Articolo 78 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 71Articolo 79
Versione
1 giugno 1983
Art. 78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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