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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17465/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17465/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. D'ACCIO' Parte_1 C.F._1
VINCENZO e , con elezione di domicilio in VIA F.CAVALLOTTI, 31 BITONTO presso l'avv. D'ACCIO' VINCENZO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARACINO PALMO DORIAN e , con elezione di domicilio in Corso Italia, 43/A null
70123 Bari, presso l'avv. SARACINO PALMO DORIAN;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 26/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 5 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
"a) previo accertamento dei fatti di causa, accertare e dichiarare il diritto dell'attore,
ad essere tenuto indenne dalle obbligazioni assunte in nome proprio e, Parte_1
per l'effetto, condannare la alla corresponsione della somma di Controparte_1
7.000,00, oltre interessi dal giorno in cui la spesa è stata sopportata, ai sensi dell'art. 2031 c.c.;
b) in subordine, accertati i fatti di causa, dichiarare l'ingiustificato arricchimento di
[...]
con la correlativa diminuzione patrimoniale subita dal sig. Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto condannare ad indennizzare l'attore della
[...] Controparte_1
correlativa diminuzione patrimoniale, per l'ammontare di Euro 7.000,00 (settemila//00), pari all'indebito vantaggio conseguito della convenuta;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge."
Per la convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare le avverse domande, principale e subordinata, perché inammissibili e non provate, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari."
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di aver collaborato come ragioniere dal 2005 al Controparte_1
febbraio 2015 con la società convenuta e che, in ragione dei buoni rapporti personali intercorrenti con il sig. , amministratore della società, aveva Persona_1
provveduto con proprie sostanze ad onorare un debito contratto dalla Controparte_1
[...]
In particolare, l'attore affermava che, nell'impossibilità finanziaria della società di provvedere alla scadenza del 31/12/2013 al pagamento della cambiale di Euro 7.000,00 emessa in data 17/07/2013 in favore della aveva versato nelle mani Controparte_2
pagina 2 di 5 del Notaio un assegno circolare di Euro 7.000,00, fatto emettere sul Persona_2
proprio conto corrente presso Banco di Napoli in data 15/01/2014, al fine di pagare il predetto titolo cambiario ed evitare il protesto dello stesso ed il conseguente discredito commerciale della società.
Si costituiva in giudizio la contestando la ricostruzione attorea e Controparte_1
producendo documentazione volta a dimostrare la propria solidità finanziaria all'epoca dei fatti. La convenuta sosteneva inoltre che il sig. era stato assunto presso la Pt_1
società solo in data 09/02/2015 e che i rapporti tra le parti non erano mai stati idilliaci, tanto che nel febbraio 2016 l'attore aveva avviato un giudizio monitorio per il riconoscimento di differenze retributive.
All'esito dell'istruttoria, che ha compreso l'interrogatorio formale del sig.
[...]
e l'audizione dei testi e , il Giudice formulava una Per_1 Testimone_1 Tes_2
proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., accolta solo da parte attrice.
Constatata l'impossibilità di conciliare la lite, all'udienza del 26/11/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda principale dell'attore, fondata sull'istituto della gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c., è fondata e merita accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la gestione di affari altrui richiede la sussistenza di specifici elementi costitutivi: l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, l'animus aliena negotia gerendi e l'utiliter coeptum (Cass. civ. ord. n. 31662/2024).
Nel caso di specie, tali presupposti risultano tutti integrati:
1) Quanto all'absentia domini, essa va intesa non come impossibilità oggettiva o soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui
(Cass. civ. sent. n. 22302/2016). Tale requisito è provato nel caso di specie, essendo pacifico che al momento del pagamento della cambiale (15/01/2014) il sig. non Pt_1
aveva alcun rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, essendo stato assunto solo successivamente in data 09/02/2015.
2) La spontaneità dell'intervento del gestore emerge chiaramente dalla documentazione prodotta, che dimostra come il sig. abbia fatto emettere l'assegno circolare sul Pt_1 pagina 3 di 5 proprio conto corrente per pagare il debito della società.
3) L'animus aliena negotia gerendi è comprovato dalla finalità dichiarata dell'intervento, volto ad evitare il protesto della cambiale e il conseguente discredito commerciale della società.
4) Quanto all'utiliter coeptum, esso va valutato oggettivamente, nel senso che l'intervento del gestore deve risultare necessario e tale da produrre un incremento patrimoniale o evitare una perdita (Trib. Reggio Emilia sent. n. 378/2020). Nel caso di specie, l'utilità dell'intervento è evidente, avendo evitato il protesto della cambiale e le relative conseguenze pregiudizievoli per la società.
Non può essere accolta la tesi difensiva della convenuta secondo cui la somma sarebbe stata consegnata in contanti dal sig. al sig. Tale versione, emersa solo Per_1 Pt_1
in sede di interrogatorio formale dopo una diversa impostazione iniziale (che faceva leva sulla solidità finanziaria della società), non trova riscontro in alcun elemento probatorio e risulta inverosimile, considerando che all'epoca dei fatti vigeva un limite all'uso del contante di Euro 1.000,00.
Inoltre, la documentazione bancaria prodotta dalla convenuta, relativa al conto corrente presso la , non dimostra l'effettivo pagamento della Controparte_3
cambiale da parte della società, trattandosi peraltro di un conto diverso da quello indicato sul titolo (Banca Apulia).
La prova testimoniale non ha fornito elementi decisivi, avendo il teste Tes_2
dichiarato di non ricordare chi avesse ritirato la cambiale dopo il pagamento.
Pertanto, risultando provati tutti i presupposti della gestione di affari altrui e il pagamento effettuato dall'attore con proprie sostanze, deve essere riconosciuto il diritto del sig. ad essere tenuto indenne ai sensi dell'art. 2031 c.c., che impone all'interessato Pt_1
di rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese sono state fatte.
Assorbita resta la domanda subordinata di arricchimento senza causa, che peraltro, avendo carattere sussidiario, non può essere proposta quando sia stata esperita un'azione ordinaria fondata su un diverso titolo (Cass. civ. sent. n. 9744/2013).
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto pagina 4 di 5 “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do-po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te-nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 17465/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna la a Controparte_1
corrispondere al sig. la somma di Euro 7.000,00, oltre interessi legali dal Parte_1
15/01/2014 al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compensi oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad
€ 145,50 ed al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17465/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. D'ACCIO' Parte_1 C.F._1
VINCENZO e , con elezione di domicilio in VIA F.CAVALLOTTI, 31 BITONTO presso l'avv. D'ACCIO' VINCENZO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARACINO PALMO DORIAN e , con elezione di domicilio in Corso Italia, 43/A null
70123 Bari, presso l'avv. SARACINO PALMO DORIAN;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 26/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 5 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
"a) previo accertamento dei fatti di causa, accertare e dichiarare il diritto dell'attore,
ad essere tenuto indenne dalle obbligazioni assunte in nome proprio e, Parte_1
per l'effetto, condannare la alla corresponsione della somma di Controparte_1
7.000,00, oltre interessi dal giorno in cui la spesa è stata sopportata, ai sensi dell'art. 2031 c.c.;
b) in subordine, accertati i fatti di causa, dichiarare l'ingiustificato arricchimento di
[...]
con la correlativa diminuzione patrimoniale subita dal sig. Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto condannare ad indennizzare l'attore della
[...] Controparte_1
correlativa diminuzione patrimoniale, per l'ammontare di Euro 7.000,00 (settemila//00), pari all'indebito vantaggio conseguito della convenuta;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge."
Per la convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare le avverse domande, principale e subordinata, perché inammissibili e non provate, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari."
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di aver collaborato come ragioniere dal 2005 al Controparte_1
febbraio 2015 con la società convenuta e che, in ragione dei buoni rapporti personali intercorrenti con il sig. , amministratore della società, aveva Persona_1
provveduto con proprie sostanze ad onorare un debito contratto dalla Controparte_1
[...]
In particolare, l'attore affermava che, nell'impossibilità finanziaria della società di provvedere alla scadenza del 31/12/2013 al pagamento della cambiale di Euro 7.000,00 emessa in data 17/07/2013 in favore della aveva versato nelle mani Controparte_2
pagina 2 di 5 del Notaio un assegno circolare di Euro 7.000,00, fatto emettere sul Persona_2
proprio conto corrente presso Banco di Napoli in data 15/01/2014, al fine di pagare il predetto titolo cambiario ed evitare il protesto dello stesso ed il conseguente discredito commerciale della società.
Si costituiva in giudizio la contestando la ricostruzione attorea e Controparte_1
producendo documentazione volta a dimostrare la propria solidità finanziaria all'epoca dei fatti. La convenuta sosteneva inoltre che il sig. era stato assunto presso la Pt_1
società solo in data 09/02/2015 e che i rapporti tra le parti non erano mai stati idilliaci, tanto che nel febbraio 2016 l'attore aveva avviato un giudizio monitorio per il riconoscimento di differenze retributive.
All'esito dell'istruttoria, che ha compreso l'interrogatorio formale del sig.
[...]
e l'audizione dei testi e , il Giudice formulava una Per_1 Testimone_1 Tes_2
proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., accolta solo da parte attrice.
Constatata l'impossibilità di conciliare la lite, all'udienza del 26/11/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda principale dell'attore, fondata sull'istituto della gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c., è fondata e merita accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la gestione di affari altrui richiede la sussistenza di specifici elementi costitutivi: l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, l'animus aliena negotia gerendi e l'utiliter coeptum (Cass. civ. ord. n. 31662/2024).
Nel caso di specie, tali presupposti risultano tutti integrati:
1) Quanto all'absentia domini, essa va intesa non come impossibilità oggettiva o soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui
(Cass. civ. sent. n. 22302/2016). Tale requisito è provato nel caso di specie, essendo pacifico che al momento del pagamento della cambiale (15/01/2014) il sig. non Pt_1
aveva alcun rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, essendo stato assunto solo successivamente in data 09/02/2015.
2) La spontaneità dell'intervento del gestore emerge chiaramente dalla documentazione prodotta, che dimostra come il sig. abbia fatto emettere l'assegno circolare sul Pt_1 pagina 3 di 5 proprio conto corrente per pagare il debito della società.
3) L'animus aliena negotia gerendi è comprovato dalla finalità dichiarata dell'intervento, volto ad evitare il protesto della cambiale e il conseguente discredito commerciale della società.
4) Quanto all'utiliter coeptum, esso va valutato oggettivamente, nel senso che l'intervento del gestore deve risultare necessario e tale da produrre un incremento patrimoniale o evitare una perdita (Trib. Reggio Emilia sent. n. 378/2020). Nel caso di specie, l'utilità dell'intervento è evidente, avendo evitato il protesto della cambiale e le relative conseguenze pregiudizievoli per la società.
Non può essere accolta la tesi difensiva della convenuta secondo cui la somma sarebbe stata consegnata in contanti dal sig. al sig. Tale versione, emersa solo Per_1 Pt_1
in sede di interrogatorio formale dopo una diversa impostazione iniziale (che faceva leva sulla solidità finanziaria della società), non trova riscontro in alcun elemento probatorio e risulta inverosimile, considerando che all'epoca dei fatti vigeva un limite all'uso del contante di Euro 1.000,00.
Inoltre, la documentazione bancaria prodotta dalla convenuta, relativa al conto corrente presso la , non dimostra l'effettivo pagamento della Controparte_3
cambiale da parte della società, trattandosi peraltro di un conto diverso da quello indicato sul titolo (Banca Apulia).
La prova testimoniale non ha fornito elementi decisivi, avendo il teste Tes_2
dichiarato di non ricordare chi avesse ritirato la cambiale dopo il pagamento.
Pertanto, risultando provati tutti i presupposti della gestione di affari altrui e il pagamento effettuato dall'attore con proprie sostanze, deve essere riconosciuto il diritto del sig. ad essere tenuto indenne ai sensi dell'art. 2031 c.c., che impone all'interessato Pt_1
di rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese sono state fatte.
Assorbita resta la domanda subordinata di arricchimento senza causa, che peraltro, avendo carattere sussidiario, non può essere proposta quando sia stata esperita un'azione ordinaria fondata su un diverso titolo (Cass. civ. sent. n. 9744/2013).
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto pagina 4 di 5 “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do-po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te-nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 17465/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna la a Controparte_1
corrispondere al sig. la somma di Euro 7.000,00, oltre interessi legali dal Parte_1
15/01/2014 al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compensi oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad
€ 145,50 ed al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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