Sentenza 11 ottobre 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 10/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA - 34/2026
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AM MAIELLO
AO GU
IO AZ
LA OR
IA D’ORO Presidente
Consigliere relatore Consigliere
Primo Referendario Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60438 del registro di segreteria, proposto da:
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (c. f. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo
([...];avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LA Patteri ([...]; avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
EP IC ([...]
AR TI avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)
([...]; avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e IO ED ([...]; avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
-appellantecontro XXX XXX, nata a [...] il XXXXX, residente a [...]
(XX) in XXXX, c.f. XXX, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dall’Avv. Ivano Iai del foro di Nuoro (cf.
[...]), pec: ivanoiai@pec.giuffre.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Sassari, Piazza d’Italia n.28;
-appellatae nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
-appellatoavverso la sentenza n. 109/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, depositata l’11.10.2022.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
DATA per letta la relazione del relatore Consigliere AO Briguori all’udienza del 21 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario dr.ssa Alessia Spirito;
assenti la parte appellante INPS e la parte appellata XXX XXX.
Non risulta costituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
FATTO
1 . Con sentenza n. 109/2022, depositata l’11 ottobre 2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto dalla Dott.ssa XXX XXX, già dirigente scolastica collocata in quiescenza dal 1° settembre 2016, riconoscendole il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante il computo, nella base pensionabile, di tutti i benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, ivi compresi gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31 dicembre 2018, con conseguente condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 . Avverso tale decisione proponeva appello l’INPS, eccependo che la pensione della dr.ssa XXX era stata correttamente riliquidata con determinazione n. CH1032021001238 del 21 ottobre 2021 sulla base dei dati retributivi trasmessi dall’Amministrazione scolastica, tenendo conto degli aumenti contrattuali con decorrenza 2016, 2017 e 1° gennaio 2018, ma non di quelli con decorrenza dal 31 dicembre 2018, ritenuti non applicabili ai soggetti già collocati in quiescenza.
L’Istituto previdenziale sosteneva, in particolare, che l’art. 40, comma 3, del CCNL 2016-2018, norma di carattere eccezionale, consentirebbe l’estensione ai pensionati nel triennio dei soli benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 39, e non anche di quelli previsti dal comma 4 del medesimo articolo, aventi efficacia oltre il triennio contrattuale.
3 . All’udienza del 14 maggio 2025, non era presente l’appellante INPS; era presente l’avv. Ivano Iai per l’appellata XXX mentre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non era costituito.
Pertanto, il Collegio, rilevata l’assenza di parte appellante, disponeva il rinvio, ex art. 196 c.g.c., del giudizio in esame all’udienza del 21 gennaio 2026, con onere della Segreteria di comunicare l’estratto del verbale dell’udienza, per la notifica alla controparte nel rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell’udienza di discussione, avvertendo che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
3 . All’udienza odierna, il Collegio prendeva atto dell’assenza dell’appellante INPS e dell’appellato XXX, nonché del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Pertanto, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1 . Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio G 60438 era stata fissata per l’udienza del 14 maggio 2025.
Constatata l’assenza dell’appellante INPS a tale udienza, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, all’udienza del 21 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
Pervenuto il giudizio all’odierna pubblica udienza del 21 gennaio 2026, nuovamente è stata constatata l’assenza di parte appellante.
Il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che: “se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante.
Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio de quo, con conferma della sentenza appellata.
Nulla per spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n. 60438 e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 109/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, depositata l’11.10.2022.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
L’ESTENSORE Dott.ssa AO GU f.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr. AM MAIELLO f.to digitalmente 10/02/2026 Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AM EL
f.to digitalmente 10/02/2026 Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
10/02/2026 Roma, Il Dirigente f.to digitalmente