Sentenza 15 giugno 1973
Massime • 2
Il trasporto gratuito di persona si distingue da quello di cortesia in quanto nel primo il vettore ha un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione (che ha carattere contrattuale, per cui anche egli e soggetto alla presunzione di responsabilita di cui all'art 1681 cod civ), mentre nel secondo manca sia il cennato interesse sia il vincolo negoziale (per cui la responsabilita, extracontrattuale, del conducente del veicolo e subordinata alla prova della sua colpa, da parte del danneggiato). L'interesse, necessario per aversi trasporto gratuito, puo essere costituito anche dal fine di godere della compagnia del trasportato durante il viaggio e non e escluso dal fatto che esso coincida con un pari interesse del trasportato stesso. ( V 1592/70, mass n 347487; 732/70, mass n 345982).*
Colui che, trasportato gratuitamente per tenere compagnia al conducente e per realizzare in comune con questi un viaggio di divertimento, riporta danno per effetto di un sinistro stradale, non concorre nella colpa del conducente per il fatto di essersi, durante il viaggio, abbandonato al sonno, se non abbia assunto l'Obbligo di collaborare, con un'attenta vigilanza, alla guida del veicolo.*
Commentario • 1
- 1. La fonte primaria del rapporto obbligatorio: il contrattoStefanelli Eleonora · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2017
I. Premessa: brevi cenni introduttivi Quando si parla di obbligazioni e, più nello specifico, di fonti da cui ha origine un rapporto di natura obbligatoria il dato normativo da tenere a mente è l'art. 1173 c.c.. Quest'ultimo statuisce espressamente che le obbligazioni possono derivare da “contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Nonostante la chiarezza espositiva della norma in commento, non si è fatto attendere l'intervento della giurisprudenza, il cui intento è stato quello di definirne non solo i confini interpretativi ma anche l'ambito applicativo. In particolare, i giudici di legittimità hanno inteso porre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1973, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1973 |
Testo completo
Il trasporto gratuito di persona si distingue da quello di cortesia in quanto nel primo il vettore ha un interesse, sia pure mediato, ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione (che ha carattere contrattuale, per cui anche egli e soggetto alla presunzione di responsabilita di cui all'art 1681 cod civ), mentre nel secondo manca sia il cennato interesse sia il vincolo negoziale (per cui la responsabilita, extracontrattuale, del conducente del veicolo e subordinata alla prova della sua colpa, da parte del danneggiato). L'interesse, necessario per aversi trasporto gratuito, puo essere costituito anche dal fine di godere della compagnia del trasportato durante il viaggio e non e escluso dal fatto che esso coincida con un pari interesse del trasportato stesso. ( V 1592/70, mass n 347487; 732/70, mass n 345982).*