TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1741 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrino Ortini ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale e lo studio del difensore in Osimo (AN), via Molino Basso n. 2/B, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (P.I. ), IN QUALITA' DI P.IVA_1
MANDATARIA DI (P.I. ), in persona del procuratore COroparte_1 P.IVA_2
speciale, rappresentata e difesa dagli Avv. Renato e Andrea Perticarari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Macerata, via Carducci n. 63, giusta procura allegata all' “atto di sostituzione processuale” depositato telematicamente il 10 novembre 2022;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2022, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto, su ricorso di
[...]
CO
quale procuratrice di (nel prosieguo, ), di pagare la COroparte_2 COroparte_1
Pag. 1 di 11 somma di euro 243.258,54, oltre interessi e spese del monitorio, a saldo del contratto di conto corrente n. 3910/25 stipulato il 3 ottobre 1996 con l'allora Cassa di Risparmio di Jesi, con apertura di credito per Lire 20.000.000 (euro 10.329,14) in pari data, e del contratto di prestito chirografario n.
471473000 stipulato l'11 gennaio 2011.
Promuovendo l'opposizione in esame, , affermatosi consumatore, ha eccepito il difetto di Pt_1 titolarità del credito in capo a , non essendo l'avviso in Gazzetta Ufficiale della relativa CP_1 cessione in blocco sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito tra quelli ceduti, e ha dedotto l'inidoneità ai fini probatori nel presente giudizio delle certificazioni ex art. 50 TUB prodotte in fase monitoria, nonché l'incompletezza degli estratti conto versati in atti dalla controparte.
Con riferimento al contratto di conto corrente, ha evidenziato che dagli estratti conto (in particolare dell'anno 2012) e dalla segnalazione in Centrale rischi (del medesimo anno) si desume l'esistenza di affidamenti successivi per ulteriori euro 190.000,00, da considerarsi quantomeno quale fido di fatto,
e ha lamentato l'erroneità del saldo (quantificato dalla creditrice in euro 216.794,65), dovendosi espungere: il saldo dare iniziale, che non ha correlazione con estratti precedenti;
gli addebiti per interessi extrafido, avendo il correntista operato nei limiti dell'affidamento; gli interessi relativi all'affidamento di euro 150.000,00 del marzo 2012 (e successivi aumenti) per difetto di prova della relativa pattuizione, ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7, TUB;
gli addebiti per interessi anatocistici, spese e CMS, quest'ultima anche priva di causa se applicata sugli importi oggetto di affidamento;
le variazioni peggiorative di tassi, commissioni e spese non preventivamente comunicate;
gli addebiti per interessi, oneri e commissioni eccedenti il tasso soglia.
In relazione al detto contratto, ha più specificamente formulato le seguenti censure:
(i) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
(ii) nullità per difetto di causa e per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e delle
“altre commissioni comunque denominate”.
Con riferimento al prestito chirografario, invece, ha eccepito la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, stante l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese, con conseguente dedotto anatocismo.
Ha, quindi, illustrato le finalità dell'apertura di credito ottenuta nel 2012, connesse alle vicende societarie di ICOC S.r.l. (società di cui l'opponente era socio e amministratore unico), e ha lamentato l'illegittimità del recesso della banca dai rapporti di credito e della relativa segnalazione a sofferenza.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni ed eccezioni di cui sopra (e le altre che verranno formulate in corso di causa);
Pag. 2 di 11 IN SUBORDINE;
azzerare e/o ridurre l'importo dovuto dal sig, alla e/o alla Pt_1 CP_1
CO ;
- per effetto delle decurtazione dei crediti della per difetto di titolo in ordine agli addebiti CP_3
operati per interessi, commissioni, spese, decorrenza delle valute, variazioni peggiorative delle condizioni ed altre;
- per effetto di compensazione con il credito risarcitorio di €. 100.000 o la maggiore o minore di giustizia (credito oggetto di eccezione riconvenzionale) del sig. per le illegittime Pt_1
segnalazioni eseguite presso la CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA dal gennaio 2013 in poi da e da tutti i successivi gestori e/o titolari del credito (tra cui CP_4 [...]
CO
, e ”. CP_5 CP_1
2. Costituitasi in giudizio, tramite la mandataria COroparte_1 COroparte_2
ripercorse le vicende circolatorie del credito azionato, ha resistito in fatto e diritto all'avversa
[...]
opposizione e rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, in via preliminare concedere, per le motivazioni espresse, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo CTU e posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Con sentenza parziale n. 1772/2024, contro cui l'opponente ha formulato riserva di appello all'udienza del 12 novembre 2024, sono stati respinti i motivi di opposizione relativi alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e alla nullità della clausola determinativa degli interessi nel prestito chirografario.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dal CTU e nuovamente posta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. I residui motivi di opposizione sono parzialmente fondati nei termini che di seguito si espongono.
6. Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all'inidoneità probatoria dell'art. 50
TUB nel presente giudizio a cognizione piena, che è fondato nei soli limiti in cui l'opposta non ha fornito ulteriore prova dell'andamento del rapporto di conto corrente secondo quanto si dirà, vale osservare che l'opposta ha prodotto – oltre al contratto di conto corrente del 3 ottobre 1996, al
Pag. 3 di 11 contratto di apertura di credito del 3 ottobre 1996 – gli estratti conto del rapporto di conto corrente n.
3910/25 oggetto di giudizio in relazione ai periodi così individuati all'esito di CTU: dal 30 settembre
1996, vale a dire dall'apertura del rapporto, al 30 giugno 2004 (rispettivamente saldo 0 e +42,17) e dal 31 marzo 2008 al 31 dicembre 2013 (rispettivamente saldo +3.632,52 e -178.384,50), data in cui il conto risultava ancora aperto;
risulta, quindi, carente la prova dell'andamento del rapporto in relazione al periodo tra il luglio 2004 e il marzo 2008 nonché dal 1 gennaio 2014.
Come è noto, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati dall'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova;
pertanto, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c.
(cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
È altresì pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla
(cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio 2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n.
20613).
Ciò posto e richiamando giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie, “nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640/2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n.
34812/2021)” (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892, in motivazione).
Venendo più specificamente al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti nei giudizi relativi a conto corrente, si ha che, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645
c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr. in termini Cass., 5 agosto 2021, n. 22387).
Più nel dettaglio, si richiama il seguente principio di diritto recentemente pronunciato dalla S.C.:
Pag. 4 di 11 “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass., 17 gennaio 2024, n. 1763).
6.1. Sotto un distinto profilo e in particolare per quanto riguarda l'esistenza di affidamenti sul conto corrente, è documentata dall'opponente l'esistenza di un'apertura di credito ulteriore a quella concessa contestualmente all'apertura del conto corrente;
si tratta dell'affidamento di euro 150.000,00
Pag. 5 di 11 accordato il 12 marzo 2012 con scadenza al 30 agosto 2012, alle “condizioni contrattualmente stabilite e a suo tempo sottoscritte” (doc. 6 seconda memoria opponente).
Secondo quanto chiarito dal CTU all'udienza del 12 novembre 2024, trattasi di affidamento che è stato valutato ai fini dell'elaborato peritale, tenendo conto delle pattuizioni emergenti dagli atti.
Ulteriormente l'opponente deduce l'esistenza di un affidamento a scadenza per euro 190.000,00, in quanto emergente dall'estratto conto scalare al 31 dicembre 2012 (pag. 133 del doc. 6 monitorio) e dalla segnalazione alla Centrale rischi (doc. 7 opponente).
Dall'esame dell'estratto conto richiamato, tuttavia, emerge altresì l'applicazione del tasso debitorio pattuito in presenza di fido, con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza di pagamenti indebiti ripetibili dal correntista.
7. Ciò detto, è fondata e va accolta la censura in ordine all'anatocismo.
È documentato e accertato dal CTU che l'art. 7 del contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale per gli interessi attivi (v. in termini anche il foglio aggiuntivo al contratto recante le condizioni economiche).
Ora, va rammentato in sintesi che la qualificazione in termini di mero uso negoziale (anziché normativo) della prassi bancaria in tema di periodicità di capitalizzazione degli interessi, per la prima volta sancita da Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, ha comportato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sino a quella data presenti nei contratti regolati in conto corrente. A ciò è seguita la nota modifica dell'art. 120 TUB a mezzo dell'art. 25,
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha imposto la pari periodicità di capitalizzazione e rimesso al CICR la determinazione di modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, poi sfociata nella delibera CICR 9 febbraio 2000; l'originaria novella legislativa che faceva salve sino all'entrata in vigore della predetta delibera le clausole presenti nei contratti già conclusi, invece, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425/2000 dalla Corte costituzionale.
Per l'effetto, come chiarito dalla S.C., in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020).
Pag. 6 di 11 Rileva, inoltre, che, con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 120 TUB è stato ulteriormente novellato ed è stata vietata la produzione di interessi sugli interessi periodicamente capitalizzati.
Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, già condivisa dal Tribunale (v. Trib. Ancona, sentenza 25 novembre 2021, n. 1545), a far data dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2014),
l'anatocismo deve ritenersi tout court illegittimo con piena operatività del principio introdotto dalla menzionata disposizione.
Non rileva, infine, nel caso di specie la successiva formulazione (attualmente vigente) dell'art. 120, comma 2, TUB (come novellata dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. dalla L. 8 aprile 2016, n. 49), posto che il saldo del conto corrente in questione si attesta, secondo le risultanze dell'estratto ex art. 50 TUB versato agli atti del monitorio, alla data del 28 marzo 2014.
Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, va poi disattesa la difesa della convenuta secondo cui sarebbe sufficiente a ritenere approvate dal correntista le nuove condizioni contrattuali di pari periodicità (come adeguate alla delibera CICR 2000) per effetto della comunicazione di cui all'estratto conto del 30 giugno 2000.
Sul punto va rilevato che, secondo l'orientamento ampiamente diffuso in giurisprudenza, "l'art. 7 della delibera CICR 9.2.000, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone: 1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire in difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti" (così App. Ancona n.
1591/2019; v. anche Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 26796/2019; Cass. n. 26779/2019):
Pag. 7 di 11 Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che la mera comunicazione di adeguamento alla delibera CICR contenuta nell'estratto conto inviato al correntista non è di per sé sufficiente a ritenere integrata una pattuizione tra le parti relativa all'anatocismo (cfr. Cass., 21 giugno
2021, n. 17634, in motivazione).
Tutto ciò considerato e premesso, il consulente tecnico ha correttamente riscontrato l'assenza di una specifica pattuizione adeguatrice tra le parti, così eliminando gli interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto e imputando gli interessi semplici per la durata integrale del rapporto documentata
(ipotesi A CTU).
8. Per quanto concerne la questione di nullità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto - già definita dalla giurisprudenza di legittimità come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione) – si è avuta una prima normazione con il D.L. 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la materia, sino alla successiva abrogazione disposta dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
Con la disciplina in questione, alla quale i contratti pendenti avrebbero dovuto adeguarsi entro il 28 giugno 2009, sono state disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo purché sussistessero le seguenti condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Dunque, solo al rispetto di tali condizioni conseguiva la validità, determinatezza ed efficacia delle
CMS, che, anche per il pregresso, sono state ritenute legittime a condizione che, oltre al relativo valore percentuale, fosse pattuito per iscritto anche il valore su cui tale percentuale deve essere applicata (cfr. recentemente Cass., 15 gennaio 2024, n. 1373; App. Ancona, 4 maggio 2023, n. 733).
Pag. 8 di 11 In seguito, la disciplina legale è stata più volte modificata tra il 2011 ed il 2012, risultando così la materia disciplinata dall'art. 117-bis TUB (introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29). Da ultimo, in attuazione di tale ultima disposizione è stata emanata la delibera CICR n. 644 del 30giugno 2012, vigente dal 1° luglio 2012.
Alla luce di tale complessa evoluzione normativa, è orientamento condiviso della giurisprudenza che
- con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la commissione di massimo scoperto abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato (cfr. Cass., 18 gennaio 2006, n. 870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la CMS come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto
è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Quanto al caso di specie, la CTU ha adeguatamente riscontrato che:
- la prima specifica indicazione della modalità di calcolo della CMS è indicata attraverso la proposta di modifica unilaterale di cui all'estratto conto del 31 marzo 2009 e che, comunque, l'ultima applicazione riscontrata risale all'estratto conto del 30 giugno 2004;
Pag. 9 di 11 - risultano comunicate e conformi alle previsioni normativa le clausole relative alla commissione sull'accordato, alla commissione di istruttoria veloce e alla commissione di scoperto di conto.
Risulta, pertanto, da espungere unicamente quanto addebitato a titolo di CMS sino al 30 giugno 2004.
9. Sono, invece, inammissibili per genericità – contravvenendo all'onere di specifica contestazione gravante sull'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale – i motivi di opposizione relativi alle variazioni unilaterali compiute dalla banca, agli addebiti di spese non pattuite e al superamento del tasso soglia antiusura.
10. Da ultimo, residuano da esaminare le censure dell'opponente relative all'illegittimità della revoca, comunicata dalla Banca delle Marche il 22 novembre 2013, degli affidamenti accordati e all'illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla Banca delle Marche.
In relazione a tali profili, l'odierna opposta , cessionaria dei soli crediti, difetta di CP_1
legittimazione passiva, come peraltro dalla stessa eccepito, con la conseguenza che in parte qua la domanda non può essere esaminata nel merito.
È infatti dedotto dall'opposta, sin dalla fase monitoria, che l'originaria titolare dei rapporti bancari
Banca delle Marche, sottoposta a risoluzione ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ha ceduto tutte le attività e passività e i rapporti contrattuali a quale COroparte_6
ente ponte, a mente degli artt. 43 e 47, D.Lgs. n. 180/2015 cit. e 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 183.
è, invece, mera cessionaria dei crediti in sofferenza, con ciò difettando di legittimazione CP_1
passiva in relazione a questioni di responsabilità da comportamento della banca cedente, quali sono quelle dedotte dall'opponente.
11. Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. Cass., n. 14486/2019) e la condanna dell'opponente al pagamento del complessivo importo di euro 197.514,87, pari alla somma tra il dovuto in relazione al contratto di conto corrente (euro
173.050,98) e in relazione al mutuo chirografario come riconosciuto in fase monitoria (euro
24.463,89).
12. L'esito complessivo del giudizio induce a compensare le spese processuali – complessivamente determinate in via equitativa in euro 12.000,00 – nella misura di 1/3 ed a condannare l'opponente al rimborso della parte residua in favore dell'opposta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, relativi allo scaglione corrispondente al valore del decisum, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Infatti, “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se
Pag. 10 di 11 legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass.
4860/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 1741/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione promossa da contro Parte_1 COroparte_1
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 212/2022;
3) condanna al pagamento, in favore di Cerved Credit Management S.p.A. in qualità Parte_1
di mandataria di del complessivo importo di euro 197.514,87, oltre interessi al COroparte_1
saldo;
4) condanna alla refusione, in favore di Cerved Credit Management S.p.A. in qualità Parte_1
di mandataria di delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi COroparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico di
[...]
nella misura di 2/3 e di Cerved Credit Management S.p.A. in qualità di mandataria di Pt_1 [...]
nella misura del residuo 1/3. CP_1
Così deciso in Ancona il 12 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1741 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrino Ortini ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale e lo studio del difensore in Osimo (AN), via Molino Basso n. 2/B, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (P.I. ), IN QUALITA' DI P.IVA_1
MANDATARIA DI (P.I. ), in persona del procuratore COroparte_1 P.IVA_2
speciale, rappresentata e difesa dagli Avv. Renato e Andrea Perticarari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Macerata, via Carducci n. 63, giusta procura allegata all' “atto di sostituzione processuale” depositato telematicamente il 10 novembre 2022;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2022, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto, su ricorso di
[...]
CO
quale procuratrice di (nel prosieguo, ), di pagare la COroparte_2 COroparte_1
Pag. 1 di 11 somma di euro 243.258,54, oltre interessi e spese del monitorio, a saldo del contratto di conto corrente n. 3910/25 stipulato il 3 ottobre 1996 con l'allora Cassa di Risparmio di Jesi, con apertura di credito per Lire 20.000.000 (euro 10.329,14) in pari data, e del contratto di prestito chirografario n.
471473000 stipulato l'11 gennaio 2011.
Promuovendo l'opposizione in esame, , affermatosi consumatore, ha eccepito il difetto di Pt_1 titolarità del credito in capo a , non essendo l'avviso in Gazzetta Ufficiale della relativa CP_1 cessione in blocco sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito tra quelli ceduti, e ha dedotto l'inidoneità ai fini probatori nel presente giudizio delle certificazioni ex art. 50 TUB prodotte in fase monitoria, nonché l'incompletezza degli estratti conto versati in atti dalla controparte.
Con riferimento al contratto di conto corrente, ha evidenziato che dagli estratti conto (in particolare dell'anno 2012) e dalla segnalazione in Centrale rischi (del medesimo anno) si desume l'esistenza di affidamenti successivi per ulteriori euro 190.000,00, da considerarsi quantomeno quale fido di fatto,
e ha lamentato l'erroneità del saldo (quantificato dalla creditrice in euro 216.794,65), dovendosi espungere: il saldo dare iniziale, che non ha correlazione con estratti precedenti;
gli addebiti per interessi extrafido, avendo il correntista operato nei limiti dell'affidamento; gli interessi relativi all'affidamento di euro 150.000,00 del marzo 2012 (e successivi aumenti) per difetto di prova della relativa pattuizione, ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7, TUB;
gli addebiti per interessi anatocistici, spese e CMS, quest'ultima anche priva di causa se applicata sugli importi oggetto di affidamento;
le variazioni peggiorative di tassi, commissioni e spese non preventivamente comunicate;
gli addebiti per interessi, oneri e commissioni eccedenti il tasso soglia.
In relazione al detto contratto, ha più specificamente formulato le seguenti censure:
(i) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
(ii) nullità per difetto di causa e per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e delle
“altre commissioni comunque denominate”.
Con riferimento al prestito chirografario, invece, ha eccepito la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, stante l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese, con conseguente dedotto anatocismo.
Ha, quindi, illustrato le finalità dell'apertura di credito ottenuta nel 2012, connesse alle vicende societarie di ICOC S.r.l. (società di cui l'opponente era socio e amministratore unico), e ha lamentato l'illegittimità del recesso della banca dai rapporti di credito e della relativa segnalazione a sofferenza.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni ed eccezioni di cui sopra (e le altre che verranno formulate in corso di causa);
Pag. 2 di 11 IN SUBORDINE;
azzerare e/o ridurre l'importo dovuto dal sig, alla e/o alla Pt_1 CP_1
CO ;
- per effetto delle decurtazione dei crediti della per difetto di titolo in ordine agli addebiti CP_3
operati per interessi, commissioni, spese, decorrenza delle valute, variazioni peggiorative delle condizioni ed altre;
- per effetto di compensazione con il credito risarcitorio di €. 100.000 o la maggiore o minore di giustizia (credito oggetto di eccezione riconvenzionale) del sig. per le illegittime Pt_1
segnalazioni eseguite presso la CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA dal gennaio 2013 in poi da e da tutti i successivi gestori e/o titolari del credito (tra cui CP_4 [...]
CO
, e ”. CP_5 CP_1
2. Costituitasi in giudizio, tramite la mandataria COroparte_1 COroparte_2
ripercorse le vicende circolatorie del credito azionato, ha resistito in fatto e diritto all'avversa
[...]
opposizione e rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, in via preliminare concedere, per le motivazioni espresse, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo CTU e posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Con sentenza parziale n. 1772/2024, contro cui l'opponente ha formulato riserva di appello all'udienza del 12 novembre 2024, sono stati respinti i motivi di opposizione relativi alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e alla nullità della clausola determinativa degli interessi nel prestito chirografario.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dal CTU e nuovamente posta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. I residui motivi di opposizione sono parzialmente fondati nei termini che di seguito si espongono.
6. Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all'inidoneità probatoria dell'art. 50
TUB nel presente giudizio a cognizione piena, che è fondato nei soli limiti in cui l'opposta non ha fornito ulteriore prova dell'andamento del rapporto di conto corrente secondo quanto si dirà, vale osservare che l'opposta ha prodotto – oltre al contratto di conto corrente del 3 ottobre 1996, al
Pag. 3 di 11 contratto di apertura di credito del 3 ottobre 1996 – gli estratti conto del rapporto di conto corrente n.
3910/25 oggetto di giudizio in relazione ai periodi così individuati all'esito di CTU: dal 30 settembre
1996, vale a dire dall'apertura del rapporto, al 30 giugno 2004 (rispettivamente saldo 0 e +42,17) e dal 31 marzo 2008 al 31 dicembre 2013 (rispettivamente saldo +3.632,52 e -178.384,50), data in cui il conto risultava ancora aperto;
risulta, quindi, carente la prova dell'andamento del rapporto in relazione al periodo tra il luglio 2004 e il marzo 2008 nonché dal 1 gennaio 2014.
Come è noto, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati dall'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova;
pertanto, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c.
(cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
È altresì pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla
(cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio 2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n.
20613).
Ciò posto e richiamando giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie, “nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640/2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n.
34812/2021)” (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892, in motivazione).
Venendo più specificamente al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti nei giudizi relativi a conto corrente, si ha che, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645
c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr. in termini Cass., 5 agosto 2021, n. 22387).
Più nel dettaglio, si richiama il seguente principio di diritto recentemente pronunciato dalla S.C.:
Pag. 4 di 11 “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass., 17 gennaio 2024, n. 1763).
6.1. Sotto un distinto profilo e in particolare per quanto riguarda l'esistenza di affidamenti sul conto corrente, è documentata dall'opponente l'esistenza di un'apertura di credito ulteriore a quella concessa contestualmente all'apertura del conto corrente;
si tratta dell'affidamento di euro 150.000,00
Pag. 5 di 11 accordato il 12 marzo 2012 con scadenza al 30 agosto 2012, alle “condizioni contrattualmente stabilite e a suo tempo sottoscritte” (doc. 6 seconda memoria opponente).
Secondo quanto chiarito dal CTU all'udienza del 12 novembre 2024, trattasi di affidamento che è stato valutato ai fini dell'elaborato peritale, tenendo conto delle pattuizioni emergenti dagli atti.
Ulteriormente l'opponente deduce l'esistenza di un affidamento a scadenza per euro 190.000,00, in quanto emergente dall'estratto conto scalare al 31 dicembre 2012 (pag. 133 del doc. 6 monitorio) e dalla segnalazione alla Centrale rischi (doc. 7 opponente).
Dall'esame dell'estratto conto richiamato, tuttavia, emerge altresì l'applicazione del tasso debitorio pattuito in presenza di fido, con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza di pagamenti indebiti ripetibili dal correntista.
7. Ciò detto, è fondata e va accolta la censura in ordine all'anatocismo.
È documentato e accertato dal CTU che l'art. 7 del contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale per gli interessi attivi (v. in termini anche il foglio aggiuntivo al contratto recante le condizioni economiche).
Ora, va rammentato in sintesi che la qualificazione in termini di mero uso negoziale (anziché normativo) della prassi bancaria in tema di periodicità di capitalizzazione degli interessi, per la prima volta sancita da Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, ha comportato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sino a quella data presenti nei contratti regolati in conto corrente. A ciò è seguita la nota modifica dell'art. 120 TUB a mezzo dell'art. 25,
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha imposto la pari periodicità di capitalizzazione e rimesso al CICR la determinazione di modalità e criteri di produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, poi sfociata nella delibera CICR 9 febbraio 2000; l'originaria novella legislativa che faceva salve sino all'entrata in vigore della predetta delibera le clausole presenti nei contratti già conclusi, invece, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425/2000 dalla Corte costituzionale.
Per l'effetto, come chiarito dalla S.C., in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020).
Pag. 6 di 11 Rileva, inoltre, che, con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 120 TUB è stato ulteriormente novellato ed è stata vietata la produzione di interessi sugli interessi periodicamente capitalizzati.
Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, già condivisa dal Tribunale (v. Trib. Ancona, sentenza 25 novembre 2021, n. 1545), a far data dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2014),
l'anatocismo deve ritenersi tout court illegittimo con piena operatività del principio introdotto dalla menzionata disposizione.
Non rileva, infine, nel caso di specie la successiva formulazione (attualmente vigente) dell'art. 120, comma 2, TUB (come novellata dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. dalla L. 8 aprile 2016, n. 49), posto che il saldo del conto corrente in questione si attesta, secondo le risultanze dell'estratto ex art. 50 TUB versato agli atti del monitorio, alla data del 28 marzo 2014.
Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, va poi disattesa la difesa della convenuta secondo cui sarebbe sufficiente a ritenere approvate dal correntista le nuove condizioni contrattuali di pari periodicità (come adeguate alla delibera CICR 2000) per effetto della comunicazione di cui all'estratto conto del 30 giugno 2000.
Sul punto va rilevato che, secondo l'orientamento ampiamente diffuso in giurisprudenza, "l'art. 7 della delibera CICR 9.2.000, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone: 1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.
Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire in difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti" (così App. Ancona n.
1591/2019; v. anche Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 26796/2019; Cass. n. 26779/2019):
Pag. 7 di 11 Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che la mera comunicazione di adeguamento alla delibera CICR contenuta nell'estratto conto inviato al correntista non è di per sé sufficiente a ritenere integrata una pattuizione tra le parti relativa all'anatocismo (cfr. Cass., 21 giugno
2021, n. 17634, in motivazione).
Tutto ciò considerato e premesso, il consulente tecnico ha correttamente riscontrato l'assenza di una specifica pattuizione adeguatrice tra le parti, così eliminando gli interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto e imputando gli interessi semplici per la durata integrale del rapporto documentata
(ipotesi A CTU).
8. Per quanto concerne la questione di nullità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto - già definita dalla giurisprudenza di legittimità come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione) – si è avuta una prima normazione con il D.L. 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la materia, sino alla successiva abrogazione disposta dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
Con la disciplina in questione, alla quale i contratti pendenti avrebbero dovuto adeguarsi entro il 28 giugno 2009, sono state disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo purché sussistessero le seguenti condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Dunque, solo al rispetto di tali condizioni conseguiva la validità, determinatezza ed efficacia delle
CMS, che, anche per il pregresso, sono state ritenute legittime a condizione che, oltre al relativo valore percentuale, fosse pattuito per iscritto anche il valore su cui tale percentuale deve essere applicata (cfr. recentemente Cass., 15 gennaio 2024, n. 1373; App. Ancona, 4 maggio 2023, n. 733).
Pag. 8 di 11 In seguito, la disciplina legale è stata più volte modificata tra il 2011 ed il 2012, risultando così la materia disciplinata dall'art. 117-bis TUB (introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29). Da ultimo, in attuazione di tale ultima disposizione è stata emanata la delibera CICR n. 644 del 30giugno 2012, vigente dal 1° luglio 2012.
Alla luce di tale complessa evoluzione normativa, è orientamento condiviso della giurisprudenza che
- con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la commissione di massimo scoperto abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato (cfr. Cass., 18 gennaio 2006, n. 870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la CMS come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto
è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Quanto al caso di specie, la CTU ha adeguatamente riscontrato che:
- la prima specifica indicazione della modalità di calcolo della CMS è indicata attraverso la proposta di modifica unilaterale di cui all'estratto conto del 31 marzo 2009 e che, comunque, l'ultima applicazione riscontrata risale all'estratto conto del 30 giugno 2004;
Pag. 9 di 11 - risultano comunicate e conformi alle previsioni normativa le clausole relative alla commissione sull'accordato, alla commissione di istruttoria veloce e alla commissione di scoperto di conto.
Risulta, pertanto, da espungere unicamente quanto addebitato a titolo di CMS sino al 30 giugno 2004.
9. Sono, invece, inammissibili per genericità – contravvenendo all'onere di specifica contestazione gravante sull'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale – i motivi di opposizione relativi alle variazioni unilaterali compiute dalla banca, agli addebiti di spese non pattuite e al superamento del tasso soglia antiusura.
10. Da ultimo, residuano da esaminare le censure dell'opponente relative all'illegittimità della revoca, comunicata dalla Banca delle Marche il 22 novembre 2013, degli affidamenti accordati e all'illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla Banca delle Marche.
In relazione a tali profili, l'odierna opposta , cessionaria dei soli crediti, difetta di CP_1
legittimazione passiva, come peraltro dalla stessa eccepito, con la conseguenza che in parte qua la domanda non può essere esaminata nel merito.
È infatti dedotto dall'opposta, sin dalla fase monitoria, che l'originaria titolare dei rapporti bancari
Banca delle Marche, sottoposta a risoluzione ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ha ceduto tutte le attività e passività e i rapporti contrattuali a quale COroparte_6
ente ponte, a mente degli artt. 43 e 47, D.Lgs. n. 180/2015 cit. e 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 183.
è, invece, mera cessionaria dei crediti in sofferenza, con ciò difettando di legittimazione CP_1
passiva in relazione a questioni di responsabilità da comportamento della banca cedente, quali sono quelle dedotte dall'opponente.
11. Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. Cass., n. 14486/2019) e la condanna dell'opponente al pagamento del complessivo importo di euro 197.514,87, pari alla somma tra il dovuto in relazione al contratto di conto corrente (euro
173.050,98) e in relazione al mutuo chirografario come riconosciuto in fase monitoria (euro
24.463,89).
12. L'esito complessivo del giudizio induce a compensare le spese processuali – complessivamente determinate in via equitativa in euro 12.000,00 – nella misura di 1/3 ed a condannare l'opponente al rimborso della parte residua in favore dell'opposta, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, relativi allo scaglione corrispondente al valore del decisum, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Infatti, “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se
Pag. 10 di 11 legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass.
4860/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 1741/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione promossa da contro Parte_1 COroparte_1
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 212/2022;
3) condanna al pagamento, in favore di Cerved Credit Management S.p.A. in qualità Parte_1
di mandataria di del complessivo importo di euro 197.514,87, oltre interessi al COroparte_1
saldo;
4) condanna alla refusione, in favore di Cerved Credit Management S.p.A. in qualità Parte_1
di mandataria di delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi COroparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico di
[...]
nella misura di 2/3 e di Cerved Credit Management S.p.A. in qualità di mandataria di Pt_1 [...]
nella misura del residuo 1/3. CP_1
Così deciso in Ancona il 12 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 11 di 11