Art. 15.
Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.
Esso e' composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Il presidente puo' inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.
Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.
Esso e' composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Il presidente puo' inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.