Articolo 15 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 luglio 1967
Art. 15.
Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.
Esso e' composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Il presidente puo' inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967