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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 389/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SALADINO LOREDANA
ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. DI MATTIA GAETANO
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da istanza congiunta del 22.10.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto in Erice (TP) in data 11/08/1999 matrimonio concordatario con la parte resistente, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 12, parte II, serie A, anno 1999.
Deduceva che dalla loro unione sono nati i figli: Persona_1
(nato il [...] in [...]), (nata il [...] in [...]) e Persona_2
(nata il [...] in [...]). Persona_3
Rappresentava, inoltre, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 602/2022 del 27.10.2002 pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Concludeva come in ricorso.
Si costituiva il resistente , il quale, non CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto, rappresentava che tra le parti erano in corso trattative per addivenire ad una richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza congiunta del 22.10.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. La casa familiare, sita a Trapani, nella via Giovanni Verga
n.4, rimarrà assegnata alla SI.ra , che continuerà Parte_1
ad abitarla con le figlie, e;
Persona_2 Persona_3 2. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie Persona_2
e col pagamento di un assegno mensile di complessivi Persona_3
euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna LI), da versarsi presso il domicilio della madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno sarà soggetto agli aggiornamenti ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello in corso. Il padre provvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie preventivamente concordate con la SI.ra , con Parte_1
particolare riferimento alle spese di vitto ed alloggio fuori sede per la LI , impegnata negli studi universitari a Perugia, e comunque Per_2
secondo l'elencazione riportata nel Protocollo adottato dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani di intesa con l'Assemblea dei
Magistrati del Tribunale di Trapani, in data 22.11.2018, che fa integrale richiamo al c.d. “Protocollo di Roma” SIlato il 17/12/2014”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 602/2022 del 27.10.2002, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese di lite stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Parte_1 CP_1
data 11/08/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Erice (TP), al n. 12, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni di cui all'istanza congiunta richiamata in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 389/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SALADINO LOREDANA
ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. DI MATTIA GAETANO
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da istanza congiunta del 22.10.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto in Erice (TP) in data 11/08/1999 matrimonio concordatario con la parte resistente, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 12, parte II, serie A, anno 1999.
Deduceva che dalla loro unione sono nati i figli: Persona_1
(nato il [...] in [...]), (nata il [...] in [...]) e Persona_2
(nata il [...] in [...]). Persona_3
Rappresentava, inoltre, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 602/2022 del 27.10.2002 pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Concludeva come in ricorso.
Si costituiva il resistente , il quale, non CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto, rappresentava che tra le parti erano in corso trattative per addivenire ad una richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza congiunta del 22.10.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. La casa familiare, sita a Trapani, nella via Giovanni Verga
n.4, rimarrà assegnata alla SI.ra , che continuerà Parte_1
ad abitarla con le figlie, e;
Persona_2 Persona_3 2. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie Persona_2
e col pagamento di un assegno mensile di complessivi Persona_3
euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna LI), da versarsi presso il domicilio della madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno sarà soggetto agli aggiornamenti ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello in corso. Il padre provvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie preventivamente concordate con la SI.ra , con Parte_1
particolare riferimento alle spese di vitto ed alloggio fuori sede per la LI , impegnata negli studi universitari a Perugia, e comunque Per_2
secondo l'elencazione riportata nel Protocollo adottato dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani di intesa con l'Assemblea dei
Magistrati del Tribunale di Trapani, in data 22.11.2018, che fa integrale richiamo al c.d. “Protocollo di Roma” SIlato il 17/12/2014”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 602/2022 del 27.10.2002, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese di lite stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Parte_1 CP_1
data 11/08/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Erice (TP), al n. 12, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni di cui all'istanza congiunta richiamata in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo