Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 04/06/2025, n. 10816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10816 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13195 del 2021, proposto dalla ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
nei confronti
della ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
la ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del verbale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-2021, con cui il Comune di Rocca di Papa ha accertato l’inottemperanza della ricorrente all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o esecutorio anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della ditta -OMISSIS-;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019, il Comune di Rocca di Papa aveva ingiunto a diversi soggetti, tra cui anche la Società -OMISSIS-, la rimozione di opere abusivamente realizzate in località -OMISSIS-, via -OMISSIS- n. 1, in area plurivincolata, giusta il disposto degli artt. 31 del D.P.R. n. 3-OMISSIS-/2001 e 15 della legge regionale n. 15/2008. Gli abusi consistevano nella realizzazione di manufatti in ferro su basi di cemento e di alcuni tralicci metallici, pure poggianti su basi di cemento, utilizzati per attività di radiodiffusione sonora.
La ricorrente in particolare è risultata essere utilizzatrice di due “box” (2 e 2A) e di due tralicci (E ed F), di cui si avvale per l’esercizio di radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale.
Con verbale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-2021, notificato il 22 settembre successivo, il Comune di Rocca di Papa, ha accertato l’inottemperanza alla citata ordinanza di demolizione.
2. Per chiedere l’annullamento del citato verbale è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 novembre 2021 e depositato il 16 dicembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“1. Violazione e falsa applicazione della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto e diritto, travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, perplessità, illogicità.
2. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3-OMISSIS-/01 e della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto e diritto, travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, perplessità, illogicità.
3. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 259/03 e della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto e diritto, travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, premesso che l’ordinanza di demolizione citata è stata notificata alla ricorrente, non in qualità di proprietario dei manufatti abusivi, bensì di soggetto che da essi si limita ad irradiare il segnale radiofonico, la stessa lamenta che non avrebbe mai potuto ottemperare alla demolizione, poiché avrebbe dovuto demolire beni che non sono di sua proprietà e su cui non eserciterebbe alcun potere, neanche di fatto.
Con il secondo motivo, ci si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, che dà per presupposta l’ordinanza di rimozione e demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019 prot. -OMISSIS-, senza dar conto di come e sé l’Amministrazione abbia verificato, per ciascun manufatto oggetto dell’ordine di ripristino, le relative condizioni e le effettive possibilità materiali e giuridiche per il destinatario di procedere alla demolizione.
Sotto diverso profilo è contestato, per un verso, che l’ordine di demolizione è sub iudice essendo stato impugnato dalla ricorrente che, per altro verso, denunzia altresì che il proprietario dei manufatti non sarebbe stato destinatario dell’ingiunzione a demolire, di talché non sarebbe dato comprendere la ragione per cui essa dovrebbe provvedere al ripristino di un manufatto di proprietà di un altro soggetto che, tuttavia, non è destinatario di alcun ordine di demolizione.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, rappresentando che l’infrastruttura risulta collocata nel Comune di Rocca di Papa da decenni e nella attuale località dal 1995, giusta provvedimento con cui l’Amministrazione comunale aveva autorizzato lo “spostamento e consolidamento” degli impianti di radiodiffusione dal centro della città. Inoltre, con riferimento ad uno dei tralicci, diverso da quello attualmente utilizzato dalla ricorrente, era intervenuta una sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS- del 1989 con cui, nell’assolvere l’imputato dal reato di cui all’art. 734 del codice penale “ distruzioni e deturpamento di bellezze naturali ”, il Giudice penale aveva rilevato che per l’installazione di tralicci di modeste dimensioni non è espressamente previsto il rilascio della concessione edilizia, necessaria solo in caso di rilevante mutamento dell’assetto edilizio ed urbanistico del territorio, che nella specie non ricorrerebbe. Altresì la ricorrente valorizza la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, sulla scorta della quale gli impianti radiofonici non potrebbero essere assimilati ad altre costruzioni, data la ridotta volumetria ed il ridotto impatto sul territorio di essi.
3. Il Comune di Rocca di Papa non si è costituito in giudizio.
Con atto di intervento ad adiuvandum del 4 aprile 2025, si è invece costituita in giudizio la ditta -OMISSIS-, che ha premesso di essere titolare di concessione ministeriale per l’esercizio del servizio di radiodiffusione in ambito locale, ha evidenziato di aver acquisito, a titolo particolare, dalla ricorrente il ramo d’azienda comprendente l’impianto di trasmissione ubicato in Rocca di Papa, al quale si riferisce il verbale di inottemperanza per cui è causa ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
In vista della discussione, con atto del 7 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del codice di procedura civile, di essere estromessa dalla causa in quanto non più titolare del diritto controverso.
Con memoria del 15 aprile 2025, la ditta interveniente ha insistito per l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame riportandosi alle doglianze di cui al ricorso introduttivo e, con atto dell’8 maggio 2025, ha espresso il proprio assenso all’estromissione dalla causa della originaria ricorrente.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato la sussistenza di dubbi in ordine all’ammissibilità del mezzo di tutela all’esame avuto riguardo alla natura endo-procedimentale del provvedimento impugnato.
4. Deve essere preliminarmente esaminata l’istanza con cui l’originaria ricorrente chiede di essere estromessa dal presente giudizio in considerazione del venir meno della propria titolarità del diritto controverso, stante l’acquisizione da parte della ditta -OMISSIS- del ramo d’azienda comprendente l’impianto di trasmissione ubicato in Rocca di Papa.
L’istanza può essere accolta.
Ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile, applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 del codice del processo amministrativo, la successione particolare nel diritto controverso per atto tra vivi determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie e consente, come in questo caso è avvenuto, al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo. Ai sensi delle richiamate disposizioni codicistiche, se le altre parti costituite lo consentono (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8-OMISSIS-7), il dante causa-alienante può essere estromesso dal giudizio.
Ciò posto, risultando in atti il consenso della ditta -OMISSIS- l’istanza di estromissione dal processo della originaria ricorrente può essere accolta.
5. Tanto premesso, dando seguito all'avviso reso in udienza, il Collegio reputa che ricorso vada dichiarato inammissibile, tenuto conto della natura meramente endoprocedimentale dell'atto impugnato.
Come già condivisibilmente affermato da questo Tribunale, infatti, “ Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A. e come tale non impugnabile. Trattasi di atto avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento. In particolare, ai sensi dell'art. 31 comma 4, d.P.R. n. 3-OMISSIS- del 2001, il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è sì costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo; ma come tale deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il ricordato suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall'organo dell'ente dotato della relativa potestà provvedimentale. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 02/01/2018, n.1). Dunque, l’atto che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è impugnabile, come anche confermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo VI Sezione, sentenza n. 1434/2023): “l’atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza è necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari e non è costitutivo dell’effetto acquisitivo (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2368; Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5914); la giurisprudenza ha altresì precisato che il verbale di accertamento dell’inottemperanza non assume portata lesiva degli interessi del privato, ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097) ” ( ex multis, Tar Lazio, sez. IV, 24 luglio 2024, n. 15135 e, da ultimo, con riferimento alla medesima vicenda oggetto della presente controversia, Tar Lazio, sez. II bis , 18 aprile 2025, n. 7770).
In altri termini, l’atto di accertamento dell’inottemperanza è atto dovuto, privo di contenuti discrezionali, di carattere meramente dichiarativo, con il quale ci si limita a certificare l’inottemperanza all’ordine di ripristino e dal quale la legge fa discendere l’acquisizione ipso iure al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime su cui essa insiste (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2020, n. 2441; Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2034).
6. Per completezza, va altresì dato atto dell'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, per un verso, in ragione della natura rigidamente vincolata del provvedimento all’esame con cui, come detto l’Amministrazione si è limitata ad accertare fatti (l’inottemperanza all’ordine di demolizione) le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge e, per altro verso, in quanto sostanzialmente volte a contestare il presupposto ordine di demolizione, ormai definitivamente confermato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 706 del 22 gennaio 2024, alle cui ampie motivazioni si rinvia e con la quale è stato respinto l’appello proposto da -OMISSIS-, avverso la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 8101 del 15 luglio 2020.
7. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso, previa estromissione dal giudizio della originaria ricorrente, va dichiarato inammissibile.
8. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e della controinteressata intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone l’estromissione dal giudizio dell’originaria ricorrente;
- dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.