Versione
1 giugno 1983
1 giugno 1983
Art. 78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Commentario • 1
- 1. affido ai servizi e collocazione in comunitàhttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 1
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Va disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, per la durata di ventiquattro mesi dalla data del decreto, con collocazione presso una Comunità Territoriale diurna individuata dai Servizi Sociali affidatari, o nel prosieguo, ove dovesse risultare maggiormente rispondente al benessere della minore, presso una Comunità Residenziale, qualora i genitori abbiano dato prova di non essere in grado di gestire le loro tensioni e le loro divergenze, neppure a seguito della nomina del curatore speciale del minore e di porre al centro l'interesse della figlia, la quale, attraverso i …
Leggi di più…