretendendo di modificare il calendario di mese in mese.
Dal punto di vista economico, la parte resistente ha rappresentato che il sig. non ha Pt_1 contribuito al mantenimento dei figli pur avendo continuato ad utilizzare il conto corrente cointestato fino all'esaurimento delle disponibilità economiche comuni nel mese di settembre
2023. Ella ha dato atto che il ricorrente si è impegnato a versare la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei minori ma detto importo risulta insufficiente a far fronte alle loro
4 esigenze, rilevando, altresì, che le condizioni reddituali del marito potrebbero garantire un maggior contributo economico da parte dello stesso.
La sig.ra ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sostenendo che l'immobile è CP_1 stato acquistato prevalentemente con proventi propri.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 5 dicembre 2023 le parti hanno dichiarato di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice: “affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre;
invito ai genitori di rivolgersi a un coordinatore genitoriale o al mediatore familiare;
regime di visita come attualmente in essere;
600,00 euro complessivi per il mantenimento dei figli (300,00 euro a figlio) con decorrenza dal mese di dicembre 2023; spese straordinarie al 50%”, con le seguenti precisazioni: “obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro 700,00 complessiva da versarsi sul conto corrente esclusivo della sig.ra la quale si impegna CP_1
a comunicare l'IBAN; indicazione da parte del Giudice del nome del mediatore familiare cui rivolgersi ad eccezione della dott.ssa perché in passato aveva già seguito le parti Per_3 senza esito;
accogliere provvisoriamente l'accordo raggiunto in questa sede e rinviare a successiva udienza, almeno al mese di febbraio/marzo 2024, al fine di verificare l'andamento degli accordi e del percorso di mediazione familiare nonché al fine di definire l'intera vertenza”.
Con ordinanza di data 27 dicembre 2023 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori e in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa familiare;
3. dispone che il diritto di visita sia disciplinato come attualmente in essere, ossia a settimane alternate, secondo lo schema di 3-2-2 e 1-3-3 (cfr. verbale di udienza di data 5 dicembre
2023);
4. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile complessiva di euro 700,00 (350,00 a figlio) da versarsi sul conto corrente esclusivo della sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, con CP_1 decorrenza dal mese di dicembre 2023; si dà atto che la sig. si è impegnata a CP_1 comunicare l'IBAN al sig. ;
5. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF Pt_1
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. invita i genitori a rivolgersi al
5 mediatore familiare dott.ssa (iscritta nell'elenco dei mediatori familiari Persona_4 ex art. 12ter disp. att. c.p.c.)”.
All'udienza del 2 aprile 2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto che è stato messo in vendita l'immobile. Il ricorrente ha riconosciuto che la separazione gli è addebitabile e si è rimesso sulla richiesta di risarcimento dei danni.
I coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione che prevede l'affido condiviso dei figli, la loro residenza presso la madre ed una collocazione paritetica, il versamento della somma di € 10.000,00 da parte del sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 quale risarcimento del danno da corrispondersi alla vendita dell'immobile, il mantenimento dei minori come da proposta conciliativa del Giudice formulata in udienza: “350,00 euro mensili a carico del padre per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario, spese di vestiario per i figli integralmente a carico del padre e spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a metà tra i genitori”. Le parti hanno chiesto concedersi un termine per meglio dettagliare l'accordo raggiunto.
Con note di trattazione scritta depositate in data 28 aprile 2025 le parti, dato atto nuovamente di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre e collocazione paritaria secondo il seguente schema: ad inizio settimana (lunedì) si adotta la permanenza dei figli per giorni 2/2/3 – da interpretarsi come segue: due giorni dalla madre, seguiti da due giorni dal padre, seguiti da tre giorni dalla madre. La settimana successiva lo schema rimane invariato ma i ruoli si invertono e quindi i minori staranno i primi due giorni con il padre, a seguire due giorni con la madre, infine tre giorni con il padre, e così di seguito, alternativamente, nelle settimane a seguire e per tutto l'arco dell'anno. Il suddetto schema viene modificato esclusivamente per adattarsi alle festività (Pasqua e Natale) con divisione paritaria dei giorni di vacanza scolastica e giorni di festività ad anni alterni (e cioè Pasqua
e Lunedì dell'Angelo con il padre, 24 -25 -26 dicembre con il padre, 31 e 1 gennaio con il padre, l'anno seguente i minori trascorreranno le medesime festività con la madre). Per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane di vacanze, anche non consecutive. Per meglio dettagliare il collocamento dei minori anche in ragione dei rispettivi impegni / turni di lavoro, viene predisposto ad inizio anno un calendario valido
6 per i successivi sei mesi, seguito da un secondo calendario valido sino a fine anno, fatte salve sopravvenute esigenze relativamente alle quali, sino ad ora, i genitori hanno sempre trovato un accordo.
- La casa familiare, presso la quale la madre continua ad abitare unitamente ai minori, come dichiarato all'udienza del 02.04.2025, è stata messa in vendita e verrà liberata prima del rogito.
- Per quanto riguarda il mantenimento, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del
Giudice che prevede 350,00 euro mensili a carico del padre per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario, spese di vestiario per i figli integralmente a carico del padre e spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a metà tra i genitori.
- il sig. , all'udienza del 02.04.2025, ha riconosciuto che la separazione gli è Pt_1 addebitabile e, conseguentemente, corrisponderà - alla vendita dell'immobile - la somma di
10.000,00 euro alla sig.ra quale risarcimento del danno. CP_1
- Le parti concordano che ogni altra questione economica ancora pendente sarà discussa in sede di divorzio.
- Si chiede, quindi che, previa trasformazione del rito, vengano accolte le conclusioni raggiunte in sede di accordo già esplicitato all'udienza del 02.04.25, così come meglio dettagliate nel presente scritto.
- Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di agosto del 2022 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che le condizioni di separazione concordate dalle parti siano meritevoli di ratifica, essendo il regime relativo all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori corrispondente al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di
7 elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita
(paritario), la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TR in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate in data 28 aprile
2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in TR, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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