Sentenza 15 gennaio 2025
Decreto collegiale 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2024, proposto da
IR US, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana, 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di fissazione appuntamento presso gli sportelli della Questura d i N a p o l i per la formalizzazione EListanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 7 ottobre 2024 e depositato il 16 ottobre 2024, il ricorrente ha agito ex art.117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità ELinerzia ELamministrazione intimata sulla sua istanza del 21.02.2024 con cui chiedeva la fissazione di un appuntamento per poter formalizzare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha evidenziato che, a causa di una mera anomalia tecnica da parte ELEnte Poste, il ricorrente non aveva ricevuto lo specifico invito contenente la data in cui avrebbe dovuto presentarsi presso gli Uffici della Questura per il deposito EListanza di soggiorno e che, al fine di garantire una tempestiva convocazione ELTA (prima fissata per il giorno 17 luglio 2025 e poi anticipata al giorno 15 gennaio 2025), ha proceduto a generare una nuova convocazione, trasmettendola presso il domicilio digitale della procuratrice in data 11 dicembre 2024; per cui ha chiesto che sul presente ricorso venga dichiarata cessata la materia del contendere;
- parte ricorrente, in data 17.12.2024, ha depositato memoria con cui chiede che sul presente ricorso venga dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo, nelle more della decisione, l’amministrazione posto fine all’inerzia censurata con il presente ricorso;
Ritenuto che le spese di giudizio possano essere compensate in considerazione della peculiarità della controversia;
Ritenuto di demandare la decisione sull’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione della istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato la camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO