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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/09/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
56 2024 RG
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 56/2024 p.u. promosso da:
P.IVA: , numero REA: MN-254357, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, in persona dell'amministratore unico sig.
[...]
assistita dall'avv. Roberto Sidoti e dall'avv. Davide Greco, ha emesso la seguente CP_2
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi e all'oggetto della presente procedura: che con ricorso ex art. 44 co. 1 CCI depositato in data 14-6-2024, la società CP_1
P.IVA: , numero REA: con sede legale in Viadana (MN), Via P.IVA_1 C.F._1
Aldo Moro n. 9/11, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla richiamata disposizione entro un termine fissato dal giudice;
che la società, all'esito della assegnazione di detto termine (poi prorogato), in data 14-10-
24 ha depositato il piano e la proposta di concordato, che si caratterizza per continuità aziendale indiretta, mediante futura cessione del ramo di azienda per la fabbricazione e il commercio di articoli per l'arredamento e di biancheria per la casa in favore di soggetto individuato nella (all'esito di procedura ex art. 91 CCI), già affittuaria del Controparte_3 ramo di azienda in forza di negozio del 22/4/2024, al corrispettivo di euro 350.000,00 (al netto dei canoni di affitto medio tempore versati) nonché mediante apporto di finanza esterna nella misura di euro 900.000.00;
1 che il Commissario Giudiziale ha svolto una serie di rilievi, evidenziando numerose criticità, non solo di natura formale ma anche di natura “sostanziale” ai fini del giudizio di idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori;
che all'esito di tale parere la società ha depositato in data 25/11/2024 una memoria autorizzata, manifestando l'intenzione di chiedere termine per la modifica di piano e proposta, oggetto di istanza depositata in data 27/11/2024;
che il Tribunale ha concesso termine per la modifica di piano e proposta, risultando tale facoltà desumibile dal tenore degli artt. 87/3 CCI e 105/4 CCI, sino al 9/1/25, con ulteriore termine per il parere del Commissario Giudiziale sino al 20/1/25; rilevato che la società ha modificato il piano e la proposta, che si caratterizza sempre per continuità aziendale indiretta, mediante futura cessione del ramo di azienda per la fabbricazione e il commercio di articoli per l'arredamento e di biancheria per la casa in favore di soggetto individuato nella , già affittuaria del ramo di azienda in Controparte_3 forza di negozio del 22/4/2024, al corrispettivo di euro 350.000,00, riducendo l'apporto di finanza esterna alla somma di € 703.957,00, con contestuale diminuzione del passivo concordatario, nella misura in cui, a seguito degli accordi medio tempore conclusi con il ceto bancario, vengono azzerati il fondo MCC che era appostato al privilegio nonché i crediti chirografari di banche e finanziarie (con contestuale eliminazione di due classi), mantenendosi le previsioni di liquidazione dei beni residui di estranei al ramo di CP_1 azienda, la vendita del magazzino, l'incasso dei crediti verso clienti e di altri crediti diversi;
che il Commissario Giudiziale, esaminati il piano e la proposta come modificati nel termine assegnato, ha espresso parere favorevole, evidenziando in particolare che “le non conformità riportate nel proprio precedente parere risultano tutte superate per effetto delle modifiche e degli interventi posti in essere dalla società debitrice”;
che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che in particolare la proposta di concordato prevede:
- il pagamento integrale dei costi in prededuzione alle regolari scadenze legali o contrattualmente previste e in particolare: 1) il pagamento integrale del compenso del
Commissario Giudiziale e dei compensi dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo entro i termini di cui al piano dei pagamenti redatto in conformità con i relativi mandati professionali;
2) il
2 pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione della Società;
- il pagamento integrale dei seguenti crediti assistiti da privilegio generale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime: 3) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 1 entro il termine di trenta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
4) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 2 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
5) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 3 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
6) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 4 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato 7) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 5 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo 8) crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
- il pagamento parziale del credito assistito da privilegio generale di cui all'art. 2753 e 2754
c.c. (grado 1) nei limiti della capienza del privilegio in misura non inferiore, ai sensi dell'art. 88 C.C.I.I., a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta dal dott.
[...]
entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del Per_1 concordato preventivo;
-il pagamento in percentuale dei crediti chirografari suddivisi in 5 classi tutte con diritto di voto così suddivise:
CLASSE 1 – Crediti di cui all'art. 2753 e 2754 degradati al chirografo 30%. E' composta da , ed per la quota di crediti degradata al chirografo per incapienza;
CP_4 CP_5 CP_6 trattasi di Enti destinatari della proposta di transazione contributiva di cui all'art. 88 CCII
CLASSE 2 – Crediti di cui all'art. 2752 c.c. degradati al chirografo 26%. E' composta dall'Agenzia delle Entrate per il suo credito che è integralmente degradato al chirografo per incapienza, destinataria della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII
CLASSE 3 – Crediti di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. degradati al chirografo 20,73%.
3 E' composta dai titolari di crediti vantati a titolo di IVA di rivalsa e dal locatore, oggetto di degrado al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII
CLASSE 4 – Crediti chirografari dei fornitori 20,73%.
CLASSE 5 – Crediti chirografari dei piccoli fornitori (o minori) 20,73%; che la proposta formulata prevede la fruizione dell'istituto della transazione fiscale e che è stata regolarmente presentata agli uffici interessati ed è accompagnata dalla prescritta relazione del professionista ex art. 88 CCI;
che il Tribunale, con decreto del 23/1/2025, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 CCI, atteso che la società:
svolge attività commerciale di fabbricazione e commercializzazione di articoli per l'arredamento e di biancheria intima e per la casa;
supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato - quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 6 del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
ha depositato documentazione in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
ha allegato le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 88 c. 1, 2 e 2bis,
(anche all'esito della modifica di piano e proposta, ex art. 87 co. 3 CCI, sub doc. 50) redatte dal dott professionista in possesso dei requisiti di legge;
Persona_1
Ritenuto, quanto alle classi: che la differenziazione prospettata tra le varie classi trovi ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI evidenziandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario
4 rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v., con riferimento alla previgente disciplina, Cass. 16-4-2018 n. 9378); che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
che è stata prevista una apposita classi per i fornitori minori ai sensi dell'art. 85/3 CCI, concretamente popolata all'esito della nota di precisazione della proposta di concordato preventivo del 17/4/2025;
Considerato, quanto allo sviluppo della procedura post decreto di ammissione: che nel termine individuato non sono pervenute, ai sensi dell'art. 91 CCI, manifestazioni di interesse sicchè l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda formulata da Controparte_3 risulta definitivamente consolidata in seno al piano di concordato;
che all'esito delle operazioni di voto il Commissario con relazione del 29/5/2025 ha dato atto che non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 109 co. 1 CCI, essendo stata raggiunta la maggioranza dei voti in 4 classi (la II, III, IV e V) su 5; che la società debitrice, con ricorso presentato il 4/6/25 , ha chiesto ai sensi degli artt. 112/2
e 88/4 CCI che il concordato venga omologato, deducendo che sussistono tutte le condizioni previste da tali norme, ed è stata fissata udienza in data 11/9/2025; che, in vista della udienza fissata per la omologa in data 11/9/2025, nessun creditore ha presentato opposizione;
che il Commissario ha depositato in data 4/9/2025 parere favorevole ex art. 48/2 CCI, evidenziando che da un lato non sono intervenuti fatti suscettibili di determinare pregiudizio alla prognosi di fattibilità già espressa e la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 88/4
e 112/2 CCI;
che all'udienza dell'11/9/2025 il debitore insisteva per l'omologa, il creditore SDA si esprimeva a favore di detta omologa e il Commissario confermava il proprio parere e le precedenti relazioni depositate;
Valutato, in linea generale: che la direttiva europea cd Insolvency (Ue 2019/20123) ha introdotto la nozione di ristrutturazione trasversale del debito (cd cross-class cram down) che consente – in presenza di specifici presupposti – di omologare i piani di ristrutturazione anche in mancanza di voto
5 della unanimità dei creditori (cfr. art. 11), circostanza che ricorre nel presente caso, per le ragioni seguenti, e in relazione all'art. 112 CCI;
che al contempo l'art. 88 CCII (parimenti invocato dalla società debitrice ai fini della presente omologa) disciplina la ipotesi del cd cram down fiscale (che consente, in caso di mancato accordo transattivo con le amministrazioni creditrici, di chiedere la omologa forzosa della proposta formulata dall'imprenditore), determinando il dubbio se tale ipotesi fosse applicabile al concordato in continuità, poi chiarito con la previsione di cui al novellato art. 88/4 CCI (all'esito del d. lgs 136/24;
Ritenuto, nel presente caso: che, non configurandosi in via diretta la ipotesi del quinto comma dell'art. 109 CCI (a mente del quale il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore) per aver votato favorevolmente 4 classi su 5, ricorrano tutavia i presupposti previsti dall'art. 112/2 per la ristrutturazione trasversale ove si osservi che:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della Absolute Priority Rule (APR);;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito nel rispetto della Relative Priority
Rule (RPR) e, inoltre, i creditori dissenzienti di Classe 1 ricevono un trattamento complessivo maggiore rispetto a quello che la proposta riserva alle classi di grado inferiore
(atteso che non vi sono classi dello stesso grado), visto che complessivamente la proposta configura a loro favore il pagamento del 46 % del credito, in parte integralmente per la frazione non degradata ed in parte nella misura del 30% per la frazione degradata, laddove la proposta prevede il pagamento del 26% per la Classe 2 e del 20,73% per le Classi 3, 4 e
5;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è stata approvata da quattro classi su cinque e Classe 2 e Classe 3 sono formate da creditori titolari di diritti di prelazione (Classe 2 l'Erario, Classe 3 i fornitori per IVA di rivalsa ed il locatore, classi entrambe degradate interamente); che pertanto sussistono le condizioni per la omologa in forza della disposizione richiamata,
(art. 112 CCI) senza dover esaminare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 88 CCI, secondo il condivisibile orientamento dottrinale per il quale il cram down tributario non sarà applicabile, in quanto di fatto superfluo, tutte le volte in cui il concordato può essere omologato in virtù delle regole sulla ristrutturazione trasversale (ex art. 112/2 CCI) e
6 nonostante il voto contrario delle (rectius di alcune) Amministrazioni creditrici, che è il caso che si è verificato nella presente procedura, proprio in ragione del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi (cfr. in tal senso pure Trib. Termini Imerese, 4/7/2025, Pres.
Dott. Rini, Est. Dott. Debernardi, su il caso); che in effetti, laddove la maggioranza delle classi sia già raggiunta in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (come è invero il caso che si è verificato nel presente concordato), non risulta configurabile l'ulteriore cram down tributario, anche ove sia superato il test di convenienza (perché, come nel presente caso, la proposta di soddisfacimento degli enti gestori delle forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è oggettivamente più favorevole, e non solo non deteriore, del trattamento che essi riceverebbero nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, scenario nel quale essi non percepirebbero alcuna somma); che infatti, unitamente alla convenienza della proposta, la norma di cui all'art. 88/4 CCI richiede il carattere determinante dell'adesione dei creditori pubblici ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge (“oppure” la possibilità di raggiungere tale maggioranza mediante la sterilizzazione di detto voto), circostanze che non ricorrono ove, come nel presente caso, le operazioni di voto abbiano consentito di raggiungere già di per sé la maggioranza e, pertanto, laddove si applicasse il criterio della conversione del voto negativo in positivo (I parte dell'ultimo periodo dell'art. 88/4 CCI) ovvero il criterio della sterilizzazione (II parte dell'ultimo periodo dell'art. 88/4 CCI), si raggiungerebbe non solo la maggioranza delle classi (circostanza verificata all'esito del voto) ma addirittura la unanimità delle classi ai sensi dell'art. 109/5 CCI, potendo invero concludersi che l'operatività dell'art. 88/4 CCI è limitata ai casi (diversi dal presente) in cui all'esito delle operazioni di voto la maggioranza non sia stata raggiunta;
Ritenuto altresì: che quanto al necessario vaglio di ammissibilità della proposta, non siano emersi elementi per modificare il giudizio già reso in sede di apertura, anche in virtù di quanto verificato dal ed esposto nelle richiamate relazioni;
Parte_1 che pertanto debba confermarsi la esclusione della manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47 CCI) (anche nel senso di realizzabilità di esso nei fatti, in termini di sussistenza, o meno, di una manifesta
7 inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, cfr. art. 112/1 lett. g CCI e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023, in relazione a piano in continuità nel vigore della precedente disciplina) e che in conclusione, in questa sede, sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 112/1 CCI, ove peraltro si osservi, oltre a quanto già vagliato, che il piano presentato da non è privo di ragionevoli prospettive di CP_1 superamento della insolvenza (cfr.art- 112/1 lett. f), in ottica non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria (anche in virtù della corretta indicazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili); che la limitata componente liquidatoria della procedura, valutata unitamente alla circostanza che la vendita delle rimanenze è compiuta direttamente dalla proponente sul mercato, sotto la vigilanza del Commissario, conducono a condividere la valutazione espressa dal
Commissario Giudiziale circa la opportunità di non gravare la procedura con i costi legati alla nomina di liquidatore, potendo pertanto escludersi, per tali ragioni, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 114 bis CCI;
che in definitiva sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
che nulla vada disposto in punto spese di lite;
P.Q.M.
1. omologa il concordato preventivo di P.IVA: , numero CP_1 P.IVA_1
REA: MN-254357, con sede legale in Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, in persona dell'amministratore unico sig. CP_2
2. nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
3. conferma la nomina del dott. quale Commissario Giudiziale;
Persona_2
4. dispone che l'organo amministrativo della società, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre al Commissario giudiziale tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
5. stabilisce che l'organo amministrativo della società rediga rapporti riepilogativi semestrali ex art. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, inviandoli a mezzo pec al Commissario Giudiziale, il quale,
8 mediante la relazione semestrale di cui all'art. 118 CCI, ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
6. dispone che l'organo amministrativo della società, sotto il controllo del
Commissario Giudiziale, provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
7. prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, già aperto, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
8. prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal
Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
9. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, la società dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone poi informazione preventiva al Giudice Delegato, almeno dieci giorni prima del compimento della transazione o dell'atto;
10. dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'organo amministrativo della società in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e a seguito di mandato emesso dal Giudice
Delegato (con la precisazione che questa prescrizione non si applica ai c.d. running costs, ossia ai costi correnti che matureranno tempo per tempo nella fase esecutiva del concordato, ferma la necessità dell'autorizzazione al prelievo del Giudice
Delegato previo parere del Commissario Giudiziale). Stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori da parte della società, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni
9 11. prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinchè, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità
e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;
12. dispone che la società proponente informi prontamente il Commissario Giudiziale per iscritto di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
13. stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
a. i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e, se prevista, relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
b. eventuali verbali dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla data di stesura del verbale;
c. i bilanci d'esercizio depositati da (cf., Piva, 13504950968) CP_3 limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;
14. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo amministrativo della società;
15. dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i
10 depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
16. prescrive che, ultimate le operazioni previste, l'organo amministrativo della società
e il Commissario Giudiziale depositino i rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;
17. rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
18. nulla sulle spese di lite;
19. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CC.
Mantova, 11 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Arrigoni
11
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 56/2024 p.u. promosso da:
P.IVA: , numero REA: MN-254357, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, in persona dell'amministratore unico sig.
[...]
assistita dall'avv. Roberto Sidoti e dall'avv. Davide Greco, ha emesso la seguente CP_2
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi e all'oggetto della presente procedura: che con ricorso ex art. 44 co. 1 CCI depositato in data 14-6-2024, la società CP_1
P.IVA: , numero REA: con sede legale in Viadana (MN), Via P.IVA_1 C.F._1
Aldo Moro n. 9/11, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla richiamata disposizione entro un termine fissato dal giudice;
che la società, all'esito della assegnazione di detto termine (poi prorogato), in data 14-10-
24 ha depositato il piano e la proposta di concordato, che si caratterizza per continuità aziendale indiretta, mediante futura cessione del ramo di azienda per la fabbricazione e il commercio di articoli per l'arredamento e di biancheria per la casa in favore di soggetto individuato nella (all'esito di procedura ex art. 91 CCI), già affittuaria del Controparte_3 ramo di azienda in forza di negozio del 22/4/2024, al corrispettivo di euro 350.000,00 (al netto dei canoni di affitto medio tempore versati) nonché mediante apporto di finanza esterna nella misura di euro 900.000.00;
1 che il Commissario Giudiziale ha svolto una serie di rilievi, evidenziando numerose criticità, non solo di natura formale ma anche di natura “sostanziale” ai fini del giudizio di idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori;
che all'esito di tale parere la società ha depositato in data 25/11/2024 una memoria autorizzata, manifestando l'intenzione di chiedere termine per la modifica di piano e proposta, oggetto di istanza depositata in data 27/11/2024;
che il Tribunale ha concesso termine per la modifica di piano e proposta, risultando tale facoltà desumibile dal tenore degli artt. 87/3 CCI e 105/4 CCI, sino al 9/1/25, con ulteriore termine per il parere del Commissario Giudiziale sino al 20/1/25; rilevato che la società ha modificato il piano e la proposta, che si caratterizza sempre per continuità aziendale indiretta, mediante futura cessione del ramo di azienda per la fabbricazione e il commercio di articoli per l'arredamento e di biancheria per la casa in favore di soggetto individuato nella , già affittuaria del ramo di azienda in Controparte_3 forza di negozio del 22/4/2024, al corrispettivo di euro 350.000,00, riducendo l'apporto di finanza esterna alla somma di € 703.957,00, con contestuale diminuzione del passivo concordatario, nella misura in cui, a seguito degli accordi medio tempore conclusi con il ceto bancario, vengono azzerati il fondo MCC che era appostato al privilegio nonché i crediti chirografari di banche e finanziarie (con contestuale eliminazione di due classi), mantenendosi le previsioni di liquidazione dei beni residui di estranei al ramo di CP_1 azienda, la vendita del magazzino, l'incasso dei crediti verso clienti e di altri crediti diversi;
che il Commissario Giudiziale, esaminati il piano e la proposta come modificati nel termine assegnato, ha espresso parere favorevole, evidenziando in particolare che “le non conformità riportate nel proprio precedente parere risultano tutte superate per effetto delle modifiche e degli interventi posti in essere dalla società debitrice”;
che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che in particolare la proposta di concordato prevede:
- il pagamento integrale dei costi in prededuzione alle regolari scadenze legali o contrattualmente previste e in particolare: 1) il pagamento integrale del compenso del
Commissario Giudiziale e dei compensi dei professionisti che hanno assistito la Società ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo entro i termini di cui al piano dei pagamenti redatto in conformità con i relativi mandati professionali;
2) il
2 pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili legalmente sorti durante la procedura concorsuale per la gestione della Società;
- il pagamento integrale dei seguenti crediti assistiti da privilegio generale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime: 3) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 1 entro il termine di trenta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
4) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 2 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
5) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 3 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
6) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 4 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato 7) crediti di cui all'art. 2751-bis n. 5 entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo 8) crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del concordato preventivo;
- il pagamento parziale del credito assistito da privilegio generale di cui all'art. 2753 e 2754
c.c. (grado 1) nei limiti della capienza del privilegio in misura non inferiore, ai sensi dell'art. 88 C.C.I.I., a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta dal dott.
[...]
entro il termine di centottanta giorni dalla data di definitiva omologazione del Per_1 concordato preventivo;
-il pagamento in percentuale dei crediti chirografari suddivisi in 5 classi tutte con diritto di voto così suddivise:
CLASSE 1 – Crediti di cui all'art. 2753 e 2754 degradati al chirografo 30%. E' composta da , ed per la quota di crediti degradata al chirografo per incapienza;
CP_4 CP_5 CP_6 trattasi di Enti destinatari della proposta di transazione contributiva di cui all'art. 88 CCII
CLASSE 2 – Crediti di cui all'art. 2752 c.c. degradati al chirografo 26%. E' composta dall'Agenzia delle Entrate per il suo credito che è integralmente degradato al chirografo per incapienza, destinataria della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII
CLASSE 3 – Crediti di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. degradati al chirografo 20,73%.
3 E' composta dai titolari di crediti vantati a titolo di IVA di rivalsa e dal locatore, oggetto di degrado al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII
CLASSE 4 – Crediti chirografari dei fornitori 20,73%.
CLASSE 5 – Crediti chirografari dei piccoli fornitori (o minori) 20,73%; che la proposta formulata prevede la fruizione dell'istituto della transazione fiscale e che è stata regolarmente presentata agli uffici interessati ed è accompagnata dalla prescritta relazione del professionista ex art. 88 CCI;
che il Tribunale, con decreto del 23/1/2025, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 CCI, atteso che la società:
svolge attività commerciale di fabbricazione e commercializzazione di articoli per l'arredamento e di biancheria intima e per la casa;
supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato - quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 6 del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
ha depositato documentazione in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
ha allegato le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 88 c. 1, 2 e 2bis,
(anche all'esito della modifica di piano e proposta, ex art. 87 co. 3 CCI, sub doc. 50) redatte dal dott professionista in possesso dei requisiti di legge;
Persona_1
Ritenuto, quanto alle classi: che la differenziazione prospettata tra le varie classi trovi ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI evidenziandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario
4 rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v., con riferimento alla previgente disciplina, Cass. 16-4-2018 n. 9378); che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
che è stata prevista una apposita classi per i fornitori minori ai sensi dell'art. 85/3 CCI, concretamente popolata all'esito della nota di precisazione della proposta di concordato preventivo del 17/4/2025;
Considerato, quanto allo sviluppo della procedura post decreto di ammissione: che nel termine individuato non sono pervenute, ai sensi dell'art. 91 CCI, manifestazioni di interesse sicchè l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda formulata da Controparte_3 risulta definitivamente consolidata in seno al piano di concordato;
che all'esito delle operazioni di voto il Commissario con relazione del 29/5/2025 ha dato atto che non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 109 co. 1 CCI, essendo stata raggiunta la maggioranza dei voti in 4 classi (la II, III, IV e V) su 5; che la società debitrice, con ricorso presentato il 4/6/25 , ha chiesto ai sensi degli artt. 112/2
e 88/4 CCI che il concordato venga omologato, deducendo che sussistono tutte le condizioni previste da tali norme, ed è stata fissata udienza in data 11/9/2025; che, in vista della udienza fissata per la omologa in data 11/9/2025, nessun creditore ha presentato opposizione;
che il Commissario ha depositato in data 4/9/2025 parere favorevole ex art. 48/2 CCI, evidenziando che da un lato non sono intervenuti fatti suscettibili di determinare pregiudizio alla prognosi di fattibilità già espressa e la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 88/4
e 112/2 CCI;
che all'udienza dell'11/9/2025 il debitore insisteva per l'omologa, il creditore SDA si esprimeva a favore di detta omologa e il Commissario confermava il proprio parere e le precedenti relazioni depositate;
Valutato, in linea generale: che la direttiva europea cd Insolvency (Ue 2019/20123) ha introdotto la nozione di ristrutturazione trasversale del debito (cd cross-class cram down) che consente – in presenza di specifici presupposti – di omologare i piani di ristrutturazione anche in mancanza di voto
5 della unanimità dei creditori (cfr. art. 11), circostanza che ricorre nel presente caso, per le ragioni seguenti, e in relazione all'art. 112 CCI;
che al contempo l'art. 88 CCII (parimenti invocato dalla società debitrice ai fini della presente omologa) disciplina la ipotesi del cd cram down fiscale (che consente, in caso di mancato accordo transattivo con le amministrazioni creditrici, di chiedere la omologa forzosa della proposta formulata dall'imprenditore), determinando il dubbio se tale ipotesi fosse applicabile al concordato in continuità, poi chiarito con la previsione di cui al novellato art. 88/4 CCI (all'esito del d. lgs 136/24;
Ritenuto, nel presente caso: che, non configurandosi in via diretta la ipotesi del quinto comma dell'art. 109 CCI (a mente del quale il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore) per aver votato favorevolmente 4 classi su 5, ricorrano tutavia i presupposti previsti dall'art. 112/2 per la ristrutturazione trasversale ove si osservi che:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della Absolute Priority Rule (APR);;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito nel rispetto della Relative Priority
Rule (RPR) e, inoltre, i creditori dissenzienti di Classe 1 ricevono un trattamento complessivo maggiore rispetto a quello che la proposta riserva alle classi di grado inferiore
(atteso che non vi sono classi dello stesso grado), visto che complessivamente la proposta configura a loro favore il pagamento del 46 % del credito, in parte integralmente per la frazione non degradata ed in parte nella misura del 30% per la frazione degradata, laddove la proposta prevede il pagamento del 26% per la Classe 2 e del 20,73% per le Classi 3, 4 e
5;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è stata approvata da quattro classi su cinque e Classe 2 e Classe 3 sono formate da creditori titolari di diritti di prelazione (Classe 2 l'Erario, Classe 3 i fornitori per IVA di rivalsa ed il locatore, classi entrambe degradate interamente); che pertanto sussistono le condizioni per la omologa in forza della disposizione richiamata,
(art. 112 CCI) senza dover esaminare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 88 CCI, secondo il condivisibile orientamento dottrinale per il quale il cram down tributario non sarà applicabile, in quanto di fatto superfluo, tutte le volte in cui il concordato può essere omologato in virtù delle regole sulla ristrutturazione trasversale (ex art. 112/2 CCI) e
6 nonostante il voto contrario delle (rectius di alcune) Amministrazioni creditrici, che è il caso che si è verificato nella presente procedura, proprio in ragione del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi (cfr. in tal senso pure Trib. Termini Imerese, 4/7/2025, Pres.
Dott. Rini, Est. Dott. Debernardi, su il caso); che in effetti, laddove la maggioranza delle classi sia già raggiunta in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (come è invero il caso che si è verificato nel presente concordato), non risulta configurabile l'ulteriore cram down tributario, anche ove sia superato il test di convenienza (perché, come nel presente caso, la proposta di soddisfacimento degli enti gestori delle forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è oggettivamente più favorevole, e non solo non deteriore, del trattamento che essi riceverebbero nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, scenario nel quale essi non percepirebbero alcuna somma); che infatti, unitamente alla convenienza della proposta, la norma di cui all'art. 88/4 CCI richiede il carattere determinante dell'adesione dei creditori pubblici ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge (“oppure” la possibilità di raggiungere tale maggioranza mediante la sterilizzazione di detto voto), circostanze che non ricorrono ove, come nel presente caso, le operazioni di voto abbiano consentito di raggiungere già di per sé la maggioranza e, pertanto, laddove si applicasse il criterio della conversione del voto negativo in positivo (I parte dell'ultimo periodo dell'art. 88/4 CCI) ovvero il criterio della sterilizzazione (II parte dell'ultimo periodo dell'art. 88/4 CCI), si raggiungerebbe non solo la maggioranza delle classi (circostanza verificata all'esito del voto) ma addirittura la unanimità delle classi ai sensi dell'art. 109/5 CCI, potendo invero concludersi che l'operatività dell'art. 88/4 CCI è limitata ai casi (diversi dal presente) in cui all'esito delle operazioni di voto la maggioranza non sia stata raggiunta;
Ritenuto altresì: che quanto al necessario vaglio di ammissibilità della proposta, non siano emersi elementi per modificare il giudizio già reso in sede di apertura, anche in virtù di quanto verificato dal ed esposto nelle richiamate relazioni;
Parte_1 che pertanto debba confermarsi la esclusione della manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47 CCI) (anche nel senso di realizzabilità di esso nei fatti, in termini di sussistenza, o meno, di una manifesta
7 inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, cfr. art. 112/1 lett. g CCI e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023, in relazione a piano in continuità nel vigore della precedente disciplina) e che in conclusione, in questa sede, sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 112/1 CCI, ove peraltro si osservi, oltre a quanto già vagliato, che il piano presentato da non è privo di ragionevoli prospettive di CP_1 superamento della insolvenza (cfr.art- 112/1 lett. f), in ottica non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria (anche in virtù della corretta indicazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili); che la limitata componente liquidatoria della procedura, valutata unitamente alla circostanza che la vendita delle rimanenze è compiuta direttamente dalla proponente sul mercato, sotto la vigilanza del Commissario, conducono a condividere la valutazione espressa dal
Commissario Giudiziale circa la opportunità di non gravare la procedura con i costi legati alla nomina di liquidatore, potendo pertanto escludersi, per tali ragioni, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 114 bis CCI;
che in definitiva sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
che nulla vada disposto in punto spese di lite;
P.Q.M.
1. omologa il concordato preventivo di P.IVA: , numero CP_1 P.IVA_1
REA: MN-254357, con sede legale in Viadana (MN), Via Aldo Moro n. 9/11, in persona dell'amministratore unico sig. CP_2
2. nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
3. conferma la nomina del dott. quale Commissario Giudiziale;
Persona_2
4. dispone che l'organo amministrativo della società, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre al Commissario giudiziale tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
5. stabilisce che l'organo amministrativo della società rediga rapporti riepilogativi semestrali ex art. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, inviandoli a mezzo pec al Commissario Giudiziale, il quale,
8 mediante la relazione semestrale di cui all'art. 118 CCI, ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
6. dispone che l'organo amministrativo della società, sotto il controllo del
Commissario Giudiziale, provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
7. prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, già aperto, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
8. prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal
Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
9. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, la società dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone poi informazione preventiva al Giudice Delegato, almeno dieci giorni prima del compimento della transazione o dell'atto;
10. dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'organo amministrativo della società in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e a seguito di mandato emesso dal Giudice
Delegato (con la precisazione che questa prescrizione non si applica ai c.d. running costs, ossia ai costi correnti che matureranno tempo per tempo nella fase esecutiva del concordato, ferma la necessità dell'autorizzazione al prelievo del Giudice
Delegato previo parere del Commissario Giudiziale). Stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori da parte della società, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni
9 11. prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinchè, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità
e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;
12. dispone che la società proponente informi prontamente il Commissario Giudiziale per iscritto di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
13. stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
a. i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e, se prevista, relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
b. eventuali verbali dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla data di stesura del verbale;
c. i bilanci d'esercizio depositati da (cf., Piva, 13504950968) CP_3 limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;
14. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo amministrativo della società;
15. dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i
10 depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
16. prescrive che, ultimate le operazioni previste, l'organo amministrativo della società
e il Commissario Giudiziale depositino i rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;
17. rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
18. nulla sulle spese di lite;
19. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CC.
Mantova, 11 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Arrigoni
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