Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20334/20 riservata in decisione all'udienza del 19.09.2024 vertente
TRA (C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rocco Franzese, presso il cui studio elett.te domicilia in Cardito (Na) alla Via Filippo Turati n. 8;
APPELLANTE
e
n. q. di FGVS (C.F. e Partita IVA n. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Gian Luca Matarazzi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via A. Depretis 102;
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 maggio 2017, conveniva Parte_1 [...]
quale Impresa designata per la Campania per il F.G.V.S., innanzi al Giudice di Pace di CP_2
Napoli, riferendo di essere stato investito il giorno 25/06/2015 alle ore 01,00 circa in Napoli, lungo via Rossaroll, da un'auto pirata, il cui conducente dopo l'investimento si allontanò senza che fosse possibile rilevare il numero di targa. In seguito all'incidente si infortunava. Parte_1 Per tale motivo chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni 1.000,00 … oltre interessi e svalutazione>>, ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. Lg. n. 209/05. La costituita n.q. di FGVS chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Con la sentenza n. 6198/20 pubblicata in data 31/01/2020, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda.
Per quel che rileva, il GdP osservava che il danneggiato non aveva dimostrato di aver fatto quanto in suo potere per identificare l'investitore. In particolare, evidenziava che l'attore non aveva provveduto a notiziare del fatto le autorità. A ciò aggiungeva che il teste ricordava precisamente la dinamica del sinistro a distanza di quattro anni, per cui se fosse stato interrogato tempestivamente dall'autorità giudiziaria avrebbe potuto fornire degli elementi utili alla individuazione del responsabile.
Per tale motivo il GdP sosteneva che la mancata identificazione del veicolo era ascrivibile alla condotta omissiva dell'attore e non alle circostanze oggettive. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Si è costituita n. q. di FGVS che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è necessario verificare l'ammissibilità dell'appello, in relazione al valore della causa, desunto (ai sensi dell'art. 10 c.p.c.) dalla domanda proposta in primo grado dall'attore. Al riguardo, l'appellante ne postula l'ammissibilità, grado di giudizio fosse stata quantificata in € 1.000,00>>, e ciò in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11738/21, secondo cui a tal fine rileva il valore della causa da determinarsi applicando i principi di cui all'art. 10 cpc e ss. … [sicchè] nel caso in cui l'attore con la causa innanzi al Giudice di Pace abbia formulato una domanda di
(Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013). Nella fattispecie di causa, l'attore chiese la condanna della convenuta al risarcimento dei danni
<<nella misura di oltre interessi e svalutazione>>, con citazione notificata il 4 maggio 2017.
Di conseguenza, poiché il sinistro è del 25/06/2015, il credito risarcitorio richiesto alla data di proposizione della domanda ammontava ad € 1.013,92, in base al seguente conteggio:
Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione
Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente Capitale Iniziale: € 1.000,00 Data Iniziale: 26/06/2015
Data Finale: 04/05/2017
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2015
Scadenza Rivalutazione: Maggio 2017
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato:
26/06/2015 31/12/2015 € 997,00 0,50% 188 € 2,57 01/01/2016 26/06/2016 € 997,00 0,20% 178 € 0,97 26/06/2016 31/12/2016 € 1.009,00 0,20% 188 € 1,04 01/01/2017 04/05/2017 € 1.009,00 0,10% 124 € 0,34
Indice alla Decorrenza: 107,3
Indice alla Scadenza: 101,1
Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,009 Totale Rivalutazione: € 9,00 Capitale Rivalutato: € 1.009,00 Totale Colonna Giorni: 678 Totale Interessi: € 4,92 Rivalutazione + Interessi: € 13,92 Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.013,92
Il richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 11738/21 non è pertinente, perché nella fattispecie ivi esaminata, l'attore aveva proposto una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente
"maggior somma che sarà ritenuta di giustizia".
Tale richiesta non fu ritenuta clausola di mero stile, bensì istanza di contenuto tale da rendere indeterminata la richiesta risarcitoria dell'attore. Diversa è la fattispecie di causa in cui il avendo chiesto l'importo di € 1.000,00, oltre interessi Pt_1
e svalutazione, indicò dei parametri precisi che consentono di determinare in misura esatta la somma rivendicata. Per quanto innanzi detto, la sentenza appellata è stata resa in causa avente valore inferiore ad € 1.100,00, dunque, decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., ed appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
*****
Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel rigettare la domanda, affermando che il danneggiato aveva mostrato disinteresse rispetto all'evento poiché non aveva proposto denuncia-querela. In particolare, il evidenzia che la denuncia-querela è irrilevante ai fini della procedibilità e Pt_1 valutazione della fondatezza della domanda.
Inoltre, sostiene che, anche se avesse sporto denuncia/querela contro ignoti, il responsabile non sarebbe stato identificato perché il teste ha dichiara di non aver potuto prendere il numero la targa dell'auto investitrice, in quanto occupato a soccorrere il danneggiato. Nel merito, l'appellante sostiene che la prova testimoniale avrebbe integralmente confermato quanto dedotto in citazione.
Tale essendo il motivo di appello, lo stesso va dichiarato inammissibile, perché non involge la violazione delle norme sul procedimento, e/o di norme costituzionali o comunitarie, e/o dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. Peraltro, l'appellante non ha neppure indicato il principio regolatore asseritamente violato, con ciò incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, perché l'appellato nulla ha dedotto sulla inappellabilità della sentenza, avendo interloquito sul punto solo la parte appellante. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli – decima sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Napoli n. 6198/20, pubblicata in data 31/01/2020,
-compensa le spese del grado del giudizio;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in data 7.2.2025. Il giudice
Francesco Pastore